Decreto cautelare 12 agosto 2021
Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza 22 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 10/09/2021, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/09/2021
N. 00867/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 867 del 2021, proposto da
Savi Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Zampese, Annalisa Vincenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Botteon, Antonella Cusin, Bianca Peagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
degli effetti pregiudizievoli del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 19 del 29.07.2021, notificato in data 02.08.2021, con cui è stata disposta la sospensione immediata dell'A.I.A. e dell'esercizio provvisorio rilasciati con DGRV n. 1352 del 13.07.2012, così come modificata dalla DGRV n. 2391 del 16.12.2014 e dal DASTT n. 23 del 21.02.2019, consentendo l'istantanea prosecuzione dell'attività di SAVI SERVIZI S.R.L.;
nonché ogni altro atto e/o provvedimento, connesso, dipendente e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ad un primo sommario esame proprio della presente fase, il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris quanto al dedotto difetto di motivazione in ordine ai presupposti della sospensione immediata dell’autorizzazione integrata ambientale previsti dall’art. 29- decies , comma 9, lett. b) D.Lgs. 152/06, non essendo state esplicitate le circostanze di fatto integranti la sussistenza di un pericolo immediato per la salute umana o per l’ambiente, né risultando dal provvedimento impugnato precedenti violazioni delle prescrizioni;
ritenuto, altresì, che sussiste il dedotto periculum in mora;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende il provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 27 gennaio 2022.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.000,00 oltre IVA e CPA.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio il 9 settembre 2021, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO