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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 3030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3030 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 415/2021 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
3048/2020, deliberata il 15.12.2020 e pubblicata il 19.12.2020 (n. 754/2012 RG); risarcimento danni da circolazione stradale;
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2
c.f. , Parte_3 C.F._3
c.f. , Parte_4 C.F._4 nella qualità di eredi di difesi dall'avv. Adriana Patrizia Persona_1
Chiaramonte (c.f. ) C.F._5 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTI
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
E
p.i. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., quale incorporante CP_2 difesa dall'avv. Francesco Madonna (c.f.
[...]
) C.F._6 domicilio digitale: Email_2
APPELLATA
E
c.f. , Controparte_3 C.F._7 nella qualità di tutore di c.f. , Controparte_4 C.F._8 difesa dall'avv. Alfonso Vocca (c.f. ) C.F._9 domicilio digitale: Email_3
APPELLATA
E
c.f. , Controparte_5 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t.
APPELLATA CONTUMACE
§ - LA VICENDA DI CAUSA
Lo svolgimento del processo di primo grado è riportato, nella sentenza impugnata, nei termini seguenti.
“In citazione, notificata il 9.2.2012, si espone che alle ore 23,00/23,30 circa del
30.9.2005, al km. 716 del tratto dell'Autostrada A1, direzione sud, che attraversa il tenimento del Comune di Pignataro Maggiore (CE), l'attore mentre Controparte_4 era fermo nella piazzola di sosta con la sua autovettura tipo Alfa Romeo 147 tg.
CE883AF, subiva gravissime lesioni ad opera del veicolo tipo Fiat Punto tg.
AW739GA, di proprietà della , condotto da Controparte_5 Persona_1 ed assicurato per la r.c.a. con la che l'incidente è da ascriversi a Controparte_2 colpa e responsabilità esclusiva dei convenuti in quanto determinato da un colpo di
2 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile sonno del , il quale, dopo aver perso il controllo della Fiat Punto, investiva ad Pt_2 alta velocità l'Alfa Romeo dell'attore attingendola, mentre era ferma, alla parte posteriore sinistra;
il sig. che in quel frangente era fuori dall'abitacolo della CP_3 sua vettura, finì per essere violentemente investito (dalla sua auto spinta in avanti dall'urto ricevuto) riportando gravissime lesioni refertate presso l'Ospedale di Caserta ove giunse in coma e messo in rianimazione, con postumi che ne hanno determinato l'attuale incapacità, tanto da dichiararne l'interdizione (sentenza del 20/25.11.2008 del
Tribunale di Nola su ricorso della Procura della Repubblica), ed un danno biologico nella misura del 95% accertata dallo stesso medico legale della Pertanto CP_6
l'attore, istante anche per una provvisionale, chiede di essere risarcito di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subìti corredando la domanda di folta documentazione
(tra cui: raccomandate a.r. di messa in mora dell'assicuratore, sentenza di interdizione, provvedimento di nomina del tutore, rapporto della Polizia Stradale di Caserta, perizie tecniche e medico-legali, cartelle cliniche di vari ospedali, certificazione INAIL).
All'udienza di prima comparizione (19.6.2012) si sono costituiti con distinte comparse la ed il conducente della Fiat Punto sig. mentre il Controparte_2 Persona_1 proprietario della Fiat Punto è rimasto contumace.
Il ha in particolare eccepito che il veicolo dell'attore sostava in zona vietata;
che Pt_2 il suo conducente, uscendo dall'abitacolo, aveva aggravato la sua posizione;
che la irregolarità di tali posizioni (dell'attore e del suo veicolo) aveva quantomeno contribuito a determinare l'evento; che se il veicolo dell'attore fosse stato regolarmente fermato all'interno dell'area di sosta per l'emergenza l'incidente non si sarebbe verificato;
che l'auto di esso eccipiente (Vigorito), uscita fuori strada, sul cordolo erboso della carreggiata, se non avesse trovato l'Alfa Romeo dell'attore fermata in modo del tutto irregolare sarebbe riuscita a rientrare sulla carreggiata senza alcun impatto;
che l'attore aveva fermato la propria vettura allo imbocco della piazzola di sosta per l'emergenza anziché all'interno dell'area e ciò senza nemmeno azionare le luci di posizione né indossare, una volta sceso dal veicolo, il giubbotto ad alta visibilità. Ha quindi concluso come segue: accertare e dichiarare che il sinistro non è avvenuto per responsabilità esclusiva di esso convenuto ( ) e rigettare le domande di parte attrice in quanto Pt_2 infondate.
La ha sollevato eccezioni di rito e di merito concludendo per il rigetto CP_6 della domanda.
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IV sezione civile
2. Alla stessa udienza del 19.6.2012 è stata concessa all'attore istante la provvisionale di
€ 150.000 ravvisandosene i presupposti sulla scorta dei rilievi planimetrici della Polizia
Stradale di Caserta, dei danni tipici da tamponamento riscontrati sui veicoli, delle lesioni riportate dall'attore, dell'assenza di macchie di sangue all'interno del suo veicolo per cui deve ritenersi che al momento dell'impatto egli fosse fuori dall'abitacolo ed il suo veicolo fermo.
Avviata l'escussione dei testi, all'udienza dell'8.4.2016 si sono costituiti, con il medesimo difensore, gli eredi di , nelle more deceduto, depositando Persona_1 apposita comparsa;
il G.U. ha invitato le parti a comporre la lite ed all'udienza
16.9.2016 parte attrice ha prodotto atto di transazione e quietanza intervenuto con la il cui difensore, confermando tale evento, ha poi concluso per la Controparte_2 dichiarazione di cessata materia del contendere (v. a partire dall'udienza del 16.9.2016).
Con ordinanza dell'11.5.2018 è stata fissata l'udienza del 22.10.2019 per la precisazione delle conclusioni dopodichè, su istanza degli eredi di revocare tale Persona_1 provvedimento, è stata celebrata l'udienza dell'11.6.2019, nel corso della quale, tenuta dall'odierno relatore succeduto ai precedenti, i , contestando la transazione, che Pt_2 assumono illegittima, hanno chiesto invece la prosecuzione del giudizio con l'espletamento di una c.t.u. che accertasse la dinamica dell'incidente ed in subordine assegnarsi la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (v. udienza dell'11.6.2019); quindi, fissata la successiva udienza del 15.5.2020 per la precisazione delle conclusioni, l'attore e la compagnia hanno in detta udienza chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere mentre invece gli eredi di hanno Persona_1 reiterato la richiesta di c.t.u., ...”.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza indicata in epigrafe, così ha statuito:
“- dichiara che l'incidente è da ascriversi a colpa esclusiva di;
Persona_1
- condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
quali eredi di , al pagamento delle spese di lite in favore
[...] Persona_1 dell'attore che liquida in € 5.000, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cpa.
- dichiara per il resto cessata la materia del contendere.”.
Avverso questa pronuncia hanno interposto gravame Parte_1
, ed , eredi di Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, ne hanno argomentato i motivi a sostegno ed hanno chiesto: Per_1
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IV sezione civile
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, contrariis rejectis, in riforma della sentenza del Giudice di merito di Santa Maria Capua Vetere del 15.12.2020, comunicata in data 19.12.2020 dalla cancelleria e notificata al fine dei termini brevi ex lege il 22.12.2020 dal difensore dell'attore dell Parte_5 CP_4
Con il favore delle spese e delle competenze anche di questo grado di
[...] giudizio, oltre accessori come per legge.
In via Istruttoria si chiede ammettersi C.T.U.”. ha resistito all'impugnazione ed ha Controparte_1 concluso come segue:
“A) In via pregiudiziale si dichiari la nullità dell'atto di appello per i motivi dedotti sub capo 1) della premessa;
B) Nel merito si rigetti l'appello siccome infondato in fatto ed in diritto, conseguenzialmente confermandosi in integrum la statuizione di primo grado.
C) Spese del giudizio sul parametro della soccombenza.”.
, tutore di , si è costituita ed ha Controparte_3 Controparte_4 chiesto:
“Voglia l'Ill.mo Collegio adito, contrariis rejectis, così provvedere:
1) In via preliminare ed assorbente, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per insussistenza dei presupposti di legge, sia in ordine al periculum in mora, che in ordine al fumus boni iuris;
2) In via principale, rigettare l'appello siccome improponibile, inammissibile, improcedibile, con conseguente conferma della sentenza n.3048/2020 del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, resa il 15/12/2020 e depositata il 19/12/2020;
3) Sempre in via principale rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto,
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.”.
Con ordinanza in data 8.2.2022, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 4.3.2025, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ., verso assegnazione di termini per comparse conclusionali e note di replica.
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IV sezione civile
§ - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di Controparte_5
che non si è costituita in questo giudizio, nonostante la rituale notifica
[...] dell'atto di appello, eseguita a mezzo p.e.c. in data 22.1.2021, all'indirizzo telematico con il rispetto del termine di comparizione Email_4 previsto dall'art. 163 bis cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis.
§ - L'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
ha eccepito “l'improponibilità ed inammissibilità Controparte_3 dell'appello”, a norma dell'art. 342 cod. proc. civ., “.. poiché l'appellante omette di indicare specificamente … sia le parti della sentenza che intende appellare, sia le circostanze da cui deriverebbe la violazione e/o falsa applicazione di norme di legge rilevanti ai fini della decisione, sia, finanche, le declaratorie in riforma della sentenza impugnata.”.
Ha evidenziato che dall'esame dell'atto di appello “… sembrerebbe che ad essere impugnata sarebbe solo la declaratoria di responsabilità esclusiva del sig. Per_1
nella causazione dell'incidente stradale per cui è causa, ma non le conseguenziali
[...] declaratorie, né la dichiarazione di cessata materia del contendere per le restanti questioni …”.
Anche ha formulato analoga eccezione, ha Controparte_1 dedotto la nullità dell'atto di appello “… siccome esso carente della riproduzione delle conclusioni relative ai motivi di gravame proposti.” ed ha lamentato che “Gli appellanti si sono, infatti, limitati a richiedere sic et simpliciter la riforma della sentenza impugnata.”.
Ha rimarcato che l'atto di appello deve contenere i requisiti prescritti dall'art. 163 n. 4) cod. proc. civ., quindi, oltre alle ragioni di fatto di diritto a sostegno della domanda anche le “relative conclusioni” e la mancanza di tali requisiti ne comporta l'invalidità.
Le eccezioni sollevate dagli appellati meritano accoglimento.
Questa Corte rileva che l'atto di citazione in appello, proposto da
, , ed , è Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 assolutamente privo delle conclusioni di merito della domanda, come si rileva
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IV sezione civile dalla sua semplice lettura, che è opportuno qui riprodurre: “Piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello di Napoli, contrariis rejectis, in riforma della sentenza del Giudice di merito di Santa Maria Capua Vetere del 15.12.2020, comunicata in data 19.12.2020 dalla cancelleria e notificata al fine dei termini brevi ex lege il 22.12.2020 dal difensore dell'attore Con il favore delle spese Parte_6
e delle competenze anche di questo grado di giudizio, oltre accessori come per legge.”.
Come è evidente, gli appellanti non hanno indicato quale pronuncia di merito e quale modifica della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere abbiano inteso richiedere alla Corte.
E' rilevante considerare che le conclusioni di merito mancano anche nei successivi atti difensivi depositati dagli appellanti, in particolare nella nota di trattazione ex art. 127 ter cod. proc. civ. per l'udienza dell'8.2.2022, nella nota di trattazione ex art. 127 ter cod. proc. civ. per l'udienza del 4.3.2025, quest'ultima destinata proprio alla precisazione delle conclusioni, nella comparsa conclusionale e nella nota di replica.
La grave omissione delle richieste rivolte a questa Corte di Appello induce incertezza sul petitum, cioè sul concreto provvedimento di giustizia richiesto al giudice, e violazione del contraddittorio, poiché le controparti non sono state poste in grado di percepire quale sia/siano i punti della decisione del
Tribunale dei quali gli appellanti hanno chiesto la modifica e quale questa sia stata.
Questa Corte non ignora il principio di diritto predicato dalla Corte di legittimità, secondo cui l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio. Pertanto, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per simile valutazione, che il "petitum" sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il "petitum" sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (Cass. n. 18783/2009; conforme Cass. n. 20294/2014; Cass. n. 17991/2018). Tuttavia, neanche l'esame
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IV sezione civile della parte narrativa ed espositiva dell'atto di appello consente di comprendere quale pronuncia essi abbiano inteso conseguire da questa Corte di Appello.
Infatti, essi appellanti hanno posto in contestazione vari punti della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e precipuamente:
- dapprima, la transazione intercorsa tra e Controparte_7 [...]
(oggi , che ha determinato la Controparte_2 Controparte_1 pronuncia di cessazione della materia del contendere. Si legge, infatti, a pag. 5 dell'atto di appello che “La transazione, avvenuta tra l'attore e l'assicurazione del responsabile civile è nulla poiché non poteva far cessare un motivo comune a tutte le parti, cioè l'accertamento della declamata responsabilità esclusiva del conducente. La transazione sarebbe stata valida solo se tutte le parti coinvolte nel procedimento, con reciproche concessioni, fossero andate a definire la lite. Ma, poiché l'attore si era rivolto al giudice per la valutazione della esclusiva responsabilità del conducente non proprietario, non si poteva addivenire ad alcuna transazione tra l'attore e l'impresa assicuratrice del responsabile civile, senza incorrere nella nullità della stessa.”.
- successivamente, la mancata declaratoria della corresponsabilità nel sinistro di e di . Si legge, a pag. 6 dell'atto di appello che Persona_1 Controparte_4
“La sentenza di primo grado non tiene in debita considerazione le prove offerte in corso di causa dal convenuto conducente …” cioè l'elaborato peritale prodotto da essi eredi di “… che prospetta una diversa e più logica dinamica del Persona_1 sinistro che, quanto meno, se attentamente letta e confrontata con il rapporto delle autorità avrebbe dovuto indurre il giudicante a considerare una corresponsabilità nella determinazione del sinistro.” e, di seguito, nella medesima pag. 6, che “… il sig. ha chiaramente ed in modo determinante, contribuito a creare la situazione di CP_3 pericolo …”.
- ed, ancora, la mancata declaratoria di responsabilità esclusiva di CP_4
, laddove, a pag. 8 dell'atto di appello, deducono che “… il conducente
[...] ha dimostrato che il danno è stato causato da un evento imprevisto e imprevedibile che, inseritosi nel processo causale, era al di fuori di ogni possibile controllo umano.”.
In definitiva, , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nella parte espositiva dell'atto introduttivo del gravame, Parte_4 hanno sollecitato il riesame della Corte di Appello su svariate tematiche, quali la nullità della transazione, la corresponsabilità dei due conducenti coinvolti
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IV sezione civile
( e ), la responsabilità esclusiva di Controparte_4 Persona_1 CP_4
, ma non hanno poi indicato, nelle conclusioni, cioè nella parte dell'atto
[...] specificamente destinata ad accogliere la concreta e definitiva richiesta di modifica della sentenza gravata, quale oppure quali (se più di una) pronuncia abbiano domandato a questo giudice del gravame. In altri termini, l'omessa trascrizione delle conclusioni impedisce a questa Corte di Appello di comprendere se debba pronunciarsi sull'opponibilità ad essi appellanti della transazione e/o sulla liquidazione del danno ivi contenuta, oppure sulla corresponsabilità dei conducenti, oppure sulla responsabilità esclusiva di oppure su tutti tali punti di contestazione o su cosa altro. Controparte_4
In tale condizione, l'atto di appello va dichiarato inammissibile.
§ - LE SPESE DEL SECONDO GRADO DI GIUDIZIO
Le spese di questo secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e restano a carico di , Parte_1 Parte_2
, ed , per effetto della
[...] Parte_3 Parte_4 soccombenza, con attribuzione, per la parte di sua spettanza, all'avv. Alfonso
Vocca, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ. (v. comparsa conclusionale).
Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, la causa va considerata di valore indeterminato/bile, a norma dell'art. 5 comma 6 d.m.
55/2014, e, pertanto, deve trovare applicazione, la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 26.000,00 ad € 260.000,00.
A questa pronuncia di inammissibilità del gravame, consegue l'obbligo di , , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n.
228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
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IV sezione civile
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3048/2020, deliberata il 15.12.2020 e pubblicata il 19.12.2020 (n. 754/2012 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_5
2) dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1 Parte_2
, ed;
[...] Parte_3 Parte_4
3) condanna , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, che Parte_4 liquida:
- in favore di , nella qualità di tutore di Controparte_3 CP_4
, in € 4.995,50 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese
[...] generali al 15%, con attribuzione all'avv. Alfonso Vocca;
- in favore di in € 4.995,50 per onorario, Controparte_1 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a carico di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 ed , per il versamento dell'ulteriore contributo Parte_4 unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis DPR 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 10 giugno 2025.
IL PRESIDENTE EST.
(firma apposta in modalità digitale)
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