Art. 26. (Accesso ai ruoli del personale insegnante ed educativo)
L'accesso ai ruoli del personale insegnante ed educativo ha luogo mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso e dell'eventuale titolo di abilitazione.
I concorsi sono banditi con frequenza non superiore al biennio in relazione al numero dei posti che si prevedono vacanti e disponibili per l'anno o per il biennio cui si riferisce il concorso e che possono essere maggiorati fino al dieci per cento, qualora se ne verifichi la disponibilita' all'atto della conclusione del concorso.
L'accesso ai ruoli del personale insegnante ed educativo ha luogo mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso e dell'eventuale titolo di abilitazione.
I concorsi sono banditi con frequenza non superiore al biennio in relazione al numero dei posti che si prevedono vacanti e disponibili per l'anno o per il biennio cui si riferisce il concorso e che possono essere maggiorati fino al dieci per cento, qualora se ne verifichi la disponibilita' all'atto della conclusione del concorso.