Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5497/2024 R.G.N.C.
TRA
, nata a [...] in data [...], rapp.ta e difesa Parte_1
dall'Avv. GAMBINO SALVATORE;
E TRA
, nato a [...] in data [...], Parte_2
rapp.to e difeso dall'Avv. GAMBINO SALVATORE;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso congiunto depositato in data 02/12/2024 le parti, non legate da vincolo matrimoniale, hanno chiesto concordemente al Tribunale che il regime di affidamento e di mantenimento della figlia minore , Persona_1
nata a [...] il [...], fosse regolato sulla base del seguente accordo:
, con domicilio prevalente presso la madre;
Persona_1
2) entrambi i genitori provvederanno all'educazione e all'istruzione della prole, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della figlia;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé la minore ogni qualvolta lo desideri, previo acordo telefonico con la madre, tenendo conto degli impegni familiari e scolastici della figlia;
4) in caso di disaccordo, il padre potrà tenere con sé la minore due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e fine settimana alterni, da concordare con la madre, dalle ore 16:00 del sabato sino alle ore 19:00 della domenica, con l'obbligo di prelevare e riaccompagnare il bambino presso l'abitazione materna, tenendo sempre in debita considerazione le esigenze del figlio;
5) sempre in caso disaccordo, durante le festività natalizie il padre potrà tenere con sé la minore dalle ore 16:00 del 24 dicembre sino alle ore 16:00 del
30 dicembre (senza pernottamento sino al compimento del 3° anno di età); in questo caso la madre terrà con sé il minore per le festività di fine anno, ossia dal 30 dicembre al 06 gennaio. Viceversa, l'anno successivo, se il minore trascorrerà con la madre le festività natalizie, il padre potrà tenere con sé la figlia dal pomeriggio del 30 dicembre al pomeriggio del 06 gennaio;
6) sempre in caso di disaccordo, durante le festività pasquali la bambina trascorrerà con il padre, ad anni alterni, o il giorno di Pasqua o il lunedì di
Pasquetta; stessa identica cosa avverrà per le festività del 25 aprile e del giorno
1 maggio: quando la minore trascorrerà il 25 aprile con la madre, il padre potrà tenerla con sé per il giorno 1 maggio;
viceversa, l'anno successivo;
7) sempre in caso di disaccordo, durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con la figlia 15 giorni, anche non consecutivi, tra i mesi di luglio ed agosto, secondo un calendario concordato con la madre entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno e che tenga conto degli impegni lavorativi di entrambi;
8) il giorno del compleanno della minore ciascun genitore trascorrerà alternativamente con la figlia il pranzo o la cena;
nel giorni del compleanno di ciascun genitore la minore trascorrerà con quest'ultimo la giornata, compatibilmente agli impegni assunti nell'interesse del minore medesimo;
9) i presenti accordi potranno subire modifiche, previo accordo tra i genitori, sia in virtù delle esigenze lavorative di ciascuno di loro, sia in occasioni di particolari eventi familiari (matrimoni, compleanni, ecc.) od anche per impegni sociali o relativi ad attività ludiche o sportive (palestra, corsi di danza, corsi di musica, ecc.) della figlia;
10) le parti concordano che il sig. sarà tenuto a corrispondere, Parte_2
a titolo di mantenimento mensile per il sostentamento della minore, la somma almeno pari ad € 150,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annua secondo gli indici Istat;
11) le parti concordano il comune obbligo di sostenere nella misura pari al
50% le spese straordinarie necessarie nell'interesse della minore, purché debitamente concordate e documentate. Ai fini di una corretta identificazione di tali voci di spesa verrà utilizzato il criterio indicato nel protocollo d'intesa adottato dall'intestato Tribunale;
12) le spese relative a viaggi o vacanze che la minore farà insieme ai genitori saranno poste a carico di ciascuno di essi senza che alcun contributo possa essere richiesto all'altro;
13) le parti saranno libere di fissare la propria residenza ovunque vorranno e potranno liberamente mutare residenza o domicilio senza reciproco consenso salvo l'obbligo di darsi comunicazione degli eventuali mutamenti di residenza o domicilio soltanto al fine dell'adempimento delle obbligazioni assunte con questo atto (medico di famiglia della minore, questioni scolastiche o ludiche e, in generale, per qualsiasi questione inerente la bambina);
14) le suddette clausole si considerano esecutive a far data dalla sottoscrizione del presente accordo nel rispetto del diritto del minore alla piena e completa realizzazione del principio della bi-genitorialità;
15) le parti esprimono sin da adesso il consenso al rilascio dei permessi necessari per il passaporto della bambina”;
2) La domanda va senz'altro accolta, poiché le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie né alla legge, né all'interesse della figlia.
3) In assenza di contrasto fra le parti, non va adottata alcuna pronunzia in ordine alle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, udito il
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando così provvede:
1) visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo di cui al ricorso congiunto depositato in data 2.12.2024, intervenuto fra e Parte_1
in ordine al regime di affidamento e di mantenimento della Parte_2
figlia minore , nata a [...] il [...]; Persona_1
2) nulla sulla spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 06/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Relatore.