Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/03/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 825/2019
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 26/03/2025
È presente, per l'attore, l'avv. AGOSTINO FORTUNATO. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. Raffaele D'Anna, in sostituzione dell'avv. MARIOLINO CONTE. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e alle note conclusionali depositate. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 825/2019 vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Agostino Fortunato (C.F. C.F._2
; C.F._3
Attori
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mariolino Conte (C.F. ); C.F._4
, residente in [...], contumace;
Controparte_2
Convenuti
Oggetto: lesione personale Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. e hanno convenuto in giudizio e Parte_2 Parte_3 Controparte_2
al fine ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal sinistro Controparte_1 occorso al figlio minore in data 29/09/2017 alle ore 18:00 circa presso la Parte_1 via San Marco in Praia a Mare (CS).
1.1. Deducono gli attori che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, accadeva che, mentre il minore era alla guida del ciclomotore Piaggio NRG tg. X3674K di proprietà della madre , l'autovettura Opel Corsa targata CA618MH, condotta da Parte_2 CP_2
, si immetteva improvvisamente su via San Marco e invadeva l'intera carreggiata,
[...] ciò che causava lo sbandamento e la caduta del motociclo sul suo fianco destro per effetto della repentina manovra di fermata.
pagina 2 di 6 Da tale evento derivavano lesioni personali al minore, il quale veniva trasportato in autombulanza presso il P.O. dell'ospedale di Praia a Mare, ove gli veniva diagnosticato: «riferito incidente stradale;
non segni di fratture ascrivibili a traumi;
contusione bacino e contusione costale;
si consiglia paracetamolo 1 gr al bisogno;
in caso di algia persistente ai distretti considerati;
visita ortopedica», oltre danni materiale al ciclomotore su cui viaggiava. Seguivano accertamenti specialistici e diagnostici dai quali si rilevava un'instabilità al ginocchio destro causata da lesione del LCA, ragion per cui fu poi sottoposto a intervento di ricostruzione con G e ST in artroscopia presso la clinica Salus sita in Battipaglia. Concludono, dunque, chiedendo di dichiarare che il predetto sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità di e, per l'effetto, condannare i convenuti, in Controparte_2 solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal minore
, pari alla somma di € 20.000,00 a titolo di danno biologico, esistenziale e Parte_1 alla vita di relazione – oltre alla somma di € 1.432,00 a titolo di spese mediche –, nonché l'importo di € 654,00 a ristoro dei danni subiti dal ciclomotore Piaggio tg. X3674K su cui viaggiava, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo.
1.2. resiste alla domanda e ne chiede il rigetto, in quanto infondata Controparte_1 in fatto e diritto, contestando la dinamica dell'evento esposta da parte attrice. In particolare, la compagnia assicurativa deduce che il sinistro non si è verificato per colpa del proprio assicurato, bensì per responsabilità esclusiva di , il quale è Parte_1 caduto al suolo dopo aver urtato un altro ciclomotore che lo precedeva di poco, anch'esso modello Piaggio tg. X7ZPR7, condotto da e di proprietà di . Parte_4 Controparte_3
All'urto in questione ha assistito il quale, mentre era fermo in attesa di Controparte_2 immettersi sulla via San Marco, ha visto sopraggiungere dal lato sinistro i due ciclomotori. Tale dinamica è stata riportata all'interno della denuncia effettuata dall'assicurato a
[...]
nel verbale di sommarie informazioni testimoniali rilasciato dal ai CP_4 CP_2
Carabinieri giunti sul luogo del sinistro, nonché nella dichiarazione testimoniale trasmessa da – moglie di e passeggera della Opel Corsa tg. CA618MH Tes_1 Controparte_2
– alla compagnia assicurativa.
1.3. Con comparsa del 17/03/2021, si è costituito , divenuto Parte_1 maggiorenne, il quale si è riportato integralmente a tutto quanto già eccepito e dedotto negli scritti difensivi e nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
1.4. A seguito della dichiarazione di contumacia del convenuto e allo Controparte_2 scambio delle memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c., sono stati sentiti i testimoni Tes_2
e per parte attrice e ed
[...] Testimone_3 Parte_4 Tes_1 Tes_4
per parte convenuta ed è stata disposta consulenza tecnica medico-legale e
[...] stimativa dei danni materiali. La causa è stata, infine, decisa con sentenza contestuale, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. 2. La domanda è parzialmente fondata, per le ragioni che seguono.
2.1. In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, opera una presunzione legale di pari responsabilità tra i veicoli coinvolti nel sinistro. Dispone, infatti, l'art. 2054, comma secondo, cod. civ. che «nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a
pagina 3 di 6 prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli». Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità «detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso» [Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 2652317 del 17/12/2007 (Rv. 600856); Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 456 del 12/01/2005 (Rv. 579131)] ed è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso
[Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3764 del 12/02/2021 (Rv. 660551 - 01)]. Ciò comporta che, anche laddove venisse accertata, in concreto, la colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice resta gravato dell'obbligo di «accertare l'eventuale responsabilità concorrente dell'altro conducente» non potendosi, per ciò stesso ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2 (Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 24860 del 09/12/2010).
2.2. Nel caso che ci occupa, risulta provato che la condotta del convenuto ha arrecato (involontaria) turbativa alla circolazione del motociclo dell'attore, il quale, vistosi improvvisamente comparire l'autovettura del in fase di immissione sulla CP_2 carreggiata, ha frenato improvvisamente, ha sbandato ed è poi anche caduto sul fianco destro, senza mai urtare l'autovettura. Entrambi i testimoni indicati dall'attore escussi hanno confermato di aver visto l'Opel Corsa di uscire dal cancello della sua CP_2 abitazione, non a velocità sostenuta (cfr. dichiarazioni di escusso Testimone_2 all'udienza del 07/10/2022, il quale ha riferito: “Il sig. , alla guida di una Controparte_2 autovettura Opel di colore bianco è uscito dal cancello della sua abitazione e si è immesso sulla strada senza fermarsi. Preciso che non andava a velocità sostenuta"), ma senza fermarsi, se non quando ha visto sopraggiungere il motociclo (cfr. dichiarazioni di Parte_4
, escusso all'udienza del 13/01/2023, da cui risulta che l'autovettura del “si
[...] CP_2
è immessa nella circolazione sulla carreggiata e appena ci ha visti si è fermata. L'auto era uscita completamente dal cancello”). Risulta, dunque, provata la condotta imprudente del convenuto e la sua rilevanza eziologica sulla causazione dell'evento per cui è causa. Sennonché, pur avendo provato la sussistenza della condotta colposa del convenuto, l'attore non ha fornito alcuna prova di non aver fatto quanto in suo potere per evitare l'incidente. Il teste ha riferito che “era rimasto comunque un po' di spazio Parte_4 per effettuare una manovra di emergenza” sicché deve ritenersi che l'incidente poteva essere evitato se il conducente del motociclo avesse posto in essere una manovra adeguata, per la quale – contrariamente a quanto assume il testimone – non erano richieste “particolari abilità”, ma solo l'adozione delle ordinarie regole di prudenza, prime tra tutte quelle che impongono di circolare nel centro urbano a velocità moderata, indipendentemente dal rispetto del limite di velocità massimo consentito, e di prestare particolare attenzione in prossimità di incroci e di accessi sulla strada. Il fatto stesso che il motociclo abbia dovuto effettuare una frenata improvvisa e che per tale motivo sia sbandato e poi caduto induce a ritenere che egli stesse sopraggiungendo a velocità non pagina 4 di 6 adeguata rispetto alle condizioni del luogo. Pertanto, non essendo stata provata l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione dell'incidente, non può dirsi superata la presunzione posta dall'art. 2054, co. 2, cod. civ., sicché deve concludersi che l'incidente per cui è causa è imputabile alla condotta di guida imprudente di entrambe le parti, in misura paritaria.
2.3. In punto di liquidazione del danno, questo Giudice fa proprie le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti tecnici di ufficio, le cui valutazioni appaiono coerenti con la documentazione esaminata e gli accertamenti esperiti e non sono inficiate da evidenti vizi logici.
2.3.1. In merito ai danni fisici, il CTU dott. ha ritenuto che sulla base della Persona_1 documentazione sanitaria vagliata, dall'anamnesi e dalle risultanze dell'esame obiettivo, il ha subìto, a seguito dell'evento lesivo del 29/09/2017 lesioni di natura traumatica in Pt_1 plausibile rapporto di causalità con la dinamica dell'incidente e ha determinato le limitazioni funzionali ascrivibili al menzionato pregiudizio nella misura di cinque punti percentuali, mentre per il danno biologico temporaneo ha riconosciuto 2 giorni di inabilità totale, 15 giorni di inabilità temporanea al 75 per cento, 45 giorni di inabilità temporanea al 50 per cento e 89 giorni di inabilità temporanea al 25 per cento. Facendo applicazione dei parametri di cui al DM 16 luglio 2024 pubblicato in GU Serie Generale n. 173 del 25/07/2024, adottato in attuazione dell'art. 139, co. 5, del D. lgs. 209/2005, il danno deve essere complessivamente liquidato in € 11.563,05, di cui € 6.927,13 per danno biologico permanente, € 110,48 per n. 2 giorni di ITT;
€ 621,45 per n. 15 giorni di ITP al 75%; € 1.242,90 per n. 45 giorni di ITP al 50%; € 1.229,09 per n. 89 giorni di ITP al 25%; € 1432,00 per spese mediche documentate (importo, questo, da preferirsi rispetto alla minore somma indicata dal CTU, perché tale riduzione non trova alcuna valida spiegazione nell'elaborato), in quanto allegati e provati da parte del danneggiato. Per quanto concerne, invece, la richiesta a titolo di risarcimento anche del “danno esistenziale" e di quello "alla vita di relazione”, l'attore non ha allegato alcunché. A fronte di tale genericità sul piano assertivo e della totale carenza probatoria, alcun ristoro può essere accordato da questo Tribunale.
2.3.2. Condivisibili sono anche le conclusioni a cui è giunto l'altro ausiliario incaricato, l'ing.
, in merito ai danni materiali riguardanti il ciclomotore Piaggio tg. X3674K: Persona_2 il consulente, per specificando che non è stato possibile ispezionare lo scooter, in quanto nelle more del giudizio il bene è stato venduto, è, comunque sia, riuscito a determinare l'entità dei danneggiamenti mediante la disamina del materiale fotografico versato in atti, ritenendoli compatibili con l'abbattimento laterale del mezzo sul manto stradale. Egli ha quantificato il danno nella somma di € 527,01 oltre IVA, importo, quest'ultimo non dovuto, in quanto le riparazioni non saranno mai effettuate e i relativi costi non saranno mai sostenuti, atteso che il motociclo è stato ormai venduto.
2.4. In definitiva, tenuto conto del concorso di colpa, dovrà essere riconosciuta la somma di
€ 5.781,52 a titolo di danno biologico e spese mediche nei confronti di , Parte_1 nonché la somma di € 263,50 per i danni materiali subiti dal motociclo Piaggio tg. X3674K di proprietà di . Parte_2
pagina 5 di 6 Agli importi sopra indicati, liquidati in base a valori monetari attuali, vanno aggiunti gli interessi compensativi, che appare equo riconoscere, sulla base dell'insegnamento della Suprema Corte [Cass. civ. S.U., Sentenza n. 1712 del 17/02/1995 (Rv. 490480 - 01)], nella misura legale sulla somma devalutata al momento dell'incidente e successivamente rivalutata anno per anno sino all'attualità, oltre agli ulteriori interessi al saggio legale sulla somma così liquidata dalla data del deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai valori tabellari medi di cui al DM 55/2014, avuto riguardo alle somme liquidate e non a quelle richieste, con la maggiorazione del 10% per l'assistenza di più parti. In considerazione del concorso di colpa di nella causazione dell'evento, si ritiene equo compensare le stesse in Parte_1 ragione della metà e di porre l'onere del pagamento della restante parte in capo ai convenuti, in solido tra loro. Per le medesime ragioni, si ritiene equo porre in via definitiva l'onere del pagamento delle consulenze tecniche in misura paritaria in capo alle parti.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: In parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara che le lesioni subite da e i danni materiali occorsi al motociclo Piaggio tg. X3674K in occasione Parte_1 del sinistro stradale del 29/09/2017 sono imputabili alla concorrente condotta di Parte_1
e di e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro al
[...] Controparte_2 pagamento in favore degli attori della somma di € 5.781,52 per i danni fisici subiti da ed € 263,50 per i danni materiali sul motociclo Piaggio NRG tg. X3674K di Parte_1 proprietà di , oltre interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate in Parte_2 parte motiva. Calcola le spese di lite in € 332,12 per esborsi e in € 5.584,70 per compensi e ne dispone la compensazione tra le parti in ragione della metà. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della restante parte che si liquida in € 166,06 per esborsi ed € 2.325,95, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, per compensi, da distrarsi in favore dell'avv. Agostino Fortunato che ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non aver ricevuto compenso dai suoi assistiti ai sensi dell'art. 93 c.p.c. e in ulteriori € 466,40, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, in favore dell'Erario. Pone definitivamente l'onere del pagamento della consulenza tecnica di ufficio per il cinquanta per cento in capo agli attori e per la restante parte in capo ai convenuti, in solido tra loro. Paola, 28 marzo 2025. Il Giudice Matteo Torretta
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