CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 746/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IS IO, EL
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 103/2024 depositato il 11/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120025448330000 IRPEF-ALTRO 2008
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239005480415000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239005480415000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239005480415000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in quanto chiesto e dedotto nei propri scritti difensivi.
L'Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, relativa a IRPEF e IVA 2008. Eccepisce parte ricorrente. a) omessa notifica del propedeutico avviso di accertamento;
b) omessa notifica della propedeutica cartella di pagamento;
c) conseguenziale prescrizione della pretesa tributaria;
d) prescrizione delle sanzioni;
e) nullità degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, ritualmente costituita, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, il suo rigetto.
Il Concessionario della riscossione, ritualmente citato, non si è costituito.
Con memorie illustrative parte ricorrente insiste nei motivi di ricorso.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Infondato è, in primo luogo, il motivo di ricorso, con il quale si deduce l'omessa notifica della propedeutica cartella di pagamento, notificata in data 18.04.2012 ai sensi dell'art. 139 cpc, come si evince dalla documentazione prodotta dalla resistente costituita, in ordine alla quale niente ha controdedotto il ricorrente.
Trattandosi poi di cartella che trae origine dal controllo ex art. 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/1972, nessun avviso di accertamento è stato emesso dall'Ente impositore, di tal che infondato deve ritenersi anche il motivo di ricorso con il quale si eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento.
Infondato è anche il motivo di ricorso con il quale si eccepisce la prescrizione della pretesa tributaria, nel caso di specie, versando in tema di tributi erariali, decennale: alla notifica in data 18.04.2012 della cartella di pagamento di cui sopra ha infatti fatto seguito, in data 02.11.2022, la notifica di una prima intimazione di pagamento, interruttiva della prescrizione. Tanto risulta dalla documentazione prodotta dalla resistente costituita, in ordine alla quale niente ha controdedotto il ricorrente. Pertanto, in considerazione della sospensione dei termini dovuti alla normativa antipandemica, nessuna prescrizione è maturata. A tale intimazione di pagamento, mai impugnata, ha fatto seguito, in data 29.09.2023, la notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata.
Infondato è anche il motivo di ricorso con il quale si eccepisce la prescrizione delle somme dovute a titolo di interessi.
Il termine di prescrizione quinquennale opera infatti esclusivamente nell'ipotesi in cui il provvedimento impugnato è un atto di contestazione con il quale vengono irrogate esclusivamente delle sanzioni.
Qualora invece la sanzione sia correlata all'accertamento di un maggior tributo (contestato con avviso di accertamento e con cartella di pagamento), il termine prescrizionale dell'obbligazione accessoria (sanzione) segue necessariamente quello dell'obbligazione principale (tributo).
Infondato è infine l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'omessa indicazione del tasso degli interessi, nel caso di specie esposti nell'avviso di intimazione impugnato e calcolati secondo quanto previsto dal dettato normativo.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza in favore della resistente costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall'Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IS IO, EL
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 103/2024 depositato il 11/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120025448330000 IRPEF-ALTRO 2008
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239005480415000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239005480415000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239005480415000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in quanto chiesto e dedotto nei propri scritti difensivi.
L'Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, relativa a IRPEF e IVA 2008. Eccepisce parte ricorrente. a) omessa notifica del propedeutico avviso di accertamento;
b) omessa notifica della propedeutica cartella di pagamento;
c) conseguenziale prescrizione della pretesa tributaria;
d) prescrizione delle sanzioni;
e) nullità degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, ritualmente costituita, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, il suo rigetto.
Il Concessionario della riscossione, ritualmente citato, non si è costituito.
Con memorie illustrative parte ricorrente insiste nei motivi di ricorso.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Infondato è, in primo luogo, il motivo di ricorso, con il quale si deduce l'omessa notifica della propedeutica cartella di pagamento, notificata in data 18.04.2012 ai sensi dell'art. 139 cpc, come si evince dalla documentazione prodotta dalla resistente costituita, in ordine alla quale niente ha controdedotto il ricorrente.
Trattandosi poi di cartella che trae origine dal controllo ex art. 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/1972, nessun avviso di accertamento è stato emesso dall'Ente impositore, di tal che infondato deve ritenersi anche il motivo di ricorso con il quale si eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento.
Infondato è anche il motivo di ricorso con il quale si eccepisce la prescrizione della pretesa tributaria, nel caso di specie, versando in tema di tributi erariali, decennale: alla notifica in data 18.04.2012 della cartella di pagamento di cui sopra ha infatti fatto seguito, in data 02.11.2022, la notifica di una prima intimazione di pagamento, interruttiva della prescrizione. Tanto risulta dalla documentazione prodotta dalla resistente costituita, in ordine alla quale niente ha controdedotto il ricorrente. Pertanto, in considerazione della sospensione dei termini dovuti alla normativa antipandemica, nessuna prescrizione è maturata. A tale intimazione di pagamento, mai impugnata, ha fatto seguito, in data 29.09.2023, la notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata.
Infondato è anche il motivo di ricorso con il quale si eccepisce la prescrizione delle somme dovute a titolo di interessi.
Il termine di prescrizione quinquennale opera infatti esclusivamente nell'ipotesi in cui il provvedimento impugnato è un atto di contestazione con il quale vengono irrogate esclusivamente delle sanzioni.
Qualora invece la sanzione sia correlata all'accertamento di un maggior tributo (contestato con avviso di accertamento e con cartella di pagamento), il termine prescrizionale dell'obbligazione accessoria (sanzione) segue necessariamente quello dell'obbligazione principale (tributo).
Infondato è infine l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'omessa indicazione del tasso degli interessi, nel caso di specie esposti nell'avviso di intimazione impugnato e calcolati secondo quanto previsto dal dettato normativo.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza in favore della resistente costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall'Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).