Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10541/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carmela Bocchetti, Parte_1 presso il cui studio in Napoli alla Via Emilio Scaglione n. 342 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Generoso Romano, presso il cui studio in
Napoli alla Via G. Porzio n.
4 - Centro Direzionale - Is. G8, elettivamente domicilia;
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_2 CP_3 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli alla Via Diaz n. 11;
Appellati
NONCHE'
Controparte_4
Appellato contumace
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4.3.2022, proponeva opposizione Parte_1 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., innanzi al Giudice di Pace di Napoli, avverso l'intimazione di pagamento n. 071/2021/9012221060/000, dell'importo complessivo di € 1.197,43, notificata dall' in data 9.2.2022, ed emessa a fronte del mancato pagamento Controparte_5 delle cartelle esattoriali n. 071/2013/0134785716/000, relativa al mancato incasso di "Spese processuali" e "Cassa deposito e prestiti - cassa ammende" elevate nell'anno 2009 dal Tribunale di
Napoli - Ufficio Campione Penale, e nn. 071/2015/0074054654/000 e 071/2015/0097985978/000, aventi ad oggetto il mancato pagamento di sanzioni amministrative elevate nell'anno 2012 dal
Controparte_4
L'opponente eccepiva il difetto di notifica sia delle presupposte cartelle di pagamento che delle sottese ordinanze-ingiunzioni, con conseguente richiesta di annullamento della pretesa creditoria per violazione dell'intero procedimento esattoriale ed intervenuta prescrizione/decadenza, anche successiva, dei titoli esecutivi.
1
Il non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_4
Con sentenza n. 481/2023 del 31.10.2022, pubblicata in data 4.1.2023, il Giudice di Pace di Napoli così decideva: “impregiudicato il merito rigetta la domanda non essendo stata dimostrata la tempestività della stessa. Compensa le spese”. In motivazione rappresentava che “L'intimazione di pagamento non è atto autonomamente impugnabile non integrando un nuovo atto impositivo”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello eccependone l'illegittimità Parte_1 nella parte in cui il giudice di prime cure ha erroneamente rigettato l'opposizione dichiarando la tardività della domanda nonostante l'opponente avesse tempestivamente impugnato l'intimazione di pagamento n. 071/2021/9012221060/000, in data 4.3.2022, e quindi entro 30 giorni dalla notifica della stessa, intervenuta in data 9.2.2022.
L'appellante ha, altresì, censurato la motivazione adottata dal giudice di primo grado, deducendo l'autonoma impugnabilità dell'intimazione di pagamento, trattandosi del primo atto conoscitivo notificatole, tenuto conto del disconoscimento delle copie delle relate delle notificazioni dei verbali,
e non delle cartelle di pagamento, prodotte in primo grado dalla controparte che, in ogni caso, riteneva irregolari.
Ha, quindi, insistito nell'eccezione di prescrizione, anche successiva, dei titoli esecutivi.
L'appellante ha, poi, eccepito la manifesta illogicità della sentenza impugnata fondata su una errata interpretazione e valutazione della documentazione prodotta, in copia, dall' Controparte_1
al fine di provare la notifica delle cartelle di pagamento contestate e disconosciute, ai
[...] sensi dell'art. 140 c.p.c. ha, inoltre, eccepito l'illegittimità delle sanzioni richieste con le cartelle Parte_1 impugnate, oltre l'llegittimità dell'iscrizione al ruolo per mancata indicazione del criterio del calcolo degli interessi moratori e, in ogni caso, della pretesa creditoria per applicazione di interessi anatocistici.
L'appellante ha, pertanto, concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità assoluta dell'iscrizione a ruolo delle cartelle di pagamento e dell'intimazione di pagamento, di accertare e dichiarare l'illegittimità, arbitrarietà, vessatorietà ed inammissibilità della pretesa creditoria vantata dall' e dagli enti convenuti;
di accertare e Controparte_1 dichiarare l'inesistenza del presunto credito vantato dall' e dagli Controparte_1 enti convenuti ovvero l'inesistenza del titolo;
di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa creditoria vantata dall'ente impositore nonché dall' Controparte_1
e, per l'effetto, di annullare le iscrizioni al ruolo impugnate, in uno alle cartelle di
[...] pagamento ivi contenute.
2 Il tutto con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita l' eccependo l'inammissibilità dei motivi di Controparte_1 opposizione agli atti esecutivi proposti nel primo grado di giudizio per tardività della domanda ex art. 617 cpc introdotta oltre il termine perentorio di 20 giorni.
Nel merito, ha dedotto di aver regolarmente notificato le cartelle di pagamento contestate e, in particolare, la cartella di pagamento n. 071/2013/0134785716/000 in data 16.6.2014, a mezzo di messo notificatore, ex art. 140 c.p.c., mediante deposito dell'atto esattoriale nella Casa Comunale ed invio della racc.ta informativa n. 689019860304, perfezionata per compiuta giacenza, la cartella di pagamento n. 071/2015/0074054654/000 in data 21.12.2015, a mezzo di messo notificatore ex art. 140 c.p.c., mediante deposito dell'atto esattoriale della Casa Comunale ed invio della racc.ta informativa n. 689213673730, perfezionata per compiuta giacenza, e la cartella di pagamento n.
071/2015/0097985978/000 in data 29.1.2016, a mezzo di messo notificatore ex art. 140 c.p.c., mediante deposito dell'atto esattoriale nella Casa Comunale ed invio della racc.ta informativa n.
689250917355, anch'essa perfezionata per compiuta giacenza.
A fronte della valida notificazione delle sopraindicate cartelle di pagamento, il ha Parte_2 dedotto l'inammissibilità, per tardività, dei motivi di opposizione inerenti l'inesistenza/difetto di notifica delle portanti ordinanze-ingiunzioni iscritte al ruolo esattoriale che l'opponente avrebbe dovuto impugnare, con funzione c.d. "recuperatoria'', entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica delle stesse, previsto dall'art. 7 del d.lgs. 150/2011.
L'appellata ha, inoltre, dedotto che, all'atto dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento, non era maturata alcuna prescrizione quinquennale/decennale della pretesa creditoria, tenuto conto che l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha disposto la sospensione dell'attività di riscossione e dei termini di notifica delle cartelle esattoriali, da ultimo (in virtù del D.L. n. 99/2021) fino al 31.8.2021, con conseguente ulteriore sospensione dei termini di prescrizione nel periodo ricompreso tra l'8.3.2020
e il 31.8.2021.
L ha, dunque, concluso chiedendo il rigetto dell'appello con Controparte_5 vittoria delle spese di lite.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello, vinte le spese di Controparte_2 giudizio.
L'appellato sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio Controparte_4
e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
Incardinato il giudizio di appello, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 19.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va preliminarmente scissa e riqualificata sotto un triplice profilo processuale, in considerazione delle eccezioni mosse con l'atto di citazione, la domanda proposta nel primo grado di giudizio da
Parte_1
3 La prima eccezione, avente ad oggetto il difetto di notifica delle sottese cartelle di pagamento e delle portanti ordinanze-ingiunzioni presupposte, di cui il contribuente dichiara di aver avuto conoscenza solo con la ricezione della intimazione di pagamento impugnata n.
071/2021/9012221060/000, deve essere qualificata come un'opposizione in funzione c.d.
"recuperatoria'', ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 150/2011.
La stessa avrebbe dovuto essere introdotta secondo le forme del rito del lavoro. Ciononostante, deve essere considerata tempestiva dal momento che l'atto di citazione è stato notificato il 4.3.2022 e, dunque, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica dell'avviso di intimazione, ex art. 50 -
DPR 602/73, perfezionatasi in data 9.2.2022.
Quanto all'eccezione di prescrizione/decadenza degli atti esattoriali e delle sanzioni amministrative nonché delle spese processuali, quale fatto estintivo sopravvenuto alla formazione dei sopraindicati titoli esecutivi, deve rilevarsi che la stessa configura un'ipotesi di opposizione all'esecuzione non ancora iniziata ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.
La doglianza circa la mancata indicazione del criterio del calcolo degli interessi moratori e della pretesa creditoria per applicazione di interessi anatocistici, quali vizi formali dell'intimazione impugnata, configura invece, un'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c.
Analizzando il primo profilo processuale, deve darsi atto che, dalla documentale in atti, emerge che ha tempestivamente impugnato l'intimazione di pagamento n. Parte_1
071/2021/9012221060/000, validamente notificata dall' in data Controparte_5
9.2.2022, mediante atto di citazione notificato, sia al Concessionario che agli Enti impositori, in data 4.3.2022, ovvero nel termine perentorio di 30 giorni prescritto dall' art. 7 cit.
Invero, le intimazioni di pagamento sono quegli atti che hanno sostituito gli avvisi di mora e che hanno lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici. Ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, l' non può iniziare la procedura Controparte_1 esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, dovendo in tal caso prima notificare un atto, l'intimazione di pagamento appunto, con cui intima al debitore di procedere al pagamento del debito entro cinque giorni. Soltanto nel caso in cui entro il predetto termine non dovesse essere saldato quanto dovuto, il Concessionario potrà iniziare l'esecuzione forzata del credito erariale (pignoramento ecc.).
Contrariamente a quanto deciso dal giudice di prime cure, va, peraltro, osservato che l'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile e che, allorchè si facciano valere, oltre a vizi propri dell'atto, anche questioni relative all'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi relativi alla formazione del titolo, l'opposizione ha la funzione di recuperare l'impugnazione che non si è potuto esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso.
Dunque, indipendentemente dal merito, il giudice di prime cure ha erroneamente valutato sia il petitum che la causa petendi della domanda, considerando l'intimazione di pagamento come atto non autonomamente impugnabile, mentre in realtà, avrebbe dovuto ammettere tale impugnazione, all'uopo riqualificata, ed entrare nel merito delle eccezioni sostanziali sollevate dall'attore.
4 Al riguardo, il granitico arresto giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite (sentenza n. 22080 depositata il 22 settembre 2017) chiarisce ulteriormente che: “Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011. Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte.
[…] S'impone tuttavia un'ulteriore precisazione, che serve a chiarire un punto non affrontato nei precedenti giurisprudenziali su citati come espressione dell'orientamento qui preferito, e che involge anche una questione terminologica. L'azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento, come sopra delineata, non è un'azione “recuperatoria” in senso proprio. Tale, infatti, si configura l'azione che venga esperita contro l'ordinanza-ingiunzione non notificata, oggi ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n.
150 del 2011, recuperando, appunto, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale la parte non si è potuta tempestivamente avvalere per l'omessa od invalida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. In questa eventualità, il destinatario dell'ingiunzione (e della cartella) può “recuperare” tutte le difese che avrebbe potuto svolgere avverso l'ordinanza- ingiunzione, sia sul piano formale (riguardanti, perciò, il procedimento di formazione del titolo) sia sul piano sostanziale (riguardanti, perciò, la pretesa sanzionatoria). Viceversa, quando viene
“recuperata”, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dall'art.
7 del d.lgv. n. 150 del 2011 per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'amministrazione - che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva
- non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene “recuperato” è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione. Questa considerazione consente di superare la perplessità, fatta propria dall'ordinanza di rimessione, dell'idoneità della notificazione della cartella di pagamento, che si fondi su un verbale di accertamento di infrazione al codice della strada, a consentire la contestazione nel merito di quest'ultimo. È sufficiente al “recupero” di che trattasi il richiamo del verbale di accertamento nei suoi termini identificativi. Infatti, se, per contro, l'amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione, l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione.
In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc.
5 civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento»”.
Tuttavia, la domanda così qualificata va rigettata nel merito per le seguenti ragioni.
Dalla attenta ed oculata disamina di tutta la produzione in atti, deve, invero, ritenersi accertato che l' ha regolarmente e validamente notificato tutte le cartelle di Controparte_5 pagamento prodromiche all'intimazione impugnata, in quanto:
1) la notifica della cartella di pagamento n. 071/2013/0134785716/000 è stata eseguita in data
21.2.2014, a mezzo di messo notificatore, ex art. 140 c.p.c., per irreperbilità relativa del destinatario, mediante deposito dell'atto esattoriale nella Casa Comunale di Napoli come da elenco n. 0316304914021906, e produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa n. 68901986030-4 (correlata alla cartella di pagamento), con cui è stato comunicato al destinatario l'avvenuto deposito dell'atto impositivo, riscontrabile dal prospetto riepilogativo delle accettazioni delle raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c. da , allegato agli atti, e perfezionata per compiuta giacenza in data 20.6.2014; CP_6
2) la notifica della cartella di pagamento n. 071/2015/0074054654/000 è stata effettuata in data
4.12.2015 (dopo due tentativi di notifica), a mezzo di messo notificatore, ex art. 140 c.p.c., per irreperbilità relativa del destinatario, mediante deposito dell'atto esattoriale nella Casa
Comunale di Napoli come da elenco n. 0316304915120119 e produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa n. 68921367373-0 (correlata alla cartella di pagamento) con cui è stato comunicato al destinatario l'avvenuto deposito dell'atto impositivo, riscontrabile dal prospetto riepilogativo delle accettazioni delle raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c. da , allegato agli atti, e perfezionata CP_6 per compiuta giacenza in data 30.12.2015;
3) la notifica della cartella di pagamento n. 071/2015/0097985978/000 è stata effettuata in data
15.1.2016 (dopo due tentativi di notifica), a mezzo di messo notificatore ex art. 140 c.p.c., per irreperbilità relativa del destinatario, mediante deposito dell'atto esattoriale nella Casa
Comunale di Napoli come da elenco n. 0316304916011114, e produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa n. 68925091735-5 (correlata alla cartella di pagamento) con cui è stato comunicato al destinatario l'avvenuto deposito dell'atto impositivo, riscontrabile dal prospetto riepilogativo delle accettazioni delle raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c. da , allegato agli atti, anch'essa CP_6 perfezionata per compiuta giacenza.
A ciò si aggiunga che in tema di perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c., la Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza resa a Sezioni Unite il 23 febbraio - 15 aprile 2021,
n. 10012, ha formulato il seguente principio di diritto: "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982,
6 qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d.
CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
In applicazione della suddetta massima, nel caso di specie, il Concessionario ha prodotto in giudizio gli avvisi di ricevimento (rientrati per compiuta giacenza) delle raccomandate informative con cui ha comunicato al destinatario l'avvenuto deposito delle citate cartelle esattoriali presso la Casa
Comunale, perfezionando così le notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in caso di irreperibilità relativa del destinatario.
Ne consegue che, a fronte della valida notificazione delle citate cartelle di pagamento, e come correttamente dedotto dal convenuto Concessionario nella propria comparsa di costituzione e risposta, tutti i vizi e le eccezioni attinenti il merito dei titoli esecutivi ovvero, nel caso di specie, il difetto di notifica delle ordinanze-ingiunzioni da parte dell'Ente impositore, sono inammissibili in quanto tardivi, poichè l'istante avrebbe potuto, e dovuto, proporre ricorso-opposizione in funzione c.d. “recuperatoria”, ai sensi dell'art. 6 del decreto 150/2011, nel termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla data di notifica delle predette cartelle di pagamento, in applicazione del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 22080/2017.
Del resto le considerazioni di cui sopra possono essere fatte anche qualora l'atto presupposto non sia costituito da un verbale di accertamento di violazioni alle norme del Codice della strada, bensì da un'ordinanza ingiunzione e non trovi, quindi applicazione la disciplina di cui all'art. 7 d.lgs.
150/2011, bensì quella di cui all'art. 6 della medesima disposizione di legge.
Tanto premesso, va a questo punto rigettata, perché infondata, anche la domanda avanzata ai sensi dell'art. 615 c.p.c., di intervenuta prescrizione del credito fatto valere con le cartelle di pagamento impugnate.
Invero, come correttamente dedotto dall'opposta , deve rilevarsi Controparte_5 che tra il giorno in cui sono state notificate le cartelle di pagamento (che hanno interrotto il termine di prescrizione dei titoli esecutivi sottesi e cristallizzati) e la data di ricezione dell'intimazione di pagamento impugnata, ovvero il 9.2.2022, non è maturata alcuna prescrizione successiva (quale fatto estintivo sopravvenuto) delle medesime cartelle esattoriali.
Precisamente, per ciò che riguarda la cartella di pagamento n. 071/2013/0134785716/000, i cui crediti sottesi hanno natura di spese processuali, non si pone alcun dubbio, dal momento che in tali ipotesi opera il termine di prescrizione ordinario decennale che, nella fattispecie non era decorso alla data di ricezione dell'avviso di intimazione.
Quanto alle altre due cartelle di pagamento, va rilevato che anche in tal caso non è maturata la prescrizione quinquennale, dal momento che l'articolo 68 del d.l. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) ha disposto la sospensione di tutta l'attività di riscossione coattiva per le entrate tributarie e non, nel
7 periodo emergenziale intercorrente tra l'8.3.2020 e il 31.8.2021, con sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Stante la suddetta sospensione straordinaria dei termini sia sostanziali che processuali dell'attività esattoriale, deve ritenersi accertato che per tutte le cartelle di pagamento impugnate non è intervenuta la prescrizione successiva.
Con riferimento al terzo ed ultimo profilo, la domanda avanzata ai sensi dell'art. 617 c.p.c. deve essere dichiarata inammissibile perché tardiva.
Considerato che la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata è avvenuta in data 9.2.2022 e che la notifica dell'atto di citazione in opposizione si è perfezionata in data 4.3.2022, le doglianze circa la mancata indicazione del criterio del calcolo degli interessi moratori e della pretesa creditoria per applicazione di interessi anatocistici, quali vizi formali dell'avviso contestato, sono inammissibili per intempestività della domanda di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., proposta oltre il termine perentorio di 20 giorni.
Tanto premesso, alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e della ridotta complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, e avverso la sentenza del
[...] Controparte_2 Controparte_4
Giudice di Pace di Napoli n. 481/2023, così provvede:
a) dichiara la contumacia del in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_4
b) dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c. avanzata con il terzo motivo di opposizione;
c) rigetta la domanda per i restanti motivi;
d) condanna al pagamento, in favore dell' , Parte_1 Controparte_5 in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in complessivi € 457,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%;
e) condanna al pagamento, in favore del , in persona Parte_1 Controparte_2 del Ministro p.t., delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in complessivi €
457,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%;
f) condanna al pagamento, in favore dell' , Parte_1 Controparte_5 in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 852,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%;
8 g) condanna al pagamento, in favore del , in persona Parte_1 Controparte_2 del p.t., delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi CP_3
€ 426,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%;
h) nulla per le spese con riferimento al attesa la contumacia. Controparte_4
Così deciso in Napoli, lì 14.3.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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