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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/06/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4018/2019 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE ESITO UDIENZA EX ART. 127 TER DEL 10/06/2025 Il giorno 10/06/2025 è stata trattata dinanzi al Giudice dott.ssa Maila Casale la causa RG. n. 4018/2019 secondo le modalità della trattazione cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c. TRA
(C.F. ) ed Parte_1 C.F._1 [...] fesi giust Parte_2 C.F._2 io leg in persona dell' Avv. presso Parte_2 il cui studio sito in Salerno alla Piazza della Libertà, ang. Via rofalo, 9,elettivamente domiciliano OPPONENTI E Controparte_1
(codice fiscale e Partita Iva ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e P.IVA_1 difesa giusta mandato in at rio de Bellis presso lo studio del quale sito in lla Via dei Mille 16, elegge domicilio CP_1
OPPOSTA
******* Il Giudice, lette le note a trattazione scritta con cui le parti hanno provveduto a precisare le proprie conclusioni per l'udienza odierna, decide la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., come da sentenza con contestuale motivazione redatta sul presente verbale nella parte che segue, pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale. IL GIUDICE ONORARIO Dott.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE In persona del Giudice Onorario, dott.ssa Maila Casale, ha pronunciato al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 10 giugno 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 4018 R.G. dell'anno 2019 vertente TRA
(C.F. ) ed Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ) rappresentati e difesi giusta mandato Parte_2 C.F._2 io leg in persona dell' Avv. presso Parte_2 il cui studio sito in Salerno alla Piazza della Libertà, ang. Via rofalo, 9,elettivamente domiciliano OPPONENTI E Controparte_1 ata e P.IVA_1 difesa giusta mandato in atti dall'Avv. Mario de Bellis presso lo studio del quale sito in lla Via dei Mille 16, elegge domicilio CP_1
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta Preliminarmente si evidenzia che la scrivente è subentrata in sostituzione del precedente Giudicante nella trattazione della presente vertenza all'odierna udienza. All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 20.09.2019, e Parte_1 [...]
in qualità di fideiussori hanno proposto opp il Parte_2 ingiuntivo n.858/2019 emesso in data 13 giugno 2019 e notificato a Pt_1
in data 05.07.2019 e ad in data 12.07.2019 con cui
[...] Parte_2
opposta ha ingiunto loro lla somma complessiva di € 57.721,08, di cui euro 25.199,47 in linea capitale per esposizione rinveniente da conto corrente di corrispondenza n. 7301, oltre gli interessi al tasso di mora del 13,75%, con decorrenza dal 13.04.2019 ed euro 32.521,61 in linea capitale per debito residuo del mutuo chirografario n.780, oltre gli interessi al tasso di mora del 7,50%, con decorrenza dal 13.04.2019. Gli odierni opponenti hanno premesso in fatto che il contratto di conto corrente n. 000/007301 ed il contratto di mutuo chirografario n. 000/780 azionati in sede monitoria sono stati stipulati dalla società in data 13.12.2017 CP_2
e che nella medesima data è stato stipulato apertura di credito n. 990/007281. Successivamente in data 05 marzo 2018 è stato stipulato tra le parti contratto di anticipazioni fatture. I predetti rapporti risultano essere assistiti dalle seguenti garanzie: A. Fideiussione specifica di sottoscritta in data 13 dicembre 2017, sino alla Parte_2 concorrenza dell'importo massimo di euro 60.000; B. Fideiussione specifica di sottoscritta il 13 dicembre 2017, sino alla concorrenza Parte_2 simo di euro 15.000,00; C. Fideiussione specifica di
[...]
, sottoscritta il 13 dicembre 2017, sino alla concorrenza dell'i Parte_2 massimo di Euro 60.000,00; D. Fideiussione specifica di Parte_1 sottoscritta il 13 dicembre 2017, sino alla concorrenza dell'im Euro 60.000,00; E. Fideiussione specifica di , sottoscritta il 13 Parte_1 dicembre 2017, sino alla concorrenza dell'imp uro 15.000,00; F. Fideiussione specifica di , sottoscritta il 13 dicembre 2017, sino Parte_1 alla concorrenza dell'imp Euro 15.000,00. Gli opponenti nel proprio atto introduttivo hanno eccepito preliminarmente l'improcedibilità dell'azione stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, nonché l'illegittimità delle fideiussioni prestate in quanto apocrife disconoscendone all'uopo le relative sottoscrizioni e nel merito la nullità delle predette garanzie per violazione della normativa antitrust, la nullità dei tassi di interesse applicati ai contratti azionati in sede monitoria perché non pattuiti per iscritto in violazione di quanto disposto dall'art. 117 TUB comma 1, l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto di credito, l'illegittima capitalizzazione trimestrali degli interessi, della CMS e delle valute nonché l'applicazione di interessi usurari. Hanno dunque concluso in accoglimento della spiegata opposizione di accertarsi e dichiararsi l'illegittimità delle fideiussioni prestate nonché l'illegittimità e l'inefficacia delle condizioni economiche applicate ai contratti azionati in sede monitoria, con riferimento al tasso debitore, alla relativa capitalizzazione, all'anatocismo, agli interessi, alle commissioni di massimo scoperto, alle valute, nonché a tutte le altre spese ingiustamente addebitate, accertarsi e dichiararsi altresì la nullità, invalidità e/o inefficacia delle clausole relative all'applicazione di costi aggiuntivi non determinati, eccessivamente onerosi e, comunque, non espressamente concordati, condannare la banca alla restituzione di quando illegittimamente trattenuto e al risarcimento del danno e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto. Parte opposta nel costituirsi in giudizio, ha in primo luogo rappresentato la riduzione della propria pretesa creditoria in quanto il credito in oggetto era garantito e nelle more ha liquidato alla le Controparte_3 CP_4 garanzie escusse medi ti da imputarsi: a deconto dell'esposizione di c/c n. 7301 2)euro 8.277,85 a deconto dell'esposizione di c/c n. 7301; 3)euro 25.938,87 a deconto dell'esposizione del mutuo chirografario n. 780 e che pertanto il credito residuo vantato dalla Controparte_1 cooperativo risulta essere pari ad euro 14.810,59 di cui euro 8.921, con riferimento al saldo a debito del contratto di c/c n. 7301 ed euro 6.582,74 oltre interessi a titolo di debito residuo del mutuo chirografario n. 780 ed eccependo in via preliminare l'improcedibilità dell'opposizione proposta da in quanto tardiva. Parte_1 reliminare ha proposto istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. volendosi avvalere delle fideiussioni delle quali gli opponenti hanno disconosciuto la sottoscrizione e nel merito, ha chiesto rigettarsi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto. Esperito il procedimento di mediazione obbligatoria e concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c., il GI precedente assegnatario del fascicolo accertato il mancato deposito delle memorie istruttorie ha rinviato la causa all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., celebrata secondo le formalità della trattazione cartolare e decisa all'esito con sentenza con contestuale motivazione.
****** In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal sig.
. Parte_1
a eccepito, nella comparsa di costituzione e risposta, la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da , deducendo Parte_1 che la notifica del decreto ingiuntivo si è perfezion ronti in data 05/07/2019. Come noto, il giudice può rilevare d'ufficio l'inammissibilità di una opposizione a decreto ingiuntivo ove emergano date certe sulla notifica dell'atto e dell'impugnazione (cfr. sentenza Cassazione n. 24858/2011). Trattasi di rilievo che può essere compiuto in ogni stato e grado del processo. Appare utile inoltre ribadire l'orientamento ermeneutico invalso nella giurisprudenza di merito secondo cui nel caso di notifica a più condebitori solidali contestualmente ingiunti, l'opposizione proposta in maniera congiunta da questi non muta la natura scindibile delle cause proposte (cfr. ex multis sul punto anche Tribunale Alessandria n. 606/2019). Detto orientamento trova altresì conforto nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione Sentenza n. 15376/2016) secondo cui la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come 'dies a quo' la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore opponente, a nulla rilevando, ai fini del computo del termine perentorio, la solidarietà passiva con altri condebitori. Da ciò, secondo la Suprema Corte, "consegue che, atteso il carattere di autonomia che caratterizza l'obbligazione solidale, il debitore solidale non può avvalersi, ai fini della tempestività dell'opposizione, del diverso termine relativo al debitore principale al quale il decreto sia stato notificato in data successiva" (Cass. 11867/2008). Dalle argomentazioni sopra esposte, come emerge dagli atti di causa, l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da è tardiva, atteso che la notifica Parte_1 del decreto ingiuntivo si è perfe onfronti in data 05/07/2019, pertanto, considerata la sospensione feriale dal 1 al 31 agosto, l'atto di citazione in opposizione andava proposto entro il 14 settembre 2019, mentre la notifica è stata effettuata a mezzo pec in data 20 settembre 2019, come emerge dalla documentazione versata in atti. La tardività dell'opposizione comporta l'irrevocabilità dell'opposto decreto ingiuntivo nei confronti del sig. . Parte_1
Ciò posto con riferimento alla , l'opposizione proposta da Pt_1
è fondata per i motivi che si Parte_2
Parte opponente, sin dall'atto introduttivo del presente giudizio di opposizione ha contestato l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alle fideiussioni prestate a garanzia dei contratti azionati in sede monitoria, in quanto apocrife, rappresentando al riguardo di non aver mai provveduto “ad apporre alcuna sottoscrizione finalizzata alla stipula di un contratto di fideiussione”. Si rammenta, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che il disconoscimento di una scrittura e/o della relativa sottoscrizione, pur non richiedendo formule sacramentali, esige un'impugnazione chiara ed inequivoca. Tale chiarezza deve attenere non solo alla forma assunta dalla manifestazione del pensiero (intesa quindi come certezza in ordine alla non autenticità della sottoscrizione) ma anche all'oggetto del disconoscimento indicando gli estremi a sostegno della negazione della genuinità della scrittura. Solo in tal modo l'allegazione a sostegno dell'eccezione formulata può ritenersi circostanziata. In altri termini, il disconoscimento deve essere non soltanto specifico ma anche analitico e motivato, dovendo la parte non soltanto specificamente indicare i documenti oggetto di disconoscimento ma anche le ragioni di siffatto disconoscimento, cioè, illustrare al Giudice gli elementi che consentono di contestare l'apocrifia della sottoscrizione e da cui poter desumere tale circostanza. Nel caso di specie, , nel formulare il disconoscimento ha indicato Parte_2 specificamente i documenti che intendevano disconoscere contestandone la forma, il contenuto e la sottoscrizione, specificando al riguardo che “nonostante le richieste effettuate alla banca di trasmissione dei documenti relativi i rapporti contrattuali intrattenuti con gli odierni opponenti, alcuna copia del presunto contratto di fideiussione è mai stata comunicata, impedendo, in tal modo, la possibilità per gli odierni opponenti di verificare e vagliare la veridicità di tale affermazione nonché, provvedere all'accertamento della autenticità delle presunte firme ivi apposte”. A fronte di tale disconoscimento, la creditrice ha avanzato istanza di verificazione ma non ha mai prodotto gli originali dei documenti disconosciuti, contrariamente a quanto rappresentato in sede di costituzione dove la banca si era riservata di produrre entro i termini di legge, ossia unitamente alla seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., tutti i mezzi di prova all'uopo utili, con la conseguenza che il giudice non ha potuto dar seguito al procedimento incidentale di verificazione della scrittura in questione. Sul punto, si osserva che era onere di parte convenuta che intendeva avvalersene produrre gli originali dei documenti depositati in copia e dei quali era stata disconosciuta l'autenticità della sottoscrizione. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione;
altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità” (così, da ultimo, Cass. civ. Sent. n. 2777/2025 Cass., Ord., n. 7267/2014; v. anche Cass. 9202/2004; Cass. 11739/1999). Ne consegue che nel caso di specie, data la necessità della forma scritta ad substantiam, il mancato esperimento della procedura di verificazione - tenuto conto anche del disposto di cui all'art. 2725 c.c.- e la conseguente preclusione alla utilizzabilità del documento oggetto di disconoscimento comportano la radicale nullità dei contratti di fideiussione. D'altronde per pacifica giurisprudenza, ove il documento disconosciuto sia stato prodotto in copia fotostatica, come nel caso di specie, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intende avvalersi della prova documentale, deve produrre l'originale, al fine di ottenerne la verificazione (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 27402/2021). Ed invero, poiché l'istanza di verificazione mira a ribadire l'autenticità della scrittura, l'accertamento non può che riguardare documenti originali che, in quanto tali, devono necessariamente essere prodotti in giudizio da parte del soggetto che intende avvalersi della scrittura (cfr. Cass. civile Sezione III sentenza del 08/05/2014 n. 9971), se ciò non è possibile o se non viene dimostrato che la copia è identica al testo originale, il documento diventa inutilizzabile (Cfr. Trib. Napoli Sent. n. 903/2023). In mancanza della produzione del contratto originale, espressamente richiesta, non ci si potrà avvalere del documento in questione, che risulta pertanto inutilizzabile nel giudizio, mentre gli elementi probatori in atti, seppur indiziari, non potrebbero in ogni caso condurre alla verifica di esistenza del titolo sotteso alla pretesa monitoria, dunque, ad una declaratoria di fondatezza della stessa, anche considerati gli oneri formali sottesi alla stipula dei contratti bancari come sopra esposto. Inoltre si osserva che la mancata contestazione della conformità della copia fotografica o fotostatica all'originale non comporta l'incontestabilità della provenienza della scrittura, giacché, mentre il disconoscimento di cui all'art. 214 c.p.c. è diretto ad escludere la prova della riferibilità della scrittura al soggetto che risulta esserne l'autore apparente (come operato nella specie), con il disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c. non si pone in discussione l'autenticità del documento, ma soltanto la piena corrispondenza della riproduzione fotografica al suo originale (cfr. Cass. 6176/2020). Dalle argomentazioni esposte consegue che l'opposizione è fondata e deve essere accolta con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Restano assorbiti gli altri motivi di doglianza. Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 4018/2019 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da e per Parte_1
l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 858/2019 emesso nei suoi confronti;
-ACCOGLIE l'opposizione di e per l'effetto REVOCA il Parte_2 decreto ingiuntivo n.858/2019. per intero le spese di lite tra le parti. CP_5 ata 10 giugno 2025 IL GIUDICE ONORARIO Dott.ssa Maila Casale