Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/10/2014, n. 20735
CASS
Sentenza 1 ottobre 2014

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In materia di pubblico impiego, il bando di concorso per l'assunzione di personale ha duplice natura giuridica di provvedimento amministrativo e di atto negoziale (offerta al pubblico) vincolante nei confronti dei partecipanti al concorso. Ne consegue che l'atto di approvazione della graduatoria è illegittimo qualora si ponga in contraddizione con la delibera di indizione e con il bando ("lex specialis" del concorso), mentre la clausola con cui la P.A. si riservi la facoltà di non procedere all'assunzione è nulla perché integra una condizione meramente potestativa ai sensi dell'art. 1355 cod. civ. Né, in assenza di un "contrarius actus", è possibile attribuire efficacia alcuna alla volontà della P.A. di annullare o revocare il bando, risultando l'autotutela esercitata in carenza di potere e con atti illegittimi per difetto di forma.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/10/2014, n. 20735
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20735
Data del deposito : 1 ottobre 2014

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