Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/03/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Andrea Basta, all'udienza del 20.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.13642/2022 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'Avv. Nicola Pepe come da procura speciale in calce al ricorso Parte_1 ricorrente e in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv. Ti Controparte_1
Cataldo Balducci e Maria Luisa Serrano come da procura speciale in calce alla memoria difensiva resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 15.12.2022 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere stata assunta da Cont in data 20.10.2010 con contratto a tempo determinato con mansioni autista;
che allo scadere del contratto con ASL Lecce in data 20.6.2012 veniva assunto da sempre con contratto Controparte_2
a tempo determinato poi trasformato a tempo indeterminato dal 1.1.2014; di essere, infine, stata assunta Cont in data 25/11/2021 dalla , società in house della a seguito di Controparte_1 procedura di internalizzazione del servizio di trasporto precedentemente affidato a CP_3
Cont disposta con Deliberazione del Direttore Generale della n.235 del 6/4/2021 e in applicazione della c.d. “Clausola sociale” - esponeva che nell'Avviso di Selezione del 29/9/2021 per il reclutamento per soli titoli di 116 unità di personale non medico di categoria B finalizzato alla internalizzazione del servizio di Cont trasporto della rete dei servizi sanitari della di Lecce, era stata prevista la possibilità di presentare la domanda soltanto per coloro che alla data del 18/1/2021, termine applicativo della “Clausola sociale”, erano titolari di contratto a tempo determinato o indeterminato, pieno o parziale con e CP_3 che avevano maturato una anzianità di servizio di almeno dodici mesi per l'espletamento delle attività inerenti il servizio da internalizzare;
rilevava che la domanda di partecipazione alla selezione era precompilata nella parte relativa all'inizio dell'attività lavorativa, indicando automaticamente la data dell'1/1/2014 nonostante il lavoratore avesse espletato il medesimo servizio sin dal 02/11/2010; lamentava il mancato riconoscimento della anzianità di servizio dal 02/11/2010 con conseguente perdita degli scatti di anzianità e di retribuzione. Concludeva pertanto chiedendo di: “1. Accertare e dichiarare nei
1
ASL LECCE, ovvero dalla diversa data ritenuta di Giustizia, con ogni conseguenza di Legge in ordine agli scatti di anzianità ed alla retribuzione applicabile al rapporto di lavoro dedotto in giudizio;
2. In conseguenza della dichiarazione di cui al punto 1 delle presenti conclusioni, accertare e dichiarare nei confronti della Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, il diritto del ricorrente sig alla corresponsione
[...] Parte_1 degli arretrati maturati e non corrisposti – tenuto conto dell'accertata anzianità di servizio – dalla data di assunzione alle dipendenze della società resistente fino all'effettivo soddisfo, nella misura che dovesse risultare in corso di causa, anche a seguito di espletanda c.t.u., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge (…)”.
Instaurato il contraddittorio, concludeva per il rigetto del ricorso stante la Controparte_5 correttezza del proprio operato.
In corso di giudizio parte ricorrente rinunciava al capo 2 delle conclusioni, insistendo per l'accoglimento del capo 1.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
* * *
Ritiene il giudicante, conformemente all'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di questo
Tribunale nell'ambito di fattispecie analoghe (cfr. da ultimo la sentenza del Trib. Lecce n.3309/2024 del
25.10.2024, le cui motivazioni si condividono ed appresso si riportano ai sensi dell'art.118, comma 1, disp. att. c.p.c.), che il ricorso non possa trovare accoglimento.
Oggetto del presente giudizio è dunque il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dalla ricorrente presso l'impresa affidataria dell'appalto prima che il servizio venisse affidato a CP_5
[...]
Orbene nella condivisibile pronuncia del Tribunale di Bari n 486/23 si legge che “Con la sentenza n.
68/2011 la Corte Costituzionale ha scrutinato la legittimità costituzionale dell'art. 30 L.R. n. 4/2010, nella Pt_2 parte in cui “consentirebbe un illegittimo inquadramento, all'interno di società, aziende o organismi della Regione, di soggetti provenienti da imprese o società cooperative, in quanto contrasterebbe con l'art. 97 Cost. e con la normativa statale – art. 18 del decreto legge 12 luglio 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e art. 19 del d.l. n. 78 del 2009 – che impone “il rispetto di forme di selezione pubblica del personale anche alle società pubbliche affidatarie di servizi, nonché
l'adeguamento, da parte di queste, alle misure di contenimento della spesa di personale fissate per le amministrazioni controllanti”. Ha giudicato fondate le questioni di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 97 Cost., essendo imposta l'assunzione a tempo indeterminato pur in assenza di criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità per il reclutamento ed essendovi altresì eccedenza tra l'obbligo ed i limiti temporali dell'affidamento del servizio.
Per quel che maggiormente interessa, la Corte Costituzionale, nella sentenza citata, ha ritenuto che la disposizione
2 impugnata, “al comma 1 dell'art. 25 cit., introduce uno strumento diverso dalla «clausola sociale», in quanto non si limita a prevedere il mantenimento in servizio di personale già assunto, ma stabilisce in modo automatico e generalizzato l'«assunzione a tempo indeterminato» del personale già «utilizzato» dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto”.
Tale pronuncia rileva anche nel caso oggetto di odierno scrutinio, poiché orienta l'interpretazione della disposizione di legge regionale, nella parte in cui essa fa riferimento alla “garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli”.
S'impone, in particolare, la piena assimilazione tra l'istituto previsto dalla normativa regionale e la clausola sociale come risultante dalla legge statale e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. È infatti rimessa al concorrente la scelta sulle concrete modalità di attuazione della clausola, incluso l'inquadramento da attribuire al lavoratore, spettando allo stesso operatore formulare eventuale proposta contrattuale al riguardo, anche attraverso il cd. progetto di assorbimento, introdotto dall'art. 3, ultimo comma, delle Linee guida ANAC n. 13 (Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019). Ciò, in attuazione del principio - applicabile a prescindere dalla fonte che regola l'obbligo di inserimento della clausola sociale - secondo cui “il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assuntore”. Principio attuato anche dalla giurisprudenza amministrativa sul versante dei trattamenti economici da riservare ai dipendenti, nella misura in cui la clausola non comporta alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere alle medesime condizioni il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria, “ma solo che l'imprenditore subentrante salvaguardi i livelli retributivi deiriassorbiti in modo adeguato e congruo”.
Non sussiste quindi l'obbligo - assoluto o automatico - di garantire ai lavoratori già impiegati le medesime condizioni contrattuali ed economiche (Consiglio di Stato Sez. V, 12/09/2019, n. 6148). L'appaltatore subentrante non è pertanto obbligato ad assumere tutto il personale in forza al gestore uscente, né lo stesso ha l'obbligo di applicare ai lavoratori esattamente le stesse mansioni e qualifiche che avevano alle dipendenze del precedente datore di lavoro.
Invero, l'onere di riassorbimento del personale, oggetto della clausola sociale, è legittimo solo se alla stessa viene attribuita un'interpretazione che rispetti le scelte organizzative dell'imprenditore (Consiglio di Stato, Sez. V, 16/01/2020, n. 389).
Ad opinare diversamente, anche per il tramite delle previsioni della legge regionale, quest'ultima finirebbe con imporre minore apertura dei servizi alla concorrenza e maggiori costi, così però ponendosi in contraddizione con la giurisprudenza costituzionale in tema di operatività dell'art. 97 Cost.. In questa direzione, del resto, si è già ripetutamente osservato che
“la clausola sociale, la quale prevede, secondo numerose disposizioni, <> (così l'art. dell'art. 29, comma 3, del d. lgs.
276/2003, ma altrettanto rilevanti sono la generale previsione dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. 163/2006 e quella dell'art. 63, comma 4, del d. lgs. 112/1999), perseguendo la prioritaria finalità di garantire la continuità dell'occupazione in favore dei medesimi lavoratori già impiegati dall'impresa uscente nell'esecuzione dell'appalto, è costituzionalmente legittima, quale forma di tutela occupazionale ed espressione del diritto al lavoro (art. 35 Cost.), se si contempera con l'organigramma dell'appaltatore subentrante e con le sue strategie aziendali, frutto, a loro volta, di quella libertà di impresa pure tutelata dall'art. 41 Cost.” (Consiglio di Stato, Sez. III, 09/12/2015, n. 5598) e che, con specifico riferimento all'art. 30, comma
3 1, L.R. Puglia n. 4/2010, l'obbligo di assoluto ed automatico mantenimento del medesimo rapporto di lavoro intercorrente con la impresa uscente è contrario rispetto a quanto sancito dalla Corte Costituzionale (Consiglio di Stato, Sez. III,
05/04/2013, n. 1896, riguardante la possibilità di assumere a tempo determinato dipendenti già a tempo indeterminato dell'impresa uscente).
4.a. Applicando le predette regole giuridiche anche al caso di specie, devono perciò reputarsi infondate le domande del ricorrente volte a far dichiarare il proprio diritto a vedersi adeguato il trattamento retributivo in essere presso CP_6 rispetto a quello goduto in precedenza in Exprivia s.p.a. e, comunque, volte a vedersi riconosciuta la
[...] pregressa anzianità di servizio già maturata prima dell'internalizzazione del servizio.
E' opportuno, infatti, ribadire che è rimessa all'operatore economico subentrante la scelta sulle concrete modalità di attuazione della clausola, incluso l'inquadramento da attribuire al lavoratore, spettando allo stesso operatore formulare eventuale
"proposta contrattuale" al riguardo, anche attraverso il cd. "progetto di assorbimento", effettivamente introdotto dall'art. 3, ultimo comma, delle Linee guida Anac n. 13 (cfr., in proposito, Cons. Stato, Sez. V, 01/09/2020, n. 5338); il che vale a escludere che dalla clausola sociale possa derivare sic et simpliciter un obbligo in capo al concorrente d'inquadrare il lavoratore con lo stesso livello d'anzianità già posseduto (Consiglio di Stato, Sez. V, 02/11/2020, n. 6761).
Come visto, infatti, nell'ambito di un contemperamento di interessi contrapposti ed in attuazione della libertà di iniziativa economica privata ex art. 41 Cost., l'istituto della clausola sociale non può garantire al lavoratore lo stesso trattamento economico precedentemente vantato in forza di un differente contratto collettivo nazionale di lavoro ed a tale principio, di rango primario, non può sfuggire la previsione di legge regionale per cui è causa, pena la sua illegittimità costituzionale.
Non a caso, altre disposizioni di legge regionale (art. 12 bis L.R. Calabria n. 26/2007) implicanti la garanzia delle condizioni “economiche e contrattuali già in essere” sono state applicate dalla giurisprudenza sul rilievo che le medesime contenevano un riferimento espresso alla compatibilità “con la gestione efficiente dei servizi, con l'organizzazione d'impresa e con la normativa vigente sugli appalti” e, comunque, in fattispecie in cui rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato erano stati tramutati, in applicazione (rectius in violazione) della clausola sociale, in rapporti di apprendistato, con conseguente pregiudizio per la conservazione del posto del lavoro (si veda Consiglio di Stato, Sez. V, 10/06/2019, n.
3885)”.
Si vedano, al riguardo, le pagg.
7-10 della citata sentenza.
Altrettanto condivisibili risultano le ulteriori argomentazioni di segno preclusivo all'accoglimento della tesi attorea sviluppate nell'ambito di omologhe controversie (vds. sentenze n. 400/2024, 401/2024, relatore, dott. A. Carbone), che ugualmente qui si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.:
“… Da un lato, la richiesta avviene sulla base della normativa regionale e delle relative delibere regionali che non prevedono specificamente il mantenimento dell'anzianità di servizio. Esse prevedono la tutela della posizione economica di parte ricorrente.
Qualsiasi discorso basato sulla clausola 4 di 99/70 è quindi fuori tara rispetto all'oggetto del ricorso che riguarda il mantenimento dell'anzianità di servizio. non aveva obblighi negoziali (come quelli - per esempio - del ccnl FISE Assoambiente) rispetto a tale punto. CP_1
4 Quanto riconosciuto da è quindi stato volto a garantire le condizioni economiche tutelate dalla clausola sociale, CP_1 che tuttavia non prevedeva un mantenimento dell'anzianità di servizio.
Inoltre, che il mantenimento dell'anzianità di servizio non sia obbligo automatico in caso di cambio appalto è ricavabile, a contrario, anche dall'art. 7 dlgs 23/2015 (Ai fini del calcolo delle indennità e dell'importo di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, e all'articolo 6, l'anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata).
La previsione non avrebbe ragion d'essere se il computo dell'anzianità tenesse sempre conto della permanenza nell'attività appaltata.
In ultimo, appare richiamabile anche C. cost. 113/2022, laddove afferma che la tutela del lavoro può anche essere perseguita nel contesto dell'organizzazione del servizio sanitario regionale, ma pur sempre nel bilanciamento tra la libertà di iniziativa privata e il fine sociale della tutela della salute… Nel caso di specie, la norma non prevede il mantenimento dell'anzianità di servizio, nessun ccnl è direttamente rilevante in tal senso nel caso di specie (la clausola sociale è quella di matrice legale regionale. Non rileva il ccnl applicato da . I contratti a tempo determinato stipulati in precedenza non vengono CP_1 in rilievo ex clausola 4 dir. 99/70. Pertanto, quello che viene in rilievo è la proposta di per le finalità di CP_1 assorbimento. E si consideri anche che l'assorbimento non è stato diretto ma è stato mediato da apposita selezione.
In ultimo, come affermato da CdS 6761/2020: …la clausola sociale non comporta “alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata, nonché alle medesime condizioni, il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria, ma solo che l'imprenditore subentrante salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo… Cfr. ancora l'obbligo di garantire ai lavoratori già impiegati le medesime condizioni contrattuali ed economiche non è assoluto né automatico (Cons.
Stato, n. 6148 del 2019, cit.; cfr. anche Id., 16 gennaio 2020, n. 389)”.
Dovendosi ritenere che quanto dappresso rilevato altresì valga con riferimento alla specifica (e del tutto sovrapponibile) vicenda litigiosa che viene in rilievo, sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attore è, dunque, da disattendere.
La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 20.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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