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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1748/2019
TRA
, C.F.: , nato a [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Castrovillari (CS) alla Via Nocera n. 5/B, elettivamente domiciliato in Acquaformosa al Vico II
Spela n. 13 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Giuseppe Capparelli, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Giulia Renzetti, in virtù di procura alle liti rep. n. 80974 rog. 21569 del 21.07.2015 per atti notaio di Roma, Persona_1
elettivamente domiciliato in Castrovillari, in Corso Calabria, presso gli uffici dell' ; CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.5.2019, parte ricorrente, affermando di aver prestato attività lavorativa subordinata a tempo determinato in agricoltura per n. 150 giornate nell'anno 2017, lamentando la liquidazione parziale dell'indennità di malattia per evento compreso tra il 15.12.2017
e il 13.1.2018, previa proposizione di ricorso amministrativo, ha adito l'intestato Tribunale, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo integrale dello stato di interdizione per tutti i giorni denunciati con condanna dell'istituto di previdenza al pagamento dello stesso.
Si è costituito l' che ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità della promossa azione CP_2 giudiziaria ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, la prescrizione estintiva annuale ai sensi dell'art. 6 della l. 11 gennaio 1943 n. 138, l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso per mancanza di domanda e ricorso amministrativo;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza.
La controversia, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza ed istruita mediante acquisizione di documenti, è stata assegnata, in virtù di decreto presidenziale, allo scrivente che all'udienza fissata per la discussione ha emesso la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
***
In via preliminare e assorbente deve essere affermata la fondatezza della sollevata eccezione di inammissibilità del proposto ricorso per maturata decadenza annuale ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n.
639/1970.
Ai sensi dell'art. 47, comma 2, d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639, il termine di decadenza deve essere calcolato dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo, nelle ipotesi di adozione del provvedimento nei termini avverso ricorso amministrativo tempestivo e dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione, nei casi di silenzio rifiuto a seguito di ricorso amministrativo proposto nei termini.
In tutti gli altri casi, il termine di decadenza deve, invece, essere calcolato dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, configurandosi tale disposizione come norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica.
Infine, con l'art. 38, comma 1, numero 1), lettera d), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 all'art. 47 citato è stato aggiunto il comma 6, il quale prevede che “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Pertanto, con la previsione di cui all' art. 38 cit. -inserita nel comma 6 dell'articolo sopra riportato- il legislatore ha esteso l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 47 anche ai casi in cui non si tratti del pagamento di una prestazione negata in sede amministrativa, ma di una prestazione riconosciuta ed erogata, di cui l'interessato ha inteso chiedere la riliquidazione, fissando due nuovi dies a quibus, rispettivamente nel momento del riconoscimento parziale della prestazione e in quello del pagamento della sorte capitale.
Inoltre, anche sulla scorta del tenore letterale della norma in questione -che fa decorrere il termine annuale dal provvedimento di riconoscimento della prestazione ovvero dal pagamento della stessa, anziché a partire dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, come previsto invece dal comma 2 dello stesso art. 47 citato- si ritiene inidonea a spostare il termine di decadenza in questione la proposizione del ricorso amministrativo.
Sotto questo profilo, si riprendono i principi applicabili così come espressi da Corte d'Appello di
Catanzaro, sentenza n. 110/2022: “(…) nell'ipotesi, oggetto del presente giudizio, di cui all'art. 47, comma 6, Dpr 639/70, il termine annuale di decadenza non risente dell'eventuale instaurazione del procedimento amministrativo ad opera dell'interessato.
12) Quanto affermato in sentenza è stato confermato, con riferimento alla decadenza triennale, ma con principio chiaramente estensibile a quella annuale, da Cass. 22820/20, secondo cui: “in tema di controversie in materia pensionistica, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del
d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, è evitata non già dalla domanda amministrativa ma solamente dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto previsto dalla legge il cui compimento va effettuato nel previsto termine iniziale (riconoscimento parziale ovvero pagamento in misura ridotta della pensione)”.
13) In particolare, al punto 14 della motivazione, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare:
“Del resto, a differenza di quanto avviene per l'iniziale riconoscimento del diritto a pensione, dove il termine iniziale della decadenza opera una volta esaurito il procedimento amministrativo, nel caso di domanda volta ad ottenere la riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte, e non ad atti diversi del procedimento”.
14) Tale orientamento giurisprudenziale è inoltre condiviso da autorevole dottrina per la quale, in coerenza con la tesi secondo cui non è necessaria una specifica istanza amministrativa ai fini della proponibilità delle domande di riliquidazione, deve ritenersi che dal dies a quo individuabile mediante l'art. 38 DL n° 98/2011 si devono calcolare soltanto l'anno, per le prestazioni temporanee,
o i tre anni, per le pensioni, della decadenza vera e propria, senza addizioni rivenienti dalla procedura amministrativa pregressa, ormai conclusa e superata dal pagamento già avvenuto della prestazione temporanea dedotta in lite o in corso di erogazione, se periodica”.
Applicando i principi esposti al caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che la prestazione per la quale si chiede la liquidazione integrale è stata corrisposta in data 26.2.2018 (come attestato dal bonifico ordinato dall' in allegati ricorrente). CP_ In ragione dell'inidoneità dell'iter amministrativo a dilatare il termine decadenziale, il ricorso amministrativo proposto in data 8.3.2018 non consente di introdurre tempi ulteriori nel calcolo dell'effetto preclusivo.
Pertanto, alla tardiva proposizione della domanda giudiziale, intervenuta in data 15.5.2019, oltre un anno dopo il pagamento della prestazione, non può che conseguire una pronuncia di inammissibilità della stessa.
In ragione della dichiarazione di esenzione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c, vengono compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del dott. Giordano Avallone in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- spese di lite compensate.
Castrovillari, 5.3.2025
Il GIUDICE del LAVORO dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.