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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/10/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent enza n.
R.G. 746/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 746/2023 R.G. promossa da:
C.F. , nato a [...] il 28 CP_1 C.F._1 maggio 1964, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Claudio Bertolino del foro di Asti, PEC , presso il cui studio è Email_1 elettivamente domiciliato, in Alba (CN), corso Torino n. 12.
-APPELLANTE-
CONTRO
C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
07 febbraio 1938, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Fabio Franco del foro di Asti, PEC , presso il cui studio è Email_2 elettivamente domiciliata, in Alba (CN), corso Torino n. 10.
- APPELLATA -
1 E NEI CONFRONTI DI
C.F. , nato ad [...] il 29 settembre CP_3 C.F._3
1981, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Maurizio Marello del foro di
Asti, PEC , presso il cui studio è Email_3 elettivamente domiciliato, in Alba (CN) piazza Risorgimento n. 5.
- APPELLATO E TERZO CHIAMATO IN PRIMO GRADO-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 1 giugno 2023, ha CP_1
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 76/2023, emessa in data 3 febbraio 2023
dal Tribunale di Asti, in composizione monocratica, pubblicata il 13 febbraio 2023 e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“- rigetta l'azione spiegata da parte attrice;
- pone definitivamente a carico della parte attrice le spese relative alla Consulenza tecnica d'ufficio espletata;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida complessivamente in euro 16.481 (Euro 2.194 per la fase di studio, Euro 1.448 per la fase introduttiva, Euro 9.023 per la fase istruttoria e Euro 3.816 per la fase decisoria), oltre a iva, spese generali e c.p.a
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte terza chiamata, che liquida complessivamente in euro 16.481 (Euro 2.194 per la fase di studio, Euro 1448 per la fase introduttiva,
Euro 9.023 per la fase istruttoria e Euro 3.816 per la fase decisoria), oltre a iva, spese generali e
c.p.a.”
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte D'Appello Di Torino adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni meglio vista declaratoria e/o statuizione, per le causali tutte di cui in narrativa
e in atti, in accoglimento del presente atto di appello e in riforma dell'impugnata sentenza n. 76/2023 del Tribunale di Asti- Sezione Civile (nella causa R.G. n. 1997/2016), pubblicata in data 13.02.2023, non notificata, così provvedere: nel merito:
2 rilevato che la promittente venditrice, sig.ra , non ha inteso, e non intende, Controparte_2 adempiere spontaneamente al contratto preliminare stipulato con il promissario acquirente sig.
[...]
in data 30.01.2016; CP_1
- dato atto che il sig. ha inteso, e intende, stipulare il relativo contratto definitivo e, CP_1 quindi, pagare l'intero pattuito prezzo della compravendita, pari ad € 820.000,00, che ha messo, e mette, a disposizione;
- previi occorrendo accertamento e declaratoria dell'insussistenza del diritto di prelazione, dedotto in causa, in capo al sig. , per carenza dei requisiti necessari al suo valido esercizio, CP_3 per l'effetto della validità ed efficacia del contratto preliminare per cui è giudizio: 1) pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art.2932 c.c., sentenza costituiva che tenga luogo e produca gli effetti del contratto definivo di compravendita non concluso dei terreni oggetto del contratto preliminare di compravendita stipulato in data 30.01.2016, censiti al Catasto Terreni del
Comune di IG ET (CN) al Foglio n.6, Particelle n.217 (di superficie ettari 0,0558),
n.269 (di superficie ettari 0,0754), n.497 (di superficie ettari 0,4494), n.502 (di superficie ettari
0,0015) e n.505 (di superficie ettari 0,0051), trasferendone la proprietà, dietro pagamento dell'intero pattuito prezzo di € 820.000,00, dalla sig.ra ( ), nata a [...]_4
IG ET (CN) il 07.02.1938 e residente in [...], Via Alba – Monforte
n.43, al sig. ( ), nato a [...] il CP_1 CodiceFiscale_5
28.05.1964 e residente in [...], dichiarando inefficace e inopponibile all'attore il contratto di compravendita stipulato dalla convenuta con il terzo chiamato in data 06.05.2016; 2) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari della Conservatoria di Alba di procedere alla relativa trascrizione, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
Con ogni consequenziale declaratoria.
In ogni caso: con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio e con condanna di convenuta e terzo chiamato alla restituzione, per quanto di rispettiva pertinenza, delle somme tutte a tale titolo loro corrisposte dall'appellante”.
Per parte Appellata Controparte_2
“Contrariis reiectis, piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello:
- respingere l'appello e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza;
- in ogni caso accertatane l'inammissibilità e/o l'illegittimità e/o l'inaccoglibilità e/o l'infondatezza, respingere la domanda attorea;
- in via subordinata e nella denegata ipotesi di suo accoglimento, condannare il terzo chiamato
a manlevare e tenere indenne la convenuta da ogni e qualsiasi somma CP_3 Controparte_2 che a qualunque titolo (per danni, spese legali di difesa, spese legali di soccombenza) la stessa fosse condannata a pagare in conseguenza della presente azione giudiziaria;
- con il favore delle spese ed onorari dei due gradi di giudizio ivi comprese quelle di CTU“.
Per parte Appellata e Terza chiamata in primo grado CP_3
“Contrariis reiectis, piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello:
-respingere l'appello e per l'effetto confermare l'impugnata Sentenza n. 76/2023 del Tribunale di Asti
– Sezione Civile (causa R.G. n.1997/2016);
- in ogni caso accertatane l'inammissibilità e/o l'illegittimità e/o l'inaccoglibilità e/o l'infondatezza, respingere ogni domanda attorea;
- con il favore delle spese ed onorari dei due gradi di giudizio ivi comprese quelle di CTU“.
Le parti hanno regolarmente proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al
3 deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
ha agito in giudizio avverso allegando quanto CP_1 Controparte_2
segue:
- di aver stipulato, in data 30 gennaio 2016, un contratto preliminare di vendita con per l'acquisto dei terreni censiti al Catasto Terreni del Controparte_2
Comune di IG ET (CN) al Foglio n.6, Particelle n. 217, n. 269, n.
497, n. 502 e n. 505;
- che il prezzo di vendita convenuto era di euro 820.000,00, di cui ne corrispondeva euro 120.000,00 a titolo di caparra confirmatoria;
- che successivamente non aveva inteso stipulare il contratto Controparte_2
definitivo;
domandando, su queste basi, al Tribunale di Asti di pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. che producesse gli effetti del contratto definitivo di compravendita non concluso.
costituitasi tempestivamente in giudizio, ha contestato Controparte_2
interamente la fondatezza di tale domanda, allegando e sostenendo:
- la mancanza dei presupposti per l'esercizio dell'azione ai sensi dell'art. 2932
c.c. da parte di a causa della sopravvenuta inefficacia del CP_1
contratto preliminare di vendita per il verificarsi della clausola risolutiva
(denominata dalle parti sospensiva) di cui all'articolo 7 del suddetto contratto preliminare, in seguito all'esercizio, da parte di quale CP_3
coltivatore diretto confinante, del diritto di prelazione agraria;
- di avere, dunque, trasferito i medesimi terreni oggetto del contratto preliminare di compravendita a con rogito notarile del 6 maggio 2016; CP_3
4 - di avere restituito a la somma ricevuta a titolo di caparra CP_1
confirmatoria; chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda dell'Attore nonché, preliminarmente, di essere autorizzata a chiamare in causa per essere manlevata dalla CP_3
domanda proposta da nei suoi confronti. CP_1
Costituitosi in giudizio, il terzo chiamato ha contestato interamente CP_3
la fondatezza della domanda avanzata da allegando e sostenendo la CP_1
sussistenza in suo capo di tutti i requisiti, sia soggettivi sia oggettivi, per il valido esercizio, da parte sua, del diritto di prelazione agraria, chiedendo, di conseguenza, il rigetto della domanda attorea.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali, disposizione di consulenza tecnica d'ufficio e acquisizioni documentali ex 210 c.p.c..
All'esito della trattazione, il Tribunale di Asti, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha rigettato la domanda proposta da CP_1
condannandolo al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta e dal terzo chiamato.
L'Appellante ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata, articolando un motivo d'impugnazione unitariamente esposto, così rubricato:
- “insussistenza in capo al sig. dei 'requisiti di legge' per il valido CP_3
esercizio del diritto di prelazione agraria e, in particolare, del requisito della
'conduzione diretta – almeno biennale-' del fondo confinante con quello oggetto di trasferimento. Mancato avveramento della condizione prevista dalla clausola n. 7 del contratto preliminare in data 30.01.2016 e conseguente fondatezza dell'azione ex art. 2932 c.c. attorea”.
Un successivo paragrafo dell'atto di impugnazione, rubricato “le spese di lite, legali e di CTU”, non costituisce un distinto motivo d'impugnazione, ma solo specificazione di domande conseguenti all'eventuale accoglimento delle predette, unitarie, ragioni di gravame.
5 si è costituita in giudizio chiedendo, in via principale, il rigetto Controparte_2
della presentata impugnazione e, in via subordinata, in caso di accoglimento dell'impugnazione di controparte, di essere manlevata e tenuta indenne da CP_3
[...]
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della presentata CP_3
impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
2. SUSSISTENZA DEL REQUISITO DELLA CONDUZIONE DIRETTA ALMENO BIENNALE
L'Appellante censura il riconoscimento, da parte del Tribunale di Asti, della sussistenza del requisito della conduzione diretta almeno biennale del fondo limitrofo in capo a necessario per il valido esercizio del diritto di prelazione CP_3
agraria previsto dall'art. 8 l. 590 del 1965 e dall'art. 7, comma 2, l. 817 del 1971.
Requisito, invece, a suo avviso non integrato. Di conseguenza, erroneamente il giudice di prime cure avrebbe ritenuto legittimo l'esercizio del diritto di prelazione da parte di e giustificato il rifiuto da parte di di avvenire alla CP_3 Controparte_2
stipula del contratto definitivo di compravendita, rigettando la domanda ex art. 2932
c.c. presentata da CP_1
Parte Appellata ha osservato, prima ancora di sostenere Controparte_2
l'infondatezza di tale censura, che in ogni caso mancherebbe “nel caso di specie il presupposto stesso per l'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c., non essendosi verificato al momento della notifica dell'atto di citazione alcun inadempimento dell'obbligo di concludere un contratto. La data ultima per la stipula era contrattualmente stabilita al 31.05.2016 e la data fissata dal promissario acquirente era il 16.05.2016. Alla data del 5.05.2016, pertanto, nessun inadempimento era addebitabile all'odierna convenuta, tutelabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 c.c. Donde l'inammissibilità della domanda svolta con l'atto di citazione di primo grado per la mancanza dei presupposti di legge per il suo valido esercizio”. Tale argomento non è condivisibile: a fronte dell'esercizio del diritto di prelazione da parte di il contratto di compravendita immobiliare è stato stipulato fra CP_3
6 e in data antecedente al 16 maggio 2016, di Controparte_2 CP_3
conseguenza l'azione giudiziaria intrapresa da è da ritenersi, sotto CP_1
questo profilo, senz'altro ammissibile.
Il motivo di impugnazione avanzato da è tuttavia infondato e non CP_1
può trovare accoglimento.
Indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla ripartizione degli oneri probatori, questa Corte ritiene che risulti provata agli atti la sussistenza, in capo a del requisito della conduzione diretta almeno biennale del fondo CP_3
limitrofo in capo a necessario per il valido esercizio del diritto di CP_3
prelazione agraria previsto dall'art. 8 l. 590 del 1965 e dall'art. 7, comma 2, l. 817 del
1971 (non sono state presentate dall'Appellante specifiche censure in ordine alla sussistenza degli altri requisiti previsti da tali disposizioni normative, che comunque risultano anch'essi pienamente provati agli atti).
Il Tribunale di Asti ha ritenuto in questo senso a fronte delle risultanze derivanti dal complesso degli elementi probatori acquisiti agli atti, in primo luogo dagli esiti delle prove orali assunte.
L'Appellante lamenta che le testimonianze sarebbero generiche e non conclusive, in quanto non consentirebbero di stabilire con precisione se i terreni dei quali i testimoni hanno confermato la conduzione diretta almeno biennale da parte di , CP_3
ovvero “i vigneti siti in IG ET località Pira”, siano esattamente quelli confinanti con quelli oggetto di giudizio. Tale censura non è condivisibile: il riferimento alla località Pira consente di individuare con sufficiente precisione i terreni oggetto di prova testimoniale, anche tenuto conto che, come emerge accertato dalla
CTU effettuata in primo grado, la cosiddetta “strada della Pira” passa sulla proprietà di anche in prossimità della particella 483, confinante con la particella CP_3
217, oggetto di giudizio.
Tutti i testimoni escussi hanno concordemente e univocamente riferito o di aver partecipato più volte con alla coltivazione di tale fondo o di avervi CP_3
assistito. In particolare, nel rispondere sulla circostanza capitolata come “vero che il
7 quale coltivatore diretto, a fare data dal 2001, dedica interamente il CP_3
tempo lavorativo a sua disposizione per la coltura dei terreni e nello specifico dei vigneti siti in IG ET loc. Pira”, lo ha confermato, Testimone_1
aggiungendo anche “lo conosco dal 2007 e lo vedo lavorare sui terreni, anche perché sono spesso a casa durante la settimana”. lo ha a sua volta Controparte_4
confermato, spiegando che sia lui che suo cugino lavoravano per e Per_1 CP_3
che svolgeva attività di coltivatore diretto sin dal 2001. Analoghe CP_3
deposizioni hanno reso i testi e . Testimone_2 Testimone_3
L'Appellante lamenta, in termini generici, una scarsa attendibilità di alcuni di tali testimoni, in quanto legati a da vincoli affettivi o parentali. Come CP_3
noto, peraltro, “in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c.
per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (così, ex multis, C. Cass., Sez. 1, ordinanza n. 6001 del 28/02/2023, Rv. 667002-01; v.
anche, nel medesimo senso, C. Cass., Sez 6, ordinanza n. 98 del 4/01/2019), e l'Appellante non ha allegato, né addotto alcun elemento a sostegno di tale eccepita inattendibilità, né elementi in tal senso emergono altrimenti dagli atti, e le testimonianze rese risultano sufficientemente precise, credibili e attendibili.
L'Appellante nota che la testimonianza di , invece non legato a Controparte_4
da alcun vincolo affettivo, sarebbe stata da ritenersi inammissibile, in CP_3
quanto tale nominativo non sarebbe stato indicato nella lista dei testimoni presentata da parte di è già sufficiente rilevare che al riguardo nemmeno si CP_3
invoca, né risulta sia stata sollevata tempestiva formale eccezione sul punto nel corso del primo grado di giudizio.
Differentemente da quanto sostenuto da è poi tutt'altro che privo CP_1
di rilievo il fatto che dalla documentazione INPS acquisita agli atti risulta confermato
8 che è coltivatore diretto dal 21 settembre 2001. Se è certo vero che CP_3
l'iscrizione all'INPS come coltivatore diretto non è sufficiente di per sé a provare l'effettiva conduzione diretta, tantomeno quella degli specifici fondi confinanti con quelli oggetto di causa (circostanza che la stessa CTU ha rilevato non risultare
“documentalmente”), così come la qualità di agricoltore non può desumersi esclusivamente da elementi formali quali gli elenchi redatti dal Servizio contributi agricoli unificati, trattasi comunque di documentazioni idonee a fornire elementi indiziari, di cui correttamente il Tribunale ha tenuto conto, corroborando e concordando con gli esiti delle assunte prove testimoniali.
L'Appellante lamenta, poi, la mancata adeguata considerazione, da parte del
Tribunale, della documentazione acquisita, ex art. 210 c.p.c., dall'Anagrafe Agricola
Unica del Piemonte - Coldiretti, il cosiddetto fascicolo aziendale, dalla quale risulterebbe, secondo l'Appellante, che pur se proprietario dei terreni CP_3
siti in IG ET località Pira confinanti con quelli oggetto di causa, non ne avrebbe la conduzione diretta, in quanto i terreni accatastati alle particelle n. 181 e
483, confinanti con la particella 217, sarebbero condotti in affitto e comodato dalla società agricola semplice “I Paglieri”, di cui è legale rappresentate e CP_3
contitolare con il padre. Questo emergerebbe dal rilevare che il predetto fascicolo aziendale non è intestato alla persona fisica ma alla società “I CP_3
Paglieri”, e che in tale fascicolo i terreni di cui alla particella n. 181 sono indicati come
“codice 4”, quelli di cui alle particelle n. 364 e 483 come “codice 2” e sarebbe
“notorio”, essendo “codici identificativi del tipo di conduzione … rinvenibili agevolmente in internet” che il codice 4 equivale a comodato e il codice 2 equivale ad affitto, nonché dal fatto che, dalle risultanze della CTU, emerge che, nel 2016,
ha redatto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per concedere CP_3
in comodato d'uso gratuito alla società semplice “I Paglieri” i terreni oggetto del giudizio, dopo il loro acquisto. Il CTU, infine, avrebbe equivocato il quesito peritale conferitogli, confondendo a più riprese il soggetto destinatario dell'accertamento, da identificarsi in e non nella società semplice “I Paglieri”. CP_3
9 Nemmeno tale argomentazione risulta condivisibile. Agli atti non vi è prova che i terreni di proprietà di confinanti con quelli oggetto di causa siano stati CP_3
effettivamente oggetto di contratti di comodato o affitto in favore della società semplice “I Paglieri”, di cui lo stesso è legale rappresentante e socio, CP_3
insieme al padre. La mera notazione, a margine di un elenco di particelle contenuto nel fascicolo aziendale dalla società semplice “I Paglieri” presso la Coldiretti, dei codici 4
e 2, non lo prova. Non risultano registrati contratti di comodati o di affitto di tali terreni, né contratti scritti al riguardo. Si tratterebbe di pattuizioni stipulati da quale proprietario dei terreni, con lo stesso quale CP_3 CP_3
legale rappresentante della società semplice “I Paglieri”, in data incerta e con termini incerti. Tale annotazione ben avrebbe potuto essere stata apposta con finalità fiscali, o per presentare, legittimamente o meno, domande di contributi o premi, e senza corrispondenza a un'effettiva pattuizione di tali contratti. Inoltre, il fascicolo aziendale in sé non ha valore di prova, né in senso affermativo, né negativo della qualifica di coltivatore diretto, avendo finalità esclusivamente amministrative e fiscali, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (v. C. Cass., Sez. 3, ordinanza n.
28374 del 11/10/2023).
Ai fini dell'esercizio della prelazione agraria ex art. 7 l. n. 817 del 1971 quello che rileva è che il proprietario del fondo confinante, oltre a rivestire la qualifica di coltivatore diretto, coltivi concretamente il fondo adiacente a quello in vendita e lo abbia fatto quantomeno nel biennio antecedente alla vendita. Dal complesso degli elementi agli atti si ritiene che abbia fornito prova della sussistenza di CP_3
tale requisito.
Merita pertanto integrale conferma la sentenza di primo grado.
3. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna dell'Appellante, alle spese del grado, in favore sia di CP_1 [...]
che di CP_2 CP_3
10 In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro
520.000,01 ed euro 1.000.000,00), dei risultati conseguiti, del numero ridotto e della limitata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte Appellata, nei seguenti termini, sostanzialmente corrispondenti ai minimi tabellari:
- per la fase di studio euro 2.860,00
- per la fase introduttiva euro 1.660,00
- per la fase di trattazione euro 3.825,00
- per la fase decisoria euro 4.745,00
Totale: euro 13.090,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte Appellante, al CP_1
pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore delle parti Appellate,
liquidate nella misura di euro 13.090,00 in favore di e nella Controparte_2
misura di euro 13.090,00 in favore di oltre a rimborso forfetario del CP_3
11 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalle parti vittoriose, nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 15 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
(bozza della minuta del presente atto è stata redatta dal Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Camilla Liberati)
12
R.G. 746/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 746/2023 R.G. promossa da:
C.F. , nato a [...] il 28 CP_1 C.F._1 maggio 1964, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Claudio Bertolino del foro di Asti, PEC , presso il cui studio è Email_1 elettivamente domiciliato, in Alba (CN), corso Torino n. 12.
-APPELLANTE-
CONTRO
C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
07 febbraio 1938, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Fabio Franco del foro di Asti, PEC , presso il cui studio è Email_2 elettivamente domiciliata, in Alba (CN), corso Torino n. 10.
- APPELLATA -
1 E NEI CONFRONTI DI
C.F. , nato ad [...] il 29 settembre CP_3 C.F._3
1981, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Maurizio Marello del foro di
Asti, PEC , presso il cui studio è Email_3 elettivamente domiciliato, in Alba (CN) piazza Risorgimento n. 5.
- APPELLATO E TERZO CHIAMATO IN PRIMO GRADO-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 1 giugno 2023, ha CP_1
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 76/2023, emessa in data 3 febbraio 2023
dal Tribunale di Asti, in composizione monocratica, pubblicata il 13 febbraio 2023 e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“- rigetta l'azione spiegata da parte attrice;
- pone definitivamente a carico della parte attrice le spese relative alla Consulenza tecnica d'ufficio espletata;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida complessivamente in euro 16.481 (Euro 2.194 per la fase di studio, Euro 1.448 per la fase introduttiva, Euro 9.023 per la fase istruttoria e Euro 3.816 per la fase decisoria), oltre a iva, spese generali e c.p.a
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte terza chiamata, che liquida complessivamente in euro 16.481 (Euro 2.194 per la fase di studio, Euro 1448 per la fase introduttiva,
Euro 9.023 per la fase istruttoria e Euro 3.816 per la fase decisoria), oltre a iva, spese generali e
c.p.a.”
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte D'Appello Di Torino adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni meglio vista declaratoria e/o statuizione, per le causali tutte di cui in narrativa
e in atti, in accoglimento del presente atto di appello e in riforma dell'impugnata sentenza n. 76/2023 del Tribunale di Asti- Sezione Civile (nella causa R.G. n. 1997/2016), pubblicata in data 13.02.2023, non notificata, così provvedere: nel merito:
2 rilevato che la promittente venditrice, sig.ra , non ha inteso, e non intende, Controparte_2 adempiere spontaneamente al contratto preliminare stipulato con il promissario acquirente sig.
[...]
in data 30.01.2016; CP_1
- dato atto che il sig. ha inteso, e intende, stipulare il relativo contratto definitivo e, CP_1 quindi, pagare l'intero pattuito prezzo della compravendita, pari ad € 820.000,00, che ha messo, e mette, a disposizione;
- previi occorrendo accertamento e declaratoria dell'insussistenza del diritto di prelazione, dedotto in causa, in capo al sig. , per carenza dei requisiti necessari al suo valido esercizio, CP_3 per l'effetto della validità ed efficacia del contratto preliminare per cui è giudizio: 1) pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art.2932 c.c., sentenza costituiva che tenga luogo e produca gli effetti del contratto definivo di compravendita non concluso dei terreni oggetto del contratto preliminare di compravendita stipulato in data 30.01.2016, censiti al Catasto Terreni del
Comune di IG ET (CN) al Foglio n.6, Particelle n.217 (di superficie ettari 0,0558),
n.269 (di superficie ettari 0,0754), n.497 (di superficie ettari 0,4494), n.502 (di superficie ettari
0,0015) e n.505 (di superficie ettari 0,0051), trasferendone la proprietà, dietro pagamento dell'intero pattuito prezzo di € 820.000,00, dalla sig.ra ( ), nata a [...]_4
IG ET (CN) il 07.02.1938 e residente in [...], Via Alba – Monforte
n.43, al sig. ( ), nato a [...] il CP_1 CodiceFiscale_5
28.05.1964 e residente in [...], dichiarando inefficace e inopponibile all'attore il contratto di compravendita stipulato dalla convenuta con il terzo chiamato in data 06.05.2016; 2) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari della Conservatoria di Alba di procedere alla relativa trascrizione, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
Con ogni consequenziale declaratoria.
In ogni caso: con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio e con condanna di convenuta e terzo chiamato alla restituzione, per quanto di rispettiva pertinenza, delle somme tutte a tale titolo loro corrisposte dall'appellante”.
Per parte Appellata Controparte_2
“Contrariis reiectis, piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello:
- respingere l'appello e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza;
- in ogni caso accertatane l'inammissibilità e/o l'illegittimità e/o l'inaccoglibilità e/o l'infondatezza, respingere la domanda attorea;
- in via subordinata e nella denegata ipotesi di suo accoglimento, condannare il terzo chiamato
a manlevare e tenere indenne la convenuta da ogni e qualsiasi somma CP_3 Controparte_2 che a qualunque titolo (per danni, spese legali di difesa, spese legali di soccombenza) la stessa fosse condannata a pagare in conseguenza della presente azione giudiziaria;
- con il favore delle spese ed onorari dei due gradi di giudizio ivi comprese quelle di CTU“.
Per parte Appellata e Terza chiamata in primo grado CP_3
“Contrariis reiectis, piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello:
-respingere l'appello e per l'effetto confermare l'impugnata Sentenza n. 76/2023 del Tribunale di Asti
– Sezione Civile (causa R.G. n.1997/2016);
- in ogni caso accertatane l'inammissibilità e/o l'illegittimità e/o l'inaccoglibilità e/o l'infondatezza, respingere ogni domanda attorea;
- con il favore delle spese ed onorari dei due gradi di giudizio ivi comprese quelle di CTU“.
Le parti hanno regolarmente proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al
3 deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
ha agito in giudizio avverso allegando quanto CP_1 Controparte_2
segue:
- di aver stipulato, in data 30 gennaio 2016, un contratto preliminare di vendita con per l'acquisto dei terreni censiti al Catasto Terreni del Controparte_2
Comune di IG ET (CN) al Foglio n.6, Particelle n. 217, n. 269, n.
497, n. 502 e n. 505;
- che il prezzo di vendita convenuto era di euro 820.000,00, di cui ne corrispondeva euro 120.000,00 a titolo di caparra confirmatoria;
- che successivamente non aveva inteso stipulare il contratto Controparte_2
definitivo;
domandando, su queste basi, al Tribunale di Asti di pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. che producesse gli effetti del contratto definitivo di compravendita non concluso.
costituitasi tempestivamente in giudizio, ha contestato Controparte_2
interamente la fondatezza di tale domanda, allegando e sostenendo:
- la mancanza dei presupposti per l'esercizio dell'azione ai sensi dell'art. 2932
c.c. da parte di a causa della sopravvenuta inefficacia del CP_1
contratto preliminare di vendita per il verificarsi della clausola risolutiva
(denominata dalle parti sospensiva) di cui all'articolo 7 del suddetto contratto preliminare, in seguito all'esercizio, da parte di quale CP_3
coltivatore diretto confinante, del diritto di prelazione agraria;
- di avere, dunque, trasferito i medesimi terreni oggetto del contratto preliminare di compravendita a con rogito notarile del 6 maggio 2016; CP_3
4 - di avere restituito a la somma ricevuta a titolo di caparra CP_1
confirmatoria; chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda dell'Attore nonché, preliminarmente, di essere autorizzata a chiamare in causa per essere manlevata dalla CP_3
domanda proposta da nei suoi confronti. CP_1
Costituitosi in giudizio, il terzo chiamato ha contestato interamente CP_3
la fondatezza della domanda avanzata da allegando e sostenendo la CP_1
sussistenza in suo capo di tutti i requisiti, sia soggettivi sia oggettivi, per il valido esercizio, da parte sua, del diritto di prelazione agraria, chiedendo, di conseguenza, il rigetto della domanda attorea.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali, disposizione di consulenza tecnica d'ufficio e acquisizioni documentali ex 210 c.p.c..
All'esito della trattazione, il Tribunale di Asti, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha rigettato la domanda proposta da CP_1
condannandolo al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta e dal terzo chiamato.
L'Appellante ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata, articolando un motivo d'impugnazione unitariamente esposto, così rubricato:
- “insussistenza in capo al sig. dei 'requisiti di legge' per il valido CP_3
esercizio del diritto di prelazione agraria e, in particolare, del requisito della
'conduzione diretta – almeno biennale-' del fondo confinante con quello oggetto di trasferimento. Mancato avveramento della condizione prevista dalla clausola n. 7 del contratto preliminare in data 30.01.2016 e conseguente fondatezza dell'azione ex art. 2932 c.c. attorea”.
Un successivo paragrafo dell'atto di impugnazione, rubricato “le spese di lite, legali e di CTU”, non costituisce un distinto motivo d'impugnazione, ma solo specificazione di domande conseguenti all'eventuale accoglimento delle predette, unitarie, ragioni di gravame.
5 si è costituita in giudizio chiedendo, in via principale, il rigetto Controparte_2
della presentata impugnazione e, in via subordinata, in caso di accoglimento dell'impugnazione di controparte, di essere manlevata e tenuta indenne da CP_3
[...]
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della presentata CP_3
impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
2. SUSSISTENZA DEL REQUISITO DELLA CONDUZIONE DIRETTA ALMENO BIENNALE
L'Appellante censura il riconoscimento, da parte del Tribunale di Asti, della sussistenza del requisito della conduzione diretta almeno biennale del fondo limitrofo in capo a necessario per il valido esercizio del diritto di prelazione CP_3
agraria previsto dall'art. 8 l. 590 del 1965 e dall'art. 7, comma 2, l. 817 del 1971.
Requisito, invece, a suo avviso non integrato. Di conseguenza, erroneamente il giudice di prime cure avrebbe ritenuto legittimo l'esercizio del diritto di prelazione da parte di e giustificato il rifiuto da parte di di avvenire alla CP_3 Controparte_2
stipula del contratto definitivo di compravendita, rigettando la domanda ex art. 2932
c.c. presentata da CP_1
Parte Appellata ha osservato, prima ancora di sostenere Controparte_2
l'infondatezza di tale censura, che in ogni caso mancherebbe “nel caso di specie il presupposto stesso per l'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c., non essendosi verificato al momento della notifica dell'atto di citazione alcun inadempimento dell'obbligo di concludere un contratto. La data ultima per la stipula era contrattualmente stabilita al 31.05.2016 e la data fissata dal promissario acquirente era il 16.05.2016. Alla data del 5.05.2016, pertanto, nessun inadempimento era addebitabile all'odierna convenuta, tutelabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 c.c. Donde l'inammissibilità della domanda svolta con l'atto di citazione di primo grado per la mancanza dei presupposti di legge per il suo valido esercizio”. Tale argomento non è condivisibile: a fronte dell'esercizio del diritto di prelazione da parte di il contratto di compravendita immobiliare è stato stipulato fra CP_3
6 e in data antecedente al 16 maggio 2016, di Controparte_2 CP_3
conseguenza l'azione giudiziaria intrapresa da è da ritenersi, sotto CP_1
questo profilo, senz'altro ammissibile.
Il motivo di impugnazione avanzato da è tuttavia infondato e non CP_1
può trovare accoglimento.
Indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla ripartizione degli oneri probatori, questa Corte ritiene che risulti provata agli atti la sussistenza, in capo a del requisito della conduzione diretta almeno biennale del fondo CP_3
limitrofo in capo a necessario per il valido esercizio del diritto di CP_3
prelazione agraria previsto dall'art. 8 l. 590 del 1965 e dall'art. 7, comma 2, l. 817 del
1971 (non sono state presentate dall'Appellante specifiche censure in ordine alla sussistenza degli altri requisiti previsti da tali disposizioni normative, che comunque risultano anch'essi pienamente provati agli atti).
Il Tribunale di Asti ha ritenuto in questo senso a fronte delle risultanze derivanti dal complesso degli elementi probatori acquisiti agli atti, in primo luogo dagli esiti delle prove orali assunte.
L'Appellante lamenta che le testimonianze sarebbero generiche e non conclusive, in quanto non consentirebbero di stabilire con precisione se i terreni dei quali i testimoni hanno confermato la conduzione diretta almeno biennale da parte di , CP_3
ovvero “i vigneti siti in IG ET località Pira”, siano esattamente quelli confinanti con quelli oggetto di giudizio. Tale censura non è condivisibile: il riferimento alla località Pira consente di individuare con sufficiente precisione i terreni oggetto di prova testimoniale, anche tenuto conto che, come emerge accertato dalla
CTU effettuata in primo grado, la cosiddetta “strada della Pira” passa sulla proprietà di anche in prossimità della particella 483, confinante con la particella CP_3
217, oggetto di giudizio.
Tutti i testimoni escussi hanno concordemente e univocamente riferito o di aver partecipato più volte con alla coltivazione di tale fondo o di avervi CP_3
assistito. In particolare, nel rispondere sulla circostanza capitolata come “vero che il
7 quale coltivatore diretto, a fare data dal 2001, dedica interamente il CP_3
tempo lavorativo a sua disposizione per la coltura dei terreni e nello specifico dei vigneti siti in IG ET loc. Pira”, lo ha confermato, Testimone_1
aggiungendo anche “lo conosco dal 2007 e lo vedo lavorare sui terreni, anche perché sono spesso a casa durante la settimana”. lo ha a sua volta Controparte_4
confermato, spiegando che sia lui che suo cugino lavoravano per e Per_1 CP_3
che svolgeva attività di coltivatore diretto sin dal 2001. Analoghe CP_3
deposizioni hanno reso i testi e . Testimone_2 Testimone_3
L'Appellante lamenta, in termini generici, una scarsa attendibilità di alcuni di tali testimoni, in quanto legati a da vincoli affettivi o parentali. Come CP_3
noto, peraltro, “in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c.
per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (così, ex multis, C. Cass., Sez. 1, ordinanza n. 6001 del 28/02/2023, Rv. 667002-01; v.
anche, nel medesimo senso, C. Cass., Sez 6, ordinanza n. 98 del 4/01/2019), e l'Appellante non ha allegato, né addotto alcun elemento a sostegno di tale eccepita inattendibilità, né elementi in tal senso emergono altrimenti dagli atti, e le testimonianze rese risultano sufficientemente precise, credibili e attendibili.
L'Appellante nota che la testimonianza di , invece non legato a Controparte_4
da alcun vincolo affettivo, sarebbe stata da ritenersi inammissibile, in CP_3
quanto tale nominativo non sarebbe stato indicato nella lista dei testimoni presentata da parte di è già sufficiente rilevare che al riguardo nemmeno si CP_3
invoca, né risulta sia stata sollevata tempestiva formale eccezione sul punto nel corso del primo grado di giudizio.
Differentemente da quanto sostenuto da è poi tutt'altro che privo CP_1
di rilievo il fatto che dalla documentazione INPS acquisita agli atti risulta confermato
8 che è coltivatore diretto dal 21 settembre 2001. Se è certo vero che CP_3
l'iscrizione all'INPS come coltivatore diretto non è sufficiente di per sé a provare l'effettiva conduzione diretta, tantomeno quella degli specifici fondi confinanti con quelli oggetto di causa (circostanza che la stessa CTU ha rilevato non risultare
“documentalmente”), così come la qualità di agricoltore non può desumersi esclusivamente da elementi formali quali gli elenchi redatti dal Servizio contributi agricoli unificati, trattasi comunque di documentazioni idonee a fornire elementi indiziari, di cui correttamente il Tribunale ha tenuto conto, corroborando e concordando con gli esiti delle assunte prove testimoniali.
L'Appellante lamenta, poi, la mancata adeguata considerazione, da parte del
Tribunale, della documentazione acquisita, ex art. 210 c.p.c., dall'Anagrafe Agricola
Unica del Piemonte - Coldiretti, il cosiddetto fascicolo aziendale, dalla quale risulterebbe, secondo l'Appellante, che pur se proprietario dei terreni CP_3
siti in IG ET località Pira confinanti con quelli oggetto di causa, non ne avrebbe la conduzione diretta, in quanto i terreni accatastati alle particelle n. 181 e
483, confinanti con la particella 217, sarebbero condotti in affitto e comodato dalla società agricola semplice “I Paglieri”, di cui è legale rappresentate e CP_3
contitolare con il padre. Questo emergerebbe dal rilevare che il predetto fascicolo aziendale non è intestato alla persona fisica ma alla società “I CP_3
Paglieri”, e che in tale fascicolo i terreni di cui alla particella n. 181 sono indicati come
“codice 4”, quelli di cui alle particelle n. 364 e 483 come “codice 2” e sarebbe
“notorio”, essendo “codici identificativi del tipo di conduzione … rinvenibili agevolmente in internet” che il codice 4 equivale a comodato e il codice 2 equivale ad affitto, nonché dal fatto che, dalle risultanze della CTU, emerge che, nel 2016,
ha redatto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per concedere CP_3
in comodato d'uso gratuito alla società semplice “I Paglieri” i terreni oggetto del giudizio, dopo il loro acquisto. Il CTU, infine, avrebbe equivocato il quesito peritale conferitogli, confondendo a più riprese il soggetto destinatario dell'accertamento, da identificarsi in e non nella società semplice “I Paglieri”. CP_3
9 Nemmeno tale argomentazione risulta condivisibile. Agli atti non vi è prova che i terreni di proprietà di confinanti con quelli oggetto di causa siano stati CP_3
effettivamente oggetto di contratti di comodato o affitto in favore della società semplice “I Paglieri”, di cui lo stesso è legale rappresentante e socio, CP_3
insieme al padre. La mera notazione, a margine di un elenco di particelle contenuto nel fascicolo aziendale dalla società semplice “I Paglieri” presso la Coldiretti, dei codici 4
e 2, non lo prova. Non risultano registrati contratti di comodati o di affitto di tali terreni, né contratti scritti al riguardo. Si tratterebbe di pattuizioni stipulati da quale proprietario dei terreni, con lo stesso quale CP_3 CP_3
legale rappresentante della società semplice “I Paglieri”, in data incerta e con termini incerti. Tale annotazione ben avrebbe potuto essere stata apposta con finalità fiscali, o per presentare, legittimamente o meno, domande di contributi o premi, e senza corrispondenza a un'effettiva pattuizione di tali contratti. Inoltre, il fascicolo aziendale in sé non ha valore di prova, né in senso affermativo, né negativo della qualifica di coltivatore diretto, avendo finalità esclusivamente amministrative e fiscali, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (v. C. Cass., Sez. 3, ordinanza n.
28374 del 11/10/2023).
Ai fini dell'esercizio della prelazione agraria ex art. 7 l. n. 817 del 1971 quello che rileva è che il proprietario del fondo confinante, oltre a rivestire la qualifica di coltivatore diretto, coltivi concretamente il fondo adiacente a quello in vendita e lo abbia fatto quantomeno nel biennio antecedente alla vendita. Dal complesso degli elementi agli atti si ritiene che abbia fornito prova della sussistenza di CP_3
tale requisito.
Merita pertanto integrale conferma la sentenza di primo grado.
3. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna dell'Appellante, alle spese del grado, in favore sia di CP_1 [...]
che di CP_2 CP_3
10 In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro
520.000,01 ed euro 1.000.000,00), dei risultati conseguiti, del numero ridotto e della limitata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte Appellata, nei seguenti termini, sostanzialmente corrispondenti ai minimi tabellari:
- per la fase di studio euro 2.860,00
- per la fase introduttiva euro 1.660,00
- per la fase di trattazione euro 3.825,00
- per la fase decisoria euro 4.745,00
Totale: euro 13.090,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte Appellante, al CP_1
pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore delle parti Appellate,
liquidate nella misura di euro 13.090,00 in favore di e nella Controparte_2
misura di euro 13.090,00 in favore di oltre a rimborso forfetario del CP_3
11 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalle parti vittoriose, nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 15 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
(bozza della minuta del presente atto è stata redatta dal Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Camilla Liberati)
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