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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 2666 /2024 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2666 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Rodolfo Folliero in forza di mandato su foglio separato da intendersi apposto in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Cosenza al C.so Luigi Fera n. 115
- RICORRENTE-
E
(c.f. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Castrolibero, alla via Sandro Pertini n. 6, presso lo studio dell'avv. Margherita Corriere che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
- RESISTENTE –
NONCHE'
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO– 2
OGGETTO: regolamentazione dell'affido, del collocamento e del mantenimento di minore nata da convivenza more uxorio tra le parti.
CONCLUSIONI
All'udienza del 8.1.2025 le parti raggiungevano un accordo aderendo alla proposta conciliativa del giudice. Di tale accordo i difensori chiedevano il recepimento. Il
PM, ricevuti gli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda introduttiva.
FATTO E DIRITTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da il quale, Parte_1
premesso che dalla convivenza more uxorio con era Controparte_1
nata in data [...] la minore e premessa, altresì, la cessazione Persona_1
della relazione sentimentale tra le parti, chiedeva regolarsi l'affido, il collocamento e il mantenimento della medesima minore, alle condizioni meglio specificate nell'atto introduttive. Prospettava diverse conclusioni la resistente, costituendosi in giudizio. All'udienza del 8.1.2025 dinanzi al relatore, le parti, aderendo alla proposta conciliativa del giudice, raggiungevano un accordo del seguente tenore:
1) Affido condiviso di con collocamento prevalente presso la madre;
2) Per_1
Regolamentazione nei seguenti termini del diritto di visita del padre: il padre terrà con sé per tre ore e mezzo (da comunicarsi settimanalmente ogni Per_1
domenica, nel senso che nella giornata di domenica il ricorrente comunicherà alla resistente l'orario esatto in cui preleverà la bambina) il martedì e il giovedì, inoltre il papà terrà con sé la bambina per tre sabati o tre domeniche al mese (da comunicarsi settimanalmente all'altro genitore) dalle ore 9:30 alle 20:30; la bambina trascorrerà inoltre in forma alternata con i genitori le principali festività
(vigilia di natale con un genitore;
giorno di natale con l'altro; vigilia di capodanno con un genitore, giorno di capodanno con l'altro; giorno di pasqua con un genitore, lunedì dell'angelo con l'altro); il padre potrà inoltre quotidianamente sentire la bambina tramite videochiamata tra le 20:00 e le 20:30. 3) Il padre concorrerà al mantenimento della minore mediante versamento all'altro genitore della somma di euro 300,00 mensili oltre rivalutazione monetaria come per legge e concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Trattandosi di regolamentazione che appare conforme all'interesse della minore - di cui è previsto l'affido condiviso in conformità al modello legale, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del 3
padre che tiene conto dell'età della piccola e della necessità di ricostruire Per_1 il pieno rapporto con l'altro genitore e con regolamentazione, altresì, degli obblighi economici del genitore non collocatario che tiene conto della posizione reddituale delle parti - essa può certamente essere recepita in questa sede.
Le spese di lite vengono compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, sentito il giudice relatore, così provvede:
1. Omologa l'accordo intervenuto tra le parti come compendiato in motivazione e per l'effetto regola l'affido, il mantenimento e il collocamento della minore in conformità ad esso;
Persona_1
2. Dichiara compensate tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22.1.2025
Il giudice est. Il Presidente
dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma