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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/09/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 654/2022 RGC promossa
DA
- soc. in persona del suo legale rapp.te p.t., con Parte_1
sede in Ascoli Piceno alla via della Bonifica n. 15;
C.F.: ; P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Morganti del Foro di Ascoli Piceno, e con questa elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ascoli Piceno alla piazza Roma n. 3;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
- in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma alla Controparte_1
via Bassano del Grappa n. 3;
C.F.: ; P.IVA_2
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Alessio Di Amato, Davide Angelucci e Mara
Torsiello del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata con questi presso lo studio del primo in Roma alla via Nizza n. 59;
(appellata)
AVVERSO la sentenza n. 269/2022 del 28.04.2022 del Tribunale di Ascoli
Piceno, resa in procedimento n. 2320/2019 RGC.
* * *
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa la ha impugnato la Parte_1
sentenza in epigrafe con la quale era stata rigettata la propria domanda di risoluzione contrattuale e risarcimento danni proposta nei confronti della
[...]
e di contro accolta la domanda riconvenzionale di quest'ultima CP_1
volta al pagamento del corrispettivo contrattuale concordato.
Si è costituita nel grado l'appellata, per resistere all'impugnazione e chiedere la conferma della sentenza gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 10.12.2024.
pag. 2/13 Nel proprio esteso atto di appello la muove alla decisione gravata Parte_1
una serie di diffuse censure che come di seguito possono essere succintamente compendiate.
Con un primo motivo di doglianza l'appellante censura innanzitutto la sentenza per vizio di extrapetizione sostenendo che, nonostante fosse pacifico tra le parti in causa che l'oggetto del contratto di subappalto tra le stesse ripassato riguardasse non solo la bonifica dei manufatti e delle coperture del capannone industriale di proprietà della , ma anche la bonifica dei CP_2
cumuli di materie prime presenti all'interno dello stesso a seguito del parziale crollo del medesimo, il Tribunale avrebbe di sua iniziativa ritenuto che l'oggetto
Contr del contratto invece non prevederebbe, a carico della anche la prestazione di bonifica dei cumuli di materie prime presenti all'interno del capannone.
Con un secondo, articolato, motivo di censura, poi, l'appellante contesta che la
Contr decisione gravata abbia: 1) ritenuto che la avesse compiuto l'attività di bonifica dell'TO su alcuni dei cumuli di materie prime presenti all'interno della struttura, quando invece non vi sarebbe prova che la medesima abbia effettivamente affatto eseguito (su nessuno dei cumuli) lo “scotico” previsto contrattualmente (motivo A dell'atto di appello); 2) valutato che le attività di messa in sicurezza dell'intero sito prescritte dall' non rientrassero tra le Pt_2
prestazioni contrattualmente dovute da HTR, quando invece le stesse si sarebbero rese necessarie per effetto della mancata esecuzione dello “scotico”
pag. 3/13 sui cumuli di materie presenti sul sito, oggetto invece di specifica previsione contrattuale (motivi B e D dell'atto di appello); 3) opinato che le previsioni contrattuali non prevedessero l'attività di bonifica nei cumuli di materie prime presenti nello stabilimento, quando invece lo scopo del contratto non poteva essere che quello di bonificare l'intero sito, comprendendo così nell'attività di messa in sicurezza dello stesso anche la bonifica dei ripetuti cumuli (motivi C
ed E dell'atto di appello); 4) reputato che la discrepanza tra il quantitativo di
TO effettivamente risultato smaltito e quello inizialmente previsto dal
Contr Piano di Lavoro della fosse spiegabile in virtù del fatto che quest'ultimo era stato redatto sulla base di una mera stima, mentre la notevole differenza tra
Contr i due importi dimostrerebbe l'effettivo inadempimento della 5)
erroneamente valutato di non ammettere le prove orali e la CTU richiesta in primo grado, sulla cui ammissione l'appellante torna ad insistere (secondo motivo di appello contrassegnato con la lettera F). Sulla base di tali doglianze la torna a chiedere la declaratoria di risoluzione di diritto del contratto Parte_1
(per effetto della diffida ad adempiere del 31.10.2019) o comunque di
Contr risoluzione per inadempimento della con conseguente esclusione del diritto di quest'ultima al compenso previsto, nonché la condanna della medesima al risarcimento del danno, da individuarsi negli interessi di mora sulla somma di € 1.400.000,00= (rectius, secondo le precisazioni contenute nell'atto di appello di € 1.210.588,00=) relativa al SAL finale dell'appalto, che la pag. 4/13 avrebbe incassato in ritardo per effetto del descritto inadempimento Parte_1
Contr della
Costituendosi in appello, la ha ampiamente argomentato le Controparte_1
ragioni di rigetto dell'appello e di conferma della decisione gravata, per la quale ha insistito.
E' innanzitutto certamente infondato il primo motivo di appello. Al contrario di
Contr quanto dedotto dall'appellante, la non ha mai riconosciuto il proprio inadempimento (salvo quanto sarà precisato in prosieguo) e ha fornito, sin dalla prima risposta nel giudizio di primo grado, una interpretazione del contratto differente da quella prospettata dall'attrice, con la conseguenza che l'opera interpretativa del Tribunale di Ascoli Piceno si poneva non solo come opportuna, ma anzi come necessaria ed imprescindibile al fine di risolvere il contrasto. Lungi dunque dall'aver disposto su temi o domande non proposte dalle parti, la sentenza impugnata si è limitata a ricercare l'effettivo perimetro delle reciproche obbligazioni dedotte nel contratto di subappalto, al fine di valutare la fondatezza delle reciproche posizioni delle parti. E l'interpretazione del contratto cui è pervenuto il Tribunale di Ascoli Piceno va pure confermata perché pienamente condivisibile. Già tra le “definizioni” contenute nelle premesse della scheda contrattuale si chiarisce, innanzitutto, come il termine
“appalto” usato nella scrittura indichi “il subappalto dei lavori di bonifica dei
manufatti contenenti TO (lastre ondulate di copertura tipo eternit, pluviali, canne
pag. 5/13 fumarie, serbatoi, cordame, etc) oltre alle prestazioni accessorie oggetto del presente
contratto”. Il successivo art. 3 (“oggetto del subappalto”) identifica le attività
commesse al subappaltatore come “esecuzione di tutte le attività di bonifica
materiali contenenti TO individuati nel sito oggetto di intervento e i lavori di
bonifica dei manufatti contenenti TO (lastre ondulate di copertura tipo eternit,
pluviali, canne fumarie, serbatoi, cordame etc.) oltre alle prestazioni accessorie, con
riferimento all'area di proprietà ad Arquata del Tronto”. Il tenore letterale CP_2
del contratto, dunque, descrive chiaramente non una bonifica indistinta e generalizzata di un'area o di un sito, quanto invece quella dei “materiali” e
“manufatti” contenenti TO presenti nel sito, con un chiaro ed inequivoco,
riferimento dunque alle sole opere edificate presenti sul sito (ovvero appunto ai capannoni da demolire). Ciò premesso, il primo Piano di Lavoro predisposto
Contr dalla per la realizzazione dell'intervento contribuisce poi significativamente ad individuare meglio l'effettivo contenuto (ed i relativi
Contr limiti) della prestazione commessa alla Quest'ultimo difatti, dopo aver definitivamente chiarito che “Oggetto del presente piano di lavoro è la rimozione di
materiali contenenti TO a matrice compatta rinvenuti sulle coperture degli edifici
presenti nello stabilimento sito al Km. 145 della via Salaria nel Comune di CP_2
Arquata del Tronto” (laddove dunque non vi è chi non veda il riferimento della bonifica dell'TO esclusivamente nei riguardi degli edifici da demolire),
precisa successivamente (nella “descrizione delle procedure di rimozione dei manufatti in TO”, ed in evidente considerazione del fatto che gli edifici pag. 6/13 erano già stati interessati parzialmente da crolli a seguito degli eventi sismici che avevano colpito la zona) che: “i cumuli di materie prime posti all'interno di
alcuni capannoni coperti parzialmente di spezzoni e porzioni di lastre in cemento
TO/resina saranno oggetto di un parziale scotico delle superfici esterne per circa 10
cm. Il materiale rimosso sarà insaccato in big bags omologati TO. La restante parte
dei cumuli sarà spostata all'esterno dei capannoni in attesa di eventuale riutilizzo a
seguito di verifica di assenza di MCA mediante campionamento e analisi”. Dall'analisi del documento in esame si conferma pertanto senza dubbio che oggetto del contratto non era la bonifica tout court del sito, ma appunto l'eliminazione dell'TO presente dai materiali e manufatti edilizi presenti sul sito, e la stessa attività di “scotico” dei primi dieci centimetri dei cumuli di materie prime presenti nei capannoni veniva prevista non certo per bonificare detti cumuli in maniera definitiva e completa, ma per recuperare dagli stessi quelle parti di copertura e/o comunque di materiali in TO che potessero essere caduti sugli stessi a seguito dei crolli (e/o per effetto delle opere stesse di eliminazione dell'TO). Non avrebbe senso, altrimenti, la previsione di uno
“scotico” così superficiale (appena 10 cm.), né la programmazione di una successiva verifica, sui materiali residui, e nonostante lo “scotico”, della eventuale persistente presenza di TO. L'interpretazione del contratto prospettata dall'appellante, come un contratto avente ad oggetto una sorta di bonifica integrale e definitiva del sito, impinge dunque nel tenore letterale non solo della scheda contrattuale ma anche del principale documento (Piano di pag. 7/13 Lavoro) ad essa allegato;
tenore letterale che – a prescindere da ogni diversa finalità eventualmente perseguita in via unilaterale dalla – non Parte_1
poteva non essere chiaro e inequivoco anche a quest'ultima quale accorsata impresa commerciale del settore. L'individuazione nei termini chiariti dell'effettivo oggetto del contratto, del resto, appare ulteriormente riscontrata –
semmai ve ne fosse bisogno – dalla stessa mail del 09.05.2018 del sig. Pt_3
alle altre parti interessate, in cui lo stesso, dopo il sopralluogo
[...]
dell' (e quello proprio personale), riferisce di ritenere conclusa “la fase Pt_2
lavorativa riguardante il lavoro di smaltimento TO in subappalto”, mentre “ogni
lavorazione di cernita e pulizia delle materie prime dovrà essere regolata direttamente
Contr come appalto tra e . CP_2
Ciò chiarito – e passando così a delibare tutte le successive doglianze di merito che possono essere qui congiuntamente trattate - è ben vero tuttavia che
Contr l'appellante deduce altresì che in ogni caso la sarebbe comunque rimasta inadempiente nei riguardi dell'attività di “scotico”, dacchè la stessa non sarebbe
Contr stata proprio effettuata su nessuno dei cumuli presenti. Al contrario, la sin dalla propria comparsa di risposta in primo grado, ha puntualizzato che non fu possibile eseguire l'attività in questione solo su uno di detti cumuli, a causa di circostanze non imputabili alla propria responsabilità (e cioè che detto cumulo, anche per l'azione degli eventi atmosferici, aveva assunto una consistenza fangosa che impediva di effettuare l'operazione inizialmente pag. 8/13 prevista). La circostanza che la mancata esecuzione della prevista attività di
“scotico” abbia potuto riguardare solo una parte dei cumuli da trattare può
invero ritenersi provata sulla base del “Foglio di disposizioni” n. 09/CHP del
09.08.2018 dell' di Ascoli Piceno, in cui si fa riferimento alla presenza nella Pt_2
sola zona est del sito (non dunque in tutto il sito) di cumuli di materiale in cui si può constatare la presenza di TO;
dato peraltro riscontrato dalla
“Relazione tecnica su origine e composizione del materiale misto (…)” redatta e allegata dalla HTR all' e alle parti private coinvolte con nota del Pt_2
30.04.2019 (dunque ben prima dell'avvio del giudizio e della stessa frattura dei rapporti tra le parti). Ora, la mancata effettuazione della attività di “scotico”
superficiale dei cumuli (tanto che abbia riguardato tutti i cumuli, ovvero – più
probabilmente, come s'è visto – una parte soltanto degli stessi) da parte della
Contr
può effettivamente essere valutata come un oggettivo inadempimento della medesima perché, al di là delle giustificazioni dalla stessa offerte (stato oggettivo dei cumuli per effetto di condizioni indipendenti dalla propria responsabilità), sarebbe però certamente stato onere della subappaltatrice quello di verificare preventivamente la condizione del sito e dunque la fattibilità di quanto dalla stessa indicato con il proprio primo Piano di Lavoro.
Ciò posto, e pur volendo così seguire sul punto la prospettazione
Contr dell'appellante circa la sussistenza effettiva di un inadempimento della dovrebbe comunque necessariamente valutarsi la rilevanza di quest'ultimo ai pag. 9/13 fini della risoluzione del contratto invocata dalla E a questo Parte_1
proposito il dato centrale e dirimente della vicenda, a prescindere dal dettagliato e minuzioso racconto dell'appellante del complessivo svolgersi degli avvenimenti e dei rapporti tra le parti di seguito alla necessità di smaltire i cumuli residui dai quali non era stato comunque eliminato l'TO, non può
non essere costituito dal fatto che, ad oggi, non solo il sito è stato completamente e definitivamente bonificato, ma anche che la non ha Parte_1
subito alcun danno economico dalla vicenda nel suo complesso, essendo stati tutti i costi necessari al risanamento del sito sopportati (o comunque rimborsati)
dalla circostanza pacifica tra le parti e comunque accertata Parte_4
dalla sentenza di primo grado (senza che il relativo capo sia stato minimamente
Contr contestato in appello). In altre parole, anche volendo imputare alla l'inadempimento per il mancato “scotico” di una parte (o anche di tutti) i cumuli (non certo, lo si ripete, per la mancata bonifica complessiva del sito che comunque non era dedotta in contratto), ed anche volendo così collegare causalmente tale inadempimento alla successiva complessa e articolata vicenda relativa allo smaltimento dei cumuli residui, resta il fatto comunque che, il
Contr descritto inadempimento di non ha provocato a danni di sorta Parte_1
(salva la questione del ritardato pagamento del SAL finale dell'appalto di cui appresso si dirà). Ne consegue allora che – dovendosi certamente valutare la rilevanza dell'inadempimento soprattutto sulla base delle conseguenze dello pag. 10/13 stesso sull'economia sinallagmatica del contratto – il dedotto inadempimento
Contr della non è, in primo luogo e in ogni caso, idoneo a fondare la risoluzione del contratto, che pertanto non potrebbe comunque essere pronunciata. Né, si badi, alla stessa potrebbe pervenirsi mediante la diffida ad adempiere comunicata dalla alla in data 31.10.2019; ciò non solo perché la Pt_1 CP_1
diffida ha riguardato, comunque, attività (lo smaltimento definitivo dei cumuli)
non oggetto del contratto, ma anche e in ogni caso perché la risoluzione del contratto non può non conseguire, anche in caso di diffida ad adempiere, che all'esito di una valutazione di gravità da parte del Giudice dell'inadempimento contestato (cfr. Cass. 7463/2020). Esclusa così la risoluzione del contratto, il
Contr compenso contrattuale previsto in favore della risulta comunque dovuto,
con conseguente conferma dell'accoglimento della relativa domanda riconvenzionale dalla medesima proposta, così come disposta in primo grado.
Fermo quanto precede, potrebbe tuttavia residuare una responsabilità
Contr risarcitoria della nei confronti del danno – in ipotesi conseguente al proprio descritto inadempimento – subito dalla per effetto della Pt_1
ritardata liquidazione del SAL finale dell'appalto (unico danno richiesto dall'appellante, da liquidarsi negli interessi di mora durante il periodo di ritardo). Senonchè, come già correttamente rilevato dalla sentenza di primo grado senza che l'appellante abbia sul punto evidenziato specifiche doglianze,
non vi è prova che il ritardo nel pagamento del SAL sia causalmente collegabile pag. 11/13 alla vicenda relativa allo smaltimento dei cumuli di materiale residuati sul sito della Il che esclude, dunque, anche la possibilità di accogliere l'unica CP_2
domanda risarcitoria, siccome formulata, dalla Parte_1
Per mera completezza di disamina si osserva infine che le istanze istruttorie avanzate in primo grado dalla – e rigettate dal Tribunale di Ascoli Parte_1
Piceno nel corso del processo di primo grado – non sono state specificamente riproposte dalla medesima in sede di precisazione delle conclusioni, con conseguente presunzione di loro abbandono, in assenza di altri specifici indici in senso contrario, che nella specie non appaiono sussistere (cfr. Cass.,
12791/2025). La stessa reiterazione in appello di tali istanze istruttorie – peraltro formulata sostanzialmente solo con riferimento alla CTU e neppure reiterata nelle conclusioni – si presenta estremamente generica ed apodittica e come tale inammissibile.
Complessivamente, dunque, l'appello proposto non è meritevole di accoglimento e la sentenza gravata deve essere integralmente confermata.
Ogni altra contestazione sollevata è assorbita.
Non è infine possibile in questa sede entrare nel merito della questione della entità degli interessi di mora previsti dalla sentenza di primo grado sul
Contr compenso dovuto alla (meri interessi legali ovvero interessi di mora ex
Contr D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.), questione sollevata dalla difesa di solo nella pag. 12/13 comparsa conclusionale di appello;
in assenza di una specifica censura di appello incidentale al riguardo, non è consentito alla Corte di interpretare sul punto la decisione di primo grado, attività ormai possibile solo da parte del
Giudice dell'Esecuzione in sede di interpretazione del titolo esecutivo.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna unipersonale a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese di lite del grado che liquida in complessivi € 5.250,00= (di cui €
1.500,00= per fase di studio, € 1.000,00= per fase introduttiva, € 2.750,00=
per fase decisoria), oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
- Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 15.07.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
avv. Rodolfo Giungi dott. Gianmichele Marcelli
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 654/2022 RGC promossa
DA
- soc. in persona del suo legale rapp.te p.t., con Parte_1
sede in Ascoli Piceno alla via della Bonifica n. 15;
C.F.: ; P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Morganti del Foro di Ascoli Piceno, e con questa elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ascoli Piceno alla piazza Roma n. 3;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
- in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma alla Controparte_1
via Bassano del Grappa n. 3;
C.F.: ; P.IVA_2
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Alessio Di Amato, Davide Angelucci e Mara
Torsiello del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata con questi presso lo studio del primo in Roma alla via Nizza n. 59;
(appellata)
AVVERSO la sentenza n. 269/2022 del 28.04.2022 del Tribunale di Ascoli
Piceno, resa in procedimento n. 2320/2019 RGC.
* * *
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa la ha impugnato la Parte_1
sentenza in epigrafe con la quale era stata rigettata la propria domanda di risoluzione contrattuale e risarcimento danni proposta nei confronti della
[...]
e di contro accolta la domanda riconvenzionale di quest'ultima CP_1
volta al pagamento del corrispettivo contrattuale concordato.
Si è costituita nel grado l'appellata, per resistere all'impugnazione e chiedere la conferma della sentenza gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 10.12.2024.
pag. 2/13 Nel proprio esteso atto di appello la muove alla decisione gravata Parte_1
una serie di diffuse censure che come di seguito possono essere succintamente compendiate.
Con un primo motivo di doglianza l'appellante censura innanzitutto la sentenza per vizio di extrapetizione sostenendo che, nonostante fosse pacifico tra le parti in causa che l'oggetto del contratto di subappalto tra le stesse ripassato riguardasse non solo la bonifica dei manufatti e delle coperture del capannone industriale di proprietà della , ma anche la bonifica dei CP_2
cumuli di materie prime presenti all'interno dello stesso a seguito del parziale crollo del medesimo, il Tribunale avrebbe di sua iniziativa ritenuto che l'oggetto
Contr del contratto invece non prevederebbe, a carico della anche la prestazione di bonifica dei cumuli di materie prime presenti all'interno del capannone.
Con un secondo, articolato, motivo di censura, poi, l'appellante contesta che la
Contr decisione gravata abbia: 1) ritenuto che la avesse compiuto l'attività di bonifica dell'TO su alcuni dei cumuli di materie prime presenti all'interno della struttura, quando invece non vi sarebbe prova che la medesima abbia effettivamente affatto eseguito (su nessuno dei cumuli) lo “scotico” previsto contrattualmente (motivo A dell'atto di appello); 2) valutato che le attività di messa in sicurezza dell'intero sito prescritte dall' non rientrassero tra le Pt_2
prestazioni contrattualmente dovute da HTR, quando invece le stesse si sarebbero rese necessarie per effetto della mancata esecuzione dello “scotico”
pag. 3/13 sui cumuli di materie presenti sul sito, oggetto invece di specifica previsione contrattuale (motivi B e D dell'atto di appello); 3) opinato che le previsioni contrattuali non prevedessero l'attività di bonifica nei cumuli di materie prime presenti nello stabilimento, quando invece lo scopo del contratto non poteva essere che quello di bonificare l'intero sito, comprendendo così nell'attività di messa in sicurezza dello stesso anche la bonifica dei ripetuti cumuli (motivi C
ed E dell'atto di appello); 4) reputato che la discrepanza tra il quantitativo di
TO effettivamente risultato smaltito e quello inizialmente previsto dal
Contr Piano di Lavoro della fosse spiegabile in virtù del fatto che quest'ultimo era stato redatto sulla base di una mera stima, mentre la notevole differenza tra
Contr i due importi dimostrerebbe l'effettivo inadempimento della 5)
erroneamente valutato di non ammettere le prove orali e la CTU richiesta in primo grado, sulla cui ammissione l'appellante torna ad insistere (secondo motivo di appello contrassegnato con la lettera F). Sulla base di tali doglianze la torna a chiedere la declaratoria di risoluzione di diritto del contratto Parte_1
(per effetto della diffida ad adempiere del 31.10.2019) o comunque di
Contr risoluzione per inadempimento della con conseguente esclusione del diritto di quest'ultima al compenso previsto, nonché la condanna della medesima al risarcimento del danno, da individuarsi negli interessi di mora sulla somma di € 1.400.000,00= (rectius, secondo le precisazioni contenute nell'atto di appello di € 1.210.588,00=) relativa al SAL finale dell'appalto, che la pag. 4/13 avrebbe incassato in ritardo per effetto del descritto inadempimento Parte_1
Contr della
Costituendosi in appello, la ha ampiamente argomentato le Controparte_1
ragioni di rigetto dell'appello e di conferma della decisione gravata, per la quale ha insistito.
E' innanzitutto certamente infondato il primo motivo di appello. Al contrario di
Contr quanto dedotto dall'appellante, la non ha mai riconosciuto il proprio inadempimento (salvo quanto sarà precisato in prosieguo) e ha fornito, sin dalla prima risposta nel giudizio di primo grado, una interpretazione del contratto differente da quella prospettata dall'attrice, con la conseguenza che l'opera interpretativa del Tribunale di Ascoli Piceno si poneva non solo come opportuna, ma anzi come necessaria ed imprescindibile al fine di risolvere il contrasto. Lungi dunque dall'aver disposto su temi o domande non proposte dalle parti, la sentenza impugnata si è limitata a ricercare l'effettivo perimetro delle reciproche obbligazioni dedotte nel contratto di subappalto, al fine di valutare la fondatezza delle reciproche posizioni delle parti. E l'interpretazione del contratto cui è pervenuto il Tribunale di Ascoli Piceno va pure confermata perché pienamente condivisibile. Già tra le “definizioni” contenute nelle premesse della scheda contrattuale si chiarisce, innanzitutto, come il termine
“appalto” usato nella scrittura indichi “il subappalto dei lavori di bonifica dei
manufatti contenenti TO (lastre ondulate di copertura tipo eternit, pluviali, canne
pag. 5/13 fumarie, serbatoi, cordame, etc) oltre alle prestazioni accessorie oggetto del presente
contratto”. Il successivo art. 3 (“oggetto del subappalto”) identifica le attività
commesse al subappaltatore come “esecuzione di tutte le attività di bonifica
materiali contenenti TO individuati nel sito oggetto di intervento e i lavori di
bonifica dei manufatti contenenti TO (lastre ondulate di copertura tipo eternit,
pluviali, canne fumarie, serbatoi, cordame etc.) oltre alle prestazioni accessorie, con
riferimento all'area di proprietà ad Arquata del Tronto”. Il tenore letterale CP_2
del contratto, dunque, descrive chiaramente non una bonifica indistinta e generalizzata di un'area o di un sito, quanto invece quella dei “materiali” e
“manufatti” contenenti TO presenti nel sito, con un chiaro ed inequivoco,
riferimento dunque alle sole opere edificate presenti sul sito (ovvero appunto ai capannoni da demolire). Ciò premesso, il primo Piano di Lavoro predisposto
Contr dalla per la realizzazione dell'intervento contribuisce poi significativamente ad individuare meglio l'effettivo contenuto (ed i relativi
Contr limiti) della prestazione commessa alla Quest'ultimo difatti, dopo aver definitivamente chiarito che “Oggetto del presente piano di lavoro è la rimozione di
materiali contenenti TO a matrice compatta rinvenuti sulle coperture degli edifici
presenti nello stabilimento sito al Km. 145 della via Salaria nel Comune di CP_2
Arquata del Tronto” (laddove dunque non vi è chi non veda il riferimento della bonifica dell'TO esclusivamente nei riguardi degli edifici da demolire),
precisa successivamente (nella “descrizione delle procedure di rimozione dei manufatti in TO”, ed in evidente considerazione del fatto che gli edifici pag. 6/13 erano già stati interessati parzialmente da crolli a seguito degli eventi sismici che avevano colpito la zona) che: “i cumuli di materie prime posti all'interno di
alcuni capannoni coperti parzialmente di spezzoni e porzioni di lastre in cemento
TO/resina saranno oggetto di un parziale scotico delle superfici esterne per circa 10
cm. Il materiale rimosso sarà insaccato in big bags omologati TO. La restante parte
dei cumuli sarà spostata all'esterno dei capannoni in attesa di eventuale riutilizzo a
seguito di verifica di assenza di MCA mediante campionamento e analisi”. Dall'analisi del documento in esame si conferma pertanto senza dubbio che oggetto del contratto non era la bonifica tout court del sito, ma appunto l'eliminazione dell'TO presente dai materiali e manufatti edilizi presenti sul sito, e la stessa attività di “scotico” dei primi dieci centimetri dei cumuli di materie prime presenti nei capannoni veniva prevista non certo per bonificare detti cumuli in maniera definitiva e completa, ma per recuperare dagli stessi quelle parti di copertura e/o comunque di materiali in TO che potessero essere caduti sugli stessi a seguito dei crolli (e/o per effetto delle opere stesse di eliminazione dell'TO). Non avrebbe senso, altrimenti, la previsione di uno
“scotico” così superficiale (appena 10 cm.), né la programmazione di una successiva verifica, sui materiali residui, e nonostante lo “scotico”, della eventuale persistente presenza di TO. L'interpretazione del contratto prospettata dall'appellante, come un contratto avente ad oggetto una sorta di bonifica integrale e definitiva del sito, impinge dunque nel tenore letterale non solo della scheda contrattuale ma anche del principale documento (Piano di pag. 7/13 Lavoro) ad essa allegato;
tenore letterale che – a prescindere da ogni diversa finalità eventualmente perseguita in via unilaterale dalla – non Parte_1
poteva non essere chiaro e inequivoco anche a quest'ultima quale accorsata impresa commerciale del settore. L'individuazione nei termini chiariti dell'effettivo oggetto del contratto, del resto, appare ulteriormente riscontrata –
semmai ve ne fosse bisogno – dalla stessa mail del 09.05.2018 del sig. Pt_3
alle altre parti interessate, in cui lo stesso, dopo il sopralluogo
[...]
dell' (e quello proprio personale), riferisce di ritenere conclusa “la fase Pt_2
lavorativa riguardante il lavoro di smaltimento TO in subappalto”, mentre “ogni
lavorazione di cernita e pulizia delle materie prime dovrà essere regolata direttamente
Contr come appalto tra e . CP_2
Ciò chiarito – e passando così a delibare tutte le successive doglianze di merito che possono essere qui congiuntamente trattate - è ben vero tuttavia che
Contr l'appellante deduce altresì che in ogni caso la sarebbe comunque rimasta inadempiente nei riguardi dell'attività di “scotico”, dacchè la stessa non sarebbe
Contr stata proprio effettuata su nessuno dei cumuli presenti. Al contrario, la sin dalla propria comparsa di risposta in primo grado, ha puntualizzato che non fu possibile eseguire l'attività in questione solo su uno di detti cumuli, a causa di circostanze non imputabili alla propria responsabilità (e cioè che detto cumulo, anche per l'azione degli eventi atmosferici, aveva assunto una consistenza fangosa che impediva di effettuare l'operazione inizialmente pag. 8/13 prevista). La circostanza che la mancata esecuzione della prevista attività di
“scotico” abbia potuto riguardare solo una parte dei cumuli da trattare può
invero ritenersi provata sulla base del “Foglio di disposizioni” n. 09/CHP del
09.08.2018 dell' di Ascoli Piceno, in cui si fa riferimento alla presenza nella Pt_2
sola zona est del sito (non dunque in tutto il sito) di cumuli di materiale in cui si può constatare la presenza di TO;
dato peraltro riscontrato dalla
“Relazione tecnica su origine e composizione del materiale misto (…)” redatta e allegata dalla HTR all' e alle parti private coinvolte con nota del Pt_2
30.04.2019 (dunque ben prima dell'avvio del giudizio e della stessa frattura dei rapporti tra le parti). Ora, la mancata effettuazione della attività di “scotico”
superficiale dei cumuli (tanto che abbia riguardato tutti i cumuli, ovvero – più
probabilmente, come s'è visto – una parte soltanto degli stessi) da parte della
Contr
può effettivamente essere valutata come un oggettivo inadempimento della medesima perché, al di là delle giustificazioni dalla stessa offerte (stato oggettivo dei cumuli per effetto di condizioni indipendenti dalla propria responsabilità), sarebbe però certamente stato onere della subappaltatrice quello di verificare preventivamente la condizione del sito e dunque la fattibilità di quanto dalla stessa indicato con il proprio primo Piano di Lavoro.
Ciò posto, e pur volendo così seguire sul punto la prospettazione
Contr dell'appellante circa la sussistenza effettiva di un inadempimento della dovrebbe comunque necessariamente valutarsi la rilevanza di quest'ultimo ai pag. 9/13 fini della risoluzione del contratto invocata dalla E a questo Parte_1
proposito il dato centrale e dirimente della vicenda, a prescindere dal dettagliato e minuzioso racconto dell'appellante del complessivo svolgersi degli avvenimenti e dei rapporti tra le parti di seguito alla necessità di smaltire i cumuli residui dai quali non era stato comunque eliminato l'TO, non può
non essere costituito dal fatto che, ad oggi, non solo il sito è stato completamente e definitivamente bonificato, ma anche che la non ha Parte_1
subito alcun danno economico dalla vicenda nel suo complesso, essendo stati tutti i costi necessari al risanamento del sito sopportati (o comunque rimborsati)
dalla circostanza pacifica tra le parti e comunque accertata Parte_4
dalla sentenza di primo grado (senza che il relativo capo sia stato minimamente
Contr contestato in appello). In altre parole, anche volendo imputare alla l'inadempimento per il mancato “scotico” di una parte (o anche di tutti) i cumuli (non certo, lo si ripete, per la mancata bonifica complessiva del sito che comunque non era dedotta in contratto), ed anche volendo così collegare causalmente tale inadempimento alla successiva complessa e articolata vicenda relativa allo smaltimento dei cumuli residui, resta il fatto comunque che, il
Contr descritto inadempimento di non ha provocato a danni di sorta Parte_1
(salva la questione del ritardato pagamento del SAL finale dell'appalto di cui appresso si dirà). Ne consegue allora che – dovendosi certamente valutare la rilevanza dell'inadempimento soprattutto sulla base delle conseguenze dello pag. 10/13 stesso sull'economia sinallagmatica del contratto – il dedotto inadempimento
Contr della non è, in primo luogo e in ogni caso, idoneo a fondare la risoluzione del contratto, che pertanto non potrebbe comunque essere pronunciata. Né, si badi, alla stessa potrebbe pervenirsi mediante la diffida ad adempiere comunicata dalla alla in data 31.10.2019; ciò non solo perché la Pt_1 CP_1
diffida ha riguardato, comunque, attività (lo smaltimento definitivo dei cumuli)
non oggetto del contratto, ma anche e in ogni caso perché la risoluzione del contratto non può non conseguire, anche in caso di diffida ad adempiere, che all'esito di una valutazione di gravità da parte del Giudice dell'inadempimento contestato (cfr. Cass. 7463/2020). Esclusa così la risoluzione del contratto, il
Contr compenso contrattuale previsto in favore della risulta comunque dovuto,
con conseguente conferma dell'accoglimento della relativa domanda riconvenzionale dalla medesima proposta, così come disposta in primo grado.
Fermo quanto precede, potrebbe tuttavia residuare una responsabilità
Contr risarcitoria della nei confronti del danno – in ipotesi conseguente al proprio descritto inadempimento – subito dalla per effetto della Pt_1
ritardata liquidazione del SAL finale dell'appalto (unico danno richiesto dall'appellante, da liquidarsi negli interessi di mora durante il periodo di ritardo). Senonchè, come già correttamente rilevato dalla sentenza di primo grado senza che l'appellante abbia sul punto evidenziato specifiche doglianze,
non vi è prova che il ritardo nel pagamento del SAL sia causalmente collegabile pag. 11/13 alla vicenda relativa allo smaltimento dei cumuli di materiale residuati sul sito della Il che esclude, dunque, anche la possibilità di accogliere l'unica CP_2
domanda risarcitoria, siccome formulata, dalla Parte_1
Per mera completezza di disamina si osserva infine che le istanze istruttorie avanzate in primo grado dalla – e rigettate dal Tribunale di Ascoli Parte_1
Piceno nel corso del processo di primo grado – non sono state specificamente riproposte dalla medesima in sede di precisazione delle conclusioni, con conseguente presunzione di loro abbandono, in assenza di altri specifici indici in senso contrario, che nella specie non appaiono sussistere (cfr. Cass.,
12791/2025). La stessa reiterazione in appello di tali istanze istruttorie – peraltro formulata sostanzialmente solo con riferimento alla CTU e neppure reiterata nelle conclusioni – si presenta estremamente generica ed apodittica e come tale inammissibile.
Complessivamente, dunque, l'appello proposto non è meritevole di accoglimento e la sentenza gravata deve essere integralmente confermata.
Ogni altra contestazione sollevata è assorbita.
Non è infine possibile in questa sede entrare nel merito della questione della entità degli interessi di mora previsti dalla sentenza di primo grado sul
Contr compenso dovuto alla (meri interessi legali ovvero interessi di mora ex
Contr D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.), questione sollevata dalla difesa di solo nella pag. 12/13 comparsa conclusionale di appello;
in assenza di una specifica censura di appello incidentale al riguardo, non è consentito alla Corte di interpretare sul punto la decisione di primo grado, attività ormai possibile solo da parte del
Giudice dell'Esecuzione in sede di interpretazione del titolo esecutivo.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna unipersonale a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese di lite del grado che liquida in complessivi € 5.250,00= (di cui €
1.500,00= per fase di studio, € 1.000,00= per fase introduttiva, € 2.750,00=
per fase decisoria), oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
- Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 15.07.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
avv. Rodolfo Giungi dott. Gianmichele Marcelli
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