TRIB
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/08/2025, n. 3038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3038 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide Ruffo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8378/2016 R.G. proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Abruzzese, giusta procura in atti;
-parte opponente-
contro
(già , in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Silvio, Cristiana Duccillo ed Anna Maria
Olivieri, giusta procura in atti;
-parte opposta-
avente ad oggetto: opposizione ad atto di precetto ex art. 615, comma
1, c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta,
depositate in relazione all'udienza del 14.03.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, che si abbiano qui per trascritte.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 17.05.2016, la ha proposto opposizione all'atto di precetto, Parte_1 notificatole il 27.04.2016, con il quale la Controparte_2
(la cui denominazione sociale è nel corso del giudizio
[...] mutata in ), in forza del contratto di locazione, Controparte_1 redatto per atto pubblico notarile del 14.02.2011, registrato il
02.03.2011, le aveva intimato il pagamento della somma di €
90.304,48, oltre agli interessi, alle spese di notifica ed a quelle successive eventualmente occorrenti.
I.
3-La società opponente, dopo aver eccepito:
1) che non era dovuta la somma di € 9.876,66 di cui alla fattura n. 5500203659 del 29/08/2013, inerendo ad un altro contratto di locazione, diverso dal titolo esecutivo;
2) che ai sensi dell'art. 1 lett. D) aveva diritto ad una riduzione del 20% del canone concordato;
ha chiesto di dichiarare l'inesistenza della controparte ad agire in via esecutiva, con vittoria di spese e di competenze del giudizio e condanna dell'opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
18.11.2016, si è costituita la Controparte_2
(ora ) la quale, dopo aver riconosciuto di aver Controparte_1 intimato nell'atto di precetto il pagamento della somma di € 9.876,66 per un mero errore materiale, ha chiesto di rigettare, per la restante parte del credito, l'opposizione, con vittoria di spese e di competenze del giudizio e condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
2 I.
5-Espletate le prove orali, all'udienza del 14.03.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe, la causa è stata introitata per la decisione con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito, l'opposizione, essendo parzialmente fondata, deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
II.
3-Nel caso di specie è incontestato, oltre che provato in via documentale che:
1) con contratto di locazione con corrispettivi soggetti a IVA, redatto per atto pubblico notarile del 14.02.2011, registrato il 02.03.2011, la aveva Controparte_2
concesso in locazione alla l'unità Parte_1
immobiliare n.2, collocata al piano terra di un edificio adibito a centro commerciale sito in Casamassima (BA) alla via Noicattario n.2 CS;
2) con raccomandata con ricevuta di ritorno del 20.05.2015, la locatrice aveva comunicato alla condutrice la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.21 del contratto medesimo e dell'art. 1456 c.c., per grave inadempimento di quest'ultima.
II.
4-Ciò posto, deve, innanzitutto, rimarcarsi che, a seguito dell'opposizione, la creditrice ha riconosciuto, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, di aver erroneamente richiesto il pagamento della somma di € 9.876,66 di cui alla fattura n. n.
5500203659 del 29/08/2013, essendo relativa ad un altro contratto di locazione, diverso da quello in forza del quale era stato
3 notificato l'atto di precetto.
II.5-È, invece, infondato il motivo di opposizione con cui la ha invocato il diritto alla riduzione del 20% del Parte_1
canone di locazione, in base all'art. 1 lett. D) del “CAPITOLATO
DELLE CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE
[...]
a tenore del quale “La Controparte_3
Conduttrice si impegna a consentire lo spostamento dell'attività
commerciale svolta dalla Conduttrice in altra unità immobiliare e
piano del Centro qualora tale spostamento sia giustificato da
esigenze commerciali, organizzative o di ristrutturazione anche
parziale del complesso immobiliare. In tal caso la Conduttrice avrà
unicamente il diritto, a titolo di indennizzo forfettario, ad una
riduzione del 20% del canone di affitto complessivo per l'anno in
cui avranno inizio i lavori di spostamento, riprendendo per l'anno
successivo l'integrale pagamento del canone nei valori
convenzionali”.
II.
6-Rilevato, in particolare, che la suddetta clausola presuppone, per l'insorgenza del diritto della conduttrice ad ottenere la riduzione del 20% del canone pattuito, lo spostamento dell'attività commerciale, svolta dalla conduttrice medesima, da un'unità immobiliare all'altra del centro commerciale, deve evidenziarsi che le circostanze di fatto, allegate dalla parte opponente, relative a dei profondi interventi di ristrutturazione del centro commerciale che avrebbero determinato una contrazione della clientela della , non le attribuiscono, nemmeno Parte_1
in astratto, il diritto alla riduzione del canone locatizio.
II.7-È, infine, inammissibile, essendo tardiva, la contestazione delle spese condominiali, indicate nell'atto di precetto, effettuata dall'opposta per la prima volta nelle note di
4 trattazione scritta depositate in data 28.08.2023 in relazione all'udienza del 28.09.2023, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori
costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta,
allorquando, essendo la parte decaduta dalla facoltà di modificare o di precisare le eccezioni già proposte, il thema decidendum si era, ormai, definitivamente cristallizzato.
II.
8-In parziale accoglimento dell'opposizione, deve essere,
pertanto, dichiarata la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto opposto limitatamente alla somma di € 9.876,66.
III.
1-Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e devono essere poste a carico dell'opponente in considerazione del riconoscimento, sia pure per una parte del credito, del diritto dell'opposto ad agire in via esecutiva.
III.
2-Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornati al D.M. n°147 del 2022), valori medi, stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data,
l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello
5 determinato dal valore del credito per cui l'opposto ha diritto ad agire in via esecutiva, pari ad € 80.022,82
III.
3-Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, con la precisazione che la semplicità delle questioni giuridiche trattate giustifica la riduzione del 20% degli onorari di tutte le fasi.
Scaglione: da € 52.001,00 a € 260.000,00
Parte_2
[...] Studio 2.552,00 -20% 2.041,60 Introduttiva 1.628,00 -20% 1.302,40 Trattazione 5.670,00 -20% 4.536,00 Decisoria 4.253,00 -20% 3.402,40
Totale € 11.282,40
IV.
1-Alla luce dell'accoglimento parziale dell'opposizione non sussistono i presupposti per condannare, come richiesto reciprocamente tra le parti, alcuna di essa al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa dalla ai sensi dell'art. 615, comma 1, con atto di Parte_1 citazione notificato il 17.05.2016, avverso l'atto di precetto, notificatole il 27.04.2016, con il quale la Controparte_1
(già in forza del contratto di Controparte_2 locazione, redatto per atto pubblico notarile del 14.02.2011, registrato il 02.03.2011, le aveva intimato il pagamento della somma di € 90.304,48, oltre agli interessi, alle spese di notifica ed a quelle successive eventualmente occorrenti, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
A. ACCOGLIE l'opposizione, per quanto di ragione;
B. DICHIARA, per l'effetto, la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto opposto, limitatamente alla somma di € 9.876,66 ed ai relativi interessi;
C. CONFERMA, per la restante parte del credito, l'efficacia e la
6 validità del suddetto atto di precetto;
D. CONDANNA la al pagamento, in favore della Parte_1
, delle spese processuali che liquida in € Controparte_1
11.282,40 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. CRISTIANA DUCCILLO dichiaratasi antistaria.
Così deciso in Bari, addì 07.08.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide Ruffo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8378/2016 R.G. proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Abruzzese, giusta procura in atti;
-parte opponente-
contro
(già , in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Silvio, Cristiana Duccillo ed Anna Maria
Olivieri, giusta procura in atti;
-parte opposta-
avente ad oggetto: opposizione ad atto di precetto ex art. 615, comma
1, c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta,
depositate in relazione all'udienza del 14.03.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, che si abbiano qui per trascritte.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 17.05.2016, la ha proposto opposizione all'atto di precetto, Parte_1 notificatole il 27.04.2016, con il quale la Controparte_2
(la cui denominazione sociale è nel corso del giudizio
[...] mutata in ), in forza del contratto di locazione, Controparte_1 redatto per atto pubblico notarile del 14.02.2011, registrato il
02.03.2011, le aveva intimato il pagamento della somma di €
90.304,48, oltre agli interessi, alle spese di notifica ed a quelle successive eventualmente occorrenti.
I.
3-La società opponente, dopo aver eccepito:
1) che non era dovuta la somma di € 9.876,66 di cui alla fattura n. 5500203659 del 29/08/2013, inerendo ad un altro contratto di locazione, diverso dal titolo esecutivo;
2) che ai sensi dell'art. 1 lett. D) aveva diritto ad una riduzione del 20% del canone concordato;
ha chiesto di dichiarare l'inesistenza della controparte ad agire in via esecutiva, con vittoria di spese e di competenze del giudizio e condanna dell'opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
18.11.2016, si è costituita la Controparte_2
(ora ) la quale, dopo aver riconosciuto di aver Controparte_1 intimato nell'atto di precetto il pagamento della somma di € 9.876,66 per un mero errore materiale, ha chiesto di rigettare, per la restante parte del credito, l'opposizione, con vittoria di spese e di competenze del giudizio e condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
2 I.
5-Espletate le prove orali, all'udienza del 14.03.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe, la causa è stata introitata per la decisione con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito, l'opposizione, essendo parzialmente fondata, deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
II.
3-Nel caso di specie è incontestato, oltre che provato in via documentale che:
1) con contratto di locazione con corrispettivi soggetti a IVA, redatto per atto pubblico notarile del 14.02.2011, registrato il 02.03.2011, la aveva Controparte_2
concesso in locazione alla l'unità Parte_1
immobiliare n.2, collocata al piano terra di un edificio adibito a centro commerciale sito in Casamassima (BA) alla via Noicattario n.2 CS;
2) con raccomandata con ricevuta di ritorno del 20.05.2015, la locatrice aveva comunicato alla condutrice la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.21 del contratto medesimo e dell'art. 1456 c.c., per grave inadempimento di quest'ultima.
II.
4-Ciò posto, deve, innanzitutto, rimarcarsi che, a seguito dell'opposizione, la creditrice ha riconosciuto, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, di aver erroneamente richiesto il pagamento della somma di € 9.876,66 di cui alla fattura n. n.
5500203659 del 29/08/2013, essendo relativa ad un altro contratto di locazione, diverso da quello in forza del quale era stato
3 notificato l'atto di precetto.
II.5-È, invece, infondato il motivo di opposizione con cui la ha invocato il diritto alla riduzione del 20% del Parte_1
canone di locazione, in base all'art. 1 lett. D) del “CAPITOLATO
DELLE CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE
[...]
a tenore del quale “La Controparte_3
Conduttrice si impegna a consentire lo spostamento dell'attività
commerciale svolta dalla Conduttrice in altra unità immobiliare e
piano del Centro qualora tale spostamento sia giustificato da
esigenze commerciali, organizzative o di ristrutturazione anche
parziale del complesso immobiliare. In tal caso la Conduttrice avrà
unicamente il diritto, a titolo di indennizzo forfettario, ad una
riduzione del 20% del canone di affitto complessivo per l'anno in
cui avranno inizio i lavori di spostamento, riprendendo per l'anno
successivo l'integrale pagamento del canone nei valori
convenzionali”.
II.
6-Rilevato, in particolare, che la suddetta clausola presuppone, per l'insorgenza del diritto della conduttrice ad ottenere la riduzione del 20% del canone pattuito, lo spostamento dell'attività commerciale, svolta dalla conduttrice medesima, da un'unità immobiliare all'altra del centro commerciale, deve evidenziarsi che le circostanze di fatto, allegate dalla parte opponente, relative a dei profondi interventi di ristrutturazione del centro commerciale che avrebbero determinato una contrazione della clientela della , non le attribuiscono, nemmeno Parte_1
in astratto, il diritto alla riduzione del canone locatizio.
II.7-È, infine, inammissibile, essendo tardiva, la contestazione delle spese condominiali, indicate nell'atto di precetto, effettuata dall'opposta per la prima volta nelle note di
4 trattazione scritta depositate in data 28.08.2023 in relazione all'udienza del 28.09.2023, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori
costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta,
allorquando, essendo la parte decaduta dalla facoltà di modificare o di precisare le eccezioni già proposte, il thema decidendum si era, ormai, definitivamente cristallizzato.
II.
8-In parziale accoglimento dell'opposizione, deve essere,
pertanto, dichiarata la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto opposto limitatamente alla somma di € 9.876,66.
III.
1-Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e devono essere poste a carico dell'opponente in considerazione del riconoscimento, sia pure per una parte del credito, del diritto dell'opposto ad agire in via esecutiva.
III.
2-Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornati al D.M. n°147 del 2022), valori medi, stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data,
l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello
5 determinato dal valore del credito per cui l'opposto ha diritto ad agire in via esecutiva, pari ad € 80.022,82
III.
3-Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, con la precisazione che la semplicità delle questioni giuridiche trattate giustifica la riduzione del 20% degli onorari di tutte le fasi.
Scaglione: da € 52.001,00 a € 260.000,00
Parte_2
[...] Studio 2.552,00 -20% 2.041,60 Introduttiva 1.628,00 -20% 1.302,40 Trattazione 5.670,00 -20% 4.536,00 Decisoria 4.253,00 -20% 3.402,40
Totale € 11.282,40
IV.
1-Alla luce dell'accoglimento parziale dell'opposizione non sussistono i presupposti per condannare, come richiesto reciprocamente tra le parti, alcuna di essa al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa dalla ai sensi dell'art. 615, comma 1, con atto di Parte_1 citazione notificato il 17.05.2016, avverso l'atto di precetto, notificatole il 27.04.2016, con il quale la Controparte_1
(già in forza del contratto di Controparte_2 locazione, redatto per atto pubblico notarile del 14.02.2011, registrato il 02.03.2011, le aveva intimato il pagamento della somma di € 90.304,48, oltre agli interessi, alle spese di notifica ed a quelle successive eventualmente occorrenti, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
A. ACCOGLIE l'opposizione, per quanto di ragione;
B. DICHIARA, per l'effetto, la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto opposto, limitatamente alla somma di € 9.876,66 ed ai relativi interessi;
C. CONFERMA, per la restante parte del credito, l'efficacia e la
6 validità del suddetto atto di precetto;
D. CONDANNA la al pagamento, in favore della Parte_1
, delle spese processuali che liquida in € Controparte_1
11.282,40 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. CRISTIANA DUCCILLO dichiaratasi antistaria.
Così deciso in Bari, addì 07.08.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
7