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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/04/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 6611 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato rappresentato e difeso come in atti;
Parte_1
- OPPONENTE -
E quale mandataria di domiciliata CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa come in atti.
- OPPOSTA –
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame. 2. Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 impugnato il precetto in rinnovazione notificato in data 20.09.2023 ad istanza di CP_1 quale mandataria di . Con tale precetto fondato quale titolo
[...] CP_3 esecutivo su mutuo ipotecario del 23.11.2006 REP.n.23140 RACC.n.6087 viene intimato il pagamento di €50.000,00. L'opponente contesta l'abuso dello strumento processuale sub specie di frazionamento del credito dal momento che era già stato intimato in data
06.04.2012 un primo precetto per l'intero importo pari ad €140.000,00.
Si è costituita l'opposta chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza non partecipata del 29 aprile
2025 lo scrivente Magistrato, assegnava la causa in decisione.
3. Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate
(diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999
n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le censure riportate integrano, senza dubbio, motivo di opposizione all'esecuzione ex art.615, , c.p.c., poiché volte a porre in discussione il diritto del precettante a procedere in executivis.
4. Ciò posto l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Giova richiamare i principi più volte espressi dalla Corte di Cassazione.
E' vietato il frazionamento del credito originariamente unitario in più parti, non giustificato da particolari esigenze di effettiva tutela del credito, se ciò determina un aggravio a carico del debitore.
Così si è pronunziata la Corte di Cassazione con la sentenza 8576 del 9/4/2013, che, chiamata a decidere sulla legittimità della condotta del creditore, che, in virtù di un titolo esecutivo in origine unitario, aveva attivato tre distinti processi esecutivi: uno per il capitale, uno per gli accessori ed un altro per le spese, ha statuito che si applica al processo esecutivo il divieto di frazionamento del credito originariamente unitario, se è causa di un'indebita maggiorazione dell'aggravio per il debitore.
La Corte ben chiarisce la differenza e il limite che passa tra la possibilità riconosciuta al creditore di azionare più volte lo stesso titolo esecutivo per il completo soddisfacimento del credito vantato con l'unico limite del divieto di indebito cumulo di cui all'art. 483 cpc e il frazionamento del credito. Nel primo caso, infatti, i plurimi processi esecutivi hanno sempre ad oggetto il credito nella sua interezza e totalità, come indicato nel titolo esecutivo, sono giustificati in base alla diversa fruttuosità di una piuttosto che di altra delle tipologie di processo esecutivo e la loro contemporanea pendenza può arrestarsi attraverso la procedura prevista dall'art. 483 cpc, , rimettendo al giudice il compito di individuare i mezzi di espropriazione più idonei in relazione al caso in oggetto.
Viceversa, si verifica il cd. frazionamento del credito, allorquando in assenza di una effettiva esigenza il creditore procede alla scomposizione del credito ed attiva più procedure esecutive per singole voci o frammenti di esso, generando un'indebita maggiorazione dell'aggravio per il debitore.
Tale comportamento, aggiunge la Corte, è vietato in quanto – così come già rilevato dalla giurisprudenza di legittimità – si pone in pieno dispregio del principio generale di buona fede oggettiva e di correttezza, che costituisce un'estrinsecazione del dovere di solidarietà di cui all'art.2 Cost., comprendente anche la tutela della controparte nel rapporto obbligatorio, nel perseguimento di un corretto equilibrio tra interessi divergenti.
L'esigenza di tale bilanciamento deve essere mantenuta anche nel corso della fase
“liquidativa” del credito, che comunque deve essere regolata dal rispetto delle esigenze sistematiche di equità economicità e proficuità del processo, che deve svolgersi “con il minor possibile sacrificio delle contrapposte ragioni di entrambi i soggetti” e quindi:
-il creditore ha diritto di ottenere quanto gli spetta in virtù del titolo esecutivo, con la possibilità di azionarlo più volte o con più procedure e comunque non oltre l'integrale soddisfacimento del credito e con il limite del divieto del cumulo ai sensi dell'art. 483 cpc;
-il debitore deve essere tutelato nell'aspettativa di non vedere diminuito il suo patrimonio in misura eccedente quanto sia strettamente necessario per la realizzazione del diritto del creditore.
Sulla scorta delle suesposte argomentazioni, la Suprema Corte ha così concluso:
“Una condotta tendente a far conseguire al creditore più di quanto gli compete, come l'ingiustificato azionamento frazionato del credito in origine unitario recato dal titolo implica un'indebita prevaricazione del creditore sulla controparte, sia per l'assoggettamento del debitore ai dispendi originati dall'ingiustificata moltiplicazione dei processi esecutivi, sia per la carenza di causa dell'eventuale locupletazione conseguibile dal creditore, ad esempio per maggiori rimborsi di spese o compensi.”
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025, si sono espresse nuovamente sulla questione dell'abusivo frazionamento del credito da parte del creditore, con particolare riferimento alla sanzione dell'improcedibilità per tale ingiustificata domanda frazionata. Questi i principi di diritto espressi:
“a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale
In base alle note sentenze “gemelle” delle Sezioni Unite del 2017, il frazionamento del credito è abusivo quando le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo (così le
Sezioni Unite, n. 4090/2017 e n. 4091/2017): la violazione del divieto comporta l'improcedibilità della domanda per contrarietà ai principi di correttezza e buona fede ed al principio costituzionale del giusto processo.
Ebbene calati i suesposti principi nella fattispecie che oggi ci occupa è evidente che il creditore intimante ha inteso frazionare il proprio credito in modo del tutto ingiustificato.
Peraltro nel precetto impugnato si legge espressamente che il creditore richiede la somma di € 50.000,00 ma “senza tuttavia che tale limitazione possa essere intesa nemmeno implicitamente come rinunzia al maggior credito”.
Per le ragioni esposte l'opposizione va accolta con conseguente illegittimità del precetto. 5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, applicandosi i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni con riferimento ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice dott.ssa Linda Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
1. ACCOGLIE l'opposizione;
2. DICHIARA nullo il precetto
3. CONDANNA quale mandataria di alla CP_1 CP_3
refusione delle spese del presente giudizio in favore di Parte_1
spese che si liquidano in complessivi euro 4109,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 29 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Linda Catagna