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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/06/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 1300/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Maria Rosaria Cuomo Presidente
Serena Sommariva Consigliera
Laura Bertoli Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 3191/2024 del Tribunale di Milano, depositata il 25 giugno 2024, est. Perillo, promossa da
(P. I.V.A. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Andrea Mario Martucci, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Santa Maria Capua Vetere (CE), via Caduti di Nassiriya Victoria Park
Appellante
Contro
Controparte_1
(C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa dagli avv. Rosario Salonia e P.IVA_2
Gianluca Veronesi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, via Visconti di Modrone n. 21
Appellata ed appellante in via incidentale e contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_2 C.F._1 difeso dall'avv. Domenico Roccisano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, viale Bianca Maria n. 24
Appellato
E contro
Controparte_3 appellata contumace in data 06/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sulle conclusioni così precisate dalle parti costituite: per : Parte_1
“previa acquisizione del fascicolo di primo grado, ed in riforma della impugnata sentenza n. 3191/2024, emessa in data 20.06.2024 dal Tribunale di Milano - Sezione
Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Tullio Perillo, nel procedimento recante R.G.
n. 1616/2024, pubblicata il 25.06.2024 e non notificata, accogliere il presente atto di appello, accogliendo, quindi, integralmente le domande già proposte in primo grado.
Con vittoria di spese e competenze professionali, di entrambi i gradi di giudizio, oltre
I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”;
Per : Controparte_4
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa: in via principale: respingere e rigettare integralmente l'appello proposto da in riforma della sentenza n. 3191/2024 resa inter partes dal Parte_1
Tribunale del lavoro di Milano, Giudice Dott. Tullio Perillo, pubblicata in data 25 giugno 2024; in via incidentale: in riforma della sentenza n. 3191/2024 resa dal
Tribunale di Milano, sez. Lavoro, Giudice Dott. Tullio Perillo, pubblicata in data 25 giugno 2024 respingere integralmente le domande svolte dal sig. in primo CP_2 grado e, conseguentemente, condannarlo alla restituzione di tutte le somme ricevute da
in esecuzione della sentenza impugnata con rivalutazione ed interessi dal CP_1 dovuto al saldo (vedasi allegato C.). Con vittoria di spese, competenze ed onorari”;
Per : Controparte_2
“
1. rigettare l'appello proposto da e per l'effetto confermare la Parte_1 sentenza n. 3191/2024 del Tribunale di Milano;
2. con vittoria di spese, competenze e onorari oltre rimborso spese generali (15%) del presente giudizio di appello”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.2.2024 conveniva in giudizio Controparte_2 avanti il Tribunale di Milano la società (sua datrice di lavoro Controparte_3
pag. 2/14 nonché appaltatrice e mandataria nel RTI costituito con , Parte_1 [...]
(committente dell'appalto aggiudicato dal RTI) e CP_4 Parte_1
(associata con la datrice di lavoro nel RTI appalatore) per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del trattamento salariale erogato al ricorrente in forza dell'articolo 23
CCNL servizi fiduciari, in quanto in violazione dell'articolo 36 Cost., nonché
l'accertamento del diritto al riconoscimento di un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal C.C.N.L. per il terziario distribuzione e servizi per i lavoratori di 6° livello, o in gradato subordine a quello previsto dal C.C.N.L. per i dipendenti da proprietari di fabbricati di livello D1, o dal C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi per i lavoratori di 2° livello. Ciò per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 marzo 2023.
Il lavoratore chiedeva, inoltre, la condanna in solido delle convenute al pagamento delle relative differenze retributive, nonché il risarcimento del danno da usura psico fisica per le ore di lavoro straordinario prestate oltre i limiti di legge.
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice accertava l'inadeguatezza del trattamento salariale erogato da a ai sensi Controparte_3 Controparte_2 dell'art. 23 CCNL Servizi Fiduciari, per violazione dell'art. 36 Cost.; affermava il diritto di a percepire, in relazione al rapporto di lavoro Controparte_2 intercorso con un trattamento retributivo corrispondente a quello di Controparte_3 un lavoratore inquadrato al livello D1 CCNL Proprietari di Fabbricati;
affermava la responsabilità solidale di tutte e tre le società convenute per il pagamento delle differenze retributive e gli scatti di anzianità; condannava la sola al CP_3 pagamento del risarcimento da usura psicofisica;
condannava, inoltre, Controparte_3
e a tenere indenne dalle conseguenze
[...] Parte_1 Controparte_4 pregiudizievoli della sentenza.
Con ricorso depositato in data 28.11.2024 ha proposto appello Parte_1 avverso l'indicata sentenza.
La società, con un unico motivo di appello, ha censurato il capo di sentenza con cui è stata ravvisata la responsabilità della medesima in solido con le altre resistenti, Pt_1 per le differenze retributive dovute a e, correlativamente, è Controparte_2 stato affermato l'obbligo di alla manleva a beneficio del committente. Pt_1 CP_5
pag. 3/14 L'appellante ha lamentato un errato apprezzamento delle proprie allegazioni in fatto, nonché la violazione di norme di legge, avendo il primo giudice trascurato che quello costituito tra e , ai fini dell'appalto, era un raggruppamento CP_3 Parte_1 temporaneo di imprese di tipo verticale, non svolgendo e , CP_3 Parte_1 nell'ambito dell'appalto, alcuna attività in comune.
In detto contesto solo quale datrice di lavoro di Controparte_3 Controparte_2
e mandataria del RTI, poteva essere chiamata a rispondere per i crediti
[...] rivendicati dal suo dipendente, e non anche l'associata . Parte_1
Più in particolare, nella prospettiva del gravame, il Tribunale aveva trascurato il fatto che la committente aveva stipulato un contratto di appalto con cui Controparte_4 aveva affidato al RTI verticale, costituito da e da Parte_1 CP_3
(quest'ultima quale mandataria), l'espletamento del servizio di guardia
[...] armata, movierato e controllo accessi presso i cantieri e campi base logistici lungo la linea della Metropolitana 4 in costruzione. Trattavasi di servizi autonomi e scorporabili, ciascuno dei quali era autonomamente prestato- senza interferenze reciproche- da una delle due società che avevano costituito il RTI. Tra l'altro, nel senso dell'autonomia e scorporabilità dei servizi appaltati deponeva anche il fatto che Parte_1
[...
per l'espletamento dei servizi di cui al contratto d'appalto, impiegava esclusivamente Guardie Particolari Giurate;
diversamente 2007, CP_3 offrendo servizi di movierato e controllo accessi, impiegava personale che non necessitava dei titoli di polizia come regolamentati dal Decreto del Ministero dell'Interno 01/12/2010 n. 269 e che pertanto non poteva essere adibito alla sorveglianza armata.
Ancora, ad avviso dell'appellante, andava considerato l'articolo 4 dell'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) in cui era stabilito espressamente che “la partecipazione al presente R.T.I. e l'affidamento dell'eventuale appalto comporteranno la responsabilità verso la Stazione appaltante limitata all'esecuzione delle prestazioni di propria competenza … Le parti stabiliscono, inoltre, che delle obbligazioni e responsabilità nascenti dall'esecuzione del servizio, risponderà esclusivamente l'Impresa cui essi sono affidati e che ha, in concreto, operato”.
pag. 4/14 Per queste ragioni ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni Parte_1 sopra trascritte.
Con memoria difensiva depositata in data 19.2.2025 si è costituito il Controparte_6
contestando la fondatezza dell'appello principale e proponendo a propria
[...] volta appello incidentale avverso la sentenza n. 3191/2024 del Tribunale di Milano.
Con riguardo alle argomentazioni proposte da nell'impugnazione Parte_1 principale, il ha difeso la decisione di primo grado, sostenendo l'operatività CP_5 dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 ed evidenziando che “l'affidamento della gestione dell'appalto da parte della mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese all'impresa mandante è qualificabile in termini di sub-derivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto, ai fini dell'applicazione della normativa a tutela dei lavoratori dell'appaltatore, che qui viene in questione, analogamente a quanto ritenuto dalla Suprema Corte per il caso di affidamento, da parte di un consorzio aggiudicatario di un appalto, dell'esecuzione dei lavori o dei servizi alle singole imprese consorziate”.
Nel medesimo senso, il ha richiamato l'art. 18, punto K del contratto di CP_5 appalto, sottoscritto dalle società in ATI, dal quale si desume come “ , Parte_1 firmataria del contratto, si sia assunta l'intera obbligazione contrattuale, senza che venisse indicato in nessuna parte del testo pattizio alcuna ripartizione, né alcuna porzione di prestazioni e/o obbligazioni riservata in esclusiva all'esecuzione di
È pertanto documentale che si sia assunta l'intera CP_3 Parte_1 obbligazione contrattuale derivante dal contratto di appalto con ET e successivamente con un atto interno dell'A.T.I. abbia affidato a una parte CP_3 delle relative prestazioni”; anche per questa ragione, a dire del , le statuizioni CP_5 adottate dal primo giudice in ordine al diritto del committente ad essere CP_5 manlevato dalle due appaltatrici dovevano essere confermate.
In via di appello incidentale, il ha criticato la decisione di prime cure nella CP_5 parte in cui ha reputato che il CCNL servizi fiduciari non garantisse a
[...] una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro CP_2 prestato, oltre che in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, ex art. 36 Cost.
pag. 5/14 A tal proposito il ha rammentato che “il CCNL per i dipendenti da Istituti ed CP_5
Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari applicato al ricorrente in primo grado non solo sia stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tra cui la FE Generale Italiana del Lavoro ( e la CP_7
FE Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), ma sia il contratto che regolamentava in modo specifico il settore di attività in cui ricadono le prestazioni lavorative oggetto dell'appalto di servizi. Proprio con riferimento alla rappresentatività dei soggetti firmatari di tale accordo collettivo, occorre richiamare alla memoria il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista una presunzione di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza” (Cass. 3 dicembre 2020, n.
27757; Cass. 04 luglio 2018, n. 17421)”.
Il ha poi evidenziato che è “necessario applicare le medesime tabelle CP_5 retributive del medesimo contratto collettivo a tutti i lavoratori dipendenti della medesima azienda che hanno svolto le medesime mansioni;
in caso contrario, si generebbe una difformità di trattamento in alcun modo giustificabile. Tale difformità si
è prodotta nel caso di specie in quanto alla luce della sentenza di primo grado appellata e delle altre sentenze emesse nei riguardi dei colleghi del lavoratore ricorrente (sig. sent. n. 3539/2024; sig. sent. n. 3362/2024; sig. Per_1 Per_2 Per_3 sent. n. 4437/2024), sono stati applicati in luogo delle tabelle retributive del CCNL per
i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, dei contratti collettivi differenti, rispettivamente il CCNL Proprietari di Fabbricati e CCNL per il personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi”.
Con memoria difensiva depositata in data 20.2.2025 si è costituito anche
[...]
contestando la fondatezza delle impugnazioni avversarie e chiedendone CP_2 il rigetto.
Con riguardo alla ravvisata responsabilità solidale delle due società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese, il lavoratore ha evidenziato che “come si evince dal contratto di appalto stipulato con la società Committente (v. ancora doc. n. 5 del ricorso introduttivo), all'art. 18, punto K, il Contraente «assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente ad applicare pag. 6/14 integralmente nei confronti dei dipendenti da essa adibiti ai servizi da eseguirsi in adempimento al presente Contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti ai servizi medesimi, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo, assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi e della eventuale Cassa Edile di Mutualità ed
Assistenza tutti gli adempimenti contributivi previsti dalla legge e dai citati Contratti
Collettivi». Parte Contraente, come pure risulta chiaramente dal testo contrattuale, è rappresentata proprio dall'A.T.I. costituita da e Controparte_3 Parte_1
Pertanto, dal contratto di appalto sottoscritto è pacifico che entrambe le imprese
[...] hanno volontariamente assunto (inter alia) l'obbligo di corrispondere ai lavoratori il trattamento retributivo dovuto in base alla legge e ai contratti collettivi, a nulla rilevando che la titolarità sostanziale dei rapporti di lavoro sussistesse esclusivamente in capo alla sola (…) Nessuna differenza sostanziale può infatti Controparte_3 ricavarsi dall'aver prediletto la forma del raggruppamento temporaneo di imprese o dell'associazione temporanea di imprese o, ancora, la forma del subappalto (vedi
Tribunale di Milano, sent. n. 2178/2017 dott. Mariani;
Tribunale di Milano, sent. n.
3033/2017 dott.ssa Ravazzoni, Tribunale di Milano, sent. 2057/2017, dott.ssa Dossi).
Si ritiene, quindi, alla stregua dell'art. 29 del D.Lgs 276/2003, che la A.T.I. determina la responsabilità solidale tanto della committente quanto della impresa mandataria
(vedi Corte di Appello di Milano, sentenza n. 158/2021 del 14 aprile 2021, Pres. Est.
Dott.ssa Monica Vitali)”.
Pur in presenza di rituale notifica di entrambi gli appelli, è rimasta Controparte_3 contumace.
All'udienza del 6 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Per ragioni di priorità logica si esamina in primo luogo l'appello incidentale.
Esso è infondato.
Deve infatti ricordarsi che «alla stregua dell'art. 36, primo comma, Cost. il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Di pag. 7/14 conseguenza, ove la retribuzione prevista nel contratto di lavoro, individuale o collettivo, risulti inferiore a questa soglia minima, la clausola contrattuale è nulla e, in applicazione del principio di conservazione, espresso nell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., il giudice adegua la retribuzione secondo i criteri dell'art. 36, con valutazione discrezionale. Ove, però, la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è tenuto ad usare tale discrezionalità con la massima prudenza, e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali»
(tra le altre, Cass., 1/02/2006, n. 2245; Cass. 14.1.2021 n. 546).
Diversamente da quanto opinato dal quindi, la circostanza che la CP_5 retribuzione riconosciuta dal datore di lavoro al dipendente sia prevista da un CCNL, quale quello Servizi Fiduciari, sottoscritto da organizzazioni sindacali e datoriali di cui non è in contestazione la rappresentatività nel settore, non è di per sé sufficiente a far ritenere la misura di detta retribuzione conforme all'art. 36 Costituzione, ben potendo l'autorità giudiziaria – come ha ritenuto il Tribunale- dichiarare la nullità della clausola contrattuale del CCNL ove, sulla base di uno scrutinio improntato a particolare prudenza, risulti che detta retribuzione non sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, e/o insufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore.
Né l'eventuale disparità di trattamento che venga a crearsi tra i lavoratori che, grazie ad una pronuncia giudiziale, ottengano una retribuzione conforme all'art. 36
Cost. e quelli che, svolgendo le medesime mansioni presso lo stesso datore di lavoro, continuino a percepire gli emolumenti previsti dal CCNL servizi fiduciari è un elemento che può precludere l'esercizio del potere-dovere del giudice di dare attuazione al precetto costituzionale.
Le plurime, articolate e condivisibili ragioni per cui il Tribunale – con motivazione alla quale integramente si rimanda, reputando il Collegio di poterle fare proprie- ha ritenuto che il trattamento retributivo previsto dal CCNL non fosse rispettoso dell'art. 36 Cost. non sono poi state minimamente censurate nell'atto di appello incidentale e devono, pertanto, essere confermate. Tra l'altro, non è forse superfluo ricordare (e richiamare, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.) i plurimi pag. 8/14 provvedimenti con cui questo stesso Ufficio ha già ravvisato la contrarietà al dettato dell'art. 36 Cost. delle previsioni retributive del medesimo CCNL oggetto di causa (si vedano ad esempio la sentenza n. 1885/2017 della Corte d'Appello di Milano, confermata da Cass. 6/12/2021, n. 38666; ancora, la sentenza Corte d'Appello di
Milano n. 580/2022, confermata da Cass. 28323/2023; la sentenza Corte d'Appello di
Milano n. 579/2022, confermata da Cass. 28321/2023; la sentenza Corte d'Appello di
Milano n. 98/2022, confermata da 28320/2023).
È invece fondato, nei termini che seguono, l'appello principale.
Conviene prendere le mosse dai seguenti dati documentali.
Con atto notarile del 25.6.2020, e Controparte_3 [...]
hanno costituito un Controparte_8 raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, al fine di concorrere alle procedure di aggiudicazione dell'appalto poi effettivamente loro assegnato dal
. CP_5
Nell'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese, si legge, tra l'altro, che “Trattandosi di R.T.I. di tipo verticale la partecipazione al presente R.T.I. e
l'affidamento dell'eventuale appalto comporteranno la responsabilità verso la Stazione appaltante limitata all'esecuzione delle prestazioni di propria competenza. Resta ferma la responsabilità solidale della Mandataria nei confronti della Stazione appaltante.
Ferma restando la responsabilità sopra indicata e derivante da legge ovvero dal contratto di appalto, nei rapporti interni le parti convengono che è obbligo dell'impresa responsabile di sollevare totalmente le altre imprese da qualsiasi onere e conseguenza dannosa che dovesse da ciò derivare. Le parti stabiliscono, inoltre, che delle obbligazioni e responsabilità nascenti dall'esecuzione del servizio, risponderà esclusivamente l'Impresa cui essi sono affidati e che ha, in concreto, operato” (così
l'art. 4 dell'atto di costituzione).
Con l'art. 2 del medesimo atto, le due società hanno previsto che “Coerentemente con quanto dichiarato in sede di domanda di partecipazione [alla gara d'appalto], le parti del servizio che saranno eseguite rispettivamente dalle singole imprese facenti parte del Raggruppamento sono così suddivise: " : eseguirà Controparte_3
l'intera quota di esecuzione dei servizi di controllo accessi e movierato, pari al 100% pag. 9/14 (cento per cento); " Controparte_8
": eseguirà l'intera quota dei servizi di vigilanza armata pari al 100% (cento
[...] per cento)”.
Va poi sottolineato che con lo stesso atto, all'art. 1, è stata nominata CP_3 mandataria del raggruppamento.
Rispetto alla genuinità e validità di tale atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese nessuna delle parti ha mosso alcun rilievo.
Parimenti nessuno rilievo è stato effettuato in merito alla corrispondenza tra quanto contrattualmente previsto in punto riparto interno delle lavorazioni appalto e in punto
“non interferenza” tra associate, ed effettiva esecuzione del successivo appalto.
Il successivo 4 agosto 2020 la committente ed il menzionato Controparte_4 raggruppamento temporaneo di imprese (denominato unitariamente come contraente) hanno concluso un contratto di appalto per l'esecuzione dei servizi di Vigilanza
Armata, Controllo Accessi e Movierato.
Al contratto di appalto è allegato- al doc. 14- l'atto di costituzione del RTI verticale e la natura di RTI della parte contraente è espressamente considerata nel testo contrattuale
(anche ai fini del pagamento del corrispettivo, da eseguirsi in modo distinto e frazionato a beneficio di ciascuna associata, a seconda delle prestazioni effettivamente eseguite).
Tale essendo il tenore della documentazione contrattuale prodotta agli atti va considerata quella che era la normativa in materia di RTI di tipo verticale, da individuare nell'art. 48 del d.lgs. n 18 aprile 2016 n. 50 che, nella formulazione ratione temporis applicabile alla presente fattispecie e nella parte di interesse, così prevedeva:
“1. (…) 2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici,
i mandanti quelle indicate come secondarie;
per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione;
le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie”- previsione in ordine alla quale, peraltro, deve tenersi conto della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione IV, 28 aprile 2022 in causa C-642/20, che ha pag. 10/14 affermato che “L'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva
2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l'impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria”- (…) 4. Nel caso di lavori, forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 5.
L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario”.
Nella fattispecie in esame, come visto, il raggruppamento temporaneo di imprese era di tipo verticale ed i servizi oggetto di appalto erano scorporabili (quelli affidati all'odierna appellante principale, tra l'altro, richiedevano l'impiego di personale munito di apposite licenze); diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, pertanto, deve ritenersi che la responsabilità “della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori” sia, per ciascuna associata, limitata alle prestazioni di propria competenza, e non anche solidale.
Né nel caso di specie assume concreto rilievo l'estensione della responsabilità in via solidale alla mandataria del RTI, posto che l'impresa mandataria è quella chiamata a rispondere in via diretta dei crediti del lavoratore, essendo la datrice di lavoro di quest'ultimo.
Alla categoria dei fornitori, agli effetti che qui interessano, vanno ricondotti anche i lavoratori dipendenti delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese, come del resto ritenuto anche dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. sez. lav., 25/11/2015, n. 24063), sia pure con riferimento alla norma dell'art. 13, comma 2, della legge 11/02/1994 n. 109, di tenore analogo a quello della disposizione pag. 11/14 che si sta esame. La Suprema Corte ha infatti chiarito che, nella materia in esame, «può accedersi ad una interpretazione estensiva del concetto di "fornitori" nei quali l'attività di lavoro resa dal dipendente della società addetta si atteggia quale oggetto della fornitura resa per la realizzazione dell'opera pubblica, la prestazione lavorativa ponendosi quale elemento indispensabile al fine dell'esecuzione delle opere appaltate».
Alla luce del dato normativo ora esaminato, ratione temporis applicabile anche ove voglia aversi riguardo al periodo di esecuzione della prestazione lavorativa (piuttosto che alla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo del RTI e dell'appalto), il Collegio reputa che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la responsabilità per i crediti del lavoratore adibito a servizi scorporabili vada ascritta- oltre che al CP_5 committente, ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003- alla sola datrice di lavoro, e non anche all'associata non mandataria (si osserva per completezza che solo l'art. 68 del D.Lgs.
31 marzo 2023 n. 36, entrato in vigore in data 1°aprile 2023 ma efficace dal successivo
1° luglio 2023, ha soppresso la distinzione tra RTI verticali e orizzontali, prevedendo un'unica tipologia di raggruppamento, quella orizzontale, con conseguente responsabilità solidale di tutte le imprese, a prescindere dai requisiti posseduti e dalle corrispondenti quote di esecuzione dell'appalto).
Né il Collegio ritiene che alla conclusione imposta dal dato normativo possa derogarsi, nemmeno ai fini della domanda di manleva spiegata dalla committente, considerando il tenore del contratto di appalto.
Detto contratto, come già detto, esplicitamente considera la natura di RTI verticale della parte contraente, richiamandone la disciplina anche per il tramite dell'allegazione all'appalto dell'atto di costituzione siglato tra 2007 e CP_3 Pt_1
L'art. 18, punto K, del contratto di appalto, richiamato dal Tribunale per affermare la responsabilità solidale delle due associate, stabilisce che il RTI contraente “assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente ad applicare integralmente nei confronti dei dipendenti da essa adibiti ai servizi da eseguirsi in adempimento al presente Contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti ai servizi medesimi, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo, pag. 12/14 assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi e della eventuale Cassa
Edile di Mutualità ed Assistenza tutti gli adempimenti contributivi previsti dalla legge e dai citati Contratti Collettivi”. Detta previsione, tuttavia, soprattutto se letta in modo coordinato sia con le restanti previsioni contrattuali (nelle quali la natura e le specificità del RTI di tipo verticale vengono menzionate e considerate- si vedano le previsioni sul corrispettivo), sia con l'atto costitutivo del RTI allegato, non vale di per sé a far ritenere che le associate avessero voluto in qualche modo derogare alle previsioni di legge sopra esaminate.
Per queste ragioni, ogni ulteriore profilo di gravame assorbito, in parziale riforma della sentenza n. 3191/2024 del Tribunale di Milano, le domande formulate da
[...] nei confronti di e la domanda di CP_2 Parte_1 manleva formulata da nei confronti di Controparte_4 Parte_1 devono essere respinte;
meritano invece conferma le ulteriori statuizioni.
[...]
La regolazione delle spese di lite effettuata dal primo giudice a beneficio del lavoratore viene confermata, atteso che, avanti il Tribunale, le questioni controverse e valutate investivano anche profili diversi (e non più riproposti) in grado di appello.
Le spese del gravame, avuto riguardo al disputatum, vengono invece compensate integralmente, e ciò sia in ragione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi sulle questioni poste dall'appello principale, sia in ragione della reciproca soccombenza tra parti appellanti (principale ed incidentale).
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante in via incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 3191/2024 del Tribunale di Milano, respinge le domande formulate da nei confronti di Controparte_2 [...]
; Parte_1 respinge la domanda di manleva formulata da nei confronti di Controparte_4
; Parte_1
pag. 13/14 compensa le spese di lite del primo grado di giudizio nei rapporti tra
[...]
e ; Parte_1 Controparte_2 conferma nel resto;
compensa integralmente le spese di lite del grado.
Milano, 6/05/2025
La Presidente La Consigliera est.
Maria Rosaria Cuomo Laura Bertoli
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 1300/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Maria Rosaria Cuomo Presidente
Serena Sommariva Consigliera
Laura Bertoli Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 3191/2024 del Tribunale di Milano, depositata il 25 giugno 2024, est. Perillo, promossa da
(P. I.V.A. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Andrea Mario Martucci, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Santa Maria Capua Vetere (CE), via Caduti di Nassiriya Victoria Park
Appellante
Contro
Controparte_1
(C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa dagli avv. Rosario Salonia e P.IVA_2
Gianluca Veronesi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, via Visconti di Modrone n. 21
Appellata ed appellante in via incidentale e contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_2 C.F._1 difeso dall'avv. Domenico Roccisano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, viale Bianca Maria n. 24
Appellato
E contro
Controparte_3 appellata contumace in data 06/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sulle conclusioni così precisate dalle parti costituite: per : Parte_1
“previa acquisizione del fascicolo di primo grado, ed in riforma della impugnata sentenza n. 3191/2024, emessa in data 20.06.2024 dal Tribunale di Milano - Sezione
Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Tullio Perillo, nel procedimento recante R.G.
n. 1616/2024, pubblicata il 25.06.2024 e non notificata, accogliere il presente atto di appello, accogliendo, quindi, integralmente le domande già proposte in primo grado.
Con vittoria di spese e competenze professionali, di entrambi i gradi di giudizio, oltre
I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”;
Per : Controparte_4
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa: in via principale: respingere e rigettare integralmente l'appello proposto da in riforma della sentenza n. 3191/2024 resa inter partes dal Parte_1
Tribunale del lavoro di Milano, Giudice Dott. Tullio Perillo, pubblicata in data 25 giugno 2024; in via incidentale: in riforma della sentenza n. 3191/2024 resa dal
Tribunale di Milano, sez. Lavoro, Giudice Dott. Tullio Perillo, pubblicata in data 25 giugno 2024 respingere integralmente le domande svolte dal sig. in primo CP_2 grado e, conseguentemente, condannarlo alla restituzione di tutte le somme ricevute da
in esecuzione della sentenza impugnata con rivalutazione ed interessi dal CP_1 dovuto al saldo (vedasi allegato C.). Con vittoria di spese, competenze ed onorari”;
Per : Controparte_2
“
1. rigettare l'appello proposto da e per l'effetto confermare la Parte_1 sentenza n. 3191/2024 del Tribunale di Milano;
2. con vittoria di spese, competenze e onorari oltre rimborso spese generali (15%) del presente giudizio di appello”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.2.2024 conveniva in giudizio Controparte_2 avanti il Tribunale di Milano la società (sua datrice di lavoro Controparte_3
pag. 2/14 nonché appaltatrice e mandataria nel RTI costituito con , Parte_1 [...]
(committente dell'appalto aggiudicato dal RTI) e CP_4 Parte_1
(associata con la datrice di lavoro nel RTI appalatore) per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del trattamento salariale erogato al ricorrente in forza dell'articolo 23
CCNL servizi fiduciari, in quanto in violazione dell'articolo 36 Cost., nonché
l'accertamento del diritto al riconoscimento di un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal C.C.N.L. per il terziario distribuzione e servizi per i lavoratori di 6° livello, o in gradato subordine a quello previsto dal C.C.N.L. per i dipendenti da proprietari di fabbricati di livello D1, o dal C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi per i lavoratori di 2° livello. Ciò per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 marzo 2023.
Il lavoratore chiedeva, inoltre, la condanna in solido delle convenute al pagamento delle relative differenze retributive, nonché il risarcimento del danno da usura psico fisica per le ore di lavoro straordinario prestate oltre i limiti di legge.
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice accertava l'inadeguatezza del trattamento salariale erogato da a ai sensi Controparte_3 Controparte_2 dell'art. 23 CCNL Servizi Fiduciari, per violazione dell'art. 36 Cost.; affermava il diritto di a percepire, in relazione al rapporto di lavoro Controparte_2 intercorso con un trattamento retributivo corrispondente a quello di Controparte_3 un lavoratore inquadrato al livello D1 CCNL Proprietari di Fabbricati;
affermava la responsabilità solidale di tutte e tre le società convenute per il pagamento delle differenze retributive e gli scatti di anzianità; condannava la sola al CP_3 pagamento del risarcimento da usura psicofisica;
condannava, inoltre, Controparte_3
e a tenere indenne dalle conseguenze
[...] Parte_1 Controparte_4 pregiudizievoli della sentenza.
Con ricorso depositato in data 28.11.2024 ha proposto appello Parte_1 avverso l'indicata sentenza.
La società, con un unico motivo di appello, ha censurato il capo di sentenza con cui è stata ravvisata la responsabilità della medesima in solido con le altre resistenti, Pt_1 per le differenze retributive dovute a e, correlativamente, è Controparte_2 stato affermato l'obbligo di alla manleva a beneficio del committente. Pt_1 CP_5
pag. 3/14 L'appellante ha lamentato un errato apprezzamento delle proprie allegazioni in fatto, nonché la violazione di norme di legge, avendo il primo giudice trascurato che quello costituito tra e , ai fini dell'appalto, era un raggruppamento CP_3 Parte_1 temporaneo di imprese di tipo verticale, non svolgendo e , CP_3 Parte_1 nell'ambito dell'appalto, alcuna attività in comune.
In detto contesto solo quale datrice di lavoro di Controparte_3 Controparte_2
e mandataria del RTI, poteva essere chiamata a rispondere per i crediti
[...] rivendicati dal suo dipendente, e non anche l'associata . Parte_1
Più in particolare, nella prospettiva del gravame, il Tribunale aveva trascurato il fatto che la committente aveva stipulato un contratto di appalto con cui Controparte_4 aveva affidato al RTI verticale, costituito da e da Parte_1 CP_3
(quest'ultima quale mandataria), l'espletamento del servizio di guardia
[...] armata, movierato e controllo accessi presso i cantieri e campi base logistici lungo la linea della Metropolitana 4 in costruzione. Trattavasi di servizi autonomi e scorporabili, ciascuno dei quali era autonomamente prestato- senza interferenze reciproche- da una delle due società che avevano costituito il RTI. Tra l'altro, nel senso dell'autonomia e scorporabilità dei servizi appaltati deponeva anche il fatto che Parte_1
[...
per l'espletamento dei servizi di cui al contratto d'appalto, impiegava esclusivamente Guardie Particolari Giurate;
diversamente 2007, CP_3 offrendo servizi di movierato e controllo accessi, impiegava personale che non necessitava dei titoli di polizia come regolamentati dal Decreto del Ministero dell'Interno 01/12/2010 n. 269 e che pertanto non poteva essere adibito alla sorveglianza armata.
Ancora, ad avviso dell'appellante, andava considerato l'articolo 4 dell'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) in cui era stabilito espressamente che “la partecipazione al presente R.T.I. e l'affidamento dell'eventuale appalto comporteranno la responsabilità verso la Stazione appaltante limitata all'esecuzione delle prestazioni di propria competenza … Le parti stabiliscono, inoltre, che delle obbligazioni e responsabilità nascenti dall'esecuzione del servizio, risponderà esclusivamente l'Impresa cui essi sono affidati e che ha, in concreto, operato”.
pag. 4/14 Per queste ragioni ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni Parte_1 sopra trascritte.
Con memoria difensiva depositata in data 19.2.2025 si è costituito il Controparte_6
contestando la fondatezza dell'appello principale e proponendo a propria
[...] volta appello incidentale avverso la sentenza n. 3191/2024 del Tribunale di Milano.
Con riguardo alle argomentazioni proposte da nell'impugnazione Parte_1 principale, il ha difeso la decisione di primo grado, sostenendo l'operatività CP_5 dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 ed evidenziando che “l'affidamento della gestione dell'appalto da parte della mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese all'impresa mandante è qualificabile in termini di sub-derivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto, ai fini dell'applicazione della normativa a tutela dei lavoratori dell'appaltatore, che qui viene in questione, analogamente a quanto ritenuto dalla Suprema Corte per il caso di affidamento, da parte di un consorzio aggiudicatario di un appalto, dell'esecuzione dei lavori o dei servizi alle singole imprese consorziate”.
Nel medesimo senso, il ha richiamato l'art. 18, punto K del contratto di CP_5 appalto, sottoscritto dalle società in ATI, dal quale si desume come “ , Parte_1 firmataria del contratto, si sia assunta l'intera obbligazione contrattuale, senza che venisse indicato in nessuna parte del testo pattizio alcuna ripartizione, né alcuna porzione di prestazioni e/o obbligazioni riservata in esclusiva all'esecuzione di
È pertanto documentale che si sia assunta l'intera CP_3 Parte_1 obbligazione contrattuale derivante dal contratto di appalto con ET e successivamente con un atto interno dell'A.T.I. abbia affidato a una parte CP_3 delle relative prestazioni”; anche per questa ragione, a dire del , le statuizioni CP_5 adottate dal primo giudice in ordine al diritto del committente ad essere CP_5 manlevato dalle due appaltatrici dovevano essere confermate.
In via di appello incidentale, il ha criticato la decisione di prime cure nella CP_5 parte in cui ha reputato che il CCNL servizi fiduciari non garantisse a
[...] una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro CP_2 prestato, oltre che in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, ex art. 36 Cost.
pag. 5/14 A tal proposito il ha rammentato che “il CCNL per i dipendenti da Istituti ed CP_5
Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari applicato al ricorrente in primo grado non solo sia stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tra cui la FE Generale Italiana del Lavoro ( e la CP_7
FE Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), ma sia il contratto che regolamentava in modo specifico il settore di attività in cui ricadono le prestazioni lavorative oggetto dell'appalto di servizi. Proprio con riferimento alla rappresentatività dei soggetti firmatari di tale accordo collettivo, occorre richiamare alla memoria il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista una presunzione di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza” (Cass. 3 dicembre 2020, n.
27757; Cass. 04 luglio 2018, n. 17421)”.
Il ha poi evidenziato che è “necessario applicare le medesime tabelle CP_5 retributive del medesimo contratto collettivo a tutti i lavoratori dipendenti della medesima azienda che hanno svolto le medesime mansioni;
in caso contrario, si generebbe una difformità di trattamento in alcun modo giustificabile. Tale difformità si
è prodotta nel caso di specie in quanto alla luce della sentenza di primo grado appellata e delle altre sentenze emesse nei riguardi dei colleghi del lavoratore ricorrente (sig. sent. n. 3539/2024; sig. sent. n. 3362/2024; sig. Per_1 Per_2 Per_3 sent. n. 4437/2024), sono stati applicati in luogo delle tabelle retributive del CCNL per
i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, dei contratti collettivi differenti, rispettivamente il CCNL Proprietari di Fabbricati e CCNL per il personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi”.
Con memoria difensiva depositata in data 20.2.2025 si è costituito anche
[...]
contestando la fondatezza delle impugnazioni avversarie e chiedendone CP_2 il rigetto.
Con riguardo alla ravvisata responsabilità solidale delle due società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese, il lavoratore ha evidenziato che “come si evince dal contratto di appalto stipulato con la società Committente (v. ancora doc. n. 5 del ricorso introduttivo), all'art. 18, punto K, il Contraente «assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente ad applicare pag. 6/14 integralmente nei confronti dei dipendenti da essa adibiti ai servizi da eseguirsi in adempimento al presente Contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti ai servizi medesimi, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo, assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi e della eventuale Cassa Edile di Mutualità ed
Assistenza tutti gli adempimenti contributivi previsti dalla legge e dai citati Contratti
Collettivi». Parte Contraente, come pure risulta chiaramente dal testo contrattuale, è rappresentata proprio dall'A.T.I. costituita da e Controparte_3 Parte_1
Pertanto, dal contratto di appalto sottoscritto è pacifico che entrambe le imprese
[...] hanno volontariamente assunto (inter alia) l'obbligo di corrispondere ai lavoratori il trattamento retributivo dovuto in base alla legge e ai contratti collettivi, a nulla rilevando che la titolarità sostanziale dei rapporti di lavoro sussistesse esclusivamente in capo alla sola (…) Nessuna differenza sostanziale può infatti Controparte_3 ricavarsi dall'aver prediletto la forma del raggruppamento temporaneo di imprese o dell'associazione temporanea di imprese o, ancora, la forma del subappalto (vedi
Tribunale di Milano, sent. n. 2178/2017 dott. Mariani;
Tribunale di Milano, sent. n.
3033/2017 dott.ssa Ravazzoni, Tribunale di Milano, sent. 2057/2017, dott.ssa Dossi).
Si ritiene, quindi, alla stregua dell'art. 29 del D.Lgs 276/2003, che la A.T.I. determina la responsabilità solidale tanto della committente quanto della impresa mandataria
(vedi Corte di Appello di Milano, sentenza n. 158/2021 del 14 aprile 2021, Pres. Est.
Dott.ssa Monica Vitali)”.
Pur in presenza di rituale notifica di entrambi gli appelli, è rimasta Controparte_3 contumace.
All'udienza del 6 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Per ragioni di priorità logica si esamina in primo luogo l'appello incidentale.
Esso è infondato.
Deve infatti ricordarsi che «alla stregua dell'art. 36, primo comma, Cost. il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Di pag. 7/14 conseguenza, ove la retribuzione prevista nel contratto di lavoro, individuale o collettivo, risulti inferiore a questa soglia minima, la clausola contrattuale è nulla e, in applicazione del principio di conservazione, espresso nell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., il giudice adegua la retribuzione secondo i criteri dell'art. 36, con valutazione discrezionale. Ove, però, la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è tenuto ad usare tale discrezionalità con la massima prudenza, e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali»
(tra le altre, Cass., 1/02/2006, n. 2245; Cass. 14.1.2021 n. 546).
Diversamente da quanto opinato dal quindi, la circostanza che la CP_5 retribuzione riconosciuta dal datore di lavoro al dipendente sia prevista da un CCNL, quale quello Servizi Fiduciari, sottoscritto da organizzazioni sindacali e datoriali di cui non è in contestazione la rappresentatività nel settore, non è di per sé sufficiente a far ritenere la misura di detta retribuzione conforme all'art. 36 Costituzione, ben potendo l'autorità giudiziaria – come ha ritenuto il Tribunale- dichiarare la nullità della clausola contrattuale del CCNL ove, sulla base di uno scrutinio improntato a particolare prudenza, risulti che detta retribuzione non sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, e/o insufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore.
Né l'eventuale disparità di trattamento che venga a crearsi tra i lavoratori che, grazie ad una pronuncia giudiziale, ottengano una retribuzione conforme all'art. 36
Cost. e quelli che, svolgendo le medesime mansioni presso lo stesso datore di lavoro, continuino a percepire gli emolumenti previsti dal CCNL servizi fiduciari è un elemento che può precludere l'esercizio del potere-dovere del giudice di dare attuazione al precetto costituzionale.
Le plurime, articolate e condivisibili ragioni per cui il Tribunale – con motivazione alla quale integramente si rimanda, reputando il Collegio di poterle fare proprie- ha ritenuto che il trattamento retributivo previsto dal CCNL non fosse rispettoso dell'art. 36 Cost. non sono poi state minimamente censurate nell'atto di appello incidentale e devono, pertanto, essere confermate. Tra l'altro, non è forse superfluo ricordare (e richiamare, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.) i plurimi pag. 8/14 provvedimenti con cui questo stesso Ufficio ha già ravvisato la contrarietà al dettato dell'art. 36 Cost. delle previsioni retributive del medesimo CCNL oggetto di causa (si vedano ad esempio la sentenza n. 1885/2017 della Corte d'Appello di Milano, confermata da Cass. 6/12/2021, n. 38666; ancora, la sentenza Corte d'Appello di
Milano n. 580/2022, confermata da Cass. 28323/2023; la sentenza Corte d'Appello di
Milano n. 579/2022, confermata da Cass. 28321/2023; la sentenza Corte d'Appello di
Milano n. 98/2022, confermata da 28320/2023).
È invece fondato, nei termini che seguono, l'appello principale.
Conviene prendere le mosse dai seguenti dati documentali.
Con atto notarile del 25.6.2020, e Controparte_3 [...]
hanno costituito un Controparte_8 raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, al fine di concorrere alle procedure di aggiudicazione dell'appalto poi effettivamente loro assegnato dal
. CP_5
Nell'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese, si legge, tra l'altro, che “Trattandosi di R.T.I. di tipo verticale la partecipazione al presente R.T.I. e
l'affidamento dell'eventuale appalto comporteranno la responsabilità verso la Stazione appaltante limitata all'esecuzione delle prestazioni di propria competenza. Resta ferma la responsabilità solidale della Mandataria nei confronti della Stazione appaltante.
Ferma restando la responsabilità sopra indicata e derivante da legge ovvero dal contratto di appalto, nei rapporti interni le parti convengono che è obbligo dell'impresa responsabile di sollevare totalmente le altre imprese da qualsiasi onere e conseguenza dannosa che dovesse da ciò derivare. Le parti stabiliscono, inoltre, che delle obbligazioni e responsabilità nascenti dall'esecuzione del servizio, risponderà esclusivamente l'Impresa cui essi sono affidati e che ha, in concreto, operato” (così
l'art. 4 dell'atto di costituzione).
Con l'art. 2 del medesimo atto, le due società hanno previsto che “Coerentemente con quanto dichiarato in sede di domanda di partecipazione [alla gara d'appalto], le parti del servizio che saranno eseguite rispettivamente dalle singole imprese facenti parte del Raggruppamento sono così suddivise: " : eseguirà Controparte_3
l'intera quota di esecuzione dei servizi di controllo accessi e movierato, pari al 100% pag. 9/14 (cento per cento); " Controparte_8
": eseguirà l'intera quota dei servizi di vigilanza armata pari al 100% (cento
[...] per cento)”.
Va poi sottolineato che con lo stesso atto, all'art. 1, è stata nominata CP_3 mandataria del raggruppamento.
Rispetto alla genuinità e validità di tale atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese nessuna delle parti ha mosso alcun rilievo.
Parimenti nessuno rilievo è stato effettuato in merito alla corrispondenza tra quanto contrattualmente previsto in punto riparto interno delle lavorazioni appalto e in punto
“non interferenza” tra associate, ed effettiva esecuzione del successivo appalto.
Il successivo 4 agosto 2020 la committente ed il menzionato Controparte_4 raggruppamento temporaneo di imprese (denominato unitariamente come contraente) hanno concluso un contratto di appalto per l'esecuzione dei servizi di Vigilanza
Armata, Controllo Accessi e Movierato.
Al contratto di appalto è allegato- al doc. 14- l'atto di costituzione del RTI verticale e la natura di RTI della parte contraente è espressamente considerata nel testo contrattuale
(anche ai fini del pagamento del corrispettivo, da eseguirsi in modo distinto e frazionato a beneficio di ciascuna associata, a seconda delle prestazioni effettivamente eseguite).
Tale essendo il tenore della documentazione contrattuale prodotta agli atti va considerata quella che era la normativa in materia di RTI di tipo verticale, da individuare nell'art. 48 del d.lgs. n 18 aprile 2016 n. 50 che, nella formulazione ratione temporis applicabile alla presente fattispecie e nella parte di interesse, così prevedeva:
“1. (…) 2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici,
i mandanti quelle indicate come secondarie;
per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione;
le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie”- previsione in ordine alla quale, peraltro, deve tenersi conto della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione IV, 28 aprile 2022 in causa C-642/20, che ha pag. 10/14 affermato che “L'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva
2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l'impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria”- (…) 4. Nel caso di lavori, forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 5.
L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario”.
Nella fattispecie in esame, come visto, il raggruppamento temporaneo di imprese era di tipo verticale ed i servizi oggetto di appalto erano scorporabili (quelli affidati all'odierna appellante principale, tra l'altro, richiedevano l'impiego di personale munito di apposite licenze); diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, pertanto, deve ritenersi che la responsabilità “della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori” sia, per ciascuna associata, limitata alle prestazioni di propria competenza, e non anche solidale.
Né nel caso di specie assume concreto rilievo l'estensione della responsabilità in via solidale alla mandataria del RTI, posto che l'impresa mandataria è quella chiamata a rispondere in via diretta dei crediti del lavoratore, essendo la datrice di lavoro di quest'ultimo.
Alla categoria dei fornitori, agli effetti che qui interessano, vanno ricondotti anche i lavoratori dipendenti delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese, come del resto ritenuto anche dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. sez. lav., 25/11/2015, n. 24063), sia pure con riferimento alla norma dell'art. 13, comma 2, della legge 11/02/1994 n. 109, di tenore analogo a quello della disposizione pag. 11/14 che si sta esame. La Suprema Corte ha infatti chiarito che, nella materia in esame, «può accedersi ad una interpretazione estensiva del concetto di "fornitori" nei quali l'attività di lavoro resa dal dipendente della società addetta si atteggia quale oggetto della fornitura resa per la realizzazione dell'opera pubblica, la prestazione lavorativa ponendosi quale elemento indispensabile al fine dell'esecuzione delle opere appaltate».
Alla luce del dato normativo ora esaminato, ratione temporis applicabile anche ove voglia aversi riguardo al periodo di esecuzione della prestazione lavorativa (piuttosto che alla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo del RTI e dell'appalto), il Collegio reputa che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la responsabilità per i crediti del lavoratore adibito a servizi scorporabili vada ascritta- oltre che al CP_5 committente, ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003- alla sola datrice di lavoro, e non anche all'associata non mandataria (si osserva per completezza che solo l'art. 68 del D.Lgs.
31 marzo 2023 n. 36, entrato in vigore in data 1°aprile 2023 ma efficace dal successivo
1° luglio 2023, ha soppresso la distinzione tra RTI verticali e orizzontali, prevedendo un'unica tipologia di raggruppamento, quella orizzontale, con conseguente responsabilità solidale di tutte le imprese, a prescindere dai requisiti posseduti e dalle corrispondenti quote di esecuzione dell'appalto).
Né il Collegio ritiene che alla conclusione imposta dal dato normativo possa derogarsi, nemmeno ai fini della domanda di manleva spiegata dalla committente, considerando il tenore del contratto di appalto.
Detto contratto, come già detto, esplicitamente considera la natura di RTI verticale della parte contraente, richiamandone la disciplina anche per il tramite dell'allegazione all'appalto dell'atto di costituzione siglato tra 2007 e CP_3 Pt_1
L'art. 18, punto K, del contratto di appalto, richiamato dal Tribunale per affermare la responsabilità solidale delle due associate, stabilisce che il RTI contraente “assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente ad applicare integralmente nei confronti dei dipendenti da essa adibiti ai servizi da eseguirsi in adempimento al presente Contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti ai servizi medesimi, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo, pag. 12/14 assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi e della eventuale Cassa
Edile di Mutualità ed Assistenza tutti gli adempimenti contributivi previsti dalla legge e dai citati Contratti Collettivi”. Detta previsione, tuttavia, soprattutto se letta in modo coordinato sia con le restanti previsioni contrattuali (nelle quali la natura e le specificità del RTI di tipo verticale vengono menzionate e considerate- si vedano le previsioni sul corrispettivo), sia con l'atto costitutivo del RTI allegato, non vale di per sé a far ritenere che le associate avessero voluto in qualche modo derogare alle previsioni di legge sopra esaminate.
Per queste ragioni, ogni ulteriore profilo di gravame assorbito, in parziale riforma della sentenza n. 3191/2024 del Tribunale di Milano, le domande formulate da
[...] nei confronti di e la domanda di CP_2 Parte_1 manleva formulata da nei confronti di Controparte_4 Parte_1 devono essere respinte;
meritano invece conferma le ulteriori statuizioni.
[...]
La regolazione delle spese di lite effettuata dal primo giudice a beneficio del lavoratore viene confermata, atteso che, avanti il Tribunale, le questioni controverse e valutate investivano anche profili diversi (e non più riproposti) in grado di appello.
Le spese del gravame, avuto riguardo al disputatum, vengono invece compensate integralmente, e ciò sia in ragione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi sulle questioni poste dall'appello principale, sia in ragione della reciproca soccombenza tra parti appellanti (principale ed incidentale).
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante in via incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 3191/2024 del Tribunale di Milano, respinge le domande formulate da nei confronti di Controparte_2 [...]
; Parte_1 respinge la domanda di manleva formulata da nei confronti di Controparte_4
; Parte_1
pag. 13/14 compensa le spese di lite del primo grado di giudizio nei rapporti tra
[...]
e ; Parte_1 Controparte_2 conferma nel resto;
compensa integralmente le spese di lite del grado.
Milano, 6/05/2025
La Presidente La Consigliera est.
Maria Rosaria Cuomo Laura Bertoli
pag. 14/14