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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/11/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 277/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente Est. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. al n° 277/2025, promosso con ricorso depositato in data
21/01/2025 da
, con l'avv. DE RUBERTIS RAFFAELE Parte_1 ricorrente contro
, non costituito CP_1 resistente
e con l'intervento del P.M. oggetto: separazione giudiziale con anche domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente, come da nota di deposito del 15.10.2025:
a) dichiararsi la separazione personale dei predetti coniugi senza addebito;
b) autorizzare i coniugi a vivere separati;
c) dichiarare che la signora nulla deve corrispondere a titolo di mantenimento al Parte_1 signor CP_1
d) dichiarare che il signor nulla deve corrispondere a titolo di mantenimento alla CP_1 signora Parte_1 2
e) Decorsi i termini di legge, rimettere la causa sul ruolo ai fini della pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio civile.
Con compensazione di spese e competenze di lite.
All'udienza da remoto del 21.10.2025 il Giudice delegato, dott.ssa Alina Rossato, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sigg.ri e hanno contratto matrimonio civile a Napoli Parte_1 CP_1
(NA) in data 4/11/2013, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto
Comune al n. 131, Parte II, Serie C, sezione A, anno 2013, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Cessata l'affectio coniugalis, la ricorrente adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione giudiziale ed il successivo scioglimento del matrimonio con il sig. CP_1
All'udienza di prima comparizione dei coniugi, avvenuta l'11.06.2025, il Giudice verificava la regolarità della notifica al resistente ex art. 143 c.p.c. e la mancata costituzione dello stesso;
il Procuratore della ricorrente rappresentava che la sua assistita non era presente per malattia;
pertanto, il Giudice rinviava all'udienza del
22.10.2025 da remoto per i medesimi incombenti.
All'udienza del 22.10.2025, il Giudice procedeva all'esame di parte ricorrente, la quale rappresentava che la convivenza con il marito era durata circa un anno e si era interrotta da diversi anni, non essendo oggi a conoscenza né della di lui attuale residenza né di una sua corrente occupazione lavorativa.
Il Procuratore della ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e chiedeva la pronuncia sullo status.
Pertanto, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di separazione
Preliminarmente, va rilevato che la fattispecie presenta elementi di estraneità, poiché parte resistente è nata in [...] e, in assenza di allegazioni contrarie, si presume possieda la relativa cittadinanza.
Appare, quindi, necessario verificare la sussistenza della competenza giurisdizionale del Giudice adito e, in caso positivo, la legge applicabile.
2 3
Sul punto, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di separazione personale dei coniugi secondo il Regolamento (UE) n.
1111/2019 del Consiglio, del 25/06/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995
n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso;
nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi, l'ultima residenza abituale dei coniugi, se uno vi risiede ancora.
Si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 lett. d) del regolamento
1259/2010.
Sulla contumacia di parte resistente
Sempre in via preliminare, occorre dichiarare la contumacia di parte resistente, sig.
, rilevata la regolarità della notifica ex art. 143 c.p.c. e la mancata CP_1 costituzione dello stesso nel presente procedimento.
Nel merito
La domanda di separazione personale merita accoglimento. Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa, dalle allegazioni di parte ricorrente e dalla mancata costituzione di parte resistente la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi.
La situazione rappresentata da parte ricorrente appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass. Sez. 1, 8 maggio 2003 n. 6970).
La causa deve proseguire per la domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. con conseguente necessità di attendere la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia divorzile.
Quanto alle spese di lite, le stesse verranno definite in sede di sentenza conclusiva del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, sez. I^ civ, non definitivamente pronunciando, così decide:
3 4
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi sig.ri e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) di annotare la sentenza nel relativo Registro degli Atti di Matrimonio al n. 131, Parte II, Serie C, sezione A, anno 2013;
3. Spese di lite al definitivo;
4. Rimette la causa nel ruolo con separata ordinanza.
Padova, 17.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente Est. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. al n° 277/2025, promosso con ricorso depositato in data
21/01/2025 da
, con l'avv. DE RUBERTIS RAFFAELE Parte_1 ricorrente contro
, non costituito CP_1 resistente
e con l'intervento del P.M. oggetto: separazione giudiziale con anche domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente, come da nota di deposito del 15.10.2025:
a) dichiararsi la separazione personale dei predetti coniugi senza addebito;
b) autorizzare i coniugi a vivere separati;
c) dichiarare che la signora nulla deve corrispondere a titolo di mantenimento al Parte_1 signor CP_1
d) dichiarare che il signor nulla deve corrispondere a titolo di mantenimento alla CP_1 signora Parte_1 2
e) Decorsi i termini di legge, rimettere la causa sul ruolo ai fini della pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio civile.
Con compensazione di spese e competenze di lite.
All'udienza da remoto del 21.10.2025 il Giudice delegato, dott.ssa Alina Rossato, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sigg.ri e hanno contratto matrimonio civile a Napoli Parte_1 CP_1
(NA) in data 4/11/2013, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto
Comune al n. 131, Parte II, Serie C, sezione A, anno 2013, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Cessata l'affectio coniugalis, la ricorrente adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione giudiziale ed il successivo scioglimento del matrimonio con il sig. CP_1
All'udienza di prima comparizione dei coniugi, avvenuta l'11.06.2025, il Giudice verificava la regolarità della notifica al resistente ex art. 143 c.p.c. e la mancata costituzione dello stesso;
il Procuratore della ricorrente rappresentava che la sua assistita non era presente per malattia;
pertanto, il Giudice rinviava all'udienza del
22.10.2025 da remoto per i medesimi incombenti.
All'udienza del 22.10.2025, il Giudice procedeva all'esame di parte ricorrente, la quale rappresentava che la convivenza con il marito era durata circa un anno e si era interrotta da diversi anni, non essendo oggi a conoscenza né della di lui attuale residenza né di una sua corrente occupazione lavorativa.
Il Procuratore della ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e chiedeva la pronuncia sullo status.
Pertanto, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di separazione
Preliminarmente, va rilevato che la fattispecie presenta elementi di estraneità, poiché parte resistente è nata in [...] e, in assenza di allegazioni contrarie, si presume possieda la relativa cittadinanza.
Appare, quindi, necessario verificare la sussistenza della competenza giurisdizionale del Giudice adito e, in caso positivo, la legge applicabile.
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Sul punto, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di separazione personale dei coniugi secondo il Regolamento (UE) n.
1111/2019 del Consiglio, del 25/06/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995
n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso;
nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi, l'ultima residenza abituale dei coniugi, se uno vi risiede ancora.
Si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 lett. d) del regolamento
1259/2010.
Sulla contumacia di parte resistente
Sempre in via preliminare, occorre dichiarare la contumacia di parte resistente, sig.
, rilevata la regolarità della notifica ex art. 143 c.p.c. e la mancata CP_1 costituzione dello stesso nel presente procedimento.
Nel merito
La domanda di separazione personale merita accoglimento. Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa, dalle allegazioni di parte ricorrente e dalla mancata costituzione di parte resistente la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi.
La situazione rappresentata da parte ricorrente appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass. Sez. 1, 8 maggio 2003 n. 6970).
La causa deve proseguire per la domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. con conseguente necessità di attendere la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia divorzile.
Quanto alle spese di lite, le stesse verranno definite in sede di sentenza conclusiva del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, sez. I^ civ, non definitivamente pronunciando, così decide:
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1. Dichiara la separazione personale dei coniugi sig.ri e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) di annotare la sentenza nel relativo Registro degli Atti di Matrimonio al n. 131, Parte II, Serie C, sezione A, anno 2013;
3. Spese di lite al definitivo;
4. Rimette la causa nel ruolo con separata ordinanza.
Padova, 17.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
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