CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
AT AN IVAN, Relatore
MORO PATRIZIA, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 750/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH02A3000426 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH02A3000426 IRAP 2015
- sul ricorso n. 751/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da Ricorrente_2 - [...]
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A300798 IRPEF-ALTRO 2015
- sul ricorso n. 752/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_3 - [...]
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A300786 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 5 febbraio 2021, lo “Ricorrente_1 srl – Società tra professionisti”, odierna ricorrente, impugnava l'avviso d'accertamento n. TVH02A3000426-2020, relativo all'anno d'imposta 2015, emesso dall'ente resistente, sulla base del PVC redatto dalla Guardia di Finanza –
Compagnia di Brindisi, in data 18 maggio 2019 e regolarmente consegnato al rappresentante legale pro tempore Ricorrente_2.
Con il suindicato avviso, l'ente resistente recuperava a tassazione costi non deducibili per euro 49.020,76
e costi per operazioni oggettivamente inesistenti per euro 193.000,00.
Ricevuto l'atto, la società presentava istanza di accertamento con adesione, conclusasi con esito negativo.
L'avviso è stato, quindi, impugnato sulla base di molteplici eccezioni preliminari di rito e di merito.
Preliminarmente, la società ricorrente rileva la nullità e/o illegittimità dell'avviso di accertamento per: difetto di sottoscrizione dell'atto in quanto privo di una valida firma digitale, del protocollo informatico, del QR Code
e di una delega alla sottoscrizione dell'atto nei confronti del funzionario Nominativo_3; omessa notificazione del PVC;
difetto di motivazione (motivazione rafforzata e motivazione per relationem); omessa attivazione del contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale;
violazione e falsa applicazione dell'articolo 157 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 come modificato dal decreto legge 15 gennaio 2021, n. 3; errato richiamo alla normativa posta a fondamento dell'atto impugnato;
errata applicazione delle disposizioni sulle sanzioni.
Nel merito e in relazione al disconoscimento dei costi, per complessivi euro 49.020,76, la società rileva la sussistenza dei requisiti ai fini della deducibilità degli stessi richiamando a tal fine la normativa di riferimento.
In relazione al rilievo sui costi per operazioni oggettivamente inesistenti contesta l'esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti della cui ricorrenza dovrebbe dar prova l'Amministrazione e rileva, di contro, la sussistenza, in proprio favore, di diversi elementi idonei ad escludere la fittizietà di tali operazioni adempiendo pertanto all'onere probatorio gravante sulla stessa.
Ciò premesso, l'ente resistente si costituiva in giudizio ai sensi dell'articolo 23 decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, contestando le prospettazioni di parte ricorrente, in quanto infondate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e' fondato in parte qua.
Con il primo motivo parte ricorrente denuncia il difetto di legittimazione attiva dell'Agenzia delle Entrate, vizio che deriverebbe: a) dal fatto che l'atto è sprovvisto di firma digitale, b) dal fatto che è sottoscritto da funzionario non appartenente alla carriera direttiva e c) dal fatto che, sebbene redatto in modalità digitale, è stato notificato alla parte in copia analogica, cioè in versione cartacea.
Il motivo è infondato. In merito va ricordato che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale affermato dalla
S.C., le norme procedurali non mirano a garantire la mera regolarità formale del procedimento, bensì mirano a tutelare il contraddittorio e il diritto di difesa della parte nel cui interesse sono state dettate. Tale principio
è stato confermato da Cass. sez. trib. n. 26831 del 2014, la quale ha, appunto, ricordato << …. l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "il principio, sancito in via generale dall'art 156 cpc, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui
è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto - la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014; conf., sez. trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002). Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. Nella specie i ricorrenti non adducono né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione.doc in luogo del formato.pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte >>.
Aggiungasi che secondo Cass. sez. trib. n. 1150/2021 nessuna disposizione impedisce la notifica secondo le regole ordinarie della notifica a mezzo posta di una copia analogica di un documento informatico conforme all'originale (conf. Cass.civ. n. 24568/18, n. 27561/18 e SSUU n. 7665/16). Quanto all'asserita carenza di delega e di appartenenza alla carriera direttiva del firmatario dell'atto, le relative eccezioni sono state confutate rispettivamente dal provvedimento direttoriale di delega n. 5 del 2020 e dal ruolo dei dirigenti di seconda fascia, esibiti dalla convenuta.
2. Con il secondo motivo si eccepisce la mancata notifica del pvc. dei militari della Guardia di Finanza. Anche questo motivo è infondato. Nell'avviso di accertamento si dà atto che il processo verbale di constatazione
è stato “consegnato il 18.5.2018 nelle mani del rappresentante legale, arch. Ricorrente_2”. Parte ricorrente contesta l'assunto, ma la contestazione è tamquam non esset. L'attestazione di avvenuta consegna
è stata riportata dai militari verbalizzanti nello stesso pvc. Trattasi, dunque, di dichiarazione di un pubblico ufficiale attestante atti dallo stesso compiuti, che pertanto, ai sensi dell'art. 2700 del c.c., fanno piena prova fino a querela di falso. Inoltre l'Ufficio non è tenuto alla notifica dell'atto richiamato per relationem allorché, come in questo caso, abbia riportato nell'avviso di accertamento, anche sommariamente purché in maniera completa, il contenuto dell'atto stesso. Ciò che, puntualmente l'AdE ha fatto nell'articolare la motivazione dell'accertamento qui in esame.
3. Quest'ultimo rilievo vale a confutare anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla mancata notifica degli atti relativi alle operazioni ispettive eseguite in danno della Società_1 srl. Anche dei risultati dell'attività di verifica, infatti, nell'avviso di accertamento impugnato si fornisce un ampio riassunto, con l'indicazione di tutti gli elementi di fatto che portano - secondo l'AdE - a convalidare il riporto a tassazione delle spese perché relative ad operazioni oggettivamente inesistenti. Anche questo motivo, pertanto, è infondato.4.
4. Ugualmente infondato è il quarto motivo. Per costante giurisprudenza, la violazione dell'obbligo di instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta l'invalidità dell'atto di accertamento solo se il contribuente non si sia limitato, come invece ha fatto la ricorrente, alla denuncia dell'omissione ma abbia anche indicato le ragioni che avrebbe potuto far valere nel caso tale obbligo fosse stato osservato dall'AF
(per tutte Cass. civ. sez. VI n. 20036/2018).
5. Infondato è anche il quinto motivo di ricorso, con cui si asserisce che l'atto di accertamento sarebbe stato emesso e notificato nell'arco temporale nel quale le attività di accertamento erano inibite in ragione della pandemia. La norma infatti (art. 157 del DL n. 34/2020), nel disporre la proroga dei termini, fa espressamente salvi i casi di indifferibilità ed urgenza, fra i quali vanno indubbiamente annoverati - come espressamente precisato a pag. 27 dell'avviso impugnato - i casi in cui con l'accertamento sono state ravvisate anche condotte costituenti uno dei reati di cui al DLGS n. 74/2000.
6. Cio' premesso, il profilo di cui e' opportuna la trattazione prioritaria, perché assorbente rispetto alle altre ragioni di doglianza, e' quello relativo all'infondatezza, nel merito, della pretesa tributaria, esercitata sulla base dell'erroneo presupposto della fittizietà dell'operazione economica che ha ingenerato i costi rivendicati da parte ricorrente. Fittizietà dell'operazione che era fondata, concettualmente e logicamente, sulla presunta falsa fatturazione che avrebbe coinvolto la Società_1 srl;
ipotesi delittuosa che, medio tempore, e' stata ritenuta insussistente in sede penale.
Orbene, come noto, la sentenza penale definitiva di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario anche se divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000, purché a tale data il giudizio tributario sia ancora pendente.
Ciò, in conformità a quanto stabilito dalla Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sull'operatività dell'art. 21-bis citato, introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024 di riforma del sistema sanzionatorio, secondo cui il giudicato penale favorevole al contribuente (perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso) dispiega effetti nel processo tributario, se relativo al medesimo soggetto ed agli stessi fatti materiali oggetto di valutazione.
Attualmente, risulta rimessa alle Sezioni Unite la questione della portata del vincolo ovvero se limitato alle sanzioni o estesa all'accertamento.
Attualmente, si registrano due opposti orientamenti giurisprudenziali:
Secondo una prima impostazione, nel rispetto del principio del ne bis in idem e del principio di coerenza del sistema, il giudicato penale si estende all'intero accertamento dell'imposta, impedendo all'Amministrazione
Finanziaria di contestare nuovamente in sede tributaria fatti già esclusi dal giudice penale. Tale posizione è stata espressa, tra le altre, nelle sentenze Cass. 27 giugno 2019, n. 17258; Cass. 22 maggio 2015, n. 10578;
Cass. 12 marzo 2007, n. 5720.
L'orientamento restrittivo limita l'efficacia del giudicato penale al solo ambito delle sanzioni tributarie, escludendone l'estensione all'accertamento dell'imposta. Secondo questa prospettiva, il giudicato penale non vincola il giudice tributario, che deve comunque effettuare una valutazione autonoma delle prove disponibili per quanto riguarda l'imposta. Tale orientamento è stato espresso, tra le altre, nelle sentenze
Cass. n. 3800/2025, Cass. n. 4916/2025, Cass. n. 4921/2025, Cass. n. 4924/2025 e Cass. n. 4935/2025.
Ciò premesso, e in attesa di tale pronuncia, questo Collegio evidenzia come, nel caso di specie, quand'anche questo giudice tributario non si ritenga vincolato dalle risultanze penali ai fini dell'accertamento del fatto storico, non esistano ragioni fattuali e giuridiche oggettive per disattendere la valutazione espressa dal giudice penale.
Infatti, dal riepilogo esposto da parte ricorrente, è dato apprendere la circostanza, non oggetto di espressa contestazione ad opera dell'ente resistente, per cui, nell'anno oggetto di verifica, lo Studio associato registrava la direzione dei lavori di numero 27 cantieri, sparsi sull'intero territorio nazionale.
La riprova di quanto appena detto è rappresentata dalla copiosa documentazione evocata dalla ricorrente fra cui contratti quadro, verbali di sopralluogo e di coordinamento.
Inoltre, non e' contestato che la dislocazione dei cantieri - come già detto, emergente dal riepilogo effettuato dei contratti in essere nel 2015 - abbia interessato tutto il territorio nazionale, ed, in particolare, le Regioni della Puglia, Basilicata, Abruzzo, Friuli -Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, con il maggior numero di cantieri dislocati nelle Regioni Settentrionali.
Sostiene parte ricorrente che la dislocazione dei cantieri rendeva necessario il ricorso, per fini logistici, al supporto della Società_1 srl per il raggiungimento in particolare dei cantieri posti nelle Regioni Settentrionali, mentre i cantieri siti in Puglia, Basilicata e Abruzzo, non richiedendo particolari sforzi organizzativi, venivano gestisti direttamente dallo studio con conseguente sostenimento di costi accessori per autovetture, carburante, pedaggi autostradali, manutenzione veicoli, pernottamento, ristorazione e costi imprevisti relativi ala viaggio e alla gestione dei cantieri.
In relazione al suddetto rilievo la ricorrente deduce anzitutto il corretto comportamento contabile, civile e fiscale tenuto dallo studio associato, il quale ha puntualmente adempiuto agli innumerevoli adempimenti previsti dalla normativa fiscale.
Rileva, inoltre, come tutte le suddette fatture siano state onorate con il prelievo delle relative somme dai conti intestati allo Studio Associato, altre con cambiali e il residuo dei pagamenti è avvenuto per il tramite di somme bonificate ai singoli associati, a titolo di acconti sugli utili prodotti dall'associazione; acconti questi che venivano poi utilizzati in parte dagli associati per erogare i singoli acconti quietanzati dalla Società_1 srl ed in parte per far fronte ad eventuali spese che si rendevano necessarie durante i viaggi.
Ragione per cui tali pagamenti - essendo supportati dai prelievi e dai bonifici effettuati nei confronti dei singoli associati, di cui vi è traccia negli estratti di conto corrente e dalle cambiali emesse in favore della società
Società_1 srl - non si potrebbero considerare fittizi (pagina 58 del ricorso).
Evidenzia, inoltre, come le trance di pagamento avvenute in data antecedenti alla stessa ricezione delle fatture da parte della Società_1 srl siano giustificate dalla necessita di effettuare sopralluoghi e organizzare il lavoro precedentemente alla data di avvio dei lavori (anno 2014).
Si osserva, infine, come le fattura emesse dalla Società_1 srl riportano chiaramente l'oggetto della prestazione.
Vengono elencati da pagina 32 a pagina 34 tutti i contratti sottoscritti per lo svolgimento dei lavori nei diversi cantieri.
In ragione di quanto sopra, la ricorrente asserisce di aver fornito la prova circa l'effettività erogazione dei servizi fatturati dalla Società_1 srl, nonchè di aver verificato l'esistenza di detta società acquisendo preventivamente le uniche informazioni a cui poteva accedere, attraverso la consultazione del sito della
Camera di Commercio.
Orbene, ritiene questo Collegio che risponde ad una massima di comune esperienza che una tale complessa realtà operativa e lavorativa possa richiedere la predisposizione di centri direzionali e operativi, idonei a supportare e coordinare l'esecuzione di ogni singolo lavoro o appalto, in maniera più efficiente;
parimenti, tale realtà può richiedere, anche frequenti, spostamenti fisici dei professionisti.
6. Dalla verifica effettuata dai Militari della GdF di Brindisi, come è dato apprendere dal corpo dell'avviso di accertamento, sono emersi costi sostenuti, per l'acquisto del carburante utilizzato per gli spostamenti eseguiti dal direttore dei lavori e del proprio personale, per recarsi sui cantieri su elencati.
Detto costo è stato ritenuto indeducibile in conseguenza, a detta dell'ente resistente, dell'assenza di schede carburanti per ciascun autoveicolo nell'impianto contabile verificato e il riscontro, in sostituzione delle stesse, di rituali fatture di acquisto carburante.
Le contestazioni de quibus sono irragionevoli e, pertanto, devono essere disattese.
La normativa di riferimento per gli acquisti del carburante dell'anno di imposta 2015 è dettata dal combinato disposto dell'art. 164 del Tuir e dall'art. 19-bis n.1 del DPR 633/72.
L'art. 164 del Tuir, rubricato “Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni” dispone che:
“1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis);
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa;
L'art. 19-bis n.1 del DPR 633/72 rubricato “Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi” dispone che: “1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19: c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi e' ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa nonche' per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a otto”.
Pertanto, dalla lettura del combinato disposto dei due articoli riportati, i costi relativi all'acquisto del carburante risultano essere interamente deducibili se sostenuti per veicoli utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività professionale, indipendentemente dal documento fiscale reperito nell'impianto contabile. Nel caso de quo, si evidenzia come i Militari delle Fiamme Gialle, nell'ambito delle ispezioni fiscale, sul punto hanno rinvenuto anziché le schede carburanti, fatture di acquisto di carburante, emesse dai gestori del servizio di rifornimento. E' evidente che una mera irregolarità formale - che non comporti una violazione sostanziale - non possa precludere la deducibilità di costi, come nel caso di specie, direttamente collegati alla produzione del reddito come nel caso dello Studio Associato.
D'altronde, l'emissione della fattura, a differenza della compilazione della scheda carburante (d'altra parte auto-compilata e non certificata), dimostra l'effettiva erogazione del carburante.
3. Durante le operazione di verifica condotta dalla GdF, gli stessi rilevavano una indeducibilità di
€ 69,08 per costi di accessori e riparazioni di autoveicoli riconoscendo detraibile la somma pari ad € 285,30.
Come evidenzaito da parte ricorrente, il conto di mastro utilizzato “Accessori e riparazioni auto” accoglie solo ed esclusivamente il costo deducibile delle spese sostenute per le riparazioni di autovetture, le quali, se non sono utilizzate esclusivamente per lo svolgimento dell'attività professionale, sono deducibili nel limite del 20 % come stabilito dall'art. 164 del Tuir, e detraibili nel limite del 40 % come stabilito dall'art. 19 del
DPR 633/72, ai fini I.V.A.
Difatti, è la stessa normativa che prevede obbligatoriamente la detraibilità e deducibilità limitata richiamata precedentemente.
7. L'ente, nel proprio avviso di accertamento, ha ritenuto indeducibile ed indetraibile ai fini I.V.A. l'intero costo sostenuto per il noleggio di autovetture.
In merito ai suddetti costi, e' verosimile l'assunto per cui lo Studio Associato, non essendo proprietario di alcuna autovettura all'epoca dei fatti e dovendo, contemporaneamente, supervisionare un numero considerevole di cantieri, necessitava approvvigionarsi di altre autovetture ricorrendo al noleggio privato, le quali venivano utilizzate per l'attività professionale.
Peraltro, l'assunto e' corroborato dalla evidenziata stretta connessione fra la stipula dei singoli contratti di noleggio e la ncessità di raggiungere i singoli cantieri, sparsi sul territorio italiano.
8. I Militari delle Fiamme Gialle, nel redigere il processo verbale di verifica redatto, in data 15.01.2019 - e trasfuso dall'ente di Brindisi nel proprio atto impositivo - nel recuperare a tassazione le spese inerenti i rimborsi agli associati, pari ad € 26.487,00, sostenevano che dette spese a titolo di trasferta non potessero essere collegate all'esecuzione di incarichi professionali e in taluni casi, prive di documentazione giustificante e/o riconducibile all'odierna ricorrente e/o ai professionisti consociati.
Deve premmettersi che la normativa di riferimento sul tema è caratterizzata dal comma 1 dell'art. 54 del
Tuir, e non dall'art. 109 del Tuir.
Ciò premesso, lo Studio associato, odierna ricorrente, relativamente all'anno 2015 produceva redditi classificabili quali redditi dal lavoro autonomo, per come già detto individuati dall'art. 54 del Tuir.
Il comma 1 dell'articolo richiamato stabilisce che: “1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Dalla lettura del suddetto comma, è desumibile che una spesa o un costo è interamente deducibile solo se
è riferibile al ricavo, o a qualsiasi altro componente positivo, che concorrono alla formazione del reddito imponibile. A tal riguardo, l'ente fa un semplice rimando ad un allegato predisposto dai verificatori, senza illustrare il contenuto di tale allegato e né tanto meno indicando la natura dei costi non riconosciuti come rimborsi spese, limitandosi a richiamare quando riportato nel presunto pvc redatto dai militari della GdF, i quali, a loro volta riportano, come già detto, la disciplina di riferimento errata (cfr allegato n. 53 pvv del
15.01.2019), ai fini della quantificazione del reddito di impresa e non del reddito da lavoro autonomo.
Tornando alla contestazione avanzata dall'ente, deve ritenersi che i costi non riconosciuti dall'ente resistente siano comunque sostenuti nell'ambito dello svolgimento dell'attività primaria dello Studio Associato;
essendo la stessa un'attività, come già evidenziato, complessa, e che richiede, verosimilmente, il sostenimento di ingenti costi e spese relative al carburante, alloggio, pasti, pedaggi autostradali, manutenzioni, ecc.., giustificabili dai molteplic viaggi richiesti dall'obbligatoria presenza dei responsabili e degli assistenti di cantieri, i quali, come dimostrato da parte ricorrente, sono dislocati su un vasto territorio nazionale.
Pertanto, deve ritenersi illegittimo il mancato riconoscimento dei suddetti costi, non essendo stata data la prova dell'esistenza dei presupposti di indeducibilità intravisti dai verificatori e confermati dall'ente resistente.
9. In merito ai costi sostenuti per alberghi e ristoranti, l'ente riprende quanto contestato dai verificatori in sede di verifica, avanzando la pretesa di € 7.482,42, perché ritenuti non inerenti all'esercizio dell'attività professionale.
Ebbene, anche in questo caso i verificatori, nel pvv redatto il 15.01.2019, indicano l'errata normativa di riferimento, in quanto nel caso di specie, trova applicazione il comma 5 dell'art. 54 dei Tuir nella sua versione in vigore dal 13.12.2014, che di seguito si ripropone, anziché il richiamato articolo 109 del Tuir evidenziato nell'avviso di accertamento:
"5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista (2). Omississ….” Dunque, le spese alberghiere e di ristorazione sono deducibili nella misura del 75 % e nel limite massimo del 2 % dell'ammontare dei compensi percepiti nel medesimo periodo di imposta.
L'ente contesta il sostenimento di tali costi non considerando che gli stessi sono stati, verosimilmente, sostenuti per motivi di lavoro.
A sostegno dell'assunto di parte ricorrente, non e' contestato, specificatamente. che la maggior parte delle fatture, regolarmente annotate nelle scritture contabili, siano state rilasciate da strutture o ristoranti ubicati nei pressi dei cantieri di lavoro e, pertanto, devono esser considerate spese sostenute nell'ambito dello svolgimento dell'attività professionale dell'odierno ricorrente.
10. Anche in relazione alle spese di rappresentanza, l'ente resistente riprende quanto riportato dalla GdF in sede di verifica, i quali nel pvv redatto il 15.01.2019, riportano la normativa relativa alla determinazione del reddito di impresa e non redditi da lavoro autonomo.
La corretta disciplina degli omaggi ai clienti è da ricercarsi nel comma 5 dell'art. 54 Tuir;
il quale nel disciplinare le spese di rappresentanza tanto dispone: “Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché' quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito”.
Ciò premesso, rientrano nelle spese di rappresentanza qualsiasi spesa o costo sostenuto per l'acquisto di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, senza prevedere nessun importo massimo per ogni singolo acquisto.
Di conseguenza, viene meno la fondatezza della contestazione avanzata dai verificatori nel pvv e dall'ente di Brindisi, in quanto, richiamando la normativa errata, contestano i costi sostenuti per omaggi e spese di rappresentanza perché superiori al valore massimo per ciascun bene pari ad € 50,00; limite questo previsto per la determinazione del reddito di impresa dall'art. 109 del Tuir e non anche per la determinazione del reddito da lavoro autonomo, previsto dall'art. 54 Tuir.
11. In relazione alla presenza di Foi nelle scritture contabili, è verosimile che l'attività professionale svolta dallo Studio Associato richieda un ingente impegno di risorse economiche e una dettagliata organizzazione degli spostamenti, costanti ed obbligatori, richiesti per la supervisione dei numerosi cantieri gestiti dallo
Studio Associato.
Parimenti, devono ritenersi fondate le altre censure mosse da parte ricorrente sotto il profilo del merito e, dunque, dell'infondatezza della pretesa impositiva;
censure alle quali, per economia espositiva, ci si riporta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, di Brindisi, in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2. condanna parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 5000,00 oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, se dovuti.
Cosi' deciso in Brindisi il 23.10.2025
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
AT AN IVAN, Relatore
MORO PATRIZIA, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 750/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH02A3000426 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH02A3000426 IRAP 2015
- sul ricorso n. 751/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da Ricorrente_2 - [...]
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A300798 IRPEF-ALTRO 2015
- sul ricorso n. 752/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_3 - [...]
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A300786 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 5 febbraio 2021, lo “Ricorrente_1 srl – Società tra professionisti”, odierna ricorrente, impugnava l'avviso d'accertamento n. TVH02A3000426-2020, relativo all'anno d'imposta 2015, emesso dall'ente resistente, sulla base del PVC redatto dalla Guardia di Finanza –
Compagnia di Brindisi, in data 18 maggio 2019 e regolarmente consegnato al rappresentante legale pro tempore Ricorrente_2.
Con il suindicato avviso, l'ente resistente recuperava a tassazione costi non deducibili per euro 49.020,76
e costi per operazioni oggettivamente inesistenti per euro 193.000,00.
Ricevuto l'atto, la società presentava istanza di accertamento con adesione, conclusasi con esito negativo.
L'avviso è stato, quindi, impugnato sulla base di molteplici eccezioni preliminari di rito e di merito.
Preliminarmente, la società ricorrente rileva la nullità e/o illegittimità dell'avviso di accertamento per: difetto di sottoscrizione dell'atto in quanto privo di una valida firma digitale, del protocollo informatico, del QR Code
e di una delega alla sottoscrizione dell'atto nei confronti del funzionario Nominativo_3; omessa notificazione del PVC;
difetto di motivazione (motivazione rafforzata e motivazione per relationem); omessa attivazione del contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale;
violazione e falsa applicazione dell'articolo 157 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 come modificato dal decreto legge 15 gennaio 2021, n. 3; errato richiamo alla normativa posta a fondamento dell'atto impugnato;
errata applicazione delle disposizioni sulle sanzioni.
Nel merito e in relazione al disconoscimento dei costi, per complessivi euro 49.020,76, la società rileva la sussistenza dei requisiti ai fini della deducibilità degli stessi richiamando a tal fine la normativa di riferimento.
In relazione al rilievo sui costi per operazioni oggettivamente inesistenti contesta l'esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti della cui ricorrenza dovrebbe dar prova l'Amministrazione e rileva, di contro, la sussistenza, in proprio favore, di diversi elementi idonei ad escludere la fittizietà di tali operazioni adempiendo pertanto all'onere probatorio gravante sulla stessa.
Ciò premesso, l'ente resistente si costituiva in giudizio ai sensi dell'articolo 23 decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, contestando le prospettazioni di parte ricorrente, in quanto infondate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e' fondato in parte qua.
Con il primo motivo parte ricorrente denuncia il difetto di legittimazione attiva dell'Agenzia delle Entrate, vizio che deriverebbe: a) dal fatto che l'atto è sprovvisto di firma digitale, b) dal fatto che è sottoscritto da funzionario non appartenente alla carriera direttiva e c) dal fatto che, sebbene redatto in modalità digitale, è stato notificato alla parte in copia analogica, cioè in versione cartacea.
Il motivo è infondato. In merito va ricordato che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale affermato dalla
S.C., le norme procedurali non mirano a garantire la mera regolarità formale del procedimento, bensì mirano a tutelare il contraddittorio e il diritto di difesa della parte nel cui interesse sono state dettate. Tale principio
è stato confermato da Cass. sez. trib. n. 26831 del 2014, la quale ha, appunto, ricordato << …. l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "il principio, sancito in via generale dall'art 156 cpc, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui
è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto - la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014; conf., sez. trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002). Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. Nella specie i ricorrenti non adducono né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione.doc in luogo del formato.pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte >>.
Aggiungasi che secondo Cass. sez. trib. n. 1150/2021 nessuna disposizione impedisce la notifica secondo le regole ordinarie della notifica a mezzo posta di una copia analogica di un documento informatico conforme all'originale (conf. Cass.civ. n. 24568/18, n. 27561/18 e SSUU n. 7665/16). Quanto all'asserita carenza di delega e di appartenenza alla carriera direttiva del firmatario dell'atto, le relative eccezioni sono state confutate rispettivamente dal provvedimento direttoriale di delega n. 5 del 2020 e dal ruolo dei dirigenti di seconda fascia, esibiti dalla convenuta.
2. Con il secondo motivo si eccepisce la mancata notifica del pvc. dei militari della Guardia di Finanza. Anche questo motivo è infondato. Nell'avviso di accertamento si dà atto che il processo verbale di constatazione
è stato “consegnato il 18.5.2018 nelle mani del rappresentante legale, arch. Ricorrente_2”. Parte ricorrente contesta l'assunto, ma la contestazione è tamquam non esset. L'attestazione di avvenuta consegna
è stata riportata dai militari verbalizzanti nello stesso pvc. Trattasi, dunque, di dichiarazione di un pubblico ufficiale attestante atti dallo stesso compiuti, che pertanto, ai sensi dell'art. 2700 del c.c., fanno piena prova fino a querela di falso. Inoltre l'Ufficio non è tenuto alla notifica dell'atto richiamato per relationem allorché, come in questo caso, abbia riportato nell'avviso di accertamento, anche sommariamente purché in maniera completa, il contenuto dell'atto stesso. Ciò che, puntualmente l'AdE ha fatto nell'articolare la motivazione dell'accertamento qui in esame.
3. Quest'ultimo rilievo vale a confutare anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla mancata notifica degli atti relativi alle operazioni ispettive eseguite in danno della Società_1 srl. Anche dei risultati dell'attività di verifica, infatti, nell'avviso di accertamento impugnato si fornisce un ampio riassunto, con l'indicazione di tutti gli elementi di fatto che portano - secondo l'AdE - a convalidare il riporto a tassazione delle spese perché relative ad operazioni oggettivamente inesistenti. Anche questo motivo, pertanto, è infondato.4.
4. Ugualmente infondato è il quarto motivo. Per costante giurisprudenza, la violazione dell'obbligo di instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta l'invalidità dell'atto di accertamento solo se il contribuente non si sia limitato, come invece ha fatto la ricorrente, alla denuncia dell'omissione ma abbia anche indicato le ragioni che avrebbe potuto far valere nel caso tale obbligo fosse stato osservato dall'AF
(per tutte Cass. civ. sez. VI n. 20036/2018).
5. Infondato è anche il quinto motivo di ricorso, con cui si asserisce che l'atto di accertamento sarebbe stato emesso e notificato nell'arco temporale nel quale le attività di accertamento erano inibite in ragione della pandemia. La norma infatti (art. 157 del DL n. 34/2020), nel disporre la proroga dei termini, fa espressamente salvi i casi di indifferibilità ed urgenza, fra i quali vanno indubbiamente annoverati - come espressamente precisato a pag. 27 dell'avviso impugnato - i casi in cui con l'accertamento sono state ravvisate anche condotte costituenti uno dei reati di cui al DLGS n. 74/2000.
6. Cio' premesso, il profilo di cui e' opportuna la trattazione prioritaria, perché assorbente rispetto alle altre ragioni di doglianza, e' quello relativo all'infondatezza, nel merito, della pretesa tributaria, esercitata sulla base dell'erroneo presupposto della fittizietà dell'operazione economica che ha ingenerato i costi rivendicati da parte ricorrente. Fittizietà dell'operazione che era fondata, concettualmente e logicamente, sulla presunta falsa fatturazione che avrebbe coinvolto la Società_1 srl;
ipotesi delittuosa che, medio tempore, e' stata ritenuta insussistente in sede penale.
Orbene, come noto, la sentenza penale definitiva di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario anche se divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000, purché a tale data il giudizio tributario sia ancora pendente.
Ciò, in conformità a quanto stabilito dalla Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sull'operatività dell'art. 21-bis citato, introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024 di riforma del sistema sanzionatorio, secondo cui il giudicato penale favorevole al contribuente (perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso) dispiega effetti nel processo tributario, se relativo al medesimo soggetto ed agli stessi fatti materiali oggetto di valutazione.
Attualmente, risulta rimessa alle Sezioni Unite la questione della portata del vincolo ovvero se limitato alle sanzioni o estesa all'accertamento.
Attualmente, si registrano due opposti orientamenti giurisprudenziali:
Secondo una prima impostazione, nel rispetto del principio del ne bis in idem e del principio di coerenza del sistema, il giudicato penale si estende all'intero accertamento dell'imposta, impedendo all'Amministrazione
Finanziaria di contestare nuovamente in sede tributaria fatti già esclusi dal giudice penale. Tale posizione è stata espressa, tra le altre, nelle sentenze Cass. 27 giugno 2019, n. 17258; Cass. 22 maggio 2015, n. 10578;
Cass. 12 marzo 2007, n. 5720.
L'orientamento restrittivo limita l'efficacia del giudicato penale al solo ambito delle sanzioni tributarie, escludendone l'estensione all'accertamento dell'imposta. Secondo questa prospettiva, il giudicato penale non vincola il giudice tributario, che deve comunque effettuare una valutazione autonoma delle prove disponibili per quanto riguarda l'imposta. Tale orientamento è stato espresso, tra le altre, nelle sentenze
Cass. n. 3800/2025, Cass. n. 4916/2025, Cass. n. 4921/2025, Cass. n. 4924/2025 e Cass. n. 4935/2025.
Ciò premesso, e in attesa di tale pronuncia, questo Collegio evidenzia come, nel caso di specie, quand'anche questo giudice tributario non si ritenga vincolato dalle risultanze penali ai fini dell'accertamento del fatto storico, non esistano ragioni fattuali e giuridiche oggettive per disattendere la valutazione espressa dal giudice penale.
Infatti, dal riepilogo esposto da parte ricorrente, è dato apprendere la circostanza, non oggetto di espressa contestazione ad opera dell'ente resistente, per cui, nell'anno oggetto di verifica, lo Studio associato registrava la direzione dei lavori di numero 27 cantieri, sparsi sull'intero territorio nazionale.
La riprova di quanto appena detto è rappresentata dalla copiosa documentazione evocata dalla ricorrente fra cui contratti quadro, verbali di sopralluogo e di coordinamento.
Inoltre, non e' contestato che la dislocazione dei cantieri - come già detto, emergente dal riepilogo effettuato dei contratti in essere nel 2015 - abbia interessato tutto il territorio nazionale, ed, in particolare, le Regioni della Puglia, Basilicata, Abruzzo, Friuli -Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, con il maggior numero di cantieri dislocati nelle Regioni Settentrionali.
Sostiene parte ricorrente che la dislocazione dei cantieri rendeva necessario il ricorso, per fini logistici, al supporto della Società_1 srl per il raggiungimento in particolare dei cantieri posti nelle Regioni Settentrionali, mentre i cantieri siti in Puglia, Basilicata e Abruzzo, non richiedendo particolari sforzi organizzativi, venivano gestisti direttamente dallo studio con conseguente sostenimento di costi accessori per autovetture, carburante, pedaggi autostradali, manutenzione veicoli, pernottamento, ristorazione e costi imprevisti relativi ala viaggio e alla gestione dei cantieri.
In relazione al suddetto rilievo la ricorrente deduce anzitutto il corretto comportamento contabile, civile e fiscale tenuto dallo studio associato, il quale ha puntualmente adempiuto agli innumerevoli adempimenti previsti dalla normativa fiscale.
Rileva, inoltre, come tutte le suddette fatture siano state onorate con il prelievo delle relative somme dai conti intestati allo Studio Associato, altre con cambiali e il residuo dei pagamenti è avvenuto per il tramite di somme bonificate ai singoli associati, a titolo di acconti sugli utili prodotti dall'associazione; acconti questi che venivano poi utilizzati in parte dagli associati per erogare i singoli acconti quietanzati dalla Società_1 srl ed in parte per far fronte ad eventuali spese che si rendevano necessarie durante i viaggi.
Ragione per cui tali pagamenti - essendo supportati dai prelievi e dai bonifici effettuati nei confronti dei singoli associati, di cui vi è traccia negli estratti di conto corrente e dalle cambiali emesse in favore della società
Società_1 srl - non si potrebbero considerare fittizi (pagina 58 del ricorso).
Evidenzia, inoltre, come le trance di pagamento avvenute in data antecedenti alla stessa ricezione delle fatture da parte della Società_1 srl siano giustificate dalla necessita di effettuare sopralluoghi e organizzare il lavoro precedentemente alla data di avvio dei lavori (anno 2014).
Si osserva, infine, come le fattura emesse dalla Società_1 srl riportano chiaramente l'oggetto della prestazione.
Vengono elencati da pagina 32 a pagina 34 tutti i contratti sottoscritti per lo svolgimento dei lavori nei diversi cantieri.
In ragione di quanto sopra, la ricorrente asserisce di aver fornito la prova circa l'effettività erogazione dei servizi fatturati dalla Società_1 srl, nonchè di aver verificato l'esistenza di detta società acquisendo preventivamente le uniche informazioni a cui poteva accedere, attraverso la consultazione del sito della
Camera di Commercio.
Orbene, ritiene questo Collegio che risponde ad una massima di comune esperienza che una tale complessa realtà operativa e lavorativa possa richiedere la predisposizione di centri direzionali e operativi, idonei a supportare e coordinare l'esecuzione di ogni singolo lavoro o appalto, in maniera più efficiente;
parimenti, tale realtà può richiedere, anche frequenti, spostamenti fisici dei professionisti.
6. Dalla verifica effettuata dai Militari della GdF di Brindisi, come è dato apprendere dal corpo dell'avviso di accertamento, sono emersi costi sostenuti, per l'acquisto del carburante utilizzato per gli spostamenti eseguiti dal direttore dei lavori e del proprio personale, per recarsi sui cantieri su elencati.
Detto costo è stato ritenuto indeducibile in conseguenza, a detta dell'ente resistente, dell'assenza di schede carburanti per ciascun autoveicolo nell'impianto contabile verificato e il riscontro, in sostituzione delle stesse, di rituali fatture di acquisto carburante.
Le contestazioni de quibus sono irragionevoli e, pertanto, devono essere disattese.
La normativa di riferimento per gli acquisti del carburante dell'anno di imposta 2015 è dettata dal combinato disposto dell'art. 164 del Tuir e dall'art. 19-bis n.1 del DPR 633/72.
L'art. 164 del Tuir, rubricato “Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni” dispone che:
“1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis);
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa;
L'art. 19-bis n.1 del DPR 633/72 rubricato “Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi” dispone che: “1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19: c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi e' ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa nonche' per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a otto”.
Pertanto, dalla lettura del combinato disposto dei due articoli riportati, i costi relativi all'acquisto del carburante risultano essere interamente deducibili se sostenuti per veicoli utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività professionale, indipendentemente dal documento fiscale reperito nell'impianto contabile. Nel caso de quo, si evidenzia come i Militari delle Fiamme Gialle, nell'ambito delle ispezioni fiscale, sul punto hanno rinvenuto anziché le schede carburanti, fatture di acquisto di carburante, emesse dai gestori del servizio di rifornimento. E' evidente che una mera irregolarità formale - che non comporti una violazione sostanziale - non possa precludere la deducibilità di costi, come nel caso di specie, direttamente collegati alla produzione del reddito come nel caso dello Studio Associato.
D'altronde, l'emissione della fattura, a differenza della compilazione della scheda carburante (d'altra parte auto-compilata e non certificata), dimostra l'effettiva erogazione del carburante.
3. Durante le operazione di verifica condotta dalla GdF, gli stessi rilevavano una indeducibilità di
€ 69,08 per costi di accessori e riparazioni di autoveicoli riconoscendo detraibile la somma pari ad € 285,30.
Come evidenzaito da parte ricorrente, il conto di mastro utilizzato “Accessori e riparazioni auto” accoglie solo ed esclusivamente il costo deducibile delle spese sostenute per le riparazioni di autovetture, le quali, se non sono utilizzate esclusivamente per lo svolgimento dell'attività professionale, sono deducibili nel limite del 20 % come stabilito dall'art. 164 del Tuir, e detraibili nel limite del 40 % come stabilito dall'art. 19 del
DPR 633/72, ai fini I.V.A.
Difatti, è la stessa normativa che prevede obbligatoriamente la detraibilità e deducibilità limitata richiamata precedentemente.
7. L'ente, nel proprio avviso di accertamento, ha ritenuto indeducibile ed indetraibile ai fini I.V.A. l'intero costo sostenuto per il noleggio di autovetture.
In merito ai suddetti costi, e' verosimile l'assunto per cui lo Studio Associato, non essendo proprietario di alcuna autovettura all'epoca dei fatti e dovendo, contemporaneamente, supervisionare un numero considerevole di cantieri, necessitava approvvigionarsi di altre autovetture ricorrendo al noleggio privato, le quali venivano utilizzate per l'attività professionale.
Peraltro, l'assunto e' corroborato dalla evidenziata stretta connessione fra la stipula dei singoli contratti di noleggio e la ncessità di raggiungere i singoli cantieri, sparsi sul territorio italiano.
8. I Militari delle Fiamme Gialle, nel redigere il processo verbale di verifica redatto, in data 15.01.2019 - e trasfuso dall'ente di Brindisi nel proprio atto impositivo - nel recuperare a tassazione le spese inerenti i rimborsi agli associati, pari ad € 26.487,00, sostenevano che dette spese a titolo di trasferta non potessero essere collegate all'esecuzione di incarichi professionali e in taluni casi, prive di documentazione giustificante e/o riconducibile all'odierna ricorrente e/o ai professionisti consociati.
Deve premmettersi che la normativa di riferimento sul tema è caratterizzata dal comma 1 dell'art. 54 del
Tuir, e non dall'art. 109 del Tuir.
Ciò premesso, lo Studio associato, odierna ricorrente, relativamente all'anno 2015 produceva redditi classificabili quali redditi dal lavoro autonomo, per come già detto individuati dall'art. 54 del Tuir.
Il comma 1 dell'articolo richiamato stabilisce che: “1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Dalla lettura del suddetto comma, è desumibile che una spesa o un costo è interamente deducibile solo se
è riferibile al ricavo, o a qualsiasi altro componente positivo, che concorrono alla formazione del reddito imponibile. A tal riguardo, l'ente fa un semplice rimando ad un allegato predisposto dai verificatori, senza illustrare il contenuto di tale allegato e né tanto meno indicando la natura dei costi non riconosciuti come rimborsi spese, limitandosi a richiamare quando riportato nel presunto pvc redatto dai militari della GdF, i quali, a loro volta riportano, come già detto, la disciplina di riferimento errata (cfr allegato n. 53 pvv del
15.01.2019), ai fini della quantificazione del reddito di impresa e non del reddito da lavoro autonomo.
Tornando alla contestazione avanzata dall'ente, deve ritenersi che i costi non riconosciuti dall'ente resistente siano comunque sostenuti nell'ambito dello svolgimento dell'attività primaria dello Studio Associato;
essendo la stessa un'attività, come già evidenziato, complessa, e che richiede, verosimilmente, il sostenimento di ingenti costi e spese relative al carburante, alloggio, pasti, pedaggi autostradali, manutenzioni, ecc.., giustificabili dai molteplic viaggi richiesti dall'obbligatoria presenza dei responsabili e degli assistenti di cantieri, i quali, come dimostrato da parte ricorrente, sono dislocati su un vasto territorio nazionale.
Pertanto, deve ritenersi illegittimo il mancato riconoscimento dei suddetti costi, non essendo stata data la prova dell'esistenza dei presupposti di indeducibilità intravisti dai verificatori e confermati dall'ente resistente.
9. In merito ai costi sostenuti per alberghi e ristoranti, l'ente riprende quanto contestato dai verificatori in sede di verifica, avanzando la pretesa di € 7.482,42, perché ritenuti non inerenti all'esercizio dell'attività professionale.
Ebbene, anche in questo caso i verificatori, nel pvv redatto il 15.01.2019, indicano l'errata normativa di riferimento, in quanto nel caso di specie, trova applicazione il comma 5 dell'art. 54 dei Tuir nella sua versione in vigore dal 13.12.2014, che di seguito si ripropone, anziché il richiamato articolo 109 del Tuir evidenziato nell'avviso di accertamento:
"5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista (2). Omississ….” Dunque, le spese alberghiere e di ristorazione sono deducibili nella misura del 75 % e nel limite massimo del 2 % dell'ammontare dei compensi percepiti nel medesimo periodo di imposta.
L'ente contesta il sostenimento di tali costi non considerando che gli stessi sono stati, verosimilmente, sostenuti per motivi di lavoro.
A sostegno dell'assunto di parte ricorrente, non e' contestato, specificatamente. che la maggior parte delle fatture, regolarmente annotate nelle scritture contabili, siano state rilasciate da strutture o ristoranti ubicati nei pressi dei cantieri di lavoro e, pertanto, devono esser considerate spese sostenute nell'ambito dello svolgimento dell'attività professionale dell'odierno ricorrente.
10. Anche in relazione alle spese di rappresentanza, l'ente resistente riprende quanto riportato dalla GdF in sede di verifica, i quali nel pvv redatto il 15.01.2019, riportano la normativa relativa alla determinazione del reddito di impresa e non redditi da lavoro autonomo.
La corretta disciplina degli omaggi ai clienti è da ricercarsi nel comma 5 dell'art. 54 Tuir;
il quale nel disciplinare le spese di rappresentanza tanto dispone: “Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché' quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito”.
Ciò premesso, rientrano nelle spese di rappresentanza qualsiasi spesa o costo sostenuto per l'acquisto di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, senza prevedere nessun importo massimo per ogni singolo acquisto.
Di conseguenza, viene meno la fondatezza della contestazione avanzata dai verificatori nel pvv e dall'ente di Brindisi, in quanto, richiamando la normativa errata, contestano i costi sostenuti per omaggi e spese di rappresentanza perché superiori al valore massimo per ciascun bene pari ad € 50,00; limite questo previsto per la determinazione del reddito di impresa dall'art. 109 del Tuir e non anche per la determinazione del reddito da lavoro autonomo, previsto dall'art. 54 Tuir.
11. In relazione alla presenza di Foi nelle scritture contabili, è verosimile che l'attività professionale svolta dallo Studio Associato richieda un ingente impegno di risorse economiche e una dettagliata organizzazione degli spostamenti, costanti ed obbligatori, richiesti per la supervisione dei numerosi cantieri gestiti dallo
Studio Associato.
Parimenti, devono ritenersi fondate le altre censure mosse da parte ricorrente sotto il profilo del merito e, dunque, dell'infondatezza della pretesa impositiva;
censure alle quali, per economia espositiva, ci si riporta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, di Brindisi, in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2. condanna parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 5000,00 oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, se dovuti.
Cosi' deciso in Brindisi il 23.10.2025