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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/10/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3233 del R.G. relativo all'anno 2023 riservato per la decisione con ordinanza dell'11.09.2024 , promosso
D A
, nato a [...] il [...] (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Sara Piccione sito in Taranto alla Via Antonio Bruno n. 151, che lo rappresenta e difende, come da mandato allegato al ricorso ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] ( C.F. ) , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Romualdo Claudio Leone, sito in Sava alla Via
Dello Schiavo n.6 ,che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per la pare ricorrente come da note scritte in sostituzione di udienza del 17.09.2025
e per il P.M. in sede
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.06.2023, , premesso di aver contratto in data Parte_1
11.08.2001 matrimonio con , esponeva che il Tribunale di Taranto, con sentenza Controparte_1
n. 1838/2020 del 15.10.2020, depositata il 26.10.2020, aveva pronunciato la separazione personale e che da allora non c'era stata più alcuna riconciliazione con la moglie.
Chiedeva quindi pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
nulla statuendo a titolo di assegno divorzile in favore della stessa, domandando l' CP_1 assegnazione della casa coniugale, acquistata in comproprietà , per abitarvi con , CP_2 figlio della sig.ra avuto da altra relazione. CP_1
In sede di separazione giudiziale trasformata in consensuale, veniva previsto l'obbligo in capo al di versare la somma di euro 150,00 mensili a titolo di mantenimento della moglie sino Parte_1 al mese di dicembre 2022 e l'assegnazione in suo favore della casa coniugale , sita in Manduria alla via per Uggiano 200 p.1 , ove avrebbe vissuto unitamente a , figlio della , sino CP_2 CP_1 alla messa in vendita dell'immobile e con suddivisione del ricavato al 50% tra i coniugi al netto delle residue rate del mutuo fino all'estinzione.
, ritualmente citata, si costituiva in giudizio, non opponendosi alla pronuncia Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di euro 600,00 mensili nonché il versamento della quota parte del tfr nella misura del 40% spettante al alla cessazione del rapporto di lavoro , oltre alla assegnazione in Parte_1 suo favore della casa coniugale con accollo esclusivo da parte del delle spese afferenti Parte_1 il mutuo.
Con ordinanza del 13.01.2024, emessa all'esito dell'udienza di comparizione del 05.12.2023, il
Giudice Delegato, pronunciava i provvedimenti provvisori e poneva a carico di Parte_1
l'obbligo diversare a , a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 100,00 Controparte_1 mensili e , rigettate le richieste di prova articolate dalle parti, fissava ex art. 473bis.28 cpc l'udienza di rimessione della causa al Collegio assegnando alle parti i termini di legge .
All'udienza cartolare del 17.09.2025, precisate le conclusioni da parte ricorrente, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Premesso quanto sopra, sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, dal momento che le
2 stesse vivono separate, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale , pronunciata con sentenza del
15.10.2020 (depositata il 26.10.2020) emessa dal Tribunale di Taranto.
La domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile può Controparte_1 essere accolta.
Deve innanzitutto rilevarsi che il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per, accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi , ciò per la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali. Infatti l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr: Cassazione civile, sez. 1, 16/05/2017, n.
12196: "Sussiste profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. "solidarietà postconiugale" divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale - in ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova condizione").
Va inoltre premesso che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, individuati nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare), sono stati innovativamente reinterpretati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del
10.5.2017, che, valorizzando il principio di autoresponsabilità economica, ha ricollegato il riconoscimento dell'assegno alla accertata inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente ed alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo-assistenziale), svincolandolo dal riferimento al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.
Successivamente con sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in seguito a questo nuovo indirizzo interpretativo, chiarendo che l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche ed in pari misura compensativa e perequativa, dovendosi, ai fini del suo riconoscimento, procedere alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
al contributo fornito dal richiedente
3 alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'altro coniuge, nonché alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che anche quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18287/2019 e 5603/2020,
Cass. n. 18697/2022).
In sostanza qualora vi sia uno squilibrio effettivo e di non modesta entità, tra le condizioni economico- patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (cfr. anche Cass. 15773/2020; Cass. 4215/2021).
In conclusione, deve ritenersi in aderenza all'indirizzo interpretativo della Suprema Corte che in linea di principio sciolto il vincolo coniugale ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento.
Tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale" (cfr. Cass. 24250/2021ed anche Cass. 23583/2022).
***
Applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi, con riferimento all'attuale condizione reddituale ed economica delle parti che il ricorrente , attualmente di anni cinquantaquattro e collocato in cassa integrazione , risulta aver percepito nell'anno 2019 un reddito di lavoro di euro 21.435,00 e nel 2020 di euro 16.800,00 , con un netto in busta paga di circa 1.000,00 euro netti mensili , gravato
4 dal pagamento della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale per la somma di circa euro 500,00 mensili e da diversi finanziamenti , la maggior parte estinti (eccetto il finanziamento n.00/75013757 di euro 3.940,00 con scadenza nel 2038 e rate mensili di euro 27,74) mentre la resistente , che in passato ha svolto attività lavorativa part-time e lavora da ultimo come badante, risulta attualmente essere disoccupata e percettrice di una pensione di invalidità di euro 313,00 mensili a causa delle proprie condizioni di salute, come documentate, che le hanno reso verosimilmente difficile l'espletamento di attività lavorativa ( cfr dichiarazione dei redditi del CP_ ricorrente;
estratto contributivo della Filieri del 16.01.2020 nonché modello c2 storico RP;
certificato di disoccupazione della Filieri e documentazione medica all.6 e all.7 alla comparsa di costituzione) .
E' inoltre emerso che il ricorrente, a causa della propria precaria condizione lavorativa ha dovuto sospendere il pagamento delle rate del mutuo per sei mesi , come accordata dalla Banca in data
23.10.2020, per poi tornare ad onerare tale debito , potendo contare evidentemente su ulteriori introiti. Il ha difatti rappresentato di essersi allontanato dalla casa coniugale ,sebbene Parte_1 allo stesso assegnata come da accordi di separazione , per poter reperire lavoro fuori sede poiché la Con
non gli consentiva di sostenere tutte le spese, consentendo così alla di collocarsi nella CP_1 suddetta abitazione unitamente al figlio solo per evitare che quest'ultimo vi abitasse da solo.
In sede di note di precisazione delle conclusioni il ricorrente ha del resto rappresentato di non aver mai rinunciato all'assegnazione della casa coniugale, continuando di fatto a pagare anche le relative utenze e forniture.
Quanto alla resistente, la stessa dunque risulta risiedere presso l'immobile coniugale sito in Manduria alla via Per Uggiano n.20 , sebbene in precedenza avesse spostato la propria residenza presso l'abitazione della madre sita al civico 184 (cfr doc. medica all. 7 ove è indicato quale indirizzo Via
Per Uggiano n.184) .
Dalla ulteriore documentazione prodotta è inoltre emerso che il ha diverse Parte_1 problematiche di salute che, a suo dire , lo costringeranno a breve ad un delicato intervento chirurgico, che richiederà un lungo periodo di degenza (cfr documentazione medica depositata il 07.12.2023) .
Infine, stando a quanto rappresentato dal ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni , la continuerebbe a percepire l'indennità di invalidità di euro 313,00 nonostante il miglioramento CP_1 delle condizioni di vita e di salute della stessa , che al riguardo nulla ha riferito non avendo depositato note conclusive .
5 Alla luce di ciò, pur non essendo elevato il divario esistente tra la situazione economico reddituale delle parti, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore di
[...] di un assegno divorzile, che appare equo determinare in euro 100,00 mensili, CP_1 confermando quanto statuito con ordinanza del 13.01.2024.
Tale statuizione appare opportuna in ragione dell'attuale stato di salute della resistente , attualmente di anni cinquantuno, che verosimilmente può costringerla a non svolgere attività lavorativa per un tempo allo stato non quantificabile , e tale ragionamento non può non estendersi anche al ricorrente, in considerazione delle problematiche di salute riscontrate. Devono inoltre considerarsi, anche in termini di quantificazione del suddetto assegno, la durata del matrimonio (circa diciannove anni) e il contributo che il ha fornito alla sostenendola moralmente e materialmente nella Parte_1 CP_1 crescita del figlio avuto da altra relazione , nonché le spese sostenute dal ricorrente , CP_2 delle quali continua a farsi carico– in particolare l'accollo per intero delle rate del mutuo , oltre alle spese e utenze della casa coniugale .
Quanto all'abitazione coniugale in assenza dei presupposti di legge nulla può disporsi al riguardo , rimettendo ogni decisone alla scelta delle parti, come del resto già rappresentato con provvedimento del 13.01.2024.
Quanto alla domanda della resistente di riconoscimento della quota parte del tfr nella misura del 40% che spetterà al alla cessazione del rapporto di lavoro, nulla può stabilirsi al riguardo in Parte_1 assenza dei presupposti di legge non essendo il ancora collocato in pensione . Parte_1
In considerazione della natura del giudizio e delle ragioni della decisione, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio instaurato da nei Parte_1 confronti di , così dispone: Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sava (TA) l'11.08.2001 da , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...] con atto trascritto nei registri degli Controparte_1 atti dello stato civile del Comune di Sava(TA) dell'anno 2001 al n. 42, Parte II, Serie A;
- ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'originale atto di matrimonio ai sensi dell'art.69 lett.d) del DPR 3.11.2000 n.396;
- accoglie la domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno Controparte_1 divorzile e pone a carico di l'obbligo di corrisponderle a titolo di assegno Parte_1
6 divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 100,00 mensili , oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT , a far data dall'ordinanza del 13.01.2024 ;
- dichiara inammissibile la domanda della resistente di riconoscimento della quota parte del tfr per quanto in motivazione;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 13.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3233 del R.G. relativo all'anno 2023 riservato per la decisione con ordinanza dell'11.09.2024 , promosso
D A
, nato a [...] il [...] (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Sara Piccione sito in Taranto alla Via Antonio Bruno n. 151, che lo rappresenta e difende, come da mandato allegato al ricorso ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] ( C.F. ) , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Romualdo Claudio Leone, sito in Sava alla Via
Dello Schiavo n.6 ,che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per la pare ricorrente come da note scritte in sostituzione di udienza del 17.09.2025
e per il P.M. in sede
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.06.2023, , premesso di aver contratto in data Parte_1
11.08.2001 matrimonio con , esponeva che il Tribunale di Taranto, con sentenza Controparte_1
n. 1838/2020 del 15.10.2020, depositata il 26.10.2020, aveva pronunciato la separazione personale e che da allora non c'era stata più alcuna riconciliazione con la moglie.
Chiedeva quindi pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
nulla statuendo a titolo di assegno divorzile in favore della stessa, domandando l' CP_1 assegnazione della casa coniugale, acquistata in comproprietà , per abitarvi con , CP_2 figlio della sig.ra avuto da altra relazione. CP_1
In sede di separazione giudiziale trasformata in consensuale, veniva previsto l'obbligo in capo al di versare la somma di euro 150,00 mensili a titolo di mantenimento della moglie sino Parte_1 al mese di dicembre 2022 e l'assegnazione in suo favore della casa coniugale , sita in Manduria alla via per Uggiano 200 p.1 , ove avrebbe vissuto unitamente a , figlio della , sino CP_2 CP_1 alla messa in vendita dell'immobile e con suddivisione del ricavato al 50% tra i coniugi al netto delle residue rate del mutuo fino all'estinzione.
, ritualmente citata, si costituiva in giudizio, non opponendosi alla pronuncia Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di euro 600,00 mensili nonché il versamento della quota parte del tfr nella misura del 40% spettante al alla cessazione del rapporto di lavoro , oltre alla assegnazione in Parte_1 suo favore della casa coniugale con accollo esclusivo da parte del delle spese afferenti Parte_1 il mutuo.
Con ordinanza del 13.01.2024, emessa all'esito dell'udienza di comparizione del 05.12.2023, il
Giudice Delegato, pronunciava i provvedimenti provvisori e poneva a carico di Parte_1
l'obbligo diversare a , a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 100,00 Controparte_1 mensili e , rigettate le richieste di prova articolate dalle parti, fissava ex art. 473bis.28 cpc l'udienza di rimessione della causa al Collegio assegnando alle parti i termini di legge .
All'udienza cartolare del 17.09.2025, precisate le conclusioni da parte ricorrente, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Premesso quanto sopra, sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, dal momento che le
2 stesse vivono separate, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale , pronunciata con sentenza del
15.10.2020 (depositata il 26.10.2020) emessa dal Tribunale di Taranto.
La domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile può Controparte_1 essere accolta.
Deve innanzitutto rilevarsi che il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per, accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi , ciò per la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali. Infatti l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr: Cassazione civile, sez. 1, 16/05/2017, n.
12196: "Sussiste profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. "solidarietà postconiugale" divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale - in ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova condizione").
Va inoltre premesso che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, individuati nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare), sono stati innovativamente reinterpretati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del
10.5.2017, che, valorizzando il principio di autoresponsabilità economica, ha ricollegato il riconoscimento dell'assegno alla accertata inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente ed alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo-assistenziale), svincolandolo dal riferimento al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.
Successivamente con sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in seguito a questo nuovo indirizzo interpretativo, chiarendo che l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche ed in pari misura compensativa e perequativa, dovendosi, ai fini del suo riconoscimento, procedere alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
al contributo fornito dal richiedente
3 alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'altro coniuge, nonché alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che anche quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18287/2019 e 5603/2020,
Cass. n. 18697/2022).
In sostanza qualora vi sia uno squilibrio effettivo e di non modesta entità, tra le condizioni economico- patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (cfr. anche Cass. 15773/2020; Cass. 4215/2021).
In conclusione, deve ritenersi in aderenza all'indirizzo interpretativo della Suprema Corte che in linea di principio sciolto il vincolo coniugale ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento.
Tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale" (cfr. Cass. 24250/2021ed anche Cass. 23583/2022).
***
Applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi, con riferimento all'attuale condizione reddituale ed economica delle parti che il ricorrente , attualmente di anni cinquantaquattro e collocato in cassa integrazione , risulta aver percepito nell'anno 2019 un reddito di lavoro di euro 21.435,00 e nel 2020 di euro 16.800,00 , con un netto in busta paga di circa 1.000,00 euro netti mensili , gravato
4 dal pagamento della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale per la somma di circa euro 500,00 mensili e da diversi finanziamenti , la maggior parte estinti (eccetto il finanziamento n.00/75013757 di euro 3.940,00 con scadenza nel 2038 e rate mensili di euro 27,74) mentre la resistente , che in passato ha svolto attività lavorativa part-time e lavora da ultimo come badante, risulta attualmente essere disoccupata e percettrice di una pensione di invalidità di euro 313,00 mensili a causa delle proprie condizioni di salute, come documentate, che le hanno reso verosimilmente difficile l'espletamento di attività lavorativa ( cfr dichiarazione dei redditi del CP_ ricorrente;
estratto contributivo della Filieri del 16.01.2020 nonché modello c2 storico RP;
certificato di disoccupazione della Filieri e documentazione medica all.6 e all.7 alla comparsa di costituzione) .
E' inoltre emerso che il ricorrente, a causa della propria precaria condizione lavorativa ha dovuto sospendere il pagamento delle rate del mutuo per sei mesi , come accordata dalla Banca in data
23.10.2020, per poi tornare ad onerare tale debito , potendo contare evidentemente su ulteriori introiti. Il ha difatti rappresentato di essersi allontanato dalla casa coniugale ,sebbene Parte_1 allo stesso assegnata come da accordi di separazione , per poter reperire lavoro fuori sede poiché la Con
non gli consentiva di sostenere tutte le spese, consentendo così alla di collocarsi nella CP_1 suddetta abitazione unitamente al figlio solo per evitare che quest'ultimo vi abitasse da solo.
In sede di note di precisazione delle conclusioni il ricorrente ha del resto rappresentato di non aver mai rinunciato all'assegnazione della casa coniugale, continuando di fatto a pagare anche le relative utenze e forniture.
Quanto alla resistente, la stessa dunque risulta risiedere presso l'immobile coniugale sito in Manduria alla via Per Uggiano n.20 , sebbene in precedenza avesse spostato la propria residenza presso l'abitazione della madre sita al civico 184 (cfr doc. medica all. 7 ove è indicato quale indirizzo Via
Per Uggiano n.184) .
Dalla ulteriore documentazione prodotta è inoltre emerso che il ha diverse Parte_1 problematiche di salute che, a suo dire , lo costringeranno a breve ad un delicato intervento chirurgico, che richiederà un lungo periodo di degenza (cfr documentazione medica depositata il 07.12.2023) .
Infine, stando a quanto rappresentato dal ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni , la continuerebbe a percepire l'indennità di invalidità di euro 313,00 nonostante il miglioramento CP_1 delle condizioni di vita e di salute della stessa , che al riguardo nulla ha riferito non avendo depositato note conclusive .
5 Alla luce di ciò, pur non essendo elevato il divario esistente tra la situazione economico reddituale delle parti, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore di
[...] di un assegno divorzile, che appare equo determinare in euro 100,00 mensili, CP_1 confermando quanto statuito con ordinanza del 13.01.2024.
Tale statuizione appare opportuna in ragione dell'attuale stato di salute della resistente , attualmente di anni cinquantuno, che verosimilmente può costringerla a non svolgere attività lavorativa per un tempo allo stato non quantificabile , e tale ragionamento non può non estendersi anche al ricorrente, in considerazione delle problematiche di salute riscontrate. Devono inoltre considerarsi, anche in termini di quantificazione del suddetto assegno, la durata del matrimonio (circa diciannove anni) e il contributo che il ha fornito alla sostenendola moralmente e materialmente nella Parte_1 CP_1 crescita del figlio avuto da altra relazione , nonché le spese sostenute dal ricorrente , CP_2 delle quali continua a farsi carico– in particolare l'accollo per intero delle rate del mutuo , oltre alle spese e utenze della casa coniugale .
Quanto all'abitazione coniugale in assenza dei presupposti di legge nulla può disporsi al riguardo , rimettendo ogni decisone alla scelta delle parti, come del resto già rappresentato con provvedimento del 13.01.2024.
Quanto alla domanda della resistente di riconoscimento della quota parte del tfr nella misura del 40% che spetterà al alla cessazione del rapporto di lavoro, nulla può stabilirsi al riguardo in Parte_1 assenza dei presupposti di legge non essendo il ancora collocato in pensione . Parte_1
In considerazione della natura del giudizio e delle ragioni della decisione, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio instaurato da nei Parte_1 confronti di , così dispone: Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sava (TA) l'11.08.2001 da , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...] con atto trascritto nei registri degli Controparte_1 atti dello stato civile del Comune di Sava(TA) dell'anno 2001 al n. 42, Parte II, Serie A;
- ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'originale atto di matrimonio ai sensi dell'art.69 lett.d) del DPR 3.11.2000 n.396;
- accoglie la domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno Controparte_1 divorzile e pone a carico di l'obbligo di corrisponderle a titolo di assegno Parte_1
6 divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 100,00 mensili , oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT , a far data dall'ordinanza del 13.01.2024 ;
- dichiara inammissibile la domanda della resistente di riconoscimento della quota parte del tfr per quanto in motivazione;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 13.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
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