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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/07/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3139/2019
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
titolare della causa n. r.g. 3139/2019, pendente tra
Parte_1 Parte_2
e
Parte_3 Pt_3 Pt_4 Parte_5
Pt_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
Parte_10
e nei confronti di
Il Giudice
Visto il proprio decreto con il quale è stato disposto che l'udienza odierna, venisse sostituita dallo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ed è stato assegnato alle parti termine per il deposito telematico delle predette note scritte;
Lette le conclusioni formulate dalle parti costituite con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c.
PQM
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011 n. 44
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di
Giudice monocratico, ha pronunciato – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito della discussione svolta dalle parti e sulle conclusioni da queste precisate con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi dell'art. 127ter c.p.c– la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3139 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2019
TRA
e , elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliate in VIA PLATANIA N. 10, RIBERA presso lo studio dell'avv. CORTESE GIACOMO, che le rappresenta e difende per mandato in atti ATTRICI
CONTRO
, , e CP_1 Parte_7 Parte_8 [...]
, tutti elettivamente domiciliati a Corleone (PA) Parte_9 nel Corso dei Mille n.90, presso e nello studio legale dell'Avv.
Gaetano La Venuta (del Foro di Palermo) che li rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto
CONVENUTI
e
, elettivamente domiciliato a Contessa Entellina Parte_10
(PA) nella Via Castriotta n.15 presso lo studio legale dell'Avv. Maria
Zito Plaia (del foro di Termini Imerese) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto,
CONVENUTO
E nei confronti
, e Parte_3 CP_2 Parte_5
Parte_10
2 CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Usucapione
Conclusioni delle parti: All'udienza del 27/06/2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti concludevano e discutevano la causa come da note di trattazione scritta depositate, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione notificato ritualmente notificato, le attrici citavano in giudizio i convenuti sopra generalizzati per ottenere la dichiarazione di intervenuto acquisto per usucapione dell'appezzamento di terreno contraddistinto al catasto terreni di 2
Corleone (PA) al foglio 34, p.lla n.361, con ordine al Conservatore di procedere alle necessarie trascrizioni e volture conseguenti.
In particolare, le attrici assumevano nei fatti:
-di essere eredi legittime del Sig. (nato a [...] Persona_1
l'08.01.1922 ed ivi deceduto l'08.09.2005);
-di aver posseduto il terreno acquistato dal loro defunto padre, con atto pubblico in Notar del 23.09.1986, da oltre un ventennio;
Per_2
-che per mero errore, nell'atto di compravendita il terreno era stato erroneamente indicato con la p.lla 5 (poi frazionata in 428 e 429) e 28
(poi frazionata in p.lla 430 e 431) del foglio di mappa n.34, piuttosto che con la p.lla n.361. Pertanto, a causa dell'erronea identificazione della particella del terreno trascritta nell'atto pubblico, le attrici non risultavano catastalmente intestataria del predetto fondo, che invece risulta intestato ai convenuti.
Per tali motivi chiedevano l'allineamento dello stato di fatto e di diritto previa declaratoria di usucapione in loro favore.
Si costituivano , , , CP_1 Parte_7 Parte_8 [...]
eccependo in via preliminare l'inammissibilità della Parte_9 domanda, essendosi le attrici dichiarate già proprietarie del terreno in contestazione a titolo derivativo;
e contestando, nel merito, la ricostruzione fattuale operata in citazione deducendo che “L'atto di compravendita in Nota stipulato in data 23.09.1986 tra il Sig. Per_2
– parte acquirente – ed i Sigg , Persona_1 Controparte_3
– parte Parte_11 CP_4 CP_5 CP_6 venditrice, invero aveva ad oggetto la vendita del terreno distinto al
3 catasto terreni del Comune di Corleone, al foglio n.34, p.lle n.5 e 28 e non poteva mai avere ad oggetto la vendita della p.lla n.361 per come si dirà qui di seguito. Infatti, i dante causa degli odierni convenuti con l'atto di compravendita in Nota stipulato in data 27.11.1984 Per_2 tra i Sigg (genitori dei convenuti) – CP_7 Persona_3 parte acquirente – ed i Sigg Controparte_3 Parte_11 [...]
e – parte venditrice, hanno CP_4 CP_5 CP_6 acquistato il terreno distinto al catasto terreni del Comune di Corleone, al foglio n.34, p.lla n. 361 ed il predetto atto è stato trascritto alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Palermo in data 19.12.1984 ai nn. 48900 e n.39610. Dunque, la pretesa delle attrici riguardo all'errore catastale nell'acquisto fatto con l'atto del 23.09.1986 è inconsistente ed inammissibile, dato che le medesime parti venditrici Pt_1 (Sigg.ri e ) con un precedente atto pubblico del CP_3
27.11.1984 e trascritto in data 19.12.1984 ai nn. 48900 e n.39610, avevano già venduto ai Sigg. e ” . CP_7 Persona_3
Chiedevano pertanto il rigetto della domanda attorea.
Si costituiva il convenuto muovendo uguali Parte_10 contestazioni alla ricostruzione fattuale delle attrici e deducendo:
-che le attrici avevano dunque ereditato dal padre , Persona_1 il terreno identificato al catasto terreni, foglio di mappa n.34, p.lle nn.5 e
28 e nessun errore vi può essere stato nell'atto pubblico in Notar Per_2 del 23.09.1986;
-che il convenuto ha sempre coltivato ed utilizzato come proprietario il terreno sito a Corleone e censito al catasto terreni del predetto Comune, al foglio n.34, p.lla n.361, nella sua attuale consistenza in modo esclusivo, totale, pubblicamente, ininterrottamente, in modo pacifico ed ininterrotto per oltre 36 anni e ciò sin dall'acquisto del terreno dai Sigg. – CP_3 Pt_1
avvenuto nell'anno 1984 dai genitori e CP_7 Per_3
. Di contro, le attrici e prima di esse il loro padre
[...] ER
, non hanno mai posseduto il terreno in contestazione, non
[...] avendo mai esercitato un potere di fatto su di esso.
Chiedeva pertanto di rigettare la domanda proposta dall'attore perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
4 Non si costituivano in giudizio gli altri convenuti , Parte_3
E e talchè ne va dichiarata la Pt_4 Pt_5 Pt_10 contumacia.
La causa veniva istruita sia per via documentale che con l'espletamento delle prove orali ammesse, ed all'udienza del 27.06.2025 (tenutasi in modalità cartolare), precisate le conclusioni e discussa la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., veniva assunta in decisione.
2. Merito della lite.
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda di usucapione formulata dalle attrici va rigettata.
In punto di diritto, occorre rammentare che l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento, da un lato, nel mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, nella prolungata signoria di fatto ad opera di un altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo;
l'inerzia del proprietario si manifesta nell'omesso esercizio di dette potestà e nella mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore, laddove l'esercizio ininterrotto dei poteri dominicali da parte del possessore vale a rendere inequivoco e pacifico il possesso in capo al medesimo, con conseguente usucapibilità del bene.
Sicché, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario del bene per intervenuta usucapione deve dare prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, del corpus e dell'animus; quest'ultimo, che si sostanzia nella intenzione di comportarsi quale titolare del bene, può essere desunto in via presuntiva dal primo, qualora vi sia stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà.
Più precisamente, ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando – con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura – un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare (cfr. Cass. civ. n. 18392/2006; n.
25922/2005).
5 E' opportuno ricordare il principio secondo cui "In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà" (sull'insufficienza della sola coltivazione del fondo, e sull'esigenza di condurre un accertamento in fatto esteso alla valutazione dell'intero complesso dei poteri esercitati sul bene, cfr. di recente: Cass.,
Sez. 6-2, 05.03.2020, n. 6123; sulla prova degli elementi costitutivi dell'usucapione: Cass., Sez. 2, 23.04.2014, n. 9216; Cass., Sez. 2,
23.04.2011, n. 9325).
Orbene, essendo queste le coordinate ermeneutiche ai fini dell'accertamento dell'usucapione, va ora osservato che le risultanze istruttorie inducono ad escludere che siano maturati, in capo alle attrici, i presupposti per un acquisto a titolo originario del diritto di proprietà sul fondo per cui è causa.
La deposizione del teste , escusso all'udienza del 06.03.2023, Tes_1 sebbene dia atto della presenza prolungata del padre delle attrici ER
(deceduto in data 08.09.2005) sul fondo, non ha riferito
[...] alcunchè sul possesso esercitato dalle di lui figlie, odierne attrici: “Sub B):
“da quando sono proprietario di questo terreno cioè da circa 35 anni, ma non ricordo la data precisa, ho visto il sig. , che Persona_1 conoscevo, sul terreno, adesso sarà morto. Non conosco le figlie del sig.
e non le ho mai viste”; A D.R.: “sono a conoscenza del fatto che
ER il sig. è deceduto, dopo la sua morte ho visto un signore che
ER credo sia il cognato o il fratello dello ” sul terreno fare coltivare Per_4 il terreno a terze persone”. a.d.r. “non ho mai parlato con questo signore, non so chi sia, ma so che è un parente del signo ”. a.d.r. “non
ER ricordo quando ho visto l'ultima volta il signo , so che è morto
ER ma non so quando, saranno circa 10 o 15 anni, di preciso non so”.
Allo stesso modo il teste , nulla ha riferito in ordine Testimone_2 al possesso esercitato dalle attrici, dichiarando di aver visto sui luoghi tale
(“..ho visto negli anni il sig. , coltivare Persona_5 Persona_5
6 quel terreno con dei trattori, lui aveva acquistato un trattore e lo coltivava personalmente. il sig. lo conosco perché l'ho visto sui Persona_5 luoghi, so che ha due figli ma non li conosco.,”. a.d.r. “è un periodo che non lo vedo il sig , è da quasi un anno che non lo vedo. Persona_5
Preciso che il sig è pensionato, ha circa 70 anni. Non CP_8 conosco il sig. , conosco solo e suo Persona_1 Per_5 suocero che è morto, anzi mi correggo, il suocero del sig. che lo Per_5 chiamavo “ u Zu Binnu”, che sta per Bernardo” Sub C): “ ho visto il sig.
sul terreno, fino a vent'anni fa lo vedevo sul terreno coltivare, Pt_12 con la zappa nelle mani, levava pietre. Non ricordo l'ultima volta che l'ho visto. Loro seminavano il terreno con del grano, e poi dopo lo trebbiavano.
Cioè affittavano la trebbia e lo trebbiavano”. A D.R.: “il sig.
[...]
so che è spostato con la figlia di ” , non so il Per_5 Per_4 ER nome”. a.d.r. “ il sig lo vedevo l'anno scorso sul terreno” ) mentre, Per_5 riguardo le figlie del ha così dichiarato: “a.d.r. “non Persona_1 so chi sono e Francesca, ho visto la moglie di sul Parte_1 Per_5 terreno, non mi ricordo come si chiama, non ricordo però quando”.
Nondimeno, le deposizioni del teste oltre che generiche e Tes_2 contraddittorie- tali da far dubitare della sua attendibilità-, contrastano con quanto dichiarato dal teste di parte convenuta . Testimone_3
Invero, all'udienza del 19.6..2023 il testimone di parte convenuta ha così riferito: “Sub 1): “ricordo che tanti anni fa Testimone_3 qualche volta quando non lavoravo la domenica andavo a raccogliere il pomodoro con mio suocer non so se mio suocero avesse CP_7 acquistato quel terreno ma deduco che, per avermi portato lì, era suo. So che mio suocero aveva questo pezzo di terreno ma non so riferire quante volte ci andasse, io faccio parte di questa famiglia da quasi quarant'anni, andavamo a raccogliere pomodoro anche vent'anni fa”. Sub 2): “non so chi abbia posseduto o coltivato il terreno dopo la morte di miei suoceri”.
Sub 3): “quando andavo sul terreno a raccogliere i pomodori con mio suocero, con noi c'erano anche i fratell non so esattamente chi di CP_7 loro poiché alcuni erano ancora piccoli, ricordo comunque che eravamo tutti persone di famiglia, io, mia moglie, i miei suoceri e non ricordo chi dei fratelli di mia moglie ”. Sub 4): esibita la foto n. 11 il teste riconosce il terreno come la striscia vicino il casale;
esibita la foto n. 10 indica la striscia antistante il casale precisando che rispetto alla stessa fotografia tra
7 il fabbricato ed il terreno v'è un “vallone”, indicando un punto vicino i mezzi meccanici, il teste precisa che per vallone intende un canale dove si convoglia l'acqua piovana;
rispetto alle foto nn. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1, il teste non sa riconoscere il terreno oggetto di causa. a.d.r. avv. Cortese: “non ricordo se il vallone fosse posizionato per lungo rispetto alla facciata del fabbricato ovvero lateralmente”.
Con riferimento all'esame analitico del compendio probatorio, la
Suprema Corte ha affermato il seguente principio: qualora il giudice del merito ritenga sussistere un'insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondandosi detto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta. (v. sul punto Cass. 15-2-2010 n. 3468 e 5-5-2003 n. 6760).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, non solo i testi di parte attrice non hanno confermato la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda in capo alle attrici, ma le deposizioni di questi ultimi contrastano con quanto riferito dal teste della controparte, sicchè l'insufficienza probatoria non può che riverberarsi in danno alla parte sulla quale grava il relativo onere.
Va poi confermata l'ordinanza del 15.3.2025, con cui è le parti convenute
, , e CP_1 Parte_7 Parte_8 Parte_9 sono state dichiarate decadute ai sensi dell'art.104, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. dall'escussione del teste CP_7
Quanto alla richiesta prova contraria formulata da parte attrice, basti osservare che la stessa è diventa superflua per la dichiarazione di decadenza della controparte dalla prova diretta, oltre a non avere la parte interessata formulato la relativa richiesta all'udienza del 21.2.2025 né a quella successiva.
Risulta, dunque, evidente la mancanza di elementi univoci in ordine alla prova dei requisiti prescritti dalla legge.
8 Alla luce delle considerazioni appena svolte, la domanda di usucapione avanzata da parte attrice deve essere rigettata, con assorbimento delle ulteriori questioni dedotte dalle parti.
3.Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore dello Stato per i convenuti e , CP_1 Parte_10 essendo stati questi ammessi al gratuito patrocinio, mentre per gli altri convenuti , e le spese Parte_7 Parte_8 Parte_9 vanno liquidate con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Va inoltre tenuto conto del fatto che l'avvocato ha difeso più parti (art. 4 co2 dm 55/14) ma che la prestazione professionale nei confronti di queste non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (art. 4 co. 4 dm 55/14).
In considerazione della contumacia dei convenuti vittoriosi
[...]
, , , nulla va disposto sulle spese Pt_3 Pt_5 Pt_10 Pt_4 riguardo questi ultimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando così provvede:
-dichiara la contumacia di , Parte_3 CP_2
, Parte_5 Parte_10
-rigetta tutte le domande avanzate dalle attrici Parte_2
e nei confronti delle parti convenute;
[...] Parte_1
- condanna le attrici, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del convenuto che vanno liquidate in favore CP_1 dell'erario e quantificate in € 2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
- condanna le attrici, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del convenuto che vanno liquidate in favore Parte_10 dell'erario e quantificate in € 2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta
-condanna le attrici, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite dei convenuti , E Parte_7 Parte_8 Parte_9
, che vanno liquidate in € 2.552,00 per compenso professionale,
[...] oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
9 Così deciso in Termini Imerese il 23/07/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011 n. 44
10
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
titolare della causa n. r.g. 3139/2019, pendente tra
Parte_1 Parte_2
e
Parte_3 Pt_3 Pt_4 Parte_5
Pt_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
Parte_10
e nei confronti di
Il Giudice
Visto il proprio decreto con il quale è stato disposto che l'udienza odierna, venisse sostituita dallo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ed è stato assegnato alle parti termine per il deposito telematico delle predette note scritte;
Lette le conclusioni formulate dalle parti costituite con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c.
PQM
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011 n. 44
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di
Giudice monocratico, ha pronunciato – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito della discussione svolta dalle parti e sulle conclusioni da queste precisate con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi dell'art. 127ter c.p.c– la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3139 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2019
TRA
e , elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliate in VIA PLATANIA N. 10, RIBERA presso lo studio dell'avv. CORTESE GIACOMO, che le rappresenta e difende per mandato in atti ATTRICI
CONTRO
, , e CP_1 Parte_7 Parte_8 [...]
, tutti elettivamente domiciliati a Corleone (PA) Parte_9 nel Corso dei Mille n.90, presso e nello studio legale dell'Avv.
Gaetano La Venuta (del Foro di Palermo) che li rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto
CONVENUTI
e
, elettivamente domiciliato a Contessa Entellina Parte_10
(PA) nella Via Castriotta n.15 presso lo studio legale dell'Avv. Maria
Zito Plaia (del foro di Termini Imerese) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto,
CONVENUTO
E nei confronti
, e Parte_3 CP_2 Parte_5
Parte_10
2 CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Usucapione
Conclusioni delle parti: All'udienza del 27/06/2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti concludevano e discutevano la causa come da note di trattazione scritta depositate, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione notificato ritualmente notificato, le attrici citavano in giudizio i convenuti sopra generalizzati per ottenere la dichiarazione di intervenuto acquisto per usucapione dell'appezzamento di terreno contraddistinto al catasto terreni di 2
Corleone (PA) al foglio 34, p.lla n.361, con ordine al Conservatore di procedere alle necessarie trascrizioni e volture conseguenti.
In particolare, le attrici assumevano nei fatti:
-di essere eredi legittime del Sig. (nato a [...] Persona_1
l'08.01.1922 ed ivi deceduto l'08.09.2005);
-di aver posseduto il terreno acquistato dal loro defunto padre, con atto pubblico in Notar del 23.09.1986, da oltre un ventennio;
Per_2
-che per mero errore, nell'atto di compravendita il terreno era stato erroneamente indicato con la p.lla 5 (poi frazionata in 428 e 429) e 28
(poi frazionata in p.lla 430 e 431) del foglio di mappa n.34, piuttosto che con la p.lla n.361. Pertanto, a causa dell'erronea identificazione della particella del terreno trascritta nell'atto pubblico, le attrici non risultavano catastalmente intestataria del predetto fondo, che invece risulta intestato ai convenuti.
Per tali motivi chiedevano l'allineamento dello stato di fatto e di diritto previa declaratoria di usucapione in loro favore.
Si costituivano , , , CP_1 Parte_7 Parte_8 [...]
eccependo in via preliminare l'inammissibilità della Parte_9 domanda, essendosi le attrici dichiarate già proprietarie del terreno in contestazione a titolo derivativo;
e contestando, nel merito, la ricostruzione fattuale operata in citazione deducendo che “L'atto di compravendita in Nota stipulato in data 23.09.1986 tra il Sig. Per_2
– parte acquirente – ed i Sigg , Persona_1 Controparte_3
– parte Parte_11 CP_4 CP_5 CP_6 venditrice, invero aveva ad oggetto la vendita del terreno distinto al
3 catasto terreni del Comune di Corleone, al foglio n.34, p.lle n.5 e 28 e non poteva mai avere ad oggetto la vendita della p.lla n.361 per come si dirà qui di seguito. Infatti, i dante causa degli odierni convenuti con l'atto di compravendita in Nota stipulato in data 27.11.1984 Per_2 tra i Sigg (genitori dei convenuti) – CP_7 Persona_3 parte acquirente – ed i Sigg Controparte_3 Parte_11 [...]
e – parte venditrice, hanno CP_4 CP_5 CP_6 acquistato il terreno distinto al catasto terreni del Comune di Corleone, al foglio n.34, p.lla n. 361 ed il predetto atto è stato trascritto alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Palermo in data 19.12.1984 ai nn. 48900 e n.39610. Dunque, la pretesa delle attrici riguardo all'errore catastale nell'acquisto fatto con l'atto del 23.09.1986 è inconsistente ed inammissibile, dato che le medesime parti venditrici Pt_1 (Sigg.ri e ) con un precedente atto pubblico del CP_3
27.11.1984 e trascritto in data 19.12.1984 ai nn. 48900 e n.39610, avevano già venduto ai Sigg. e ” . CP_7 Persona_3
Chiedevano pertanto il rigetto della domanda attorea.
Si costituiva il convenuto muovendo uguali Parte_10 contestazioni alla ricostruzione fattuale delle attrici e deducendo:
-che le attrici avevano dunque ereditato dal padre , Persona_1 il terreno identificato al catasto terreni, foglio di mappa n.34, p.lle nn.5 e
28 e nessun errore vi può essere stato nell'atto pubblico in Notar Per_2 del 23.09.1986;
-che il convenuto ha sempre coltivato ed utilizzato come proprietario il terreno sito a Corleone e censito al catasto terreni del predetto Comune, al foglio n.34, p.lla n.361, nella sua attuale consistenza in modo esclusivo, totale, pubblicamente, ininterrottamente, in modo pacifico ed ininterrotto per oltre 36 anni e ciò sin dall'acquisto del terreno dai Sigg. – CP_3 Pt_1
avvenuto nell'anno 1984 dai genitori e CP_7 Per_3
. Di contro, le attrici e prima di esse il loro padre
[...] ER
, non hanno mai posseduto il terreno in contestazione, non
[...] avendo mai esercitato un potere di fatto su di esso.
Chiedeva pertanto di rigettare la domanda proposta dall'attore perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
4 Non si costituivano in giudizio gli altri convenuti , Parte_3
E e talchè ne va dichiarata la Pt_4 Pt_5 Pt_10 contumacia.
La causa veniva istruita sia per via documentale che con l'espletamento delle prove orali ammesse, ed all'udienza del 27.06.2025 (tenutasi in modalità cartolare), precisate le conclusioni e discussa la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., veniva assunta in decisione.
2. Merito della lite.
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda di usucapione formulata dalle attrici va rigettata.
In punto di diritto, occorre rammentare che l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento, da un lato, nel mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, nella prolungata signoria di fatto ad opera di un altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo;
l'inerzia del proprietario si manifesta nell'omesso esercizio di dette potestà e nella mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore, laddove l'esercizio ininterrotto dei poteri dominicali da parte del possessore vale a rendere inequivoco e pacifico il possesso in capo al medesimo, con conseguente usucapibilità del bene.
Sicché, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario del bene per intervenuta usucapione deve dare prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, del corpus e dell'animus; quest'ultimo, che si sostanzia nella intenzione di comportarsi quale titolare del bene, può essere desunto in via presuntiva dal primo, qualora vi sia stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà.
Più precisamente, ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando – con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura – un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare (cfr. Cass. civ. n. 18392/2006; n.
25922/2005).
5 E' opportuno ricordare il principio secondo cui "In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà" (sull'insufficienza della sola coltivazione del fondo, e sull'esigenza di condurre un accertamento in fatto esteso alla valutazione dell'intero complesso dei poteri esercitati sul bene, cfr. di recente: Cass.,
Sez. 6-2, 05.03.2020, n. 6123; sulla prova degli elementi costitutivi dell'usucapione: Cass., Sez. 2, 23.04.2014, n. 9216; Cass., Sez. 2,
23.04.2011, n. 9325).
Orbene, essendo queste le coordinate ermeneutiche ai fini dell'accertamento dell'usucapione, va ora osservato che le risultanze istruttorie inducono ad escludere che siano maturati, in capo alle attrici, i presupposti per un acquisto a titolo originario del diritto di proprietà sul fondo per cui è causa.
La deposizione del teste , escusso all'udienza del 06.03.2023, Tes_1 sebbene dia atto della presenza prolungata del padre delle attrici ER
(deceduto in data 08.09.2005) sul fondo, non ha riferito
[...] alcunchè sul possesso esercitato dalle di lui figlie, odierne attrici: “Sub B):
“da quando sono proprietario di questo terreno cioè da circa 35 anni, ma non ricordo la data precisa, ho visto il sig. , che Persona_1 conoscevo, sul terreno, adesso sarà morto. Non conosco le figlie del sig.
e non le ho mai viste”; A D.R.: “sono a conoscenza del fatto che
ER il sig. è deceduto, dopo la sua morte ho visto un signore che
ER credo sia il cognato o il fratello dello ” sul terreno fare coltivare Per_4 il terreno a terze persone”. a.d.r. “non ho mai parlato con questo signore, non so chi sia, ma so che è un parente del signo ”. a.d.r. “non
ER ricordo quando ho visto l'ultima volta il signo , so che è morto
ER ma non so quando, saranno circa 10 o 15 anni, di preciso non so”.
Allo stesso modo il teste , nulla ha riferito in ordine Testimone_2 al possesso esercitato dalle attrici, dichiarando di aver visto sui luoghi tale
(“..ho visto negli anni il sig. , coltivare Persona_5 Persona_5
6 quel terreno con dei trattori, lui aveva acquistato un trattore e lo coltivava personalmente. il sig. lo conosco perché l'ho visto sui Persona_5 luoghi, so che ha due figli ma non li conosco.,”. a.d.r. “è un periodo che non lo vedo il sig , è da quasi un anno che non lo vedo. Persona_5
Preciso che il sig è pensionato, ha circa 70 anni. Non CP_8 conosco il sig. , conosco solo e suo Persona_1 Per_5 suocero che è morto, anzi mi correggo, il suocero del sig. che lo Per_5 chiamavo “ u Zu Binnu”, che sta per Bernardo” Sub C): “ ho visto il sig.
sul terreno, fino a vent'anni fa lo vedevo sul terreno coltivare, Pt_12 con la zappa nelle mani, levava pietre. Non ricordo l'ultima volta che l'ho visto. Loro seminavano il terreno con del grano, e poi dopo lo trebbiavano.
Cioè affittavano la trebbia e lo trebbiavano”. A D.R.: “il sig.
[...]
so che è spostato con la figlia di ” , non so il Per_5 Per_4 ER nome”. a.d.r. “ il sig lo vedevo l'anno scorso sul terreno” ) mentre, Per_5 riguardo le figlie del ha così dichiarato: “a.d.r. “non Persona_1 so chi sono e Francesca, ho visto la moglie di sul Parte_1 Per_5 terreno, non mi ricordo come si chiama, non ricordo però quando”.
Nondimeno, le deposizioni del teste oltre che generiche e Tes_2 contraddittorie- tali da far dubitare della sua attendibilità-, contrastano con quanto dichiarato dal teste di parte convenuta . Testimone_3
Invero, all'udienza del 19.6..2023 il testimone di parte convenuta ha così riferito: “Sub 1): “ricordo che tanti anni fa Testimone_3 qualche volta quando non lavoravo la domenica andavo a raccogliere il pomodoro con mio suocer non so se mio suocero avesse CP_7 acquistato quel terreno ma deduco che, per avermi portato lì, era suo. So che mio suocero aveva questo pezzo di terreno ma non so riferire quante volte ci andasse, io faccio parte di questa famiglia da quasi quarant'anni, andavamo a raccogliere pomodoro anche vent'anni fa”. Sub 2): “non so chi abbia posseduto o coltivato il terreno dopo la morte di miei suoceri”.
Sub 3): “quando andavo sul terreno a raccogliere i pomodori con mio suocero, con noi c'erano anche i fratell non so esattamente chi di CP_7 loro poiché alcuni erano ancora piccoli, ricordo comunque che eravamo tutti persone di famiglia, io, mia moglie, i miei suoceri e non ricordo chi dei fratelli di mia moglie ”. Sub 4): esibita la foto n. 11 il teste riconosce il terreno come la striscia vicino il casale;
esibita la foto n. 10 indica la striscia antistante il casale precisando che rispetto alla stessa fotografia tra
7 il fabbricato ed il terreno v'è un “vallone”, indicando un punto vicino i mezzi meccanici, il teste precisa che per vallone intende un canale dove si convoglia l'acqua piovana;
rispetto alle foto nn. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1, il teste non sa riconoscere il terreno oggetto di causa. a.d.r. avv. Cortese: “non ricordo se il vallone fosse posizionato per lungo rispetto alla facciata del fabbricato ovvero lateralmente”.
Con riferimento all'esame analitico del compendio probatorio, la
Suprema Corte ha affermato il seguente principio: qualora il giudice del merito ritenga sussistere un'insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondandosi detto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta. (v. sul punto Cass. 15-2-2010 n. 3468 e 5-5-2003 n. 6760).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, non solo i testi di parte attrice non hanno confermato la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda in capo alle attrici, ma le deposizioni di questi ultimi contrastano con quanto riferito dal teste della controparte, sicchè l'insufficienza probatoria non può che riverberarsi in danno alla parte sulla quale grava il relativo onere.
Va poi confermata l'ordinanza del 15.3.2025, con cui è le parti convenute
, , e CP_1 Parte_7 Parte_8 Parte_9 sono state dichiarate decadute ai sensi dell'art.104, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. dall'escussione del teste CP_7
Quanto alla richiesta prova contraria formulata da parte attrice, basti osservare che la stessa è diventa superflua per la dichiarazione di decadenza della controparte dalla prova diretta, oltre a non avere la parte interessata formulato la relativa richiesta all'udienza del 21.2.2025 né a quella successiva.
Risulta, dunque, evidente la mancanza di elementi univoci in ordine alla prova dei requisiti prescritti dalla legge.
8 Alla luce delle considerazioni appena svolte, la domanda di usucapione avanzata da parte attrice deve essere rigettata, con assorbimento delle ulteriori questioni dedotte dalle parti.
3.Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore dello Stato per i convenuti e , CP_1 Parte_10 essendo stati questi ammessi al gratuito patrocinio, mentre per gli altri convenuti , e le spese Parte_7 Parte_8 Parte_9 vanno liquidate con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Va inoltre tenuto conto del fatto che l'avvocato ha difeso più parti (art. 4 co2 dm 55/14) ma che la prestazione professionale nei confronti di queste non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (art. 4 co. 4 dm 55/14).
In considerazione della contumacia dei convenuti vittoriosi
[...]
, , , nulla va disposto sulle spese Pt_3 Pt_5 Pt_10 Pt_4 riguardo questi ultimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando così provvede:
-dichiara la contumacia di , Parte_3 CP_2
, Parte_5 Parte_10
-rigetta tutte le domande avanzate dalle attrici Parte_2
e nei confronti delle parti convenute;
[...] Parte_1
- condanna le attrici, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del convenuto che vanno liquidate in favore CP_1 dell'erario e quantificate in € 2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
- condanna le attrici, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del convenuto che vanno liquidate in favore Parte_10 dell'erario e quantificate in € 2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta
-condanna le attrici, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite dei convenuti , E Parte_7 Parte_8 Parte_9
, che vanno liquidate in € 2.552,00 per compenso professionale,
[...] oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
9 Così deciso in Termini Imerese il 23/07/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011 n. 44
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