Articolo 3 della Legge 13 luglio 1966, n. 610
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 agosto 1966
Art. 3.
Il beneficio di cui ai precedenti articoli e' concesso ai proprietari il cui patrimonio definitivamente accertate per l'anno 1945, ai fini dell'imposta ordinaria, non superi le lire 300.000, purche' il loro reddito definitivamente accertato ai fini dell'imposta complementare per lo stesso anno non superi le lire 60.000. Tale limite e' elevato a lire 100.000 se la complementare grava sui redditi professionali di categoria C/1.
Nel computo del reddito non si tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro subordinato assoggettati all'imposta complementare.
Per le persone giuridiche si fa riferimento all'imposta patrimoniale.
Entrata in vigore il 23 agosto 1966