Sentenza 13 febbraio 2025
Decreto cautelare 6 marzo 2025
Ordinanza cautelare 21 marzo 2025
Ordinanza collegiale 17 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, decreto cautelare 06/03/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00859/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01836/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1836 del 2025, proposto da
Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Boursier, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Corte D'Appello 16;
contro
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- S.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 00350/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che, trattandosi di fattispecie riguardante accesso ad atti non precedentemente conosciuti, e in disparte il tema della valutazione del fumus boni iuris, ordinariamente riservato alla più articolata discussione collegiale, appare prioritaria la considerazione delle ragioni di periculum vantate, in quanto l’ostensione della documentazione lederebbe irrimediabilmente la situazione giuridica della parte istante e renderebbe vana l’eventuale successiva tutela cautelare collegiale;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza e per l'effetto sospende la sentenza appellata.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Roma il giorno 5 marzo 2025.
| Il Presidente |
| Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.