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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/11/2025, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7845/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa NI De OL, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 07/11/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7845/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLIFUOCO Parte_1 C.F._1 ANTONIO RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ULIVIERI DANIELE CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/07/2025 a convenuto davanti all'intestata Parte_1 giustizia l chiedendo la nomina del CTU al fine di verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie CP_1 legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità civile.
Parte convenuta resisteva, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito.
In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
Con ricorso ex art. 445 bis cpc il ricorrente ha convenuto davanti all'intestata giustizia l CP_1 chiedendo la nomina del CTU al fine di verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità civile.
pagina 1 di 2 L si è costituito in giudizio, rilevando che il ricorrente ha la sua residenza a Roma, come CP_1 risultante dal certificato di residenza prodotto in atti.
Pertanto, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice adito, essendo competente il
Tribunale di Roma, Sezione lavoro.
Tale eccezione è fondata.
Infatti, ai sensi dell'art. 444, comma 1 c.p.c. “le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore”.
Costituisce un dato pacifico che il ricorrente è residente a [...], come dallo stesso dichiarato nel ricorso introduttivo e come risulta dal certificato depositato dall . CP_1
Pertanto, la presente controversia deve essere trattata dinanzi al Tribunale di Roma Sez. lavoro,
Giudice territorialmente competente in funzione di Giudice del Lavoro.
Spese di lite irripetibili considerato che in atti vi è la dichiarazione valida ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 21/07/2025 , nella causa iscritta al n. 7845 /2025 R.G.A.C. così provvede: CP_1 dichiara la propria incompetenza territoriale e indica quella del Tribunale di Roma, Sezione
Lavoro, davanti al quale riassumere la causa nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza;
spese di causa irripetibili;
Foggia, 07/11/2025
Il Giudice
NI De OL
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa NI De OL, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 07/11/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7845/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLIFUOCO Parte_1 C.F._1 ANTONIO RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ULIVIERI DANIELE CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/07/2025 a convenuto davanti all'intestata Parte_1 giustizia l chiedendo la nomina del CTU al fine di verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie CP_1 legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità civile.
Parte convenuta resisteva, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito.
In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
Con ricorso ex art. 445 bis cpc il ricorrente ha convenuto davanti all'intestata giustizia l CP_1 chiedendo la nomina del CTU al fine di verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità civile.
pagina 1 di 2 L si è costituito in giudizio, rilevando che il ricorrente ha la sua residenza a Roma, come CP_1 risultante dal certificato di residenza prodotto in atti.
Pertanto, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice adito, essendo competente il
Tribunale di Roma, Sezione lavoro.
Tale eccezione è fondata.
Infatti, ai sensi dell'art. 444, comma 1 c.p.c. “le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore”.
Costituisce un dato pacifico che il ricorrente è residente a [...], come dallo stesso dichiarato nel ricorso introduttivo e come risulta dal certificato depositato dall . CP_1
Pertanto, la presente controversia deve essere trattata dinanzi al Tribunale di Roma Sez. lavoro,
Giudice territorialmente competente in funzione di Giudice del Lavoro.
Spese di lite irripetibili considerato che in atti vi è la dichiarazione valida ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 21/07/2025 , nella causa iscritta al n. 7845 /2025 R.G.A.C. così provvede: CP_1 dichiara la propria incompetenza territoriale e indica quella del Tribunale di Roma, Sezione
Lavoro, davanti al quale riassumere la causa nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza;
spese di causa irripetibili;
Foggia, 07/11/2025
Il Giudice
NI De OL
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