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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/03/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2838/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2838/2024 promossa da:
, (C.F. , domiciliato in VIA MARZABOTTO 7 96011 Parte_1 C.F._1
AUGUSTA; rappresentato e difeso dall'avv. GAVIOLI GIULIA giusta procura in atti.
ATTORE/I
contro
(C.F. ), domiciliato in VIALE MEDAGLIE D'ORO MODICA;
CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. PACETTO FABRIZIO giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.3.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1
precetto notificato in data 22.7.2025 con il quale veniva richiesto il pagamento di euro 29.685,46 in forza del decreto ingiuntivo n. 479/2914 emesso dal Tribunale di Ragusa.
A sostegno dell'opposizione parte opponente ha contestato il difetto di legittimazione passiva ai fimi del pagamento del credito intimato, l'improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita, la nullità delle clausole vessatorie presenti in seno alla fideiussione, erroneità del credito ed errata quantificazione degli interessi, errata iscrizione ipotecaria ed in ogni caso sproporzione tra l'importo precettato e l'iscrizione ipotecaria.
Con decreto del 19 settembre 2024 è stata rigettata la richiesta di sospensione del titolo inaudita altera parte e la richiesta di chiamata del terzo.
Con istanza del 14 ottobre 2024 parte opponente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio.
Parte opposta si è costituita in data 14 ottobre 2024 dichiarando di accettare la rinuncia agli atti di parte opponente e producendo in giudizio scrittura privata del 11.10.2024 con la quale t e CP_1
hanno raggiunto un accordo. Parte_1
All'odierna udienza parte opponente ha chiesto l'estinzione del giudizio stante la cessata materia del contendere.
La causa pertanto è stata posta in decisione.
Preliminarmente, non può che rilevarsi la cessazione della materia del contendere, come richiesto all'udienza del 5.3.2025, atteso l'intervenuto accordo delle parti versato in atti da parte opposta in data
14.10.2024.
Stante l'esito della causa ed il comportamento processuale delle parti, sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Spese compensate pagina 2 di 3 Così deciso in Siracusa, il 5 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2838/2024 promossa da:
, (C.F. , domiciliato in VIA MARZABOTTO 7 96011 Parte_1 C.F._1
AUGUSTA; rappresentato e difeso dall'avv. GAVIOLI GIULIA giusta procura in atti.
ATTORE/I
contro
(C.F. ), domiciliato in VIALE MEDAGLIE D'ORO MODICA;
CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. PACETTO FABRIZIO giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.3.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1
precetto notificato in data 22.7.2025 con il quale veniva richiesto il pagamento di euro 29.685,46 in forza del decreto ingiuntivo n. 479/2914 emesso dal Tribunale di Ragusa.
A sostegno dell'opposizione parte opponente ha contestato il difetto di legittimazione passiva ai fimi del pagamento del credito intimato, l'improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita, la nullità delle clausole vessatorie presenti in seno alla fideiussione, erroneità del credito ed errata quantificazione degli interessi, errata iscrizione ipotecaria ed in ogni caso sproporzione tra l'importo precettato e l'iscrizione ipotecaria.
Con decreto del 19 settembre 2024 è stata rigettata la richiesta di sospensione del titolo inaudita altera parte e la richiesta di chiamata del terzo.
Con istanza del 14 ottobre 2024 parte opponente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio.
Parte opposta si è costituita in data 14 ottobre 2024 dichiarando di accettare la rinuncia agli atti di parte opponente e producendo in giudizio scrittura privata del 11.10.2024 con la quale t e CP_1
hanno raggiunto un accordo. Parte_1
All'odierna udienza parte opponente ha chiesto l'estinzione del giudizio stante la cessata materia del contendere.
La causa pertanto è stata posta in decisione.
Preliminarmente, non può che rilevarsi la cessazione della materia del contendere, come richiesto all'udienza del 5.3.2025, atteso l'intervenuto accordo delle parti versato in atti da parte opposta in data
14.10.2024.
Stante l'esito della causa ed il comportamento processuale delle parti, sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Spese compensate pagina 2 di 3 Così deciso in Siracusa, il 5 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3