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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 16/05/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente relatore
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 353 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Laura Silletti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti;
APPELLANTE
e già (c.f. e p.iva , e Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
per essa, quale mandataria, (c.f. e p.iva Controparte_2
), già rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi ed P.IVA_2 Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti.
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto - prima sezione civile n.
645/2023 pubblicata il 22 marzo 2023.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note ex art. 352 c.p.c. da intendersi qui come integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 954/2021 D.I. il Tribunale di Taranto ingiungeva a Parte_1
di corrispondere, in favore di già
[...] Controparte_1 Controparte_1 creditrice cessionaria, la somma di euro 43.596,01, oltre interessi e spese di procedura, derivante da crediti rivenienti da contratti di finanziamento acquistati nell'ambito di due distinte operazioni di cartolarizzazione e, segnatamente: - il contratto n. 3400896200, stipulato dall'ingiunto con avente ad oggetto l'erogazione di un Parte_2
prestito finalizzato di importo pari ad euro 13.400,00 da rimborsarsi mediante corresponsione di n. 60 rate di euro 298,50 ciascuna con saldo debitore residuo ammontante a 9.590,49 euro;
- il contratto n. 40507, stipulato originariamente dall'ingiunto con avente ad oggetto l'erogazione di un prestito Controparte_3
rotativo di importo pari ad euro 29.200,00 da rimborsarsi mediante corresponsione di n.
84 rate di euro 347,65 ciascuna con saldo debitore residuo ammontante a 151,38 euro;
- il contratto n. 35097, stipulato originariamente dall'ingiunto con Controparte_3 riguardante l'erogazione di un prestito personale di importo pari ad euro 45.900,00 da restituirsi mediante corresponsione di n. 120 rate da euro 382,50 ciascuna con saldo debitore residuo ammontante a complessivi euro 33.854,13.
proponeva rituale opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo Parte_1
sollevando doglianze sia in rito sia di merito;
in sintesi deduceva: - la carenza di legittimazione ad agire della pretesa cessionaria, difettando la prova della cessione dedotta e dunque della titolarità a far valere i crediti azionati in via monitoria;
- il difetto di rappresentanza processuale per nullità della procura ad litem conferita dal procuratore speciale anziché dall'amministratore della asserita società creditrice-cessionaria; -
l'infondatezza della pretesa azionata per carenza di prova scritta del credito ai sensi e per gli effetti degli artt. 50 e 117 t.u.b. (e, nello specifico, per mancata consegna, al mutuatario di copia del contratto di mutuo debitamente sottoscritto dalla società mutuante) nonché per illegittima applicazione di interessi di natura anatocistica e usuraria applicati ai contratti di finanziamento oggetto di controversia;
lamentava, altresì, la sussistenza dei presupposti normativi per l'applicazione della responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. per aver la parte ingiungente agito in via monitoria senza l'adozione della normale prudenza;
concludeva chiedendo il preliminare accertamento del difetto di rappresentanza processuale e di legittimazione sostanziale della società opposta e, in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo per nullità,
pag. 2/9 inefficacia e/o illegittimità dello stesso, con consequenziale condanna al pagamento delle spese di lite oltre al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva in giudizio quale mandataria di Controparte_2 [...]
contestando tutto quanto argomentato, dedotto ed eccepito dalla parte Controparte_1 opponente e chiedendo, in via principale, il rigetto dell'opposizione spiegata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento delle somme oggetto della pretesa azionata nel monitorio;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Il Tribunale di Taranto, all'esito dell'istruttoria documentale della causa, con sentenza n. 645/2023 rigettava l'opposizione spiegata dal condannando, al contempo, Pt_1 quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite, in favore di in Controparte_1
base al principio di soccombenza.
In particolare, secondo il giudice di prime cure:
- la cessionaria ingiungente aveva provato documentalmente la sussistenza dei crediti fatti valere producendo in atti i tre contratti di finanziamento dai quali erano scaturiti;
- i contratti di finanziamento in questione recavano tutti la firma autentica del contraente Maggio, non disconosciuta nei modi e nelle forme di cui all'art. 215
c.p.c..
- non risultavano contestati né la ricezione delle somme oggetto dei tre contratti di finanziamento né l'inadempimento addebitatogli;
- la doglianza relativa all'illegittima pattuizione di interessi usurari era infondata poiché sfornita di adeguata allegazione e di supporto probatorio;
- parimenti infondata era la censura di applicazione della capitalizzazione degli interessi, che risultava legittima in quanto riguardante finanziamenti a restituzione rateale perfezionatisi nella vigenza dell'art. 120 t.u.b. (secondo la vecchia formulazione precedente alla modifica di cui alla l. n. 147/2013);
- la cessionaria aveva, inoltre, provato che i crediti azionati monitoriamente erano stati oggetto di cessioni pro-soluto da parte delle originarie società mutuanti
( e , come dimostrato dai relativi atti di cessione Parte_2 CP_3 versati in atti e dall'avviso di cessione del credito pubblicato in Gazzetta Ufficiale
pag. 3/9 nonché dalla produzione dell'elenco specifico dei crediti ceduti, ove risultavano riportate le posizioni debitorie dell'opponente;
- sussistevano in ogni caso elementi indiziari comprovanti l'intervenuta cessione del credito dedotta dalla società opposta, quali il possesso della documentazione contrattuale relativa ai crediti azionati e l'estratto conto certificato ex art. 50 t.u.b. rilasciato dalle originarie società cedenti i quali, considerati unitamente alla mancata richiesta di adempimento da parte delle quelle società nei confronti del debitore ceduto, lasciavano indubbiamente presumere l'intervenuta cessione dei crediti a favore della società opposta;
- liquidità, certezza ed esigibilità dei crediti ingiunti risultavano comprovate dai contratti di finanziamento e dagli estratti conto certificati, prodotti nella fase monitoria dalla società cessionaria, mai contestati dalla parte opponente.
ha proposto appello svolgendo le censure che si illustreranno più Parte_1 avanti ed ha concluso chiedendo di “dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per carenza di legittimazione attiva di ”, in accoglimento Controparte_1 dell'impugnazione ed in riforma della sentenza gravata, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi.
Si è costituita in giudizio e, per essa, quale mandataria Controparte_1 [...]
eccependo l'inammissibilità del gravame spiegato per violazione Controparte_2 dell'art. 342 c.p.c. nonché per manifesta infondatezza dello stesso ex art. 348 bis c.p.c.
e, nel merito, contestando nel merito il fondamento della censura riguardante la legittimazione sostanziale di ha formulato conclusioni Controparte_1
coerenti con tali difese, invocando in ogni caso la vittoria di spese.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'esito del deposito degli scritti difensivi conclusivi di cui all'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che le censure di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. o per manifesta infondatezza ex 348 bis c.p.c. sollevate dall'appellata non sono accoglibili.
pag. 4/9 Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. rispondendo l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità richiesto dalla norma quanto meno con riguardo alla questione della titolarità dei crediti fatti valere.
Quanto all'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c., peraltro argomentata in maniera tautologica, si osserva che essa risulta superata la fase processuale a tanto deputata.
Tanto premesso, nel passare all'esame dell'impugnazione, si segnala che la mera riproposizione di “tutti i motivi ed argomentazioni riportate negli scritti difensivi del giudizio di primi grado” da “intendersi trascritti e richiamati 'per relationem'”, con richiesta di loro accoglimento, è inidonea a rimettere in discussione tutte le questioni di rito e di merito esaminate in prime cure e non specificamente censurate.
Ne deriva che unica questione devoluta al presente grado è quella riguardante la sussistenza della legittimazione della società creditrice-cessionaria Controparte_1
(come rappresentata in atti) a far valere i crediti per cui è causa e dunque la
[...] titolarità degli stessi quale effetto di cessione. Più in dettaglio, l'appellante ha lamentato l'erronea ed illogica valutazione delle risultanze istruttorie che non permetterebbero di ritenere accertato che i crediti azionati in via monitoria rientrassero tra quelli oggetto delle cessioni in blocco in favore della dedotte a fondamento Controparte_1
della pretesa di adempimento;
ha, infatti, negato che siano sufficienti allo scopo sia l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sia la dichiarazione proveniente dal cessionario dell'elenco delle posizioni cedute dovendo piuttosto quest'ultimo produrre il contratto di cessione o, in alternativa, una liberatoria del cedente;
ha poi evidenziato di aver più volte eccepito il difetto di legittimazione attiva della ingiungente/opposta con conseguente inapplicabilità dell'art. 115 c.p.c., a differenza di quanto ritenuto dal giudice a quo.
Le censure sono infondate.
Al riguardo si segnala in via generale che non sono ravvisabili limiti alle modalità di prova della cessione da cui sia derivata la titolarità del credito in capo al cessionario.
Consegue che la prova della cessione del credito può essere data anche attraverso elementi da cui desumere che essa abbia avuto luogo. Non è, pertanto ravvisabile, la pag. 5/9 erroneità nelle valutazioni delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure che di seguito si ripercorrono nelle parti qui condivise.
Nel caso di specie, con riguardo alla cessione del credito di Parte_2 constano in atti ∙ sia il contratto di cessione di cessione in blocco intervenuto tra la ridetta banca e ∙ sia la comunicazione di Controparte_4 Parte_2
risalente al giugno 2017 ed inviata a la cui ricezione non è stata Parte_1 contestata, con cui lo si metteva al corrente dell'avvenuta cessione a Controparte_4
del credito vantato nei suoi confronti identificato attraverso i numeri a margine riportati,
∙ sia ancora la coeva comunicazione di avvenuta cessione, avente il medesimo Cont contenuto, inviata da al Maggio. Controparte_5
A tanto si accompagnano la disponibilità, da parte della cessionaria, del contratto stipulato con nel maggio 2008 e del rendiconto a firma della Parte_2
cedente, che non si spiegherebbero altrimenti se non in ragione del fatto che aveva avuto luogo il trasferimento del credito.
Trattasi di elementi di per sé sufficienti a provare l'avvenuta cessione poiché concorrono univocamente a dimostrare il ridetto trasferimento. Del resto l'interesse del debitore ceduto è quello di essere messo al riparo da altre iniziative di riscossione e di essere garantito dal rischio di estinguere il debito nei confronti di soggetto che non sia il titolare attuale del corrispondente credito. I dati fattuali e documentali appena esposti rispondono pienamente a tale esigenza di tutela.
Quanto ai restanti crediti, rivenienti dai prestiti concessi al Maggio da CP_3
valgono analoghe valutazioni. Consta in atti, in primo luogo, l'avviso, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2013, della cessione intervenuta in blocco tra
[...]
(già e dei crediti di cui la cedente era CP_3 CP_3 Controparte_6
titolare alla data del 31 agosto 2013 individuati in base ai criteri ivi indicati, riguardanti caratteristiche temporali e contenutistiche possedute dai crediti oggetto della presente causa (in particolare i crediti ceduti ivi sono quelli che “a) traggano origine da rapporti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rapporti di credito personale di tipo term che prevedano uno o più utilizzi oppure ancora rapporti di credito di tipo revolving (con o senza emissione di carta di credito ad essi accessoria) sottoscritti da (anche sotto la precedente Controparte_3
pag. 6/9 denominazione sociale di oppure da (antecedentemente alla CP_3 CP_3
fusione per incorporazione in oppure da CP_3 Controparte_7
(antecedentemente alla fusione per incorporazione in nel
[...] CP_3
periodo compreso tra il 21 giugno 1990 (incluso) ed il 3 luglio 2012 (incluso); b) siano vantati nei confronti di almeno una persona fisica residente in Italia oppure nella
Repubblica di San Marino al momento della sottoscrizione dei relativi contratti di credito;
c) sia stata dichiarata da parte di la decadenza del Controparte_3
debitore dei crediti dal beneficio del termine (i) tra il 3 dicembre 1993 (incluso) e il 28 luglio 2012 (incluso) oppure (ii), qualora derivanti da contratti di credito originariamente concessi da , tra il 3 marzo Controparte_7
2009 (incluso) e il 29 luglio 2013 (incluso), ovvero (2) pur non rientrando tra i crediti di cui al punto (1) che precede, siano vantati da nei confronti del Controparte_3
medesimo debitore di uno o più altri crediti che rientrino invece tra quelli indicati al punto (1) che precede e purché al 31 agosto 2013 risultassero almeno 120 giorni di ritardo nei pagamenti dovuti dal debitore ad ovvero (3) pur non Controparte_3
rientrando tra i crediti di cui ai punti (1) e (2) che precedono, siano vantati da
[...]
nei confronti di un soggetto che sia altresì debitore di crediti vantati da CP_3
rispetto ai quali sia stata dichiarata da quest'ultima (agendo tramite CP_8 [...]
quale servicer) la decadenza dal beneficio del termine in una data che CP_3
cade nel periodo di tempo di cui al punto (i) ovvero di cui al punto (ii) che precede, purché al 31 agosto 2013 risultassero almeno 120 giorni di ritardo nei pagamenti dovuti dal debitore ad d) siano denominati in Euro;
e) i relativi Controparte_3
contratti di credito siano regolati dalla legge italiana;
f) i relativi contratti di credito non richiedano la prestazione del consenso, da parte del debitore, alla cessione dei crediti da essi derivanti.”). I crediti ceduti non rientrano, inoltre, in alcuna delle ipotesi eccettuative riportate nell'avviso, tanto vero che il non ha svolto sul punto Pt_1
alcun rilievo.
Deve, dunque, considerarsi intervenuta la cessione da e Controparte_3 CP_6
Constano, altresì, in atti il contratto di cessione di crediti in blocco intervenuto nel
[...]
novembre 2015 tra e i due contratti finanziamento CP_6 Controparte_4
stipulati con i rendiconti analitici dei rapporti a firma di le CP_3 CP_3
pag. 7/9 comunicazioni di cessione dei crediti da essi rivenienti da parte di Controparte_4 CP_9
a .
[...] Parte_1
Anche in tal caso dalla anzidetta documentazione può trarsi, in accordo con il giudice a quo, la prova dell'avvenuta cessione dei crediti fatti valere in via monitoria, non spiegandosi altrimenti, come si è sottolineato in precedenza, la disponibilità dei contratti di finanziamento e dei documenti attinenti ai rapporti da parte della cessionaria. Pure con riguardo a detti crediti l'impugnante è poi pienamente tutelato dal rischio di dover adempiere a soggetto non legittimato.
In chiusura si osserva che non vi è riscontro di richieste di adempimento di alcuno dei crediti oggetto di causa rivolte al da soggetti diversi dall'odierna appellata, Pt_1
nonostante il notevole tempo trascorso dalle avvenute cessioni e tanto costituisce una conferma ulteriore del trasferimento che egli continua a sostenere sia indimostrato.
Ogni altra argomentazione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono.
Conclusivamente, sulla base delle considerazioni che precedono sovrapponibili a quelle svolte dal giudice a quo a sostegno della sussistenza della prova della titolarità dei crediti oggetto di causa in capo alla società che ne ha rivendicato l'adempimento,
l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione delle tariffe previste dal d.m. n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa, delle attività svolte e della dipendenza della decisione dalla risoluzione di questioni non complesse.
Al rigetto dell'impugnazione principale consegue, altresì, l'obbligo dell'odierna parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1, quater, del d.p.r. del 30 maggio
2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Taranto n. 645/2023 pubblicata il 22 marzo 2023 e nel contraddittorio della quale mandataria della così Controparte_2 Controparte_1
provvede:
pag. 8/9 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma, la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.500,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dichiara, infine, la sussistenza dei presupposti ex art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente relatore
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 353 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Laura Silletti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti;
APPELLANTE
e già (c.f. e p.iva , e Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
per essa, quale mandataria, (c.f. e p.iva Controparte_2
), già rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi ed P.IVA_2 Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti.
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto - prima sezione civile n.
645/2023 pubblicata il 22 marzo 2023.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note ex art. 352 c.p.c. da intendersi qui come integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 954/2021 D.I. il Tribunale di Taranto ingiungeva a Parte_1
di corrispondere, in favore di già
[...] Controparte_1 Controparte_1 creditrice cessionaria, la somma di euro 43.596,01, oltre interessi e spese di procedura, derivante da crediti rivenienti da contratti di finanziamento acquistati nell'ambito di due distinte operazioni di cartolarizzazione e, segnatamente: - il contratto n. 3400896200, stipulato dall'ingiunto con avente ad oggetto l'erogazione di un Parte_2
prestito finalizzato di importo pari ad euro 13.400,00 da rimborsarsi mediante corresponsione di n. 60 rate di euro 298,50 ciascuna con saldo debitore residuo ammontante a 9.590,49 euro;
- il contratto n. 40507, stipulato originariamente dall'ingiunto con avente ad oggetto l'erogazione di un prestito Controparte_3
rotativo di importo pari ad euro 29.200,00 da rimborsarsi mediante corresponsione di n.
84 rate di euro 347,65 ciascuna con saldo debitore residuo ammontante a 151,38 euro;
- il contratto n. 35097, stipulato originariamente dall'ingiunto con Controparte_3 riguardante l'erogazione di un prestito personale di importo pari ad euro 45.900,00 da restituirsi mediante corresponsione di n. 120 rate da euro 382,50 ciascuna con saldo debitore residuo ammontante a complessivi euro 33.854,13.
proponeva rituale opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo Parte_1
sollevando doglianze sia in rito sia di merito;
in sintesi deduceva: - la carenza di legittimazione ad agire della pretesa cessionaria, difettando la prova della cessione dedotta e dunque della titolarità a far valere i crediti azionati in via monitoria;
- il difetto di rappresentanza processuale per nullità della procura ad litem conferita dal procuratore speciale anziché dall'amministratore della asserita società creditrice-cessionaria; -
l'infondatezza della pretesa azionata per carenza di prova scritta del credito ai sensi e per gli effetti degli artt. 50 e 117 t.u.b. (e, nello specifico, per mancata consegna, al mutuatario di copia del contratto di mutuo debitamente sottoscritto dalla società mutuante) nonché per illegittima applicazione di interessi di natura anatocistica e usuraria applicati ai contratti di finanziamento oggetto di controversia;
lamentava, altresì, la sussistenza dei presupposti normativi per l'applicazione della responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. per aver la parte ingiungente agito in via monitoria senza l'adozione della normale prudenza;
concludeva chiedendo il preliminare accertamento del difetto di rappresentanza processuale e di legittimazione sostanziale della società opposta e, in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo per nullità,
pag. 2/9 inefficacia e/o illegittimità dello stesso, con consequenziale condanna al pagamento delle spese di lite oltre al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva in giudizio quale mandataria di Controparte_2 [...]
contestando tutto quanto argomentato, dedotto ed eccepito dalla parte Controparte_1 opponente e chiedendo, in via principale, il rigetto dell'opposizione spiegata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento delle somme oggetto della pretesa azionata nel monitorio;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Il Tribunale di Taranto, all'esito dell'istruttoria documentale della causa, con sentenza n. 645/2023 rigettava l'opposizione spiegata dal condannando, al contempo, Pt_1 quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite, in favore di in Controparte_1
base al principio di soccombenza.
In particolare, secondo il giudice di prime cure:
- la cessionaria ingiungente aveva provato documentalmente la sussistenza dei crediti fatti valere producendo in atti i tre contratti di finanziamento dai quali erano scaturiti;
- i contratti di finanziamento in questione recavano tutti la firma autentica del contraente Maggio, non disconosciuta nei modi e nelle forme di cui all'art. 215
c.p.c..
- non risultavano contestati né la ricezione delle somme oggetto dei tre contratti di finanziamento né l'inadempimento addebitatogli;
- la doglianza relativa all'illegittima pattuizione di interessi usurari era infondata poiché sfornita di adeguata allegazione e di supporto probatorio;
- parimenti infondata era la censura di applicazione della capitalizzazione degli interessi, che risultava legittima in quanto riguardante finanziamenti a restituzione rateale perfezionatisi nella vigenza dell'art. 120 t.u.b. (secondo la vecchia formulazione precedente alla modifica di cui alla l. n. 147/2013);
- la cessionaria aveva, inoltre, provato che i crediti azionati monitoriamente erano stati oggetto di cessioni pro-soluto da parte delle originarie società mutuanti
( e , come dimostrato dai relativi atti di cessione Parte_2 CP_3 versati in atti e dall'avviso di cessione del credito pubblicato in Gazzetta Ufficiale
pag. 3/9 nonché dalla produzione dell'elenco specifico dei crediti ceduti, ove risultavano riportate le posizioni debitorie dell'opponente;
- sussistevano in ogni caso elementi indiziari comprovanti l'intervenuta cessione del credito dedotta dalla società opposta, quali il possesso della documentazione contrattuale relativa ai crediti azionati e l'estratto conto certificato ex art. 50 t.u.b. rilasciato dalle originarie società cedenti i quali, considerati unitamente alla mancata richiesta di adempimento da parte delle quelle società nei confronti del debitore ceduto, lasciavano indubbiamente presumere l'intervenuta cessione dei crediti a favore della società opposta;
- liquidità, certezza ed esigibilità dei crediti ingiunti risultavano comprovate dai contratti di finanziamento e dagli estratti conto certificati, prodotti nella fase monitoria dalla società cessionaria, mai contestati dalla parte opponente.
ha proposto appello svolgendo le censure che si illustreranno più Parte_1 avanti ed ha concluso chiedendo di “dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per carenza di legittimazione attiva di ”, in accoglimento Controparte_1 dell'impugnazione ed in riforma della sentenza gravata, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi.
Si è costituita in giudizio e, per essa, quale mandataria Controparte_1 [...]
eccependo l'inammissibilità del gravame spiegato per violazione Controparte_2 dell'art. 342 c.p.c. nonché per manifesta infondatezza dello stesso ex art. 348 bis c.p.c.
e, nel merito, contestando nel merito il fondamento della censura riguardante la legittimazione sostanziale di ha formulato conclusioni Controparte_1
coerenti con tali difese, invocando in ogni caso la vittoria di spese.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'esito del deposito degli scritti difensivi conclusivi di cui all'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che le censure di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. o per manifesta infondatezza ex 348 bis c.p.c. sollevate dall'appellata non sono accoglibili.
pag. 4/9 Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. rispondendo l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità richiesto dalla norma quanto meno con riguardo alla questione della titolarità dei crediti fatti valere.
Quanto all'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c., peraltro argomentata in maniera tautologica, si osserva che essa risulta superata la fase processuale a tanto deputata.
Tanto premesso, nel passare all'esame dell'impugnazione, si segnala che la mera riproposizione di “tutti i motivi ed argomentazioni riportate negli scritti difensivi del giudizio di primi grado” da “intendersi trascritti e richiamati 'per relationem'”, con richiesta di loro accoglimento, è inidonea a rimettere in discussione tutte le questioni di rito e di merito esaminate in prime cure e non specificamente censurate.
Ne deriva che unica questione devoluta al presente grado è quella riguardante la sussistenza della legittimazione della società creditrice-cessionaria Controparte_1
(come rappresentata in atti) a far valere i crediti per cui è causa e dunque la
[...] titolarità degli stessi quale effetto di cessione. Più in dettaglio, l'appellante ha lamentato l'erronea ed illogica valutazione delle risultanze istruttorie che non permetterebbero di ritenere accertato che i crediti azionati in via monitoria rientrassero tra quelli oggetto delle cessioni in blocco in favore della dedotte a fondamento Controparte_1
della pretesa di adempimento;
ha, infatti, negato che siano sufficienti allo scopo sia l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sia la dichiarazione proveniente dal cessionario dell'elenco delle posizioni cedute dovendo piuttosto quest'ultimo produrre il contratto di cessione o, in alternativa, una liberatoria del cedente;
ha poi evidenziato di aver più volte eccepito il difetto di legittimazione attiva della ingiungente/opposta con conseguente inapplicabilità dell'art. 115 c.p.c., a differenza di quanto ritenuto dal giudice a quo.
Le censure sono infondate.
Al riguardo si segnala in via generale che non sono ravvisabili limiti alle modalità di prova della cessione da cui sia derivata la titolarità del credito in capo al cessionario.
Consegue che la prova della cessione del credito può essere data anche attraverso elementi da cui desumere che essa abbia avuto luogo. Non è, pertanto ravvisabile, la pag. 5/9 erroneità nelle valutazioni delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure che di seguito si ripercorrono nelle parti qui condivise.
Nel caso di specie, con riguardo alla cessione del credito di Parte_2 constano in atti ∙ sia il contratto di cessione di cessione in blocco intervenuto tra la ridetta banca e ∙ sia la comunicazione di Controparte_4 Parte_2
risalente al giugno 2017 ed inviata a la cui ricezione non è stata Parte_1 contestata, con cui lo si metteva al corrente dell'avvenuta cessione a Controparte_4
del credito vantato nei suoi confronti identificato attraverso i numeri a margine riportati,
∙ sia ancora la coeva comunicazione di avvenuta cessione, avente il medesimo Cont contenuto, inviata da al Maggio. Controparte_5
A tanto si accompagnano la disponibilità, da parte della cessionaria, del contratto stipulato con nel maggio 2008 e del rendiconto a firma della Parte_2
cedente, che non si spiegherebbero altrimenti se non in ragione del fatto che aveva avuto luogo il trasferimento del credito.
Trattasi di elementi di per sé sufficienti a provare l'avvenuta cessione poiché concorrono univocamente a dimostrare il ridetto trasferimento. Del resto l'interesse del debitore ceduto è quello di essere messo al riparo da altre iniziative di riscossione e di essere garantito dal rischio di estinguere il debito nei confronti di soggetto che non sia il titolare attuale del corrispondente credito. I dati fattuali e documentali appena esposti rispondono pienamente a tale esigenza di tutela.
Quanto ai restanti crediti, rivenienti dai prestiti concessi al Maggio da CP_3
valgono analoghe valutazioni. Consta in atti, in primo luogo, l'avviso, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2013, della cessione intervenuta in blocco tra
[...]
(già e dei crediti di cui la cedente era CP_3 CP_3 Controparte_6
titolare alla data del 31 agosto 2013 individuati in base ai criteri ivi indicati, riguardanti caratteristiche temporali e contenutistiche possedute dai crediti oggetto della presente causa (in particolare i crediti ceduti ivi sono quelli che “a) traggano origine da rapporti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rapporti di credito personale di tipo term che prevedano uno o più utilizzi oppure ancora rapporti di credito di tipo revolving (con o senza emissione di carta di credito ad essi accessoria) sottoscritti da (anche sotto la precedente Controparte_3
pag. 6/9 denominazione sociale di oppure da (antecedentemente alla CP_3 CP_3
fusione per incorporazione in oppure da CP_3 Controparte_7
(antecedentemente alla fusione per incorporazione in nel
[...] CP_3
periodo compreso tra il 21 giugno 1990 (incluso) ed il 3 luglio 2012 (incluso); b) siano vantati nei confronti di almeno una persona fisica residente in Italia oppure nella
Repubblica di San Marino al momento della sottoscrizione dei relativi contratti di credito;
c) sia stata dichiarata da parte di la decadenza del Controparte_3
debitore dei crediti dal beneficio del termine (i) tra il 3 dicembre 1993 (incluso) e il 28 luglio 2012 (incluso) oppure (ii), qualora derivanti da contratti di credito originariamente concessi da , tra il 3 marzo Controparte_7
2009 (incluso) e il 29 luglio 2013 (incluso), ovvero (2) pur non rientrando tra i crediti di cui al punto (1) che precede, siano vantati da nei confronti del Controparte_3
medesimo debitore di uno o più altri crediti che rientrino invece tra quelli indicati al punto (1) che precede e purché al 31 agosto 2013 risultassero almeno 120 giorni di ritardo nei pagamenti dovuti dal debitore ad ovvero (3) pur non Controparte_3
rientrando tra i crediti di cui ai punti (1) e (2) che precedono, siano vantati da
[...]
nei confronti di un soggetto che sia altresì debitore di crediti vantati da CP_3
rispetto ai quali sia stata dichiarata da quest'ultima (agendo tramite CP_8 [...]
quale servicer) la decadenza dal beneficio del termine in una data che CP_3
cade nel periodo di tempo di cui al punto (i) ovvero di cui al punto (ii) che precede, purché al 31 agosto 2013 risultassero almeno 120 giorni di ritardo nei pagamenti dovuti dal debitore ad d) siano denominati in Euro;
e) i relativi Controparte_3
contratti di credito siano regolati dalla legge italiana;
f) i relativi contratti di credito non richiedano la prestazione del consenso, da parte del debitore, alla cessione dei crediti da essi derivanti.”). I crediti ceduti non rientrano, inoltre, in alcuna delle ipotesi eccettuative riportate nell'avviso, tanto vero che il non ha svolto sul punto Pt_1
alcun rilievo.
Deve, dunque, considerarsi intervenuta la cessione da e Controparte_3 CP_6
Constano, altresì, in atti il contratto di cessione di crediti in blocco intervenuto nel
[...]
novembre 2015 tra e i due contratti finanziamento CP_6 Controparte_4
stipulati con i rendiconti analitici dei rapporti a firma di le CP_3 CP_3
pag. 7/9 comunicazioni di cessione dei crediti da essi rivenienti da parte di Controparte_4 CP_9
a .
[...] Parte_1
Anche in tal caso dalla anzidetta documentazione può trarsi, in accordo con il giudice a quo, la prova dell'avvenuta cessione dei crediti fatti valere in via monitoria, non spiegandosi altrimenti, come si è sottolineato in precedenza, la disponibilità dei contratti di finanziamento e dei documenti attinenti ai rapporti da parte della cessionaria. Pure con riguardo a detti crediti l'impugnante è poi pienamente tutelato dal rischio di dover adempiere a soggetto non legittimato.
In chiusura si osserva che non vi è riscontro di richieste di adempimento di alcuno dei crediti oggetto di causa rivolte al da soggetti diversi dall'odierna appellata, Pt_1
nonostante il notevole tempo trascorso dalle avvenute cessioni e tanto costituisce una conferma ulteriore del trasferimento che egli continua a sostenere sia indimostrato.
Ogni altra argomentazione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono.
Conclusivamente, sulla base delle considerazioni che precedono sovrapponibili a quelle svolte dal giudice a quo a sostegno della sussistenza della prova della titolarità dei crediti oggetto di causa in capo alla società che ne ha rivendicato l'adempimento,
l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione delle tariffe previste dal d.m. n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa, delle attività svolte e della dipendenza della decisione dalla risoluzione di questioni non complesse.
Al rigetto dell'impugnazione principale consegue, altresì, l'obbligo dell'odierna parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1, quater, del d.p.r. del 30 maggio
2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Taranto n. 645/2023 pubblicata il 22 marzo 2023 e nel contraddittorio della quale mandataria della così Controparte_2 Controparte_1
provvede:
pag. 8/9 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma, la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.500,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dichiara, infine, la sussistenza dei presupposti ex art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
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