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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/05/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 19/05/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 895/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] , C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Via Cristoforo Colombo, 5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio degli Avv.ti BONINA AMELIA e BONINA CARMELA che la rappresentano e difendeno come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. MONORITI ANTONELLO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Merito ATP
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/03/2024 parte ricorrente esponeva di aver presentato, in data 31/05/2022, domanda amministrativa per essere sottoposta ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto a godere dell' assegno ordinario di invalidità; che, a seguito di visita medica, la competente
Commissione rigettava la domanda per mancanza del requisito sanitario;
che conseguentemente presentava ricorso Amministrativo in data 12.10.2022; che veniva sottoposta a seconda visita in data 18.10.2022, anche questa conclusasi con esito negativo;
che, pertanto, aveva depositato in data 14/12/2022 istanza di
A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U., Dott.ssa , Persona_1 aveva confermato il parere reso dalla Commissione sostenendo: “Si conclude quindi che il quadro clinico complessivamente riscontrato e considerato non riduce a meno di un terzo la sua capacità lavorativa nei termini previsti dalle vigenti normative, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità e quindi alla ricorrente sig.ra NON l'assegno di Parte_1 Pt_2 invalidità”
L'odierna ricorrente, quindi, aveva quindi depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al CP_1
pagamento del beneficio con la decorrenza di legge, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 20/09/2024 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e l'inammissibilità della domanda di condanna dell' alla corresponsione della relativa prestazione, CP_1
contestando altresì la fondatezza delle ragioni di parte ricorrente per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite il richiamo del C.T.U. della prima fase.
2 All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio dell'assegno ordinario di invalidità (giudizio iscritto al n. 4441/2022 R.G., acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava la sussistenza di patologie tali da non ridurre a meno di 1/3 la capacità lavorativa della ricorrente.
Depositata la dichiarazione di dissenso, parte ricorrente chiede accertarsi il beneficio dell'assegno ordinario di invalidità.
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, il C.T.U., nominato nel corso del giudizio, ha confermato integralmente quanto espresso nella precedente relazione, sostenendo che “ Si conclude quindi che il quadro clinico complessivamente riscontrato e considerato non riduce a meno di un terzo la sua capacità lavorativa (sub-agente assicurativa) nei termini previsti dalle vigenti normative, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario
d'invalidità e quindi alla ricorrente sig.ra NON COMPETE Parte_1
l'assegno d' invalidità” .
Lo stesso ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e comprovate dalla visita effettuata. Ad esempio, per quanto riguarda la patologia inerente l'apparato visivo, il CTU chiarisce: “Mettiamo in evidenza comunque, che la ricorrente, durante la raccolta anamnestica effettuata in corso di visita peritale, non ha riferito alcun disturbo a carico dell'apparato visivo, né sono state presentate visite oculistiche a dimostrazione di una qualsivoglia patologia oculare.”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dunque sono sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Tali conclusioni impongono il rigetto del ricorso.
3 Ricorono gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del D.L. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierno istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.lgs. n.115/2002.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
CP_ depositato in data 25/03/2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 19/05/2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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