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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/06/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2294/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2294/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 13.06.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 30.09.2024 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to GIOVANNI IANNIELLO, dalla cui unione sono nati Per_1
Per (il 19.12.2001) e (il 30.10.2005), tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ON (CE) in data 05.07.2001; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (in data 12.12.2023) nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato n. 4852/2023 del 18.12.2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1) i coniugi continueranno ad avere un reciproco rispetto;
1 Per 2) ciascun genitore si impegna a garantire e rendere effettivo per il figlio , benchè maggiorenne ma invalido al 100%, l'esercizio del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con
l'altro genitore, di ricevere cura, educazione e istruzione da ciascuno di essi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo, avendo ciascun genitore il diritto e il dovere di partecipare al procedimento decisionale e di ricevere tutte le informazioni all'uopo necessarie. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al
Giudice;
Per 3) entrambi i genitori dovranno continuare ad occuparsi di tutelando in primis gli interessi medici, sanitari, scolastici e di istruzione, tenendo sempre in considerazione i desideri e le legittime volontà dello stesso;
4) il sig. e la sig.ra si dichiarano entrambi economicamente Parte_3 Parte_1
indipendenti e, pertanto, non vi sarà la corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
Per 5) la sig.ra , con la quale vive il figlio , potrà percepire qualsiasi importo e per Parte_1
qualsiasi natura destinato al figlio provvedendo all'amministrazione e gestione delle sue finanze;
6) quanto alle spese straordinarie per il figlio, quali le spese mediche e sanitarie in genere, comprese le spese odontoiatriche e ortodontiche e per i libri scolastici, gli oggetti per la scuola, i giochi,
l'educazione, le attività ludiche e sportive e formative in genere, i genitori, nel caso di insufficienza Per delle indennità\pensioni \contributi\agevolazioni a cui ha diritto per la sua invalidità, contribuiranno nella misura del 50%, rimanendo fermo che le spese dovranno essere preventivamente concordate fra il padre e la madre, salvo quelle indifferibili o urgenti o oggettivamente necessarie e in ogni caso documentate;
7) le parti autorizzano vicendevolmente il rilascio del passaporto”;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ON (CE) il 05.07.2001 da , nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 Parte_2
a Caserta (CE) il 31.05.1972, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ON (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 86, parte II, serie A, anno 2001);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 13.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2294/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 13.06.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 30.09.2024 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to GIOVANNI IANNIELLO, dalla cui unione sono nati Per_1
Per (il 19.12.2001) e (il 30.10.2005), tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ON (CE) in data 05.07.2001; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (in data 12.12.2023) nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato n. 4852/2023 del 18.12.2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1) i coniugi continueranno ad avere un reciproco rispetto;
1 Per 2) ciascun genitore si impegna a garantire e rendere effettivo per il figlio , benchè maggiorenne ma invalido al 100%, l'esercizio del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con
l'altro genitore, di ricevere cura, educazione e istruzione da ciascuno di essi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo, avendo ciascun genitore il diritto e il dovere di partecipare al procedimento decisionale e di ricevere tutte le informazioni all'uopo necessarie. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al
Giudice;
Per 3) entrambi i genitori dovranno continuare ad occuparsi di tutelando in primis gli interessi medici, sanitari, scolastici e di istruzione, tenendo sempre in considerazione i desideri e le legittime volontà dello stesso;
4) il sig. e la sig.ra si dichiarano entrambi economicamente Parte_3 Parte_1
indipendenti e, pertanto, non vi sarà la corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
Per 5) la sig.ra , con la quale vive il figlio , potrà percepire qualsiasi importo e per Parte_1
qualsiasi natura destinato al figlio provvedendo all'amministrazione e gestione delle sue finanze;
6) quanto alle spese straordinarie per il figlio, quali le spese mediche e sanitarie in genere, comprese le spese odontoiatriche e ortodontiche e per i libri scolastici, gli oggetti per la scuola, i giochi,
l'educazione, le attività ludiche e sportive e formative in genere, i genitori, nel caso di insufficienza Per delle indennità\pensioni \contributi\agevolazioni a cui ha diritto per la sua invalidità, contribuiranno nella misura del 50%, rimanendo fermo che le spese dovranno essere preventivamente concordate fra il padre e la madre, salvo quelle indifferibili o urgenti o oggettivamente necessarie e in ogni caso documentate;
7) le parti autorizzano vicendevolmente il rilascio del passaporto”;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ON (CE) il 05.07.2001 da , nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 Parte_2
a Caserta (CE) il 31.05.1972, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ON (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 86, parte II, serie A, anno 2001);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 13.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
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