Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 24/11/2025, n. 3347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3347 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03347/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01547/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1547 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Pantano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Leni, in persona del legale Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato David Bongiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione n. -OMISSIS- del 23.4.2025, con la quale il Comune di Leni ha rigettato la richiesta di Concessione Edilizia in Sanatoria prot. n. 6154 del16.12.2011 per il Progetto in sanatoria ex art. 13 Legge n. 47/1985;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali ivi incluso il verbale di accertamento riferito al sopralluogo del 22.1.2025 e la nota prot. n. -OMISSIS- del 20.3.2025, notificata il 30.3.2025, di avvio del procedimento di diniego della chiesta autorizzazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Leni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa AO NN IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato la determinazione n. -OMISSIS- del 23.4.2025 con cui il Comune di Leni, a seguito del riesame disposto con la sentenza di questo T.A.R. n. 3638/2023, ha nuovamente rigettato la richiesta di concessione edilizia in sanatoria prot. n. 6154 del 16.12.2011, dal medesimo presentata al fine di ottenere l’accertamento di conformità di un balcone realizzato sul fronte principale del proprio immobile, sito in località Rinella, nel Comune di Leni – -OMISSIS-.
1.1. In punto di fatto, ha rappresentato di aver ottenuto già nell’anno 2007 la concessione edilizia n. -OMISSIS-, avente ad oggetto un complesso intervento di restauro conservativo dell’immobile, da egli acquistato in stato di rudere.
1.2. Avendo rivenuto nei luoghi durante l’esecuzione dei predetti lavori una lastra di pietra tipica eoliana e dei resti di pietra lavica sagomati (cd. cagnoli), presumibilmente costituenti, in origine, gli elementi strutturali di un balcone, nell’anno 2011 ha presentato al Comune un progetto di variante alla C.E. 16/07, prevedente, in luogo della realizzazione di una finestra al primo piano del prospetto principale autorizzata dal citato titolo edilizio, il ripristino del predetto balcone, con dimensioni pari alla rinvenuta lastra di pietra.
1.3. In relazione al progetto in variante ha frattanto ottenuto la conferma delle autorizzazioni e dei pareri favorevoli della Soprintendenza e del Genio Civile di Messina.
1.4. Nelle more dell’esame della pratica di variante, a seguito di sopralluoghi, il Comune di Leni ha rilevato la realizzazione di alcuni lavori in difformità rispetto a quanto previsto dalla concessione edilizia n. -OMISSIS-, in relazione ai quali ha adottato l’ordinanza di ripristino n. -OMISSIS- del 16.11.2011. Al contempo, per le predette irregolarità è stato avviato nei confronti del ricorrente un procedimento penale, poi conclusosi con l’archiviazione.
1.5. In data 21.11.2012, il Comune di Leni ha chiesto al ricorrente la produzione degli elaborati progettuali presentati alla Soprintendenza, all’AUSL e al Genio Civile; tale richiesta è stata fattivamente esitata il successivo 10.1.2013.
1.6. Con determinazione n. 41/2017, preceduta dalla comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, il Comune ha rigettato l’istanza in considerazione della mancata ottemperanza dell’ordinanza di ripristino n. 7/2011, nonché dell’impossibilità di assentire il balcone previsto in variante per mancanza del requisito della doppia conformità.
1.7. Il predetto provvedimento, a seguito di impugnazione, è stato annullato dalla sentenza n. 3638/2023 con cui questo T.A.R. ha accolto il ricorso ai fini del riesame della pratica.
Con la predetta pronuncia, in particolare, è stato statuito che “ ha errato il Comune nel considerare, senza alcun supplemento istruttorio, tale opera come diversa rispetto alla originaria, e dunque a considerare necessaria la doppia conformità”, mentre “avrebbe dovuto verificare quanto prospettato nella istanza ovvero che la realizzazione della porta finestra e del balcone in aggetto corrisponde a quanto presuntivamente esisteva prima dell’intervento stesso” .
1.8. Con la determinazione oggi impugnata, adottata all’esito di un procedimento istruttorio di riesame avviato in esecuzione della sentenza n. 3638/2023, il Comune ha confermato il rigetto dell’istanza di variante per difetto di compatibilità dell’intervento con l’art. 61 del Regolamento Edilizio.
2. A dire del ricorrente, anche tale ultimo atto sarebbe illegittimo e meriterebbe di essere annullato per i seguenti motivi:
I) Eccesso di potere per travisamento ed errata valutazione dei fatti. Irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'atto anche in ordine alla pronuncia del Tar Catania n. 3638/2023. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 septies della legge n. 241 del 7.8.1990 per violazione o elusione del giudicato. Difetto assoluto di attribuzione. Mancata valutazione dei contrapposti interessi pubblico e privato.
Il provvedimento sarebbe nullo in quanto emesso in violazione del giudicato formatosi sulla sentenza 3638/2023, la quale avrebbe cristallizzato il fatto che l’opera progettata in variante costituirebbe un semplice intervento di ripristino, autorizzabile anche in assenza di doppia conformità. Il provvedimento sarebbe anche annullabile in quanto adottato in carenza di potere in concreto, non essendo più consentito al Comune, per effetto del giudicato, valutare diversamente la natura dell’intervento.
II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del DPR 6.6.2001, n. 380. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento ed errata valutazione dei fatti. Manifesta illogicità anche sotto il profilo della contraddittorietà e illogicità della motivazione.
L’intervento proposto in variante avrebbe natura di restauro conservativo ai sensi della lett. c) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, essendo un intervento volto a conservare l’organismo edilizio originario, mediante il ripristino di un elemento costitutivo preesistente (il balcone), che non altererebbe ma, anzi, conserverebbe la fisionomia e la consistenza preesistente dell’immobile. Tale circostanza sarebbe già stata accertata dalla pronuncia n.3638/20023, per effetto della quale era precluso al Comune considerare l’opera come intervento di ristrutturazione edilizia, pretendendone la doppia conformità. L’Ente avrebbe dovuto, pertanto, limitarsi a verificare la consistenza dell’originario manufatto, posto che la normativa sul restauro confermativo consente il ripristino di elementi che possono essere difformi rispetto alla vigente normativa.
III) Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 6.6.2001, n. 380, art. 3, comma 1, lett. c). Eccesso di potere per travisamento e errata valutazione dei fatti. Mancata valutazione degli elementi forniti dal ricorrente. Mancata comparazione dell’interesse pubblico con quello privato.
Il ricorrente avrebbe dimostrato nel corso del procedimento l’esistenza di elementi chiaramente indicativi della preesistenza del predetto manufatto, tra cui la circostanza che balconi della stessa forma e sagoma della basola rinvenuta sono presenti anche nelle altre abitazioni della zona. Di tali elementi il Comune non avrebbe tenuto conto, avendo escluso l’originaria presenza del balcone sulla base di una istruttoria insufficiente e di una motivazione apparente, facente leva esclusivamente sull’analisi visiva della pietra rinvenuta e sulla mancata rappresentazione del manufatto negli elaborati grafici allegati alla C.E. n. 16/2007.
IV) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20 e 22 del DPR n. 380/2001 in relazione agli artt. 30 e 31 del Regolamento Edilizio Comunale. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della legge regionale 31.5.1994, n. 17. Difetto istruttorio. Silenzio-assenso sull’istanza presentata dal ricorrente. Violazione e/o falsa applicazione 20 dell’art. 3 della legge n. 241/90 per difetto di motivazione e mancata comparazione dell’interesse pubblico con quello privato.
Sull’istanza di variante presentata dal ricorrente si sarebbe formato il silenzio-assenso per effetto del decorso dei termini previsti dall’art. 20 DPR 380/2001, dall’art. 30 del Regolamento Comunale Edilizio e dall’art. 2 comma 5 della L.r. n. 17/1994, da computarsi, a tutto concedere, a decorrere dal 30.1.2013, data in cui il ricorrente ha inoltrato al Comune la documentazione progettuale richiesta con la nota del 21.11.2012. L’Amministrazione, pertanto, sarebbe potuta intervenire sul titolo tacitamente formatosi esclusivamente in autotutela, nel rispetto delle procedure e dando conto della sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 21 nonies della L. 241/1990.
V) Violazione e/o falsa applicazione del DPR n. 380/2001 e del Regolamento Edilizio (D.A. n. 1104/1991). Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento ed errata valutazione dei fatti.
L’art. 61 del Regolamento Edilizio Comunale non troverebbe applicazione in relazione al balcone progettato, il quale non avrebbe alcun aggetto sulla strada pubblica, proiettandosi verticalmente su porzione di area di proprietà privata del ricorrente.
3. Con memoria depositata in data 14.10.2025, il ricorrente ha insistito in ricorso.
4. Il Comune intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 15.11.2025, depositando tardivamente una memoria di costituzione, corredata da documenti, di cui ha chiesto l’ammissione ai sensi dell’art. 54 c.p.a.
5. Alla pubblica udienza del 18 novembre 2025, il ricorrente si è opposto alla richiesta di autorizzazione del deposito tardivo formulata dall’Amministrazione e, dopo la discussione, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente va vagliata l’istanza ex art. 54 c.p.a. avanzata dal Comune resistente al fine di ottenere l’autorizzazione al deposito tardivo, effettuato in data 15.11.2025, della memoria di costituzione e della documentazione allegata alla stessa.
1.1. Ritiene il Collegio che l’istanza non possa trovare accoglimento, posto che, ai sensi della richiamata norma l’autorizzazione al deposito tardivo di memorie e documenti è subordinata alla sussistenza di circostanze eccezionali, tali da rendere estremamente difficile la produzione dei documenti nei termini di legge (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 17/07/2024, n. 2595), che non si rinvengono nel caso di specie. Le dedotte e, peraltro, non dimostrate difficoltà di reperimento della documentazione non possono essere considerate tali, afferendo a tutt’altro che eccezionali problematiche logistiche, legate esclusivamente dalla sfera organizzativa dell’Ente, i cui rischi dunque, non possono che ricadere in capo a quest’ultimo, in applicazione del principio di autoresponsabilità e a garanzia del contraddittorio e della par condicio delle parti.
1.2. Pertanto, la memoria difensiva e la documentazione depositate dall’Amministrazione resistente sono inutilizzabili, in quanto prodotte oltre i termini di cui all’art. 73 c.p.a., con la conseguenza che delle stesse non si terrà conto ai fini della decisione.
2. Ciò premesso, può passarsi all’esame del ricorso, che è infondato.
2.1. I primi due motivi di ricorso, che si prestano ad una trattazione congiunta in considerazione dell’omogeneità delle censure con gli stessi dedotte, non meritano accoglimento, non sussistendo il lamentato vizio di violazione del giudicato.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, la sentenza n. 3638/2023 non ha statuito che l’intervento di cui all’istanza di C.E. in variante prot. 6154 del 16.12.2011 ha natura di restauro conservativo, ma si è limitata a rilevare che in tali termini esso era stato proposto.
Per tale ragione, il giudice ha stigmatizzato l’operato del Comune nei limiti in cui l’Ente aveva applicato de plano all’istanza del ricorrente il regime normativo previsto per la sanatoria di opere di ristrutturazione edilizia, senza alcun supplemento istruttorio volto a verificare la possibile riconducibilità dello stesso alla diversa tipologia del restauro conservativo, per come richiesto, con conseguente superamento della regola della doppia conformità.
Accogliendo il ricorso ai fini del riesame, pertanto, il T.A.R. ha onerato il Comune di eseguire “ una adeguata indagine sugli elementi probatori forniti dal ricorrente ”, verificando quanto dal medesimo prospettato in istanza, ovvero che la realizzazione della porta finestra e del balcone corrispondesse a quanto presuntivamente esisteva prima dell’intervento.
Tale indagine, per stessa rappresentazione del ricorrente, risulta essere stata compiuta, avendo l’Amministrazione riavviato l’istruttoria e eseguito apposito sopralluogo in contraddittorio presso l’immobile.
Il giudicato nascente dalla pronuncia n. 3638/2023 risulta, pertanto, esser stato rispettato, posto che lo stesso non copriva la natura dell’intervento, ma solo il rilevato difetto di istruttoria sul punto.
La pronuncia non ha elìso il potere del Comune di valutare il merito dell’istanza, ma anzi ha espressamente rimesso all’Ente una nuova più approfondita valutazione. La sentenza chiarisce testualmente che gli affermati principi “ per la loro corretta applicazione, necessitano di una adeguata indagine sugli elementi probatori forniti dal ricorrente che dovranno essere verificati attraverso un sopralluogo tecnico in loco, al fine appunto di accertare la preesistente consistenza ”.
Da quanto sopra consegue l’insussistenza, altresì, della dedotta causa di annullabilità per carenza di potere in concreto.
2.2. Parimenti non meritevole di accoglimento è il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente ha lamentato il travisamento e l’errata valutazione dei fatti, per avere il Comune nuovamente escluso la natura ripristinatoria dell’intervento, pur avendo egli dimostrato l’esistenza di chiari elementi evidenzianti la preesistenza del balcone.
Invero, gli elementi dedotti dal ricorrente a sostegno della propria tesi risultano essere stati vagliati dal Comune che, nell’esercizio della discrezionalità riconosciutagli, li ha ragionevolmente ritenuti insufficienti a dimostrare la preesistenza del manufatto, posto che tali elementi indiziari si fondano su circostanze meramente labiali prive di concreto riscontro - il ritrovamento sui luoghi di una lastra, in tesi costituente base di calpestio di un supposto balcone - ovvero su deduzioni presuntive non aventi sufficiente carattere probatorio – come la presenza di balconi simili negli altri immobili della zona.
Né possono condividersi le considerazioni espresse dal ricorrente secondo cui il Comune avrebbe condotto un’istruttoria carente, fondata sull’analisi meramente visiva della pietra e facente leva sulla mancata rappresentazione dell’opera negli elaborati progettuali a corredo della C.E. del 2007, posto che è onere del privato che chiede l’autorizzazione edilizia fornire la prova della consistenza originaria dell’immobile e della natura dell’intervento.
L'intervento di restauro e risanamento conservativo, per essere qualificato tale, necessita dell'assoluto rispetto delle superfici e delle volumetrie preesistenti, essendo conseguentemente essenziale che possano essere determinate univocamente e con assoluta certezza le superfici e la volumetria dell'edificio del quale si intende effettuare il restauro e il risanamento conservativo (così, T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. II, 31/03/2011, n. 288).
Il rischio dell’impossibilità di verificare il rispetto delle superfici e volumetrie preesistenti va posto a carico dell’istante, posto che costituisce ius receptum il principio per cui l'onere di provare la consistenza originaria dell'immobile grava sul privato, in applicazione del principio di vicinanza della prova (cfr., ex multis , T.A.R. Sicilia Catania, Sez. V, 21/07/2025, n. 2367, Cons. Stato, Sez. VI, 17/04/2024, n. 3486, Cons. Stato, Sez. VI, 31/01/2024, n. 1007).
I predetti approdi interpretativi, seppure elaborati in relazione alle fattispecie in cui si invochi la non necessità del titolo edilizio per anteriorità dell’immobile rispetto alla norma che ne ha introdotto l’obbligo, non possono che mutuarsi anche per quelle in cui, come il caso di specie, il privato intenda accedere a regimi normativi di favore quale è quello del restauro conservativo, il quale consente di mantenere, e addirittura ripristinare, il preesistente sul presupposto della sola conformità con la normativa edilizia previgente.
Condizione di applicabilità di tale norma di favore, è, appunto, il mantenimento dell’originaria consistenza dell’immobile, che tuttavia deve essere rigorosamente provata. Tale prova, in applicazione dell’art 2967 c.c., non può che ricadere in capo a chi la invoca in suo favore e che, al contempo, ha un rapporto privilegiato con la cosa tale da rendergliene più agevole l’assolvimento.
Non può, dunque, pretendersi che fosse l’Amministrazione ad effettuare i non meglio precisati accertamenti tecnico-scientifici che il ricorrente stesso non è stato in grado di far confluire nel procedimento, pur invocandone la necessità.
Anche nella presente sede processuale la tesi del ricorrente è rimasta sfornita di rilevanti riscontri a supporto (quale poteva essere, ad esempio, una perizia tecnica evidenziante le specifiche caratteristiche costruttive da cui inferire la preesistenza del balcone), essendo stata ancora una volta incentrata esclusivamente sulla circostanza labiale di aver rinvenuto sui luoghi la basola in pietra, allegazione che non consente di inferirne la certa appartenenza all’immobile e men che meno la funzione eventualmente assolta in origine.
Alla luce di quanto sopra, deve considerarsi sufficiente l’impianto motivazionale a sostegno del provvedimento impugnato, il quale dà atto della non emersione di alcun valido elemento probatorio in grado di dimostrare in modo inconfutabile non solo la preesistenza del balcone, ma ancor prima l’appartenenza della basola rinvenuta al fabbricato di proprietà del ricorrente.
2.3. Anche il quarto motivo di ricorso è infondato, posto che le normative richiamate dal ricorrente a sostegno della tesi della intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di variante del 16.12.2011 non sono pertinenti rispetto al caso di specie, disciplinando il procedimento di rilascio delle concessioni edilizie preventive. Nel caso in esame l’istanza rigettata è stata presentata al fine di ottenere la sanatoria, previo accertamento di conformità, di interventi realizzati sine titulo , circostanza questa che risulta pacifica dalle allegazioni in atti.
Trova applicazione al caso di specie, pertanto, l’art. 36 del D.P.R. 380/2001, recepito nella Regione siciliana dall’art. 14 della L.r. 16/2016. L’originario terzo comma di tale ultima norma - che prevedeva il meccanismo del silenzio-assenso decorsi i 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, in luogo di quello del silenzio rigetto previsto dal citato art. 36 del T.U. - è stato, difatti, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 232/2017, in quanto ritenuto adottato in violazione della competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento penale" di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Ne deriva che, per effetto di tale pronuncia, anche in Sicilia si applica il disposto del comma terzo dell’art. 36 D.P.R. 380/2001, secondo cui l’omessa pronuncia da parte del Comune decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta ha valore di silenzio-rigetto (che nel caso di specie è stato poi espressamente ribadito dall’Ente).
2.4. Anche il quinto motivo di ricorso è privo di pregio, posto che con esso il ricorrente contesta la non compatibilità del balcone progettato con l’art. 61 del Regolamento Edilizio Comunale, limitandosi ad affermare che il manufatto non avrebbe alcun aggetto sulla strada pubblica.
Pur volendo dare per assunta l’attendibilità di tale considerazione, tuttavia, osserva il Collegio che la stessa non riveste rilevanza determinante, posto che la predetta norma (complessivamente richiamata dal provvedimento impugnato) contiene plurime prescrizioni, il cui rispetto non risulta esser stato comprovato dal ricorrente, che pure ne aveva l’onere ai sensi dell'art. 64, D.Lgs. n. 104 del 2010 (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. IV, 13/09/2024, n. 2560).
3. In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.
4. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES NN RO, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
AO NN IZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO NN IZ | ES NN RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.