Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/04/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1186/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1186/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il giorno
5/03/2024
da
, con l'avv. FERRIERO MARCO Parte_1
ricorrente nei confronti di
, con l'avv. DE CAMPO GIULIA Controparte_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: modifica condizioni di separazione
Conclusioni di parte ricorrente
“L'Avv. Ferriero per il IG. si riporta integralmente a quanto allegato, dedotto, Parte_1
argomentato, prodotto, eccepito e richiesto nei precedenti atti del giudizio ed in sede di udienza, da pagina 1 di 10
avere avuto il figlio con lui”, confermando quando sostenuto da parte ricorrente. Pertanto si insiste affinché venga disposta la revoca del predetto contributo al mantenimento oggetto del presente giudizio con effetto a partire dal 31.05.2010 o altra data individuata dall'adito Giudice. Ciò anche al fine di avanzare successiva domanda di ripetizione delle somme. In relazione alla riconvenzionale si fa presente che le istanze istruttorie di controparte risultano inammissibili in quanto valutazioni. Sempre
sulla riconvenzionale si fa presente che il Tribunale di Roma, pronunciandosi sulla separazione e sul contributo da versare alla , evidenziava che la stessa era in giovane età ed era in grado di CP_1
attivarsi per reperire attività lavorativa. Nonostante ciò la stessa, non ha mai reperito una occupazione tale da renderla economicamente autosufficiente, adagiandosi sul mantenimento del quasi che Pt_1
questo fosse destinato ad andare avanti per sempre. L'inerzia della , l'assenza di situazioni CP_1
sopravvenute tali da giustificare una modifica dell'assegno come quantificato, l'assenza di modifiche delle condizioni economiche della come individuate dal Tribunale di Roma, anzi addirittura CP_1
migliorate tanto che la stessa, sicura della propria stabilità, donava alla sorella la somma di 62.500
senza alcuna richiesta o necessità, determinano il rigetto della istanza di modifica dell'assegno di mantenimento ad euro 500,00. Parte ricorrente, pertanto, chiede all'adito Giudice di rigettare la domanda riconvenzionale di parte resistente nonché di tutte le istanze proposte dalla stessa con accoglimento delle istanze proposte dal ricorrente a mezzo dei propri scritti Parte_1
difensivi.”
Conclusioni di parte resistente
“- preliminarmente si eccepisce la prescrizione decennale della domanda di parte ricorrente, in relazione alla data (31.05.2010) per la decorrenza della revoca dell'assegno di mantenimento in favore della IG;
Controparte_2
- in via riconvenzionale, chiede la modifica del proprio assegno di mantenimento non contestato da parte ricorrente, considerando l'attuale situazione patrimoniale economica di grave difficoltà, portando l'attuale assegno di mantenimento da € 244,13 ad € 500,00 oltre adeguamento istat come per legge;
pagina 2 di 10 - in principalità aderisce alla richiesta di parte ricorrente sulla revoca del contributo di mantenimento in favore della IG a far data dal provvedimento definitivo, contestando che predetta Controparte_2
revoca avvenga dal 31.05.2010, essendo stato utilizzato, il mantenimento, per necessità alimentari della IG e dalla stessa trattenuto per le proprie necessità;
- in via istruttoria si chiede l'ammissione dell'audizione testimoniali di Testimone_1 [...]
e sui seguenti capitoli di prova Tes_2 Testimone_3 Tes_4
a) vero che la SI.ra è inoccupata da luglio 2012? Controparte_1
b) vero che la SI.ra viene ospitata dalla sorella Controparte_1 Tes_1
c) vero che al 31.05.2010 non era autosufficiente economicamente? Controparte_2
d) vero che le spese straordinarie (sportive, scolastiche e mediche) per la IG venivano sostenute unicamente da ? Controparte_1
e) vero che non ha mai ricevuto alcuna telefonata o lettera dal padre, sin dalla Controparte_2
separazione dei propri genitori?
f) vero che ha aperto la propria attività imprenditoriale nel 2022? Controparte_2
g) vero che ha sempre ritardato il pagamento del mantenimento anche di oltre un Parte_1
mese rispetto alla data prevista dalla sentenza di separazione?
h) vero che il mantenimento pagato da veniva unicamente utilizzato per le eSIenze Parte_1
primarie della famiglia e ? Controparte_1 Controparte_2
i) vero che tutti i corsi professionali di sono stati pagati dalla SI.ra ? Controparte_2 Controparte_1
l) vero che la SI.ra , in data 30.10.2023, bonificava in favore della sorella Controparte_1 Tes_1
l'importo di € 62.500, a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l'ospitalità ed il sostentamento di CP_1
m) vero che tale importo, ovvero € 62.500, derivano dalla donazione che i genitori della SI.ra le hanno fatto a novembre 2019? Controparte_1
Spese e competenze di lite completamente rifuse.”
motivi della decisione
Con ricorso depositato il 5.03.2024, parte ricorrente, premettendo che:
pagina 3 di 10 - con Sentenza n. 21930 in data 10.05.2002, il Tribunale di Roma pronunciava la separazione tra i SIg.ri e;
Parte_1 Controparte_1
- il Tribunale di Roma poneva a carico del SI. il versamento della somma mensile di Pt_1
euro 160,00 a titolo di mantenimento della IG.ra (coniuge beneficiario) Controparte_1
nonché euro 360,00 mensili a titolo di mantenimento della figli a , nata a [...]
Roma il 28.10.1988, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio del genitore affidatario , con decorrenza maggio 2002 e rivalutazione annuale ISTAT, oltre Controparte_1
il 50% delle spese per cure mediche straordinarie ed eSIenze scolastiche della IG;
- la IG da tempo maggiorenne, apriva una attività commerciale Controparte_2
denominata “PLAISIR DI BARBONI DANIELA”, costituiva un suo nucleo familiare con 4
figli e vive autonomamente dal 31.05.2010 in Vigonza (PD) alla Via Alfieri 15, interno 2;
- la costituzione del proprio nucleo familiare da parte della SI.ra in Parte_2
associazione all'autonoma abitazione, avvenuta in data 31.05.2010, consente di far risalire quanto meno a tale data il raggiungimento dell'indipendenza economica;
- la SI.ra acquisiva la qualifica di “responsabile tecnico estetista” il Parte_2
4.05.2022, data corrispondente all'apertura dell'istituto di bellezza di sua proprietà;
pertanto, chiedeva:
“che l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di prima comparizione co assegnazione dei termini di costituzione della convenuta , accertata la variazione dei presupposti e delle condizioni di cui alla sentenza n. 21930 del 05.11.2019 Tribunale di Roma con la quale veniva stabilita in sede di separazione somma pari ad euro 360,00 mensili dovuta dal a quale Parte_3 Controparte_1
contributo al mantenimento della IG da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese al CP_2
domicilio del genitore affidatario , voglia accogliere la presente istanza e disporre la Controparte_1
revoca del predetto contributo al mantenimento, o comunque in subordine la riduzione secondo il valore ritenuto opportuno, con effetto a partire dal 31.05.2010 o altra data individuata dall'adito
Giudice o comunque della presente domanda con condanna alla refusione delle spese e competenze di lite in favore del sottoscritto difensore antistatario
Si produce chiedendone l'acquisizione:
pagina 4 di 10 A) Sentenza n. 21930 del 10.05.2002 pronunciata dal Tribunale di Roma;
B) Certificato stato di famiglia;
Controparte_1
C) Certificato di residenza storico;
Controparte_1
D) Certificato di residenza storico Controparte_2
E) Certificato di stato di famiglia;
Controparte_2
F) VI AL CA;
Controparte_2
G) VI RA ”. Controparte_2
Successivamente alla fissazione d'udienza al 24.09.2024, si costituiva la SI.ra , la CP_1
quale, premettendo che:
- il SI. non provvedeva ad adeguare i mantenimenti e non provvedeva nemmeno a Pt_1
rimborsare alla SI.ra il 50% delle spese straordinarie per la formazione e la salute CP_1
della IG, nonostante le richieste sempre regolarmente formulate;
- oggi è maggiorenne e può godere di un proprio nucleo familiare, grazie ai sacrifici CP_2
di parte resistente e della sorella (zia di ); CP_2
- la SI.ra non si oppone alla richiesta del ricorrente di revocare il mantenimento in CP_1
favore della IG , ma contesta che la revoca parta al 31.05.2010, considerando che CP_2
tale data, nonostante l'autonoma abitazione di , non è il punto di partenza della sua CP_2
effettiva indipendenza economica;
oltre all'intervenuta prescrizione della domanda formulata da parte ricorrente;
- iniziava a lavorare part time nel 2012 presso il Centro Forum di Padova Controparte_2
(Via Savelli), avendo già una IG nata nel 2009. Al Forum, percependo uno stipendio mensile di circa € 600, lavorava sino al 2014 e successivamente entrava in maternità dal 2015
al 2018, vivendo in un appartamento con i figli e corrispondendo un canone di affitto di circa
€ 550. Solo nel 2022 apriva lo Studio di Estetista;
- la SI.ra percepisce il solo mantenimento del marito, svolge piccoli lavoretti di CP_1
baby sitter ed è ospitata dalla sorella, che, tuttavia, non può garantire questa situazione ancora per molto;
pagina 5 di 10 - dal 2002 il mantenimento non è stato mai aggiornato, nonostante le richieste formulate. Oggi
il SI. ha maturato un debito di circa 3.500,00 per il mantenimento della moglie;
Pt_1
- la SI.ra ha sempre provveduto a pagare le spese straordinarie per la IG, CP_1
vanificando il beneficio del proprio mantenimento e chiedendo aiuto alla sorella
[...]
; Tes_1
- la mancata collaborazione del resistente obbligava la SI.ra ad occuparsi a tempo CP_1
pieno della IG, non potendo contare in una professione che avrebbe potuto renderla effettivamente indipendente;
- il SI. in questi anni tardava il pagamento dei mantenimenti anche di oltre un mese, Pt_1
gravando sull'economia già labile della SI.ra , sempre costretta a chiedere aiuti alla CP_1
propria famiglia;
- il SI. percepisce una pensione di circa € 1.500,00 ed è titolare delle seguenti quote Pt_1
immobiliari:
• 3 / 4 proprietà di immobile A/2 in Roma Via Amerigo Guasti n. 9 scala 9 interno 4, composta da sette vani con una rendita catastale di € 1.138,79;
• 1 / 2 proprietà in Santa Marinella (Roma) Via Quattro Novembre int. 9, composta da abitazione A/2 di 2,5 vani con rendita catastale di € 406,71 ed un C/6 con rendita catastale di €
88,44;
pertanto, chiedeva:
“- preliminarmente si eccepisce la prescrizione decennale della domanda di parte ricorrente, in relazione alla data (31.05.2010) per la decorrenza della revoca dell'assegno di mantenimento in favore della IG;
Controparte_2
- in via riconvenzionale, chiede la modifica del proprio assegno di mantenimento, considerando l'attuale situazione patrimoniale economica di grave difficoltà, portando l'attuale assegno di € 160,00
[oggi € 244,13 aggiornato da maggio 2024] ad € 500,00 oltre adeguamento istat come per legge;
- in principalità aderisce alla richiesta di parte ricorrente sulla revoca del contributo di mantenimento in favore della IG a partire dalla data del provvedimento, contestando la revoca del Controparte_2
predetto mantenimento dal 31.05.2010 essendo stato utilizzato, il mantenimento, per necessità
pagina 6 di 10 alimentari ed in ogni caso a quella data la IG non era autonoma ed indipendente per le motivazioni già esplicitate in premessa;
- spese e competenze di lite completamente rifuse;
- in via istruttoria si chiede l'ammissione dell'audizione testimoniali di Testimone_1 [...]
e sui seguenti capitoli di prova Tes_2 Testimone_3 Tes_4
a) vero che la SI.ra è inoccupata da luglio 2012? Controparte_1
b) vero che la SI.ra viene ospitata dalla sorella Controparte_1 Tes_1
c) vero che al 31.05.2010 non era autosufficiente economicamente? Controparte_2
d) vero che le spese straordinarie (sportive, scolastiche e mediche) per la IG venivano sostenute unicamente da ? Controparte_1
e) vero che non ha mai ricevuto alcuna telefonata o lettera dal padre, sin dalla Controparte_2
separazione dei propri genitori?
f) vero che ha aperto la propria attività imprenditoriale nel 2022? Controparte_2
g) vero che ha sempre ritardato il pagamento del mantenimento anche di oltre un Parte_1
mese rispetto alla data prevista dalla sentenza di separazione?
h) vero che il mantenimento pagato da veniva unicamente utilizzato per le eSIenze Parte_1
primarie della famiglia e ? Controparte_1 Controparte_2
i) vero che tutti i corsi professionali di sono stati pagati dalla SI.ra ? Controparte_2 Controparte_1
l) vero che la SI.ra , in data 30.10.2023, bonificava in favore della sorella Controparte_1 Tes_1
l'importo di € 62.500, a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l'ospitalità ed il sostentamento di CP_1
m) vero che tale importo, ovvero € 62.500, derivano dalla donazione che i genitori della SI.ra le hanno fatto a novembre 2019? Controparte_1
Si allegano i seguenti documenti: 1-2) estratti bancari;
3) carta circolazione Controparte_1
autovettura ; 4-5) visure catastali 6) autocertificazione redditi Controparte_1 Parte_1
. Controparte_1
Si dichiara che parte resistente ha svolto domanda riconvenzionale che tuttavia non incide sul valore della causa.”
pagina 7 di 10 A seguito del deposito di memoria da parte del ricorrente, all'udienza del 24.09.2024, alla luce della richiesta avanzata dal medesimo, alla quale controparte non si opponeva, il Giudice
rinviava all'udienza del 27.11.2024, ore 12.00, in modalità telematica.
All'udienza del 27.11.2024 i Procuratori delle parti chiedevano un rinvio dopo gennaio 2025
per trattative in corso;
quindi, il Giudice, preso atto di tale richiesta, rinviava all'udienza del
13.02.2025, in trattazione scritta, per i medesimi incombenti, concedendo termine per note fino al 12.02.2025.
A seguito del deposito di note scritte per l'udienza fissata, con le quali le parti davano atto dell'esito negativo delle trattative, il Giudice, con Ordinanza datata 21.02.2025, rigettate le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio
per la decisione.
Sulla revoca del contributo al mantenimento per la IG Controparte_2
E' pacifico che la IG , nata a [...] il [...], è economicamente autosufficiente. CP_2
Ella ha costituito un autonomo nucleo familiare dal 2010 e lavora dal 2012, secondo le allegazioni delle parti, le quali discutono unicamente sulla data di decorrenza della revoca del contributo al suo mantenimento.
In merito, recentemente, la Corte di Cassazione nell'Ordinanza n.10974/2023 del 26.4.2023 ha ricordato: “questa Corte ha affermato il principio secondo cui in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione,
conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo,
anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. 16173/2015; Cass. n.
3922/2012; Cass. 11913/2009; Cass., n. 28/2008; Cass., n. 19722/2008; Cass., n. 22941/2006; Cass., n.
6975/2005; Cass., n. 8235/2000). Sul punto della decorrenza della revoca, Cass. 4224/ 2021 ha pagina 8 di 10 chiarito che «la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo,
decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione”.
Tale orientamento è stato confermato anche da Cassazione sez. 1
nell'Ordinanza n. 5170 del 27/02/2024 “In materia di revisione dell'assegno di divorzio, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione”.
Alla luce di tale consolidata giurisprudenza, che il Collegio ritiene di condividere, tenuto conto della natura anche alimentare del contributo al mantenimento e “delle eSIenze equitative e solidaristiche anche con riferimento alla crisi della famiglia, nel cui ambito si collocano gli assegni di mantenimento, eSIenze che inducono a temperare la generale operatività della regola civilistica della ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.), nel quadro di una interpretazione costituzionalmente orientata della stessa” deve essere disposta la revoca del contributo al mantenimento a favore della IG
, secondo le regole generali, a partire dalla domanda. CP_2
Sulla domanda di aumento del contributo al mantenimento per la SI.ra CP_1
Non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di aumento del contributo al mantenimento a favore della resistente, non avendo la stessa dimostrato di avere cercato pagina 9 di 10 attivamente una occupazione dalla data della separazione avvenuta nel lontano 2002, nè
avendo provato la sopravvenienza di nuove circostanze che giustifichino la modifica richiesta.
Stante la parziale soccombenza di entrambe le parti, le spese di lite devono essere compensate
PQM
A modifica della Sentenza n. 1613/2016 del Tribunale di Roma n. 21930 del 10.05.2002, così
decide, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
revoca il contributo al mantenimento a favore della IG dalla domanda;
Controparte_2
rigetta la domanda di aumento del contributo al mantenimento a favore di . Controparte_1
Spese compensate.
Così deciso nella camera di conSIlio del 1.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Alina Rossato
pagina 10 di 10