Sentenza breve 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 28/07/2025, n. 2777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2777 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02777/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02265/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2265 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Livio Neri, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Giulio Uberti, n. 6;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
del provvedimento prot. 0074823/2025 di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e di contestuale rigetto della domanda di aggiornamento del medesimo documento, emesso dal Questore di Milano in data 20.2.2025 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2025 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché il decorso del termine di 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso;
Rilevato che:
- con provvedimento del 18.07.2025 l’amministrazione ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato;
Ritenuto che:
- la revoca del provvedimento impugnato palesi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che l’eventuale accoglimento dell’impugnazione non arrecherebbe alcun vantaggio concreto ed attuale al ricorrente;
- le concrete modalità di definizione della lite e la circostanza che l’intervento in autotutela sia intervenuto prima della trattazione della domanda cautelare consentono di compensare tra le parti le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Richard Goso, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Fornataro | Richard Goso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.