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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 20.3.2025,la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2808/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Ducenta (CE), alla Via Forno n. 12, C.F. e C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Forno n. 20, C.F. rapp.ti e difesi dall'avv. Anna Pirozzi (C.F. C.F._2
, p.e.c. , e dall'avv. Gennaro Caiazzo C.F._3 Email_1
(C.F. , p.e.c. , C.F._4 Email_2 presso la prima elett. dom. in Trentola-Ducenta (CE), alla Via Romaniello nr.155, giusta procura in atti appellanti
contro con sede legale in via Verdi n. 32, S. Cipriano Controparte_1
D'Aversa (Ce), P.I. , in persona del legale rappresentate p.t. sig. P.IVA_1 nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
Cesare Gallo (c.f. ) e dall'avv. Marco Merola (c.f. C.F._5
, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico, tutti C.F._6 elettivamente domiciliati in Villa di Briano (Ce) alla via P. Iovine n.
5. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi e_mail certificati: Email_3 Email_4
Appellata
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n° 2263/2024, pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro - depositata il 30/04/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado ex art 414 cpc depositato presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, gli originari ricorrenti esponevano: che il ricorrente era stato assunto alle dipendenze della Parte_1 Controparte_1 in data 24/10/2022, mentre il era stato assunto il
[...] Parte_2 giorno 2/11/2022; di essere stati entrambi inquadrati con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con la qualifica di conduttore di mezzi pesanti e camion, al terzo livello del CCNL Edilizia – Industria;
di essere stati impiegati presso il cantiere di Lizzano (Ta); di aver entrambi osservato l'orario di lavoro dalle ore 06:30 del mattino alle ore 19:00 del pomeriggio, con pausa dalle ore 13:00 alle ore 14:00; di aver ricevuto la retribuzione giornaliera di € 130,00 per il
[...] ed € 150,00 per il;
di essere stati soggetti alle direttive Pt_1 Parte_2 del sig. legale rappresentante della convenuta, il quale avrebbe CP_2 altresì pattuito con il ricorrente di rimborsargli – previa Parte_1 presentazione di nota riepilogativa e documentazione – le spese anticipate dal dipendente per l'espletamento della prestazione lavorativa, in particolare le spese di carburante e di manutenzione, le spese per i pasti ed ogni altro acquisto necessario presso il nonché le spese di soggiorno in Parte_3 hotel/appartamento; che il totale delle spese anticipate da e non Parte_1 rimborsate ammontava ad € 2.650,00; che, con comunicazione datata 28/04/2023 e recapitata il 7/05/2023, recedeva dal Controparte_1 CP_1 rapporto di lavoro dal 13/05/2023, ponendo a base del licenziamento intimato ad ambedue i ricorrenti la sussistenza di un “giustificato motivo oggettivo”; che con PEC del 17/05/2023, i ricorrenti impugnavano il licenziamento loro intimato, assumendone l'illegittimità e la nullità, essendo il recesso del datore di lavoro privo di qualsivoglia concreta motivazione, diffidando la a Controparte_1 corrispondere, oltre all'indennizzo per l'illegittimo licenziamento, tutte le somme loro dovute a titolo di differenze paga, retribuzioni non corrisposte, rimborso delle spese anticipate e trattamento di fine rapporto;
che con PEC del 22/05/2023, la ribadiva la piena legittimità del licenziamento sulla scorta, Controparte_1 però, di elementi diversi dal giustificato motivo oggettivo, ed assumendo che il licenziamento sarebbe stato fondato su motivazioni di carattere disciplinare;
che con PEC del 26/05/2023 gli odierni ricorrenti, a mezzo del loro procuratore contestavano la modifica da parte della parte datoriale della causale del licenziamento, rilevando altresì che, ove si fosse trattato di licenziamento disciplinare, lo stesso sarebbe stato illegittimo per la violazione della procedura prevista dall'art. 7 della L. 300/1970, applicabile anche alle imprese che occupano meno di 15 dipendenti;
che con PEC del 30/05/2023, il datore di lavoro, riaffermando la correttezza del recesso dai rapporti di lavoro in essere, richiedeva ai ricorrenti il pagamento delle somme di € 5.709,72 ( ) e Parte_2 di € 6.193,56 ( , in ipotesi erroneamente versate ai lavoratori in Parte_1 costanza del rapporto di lavoro. Ciò premesso gli istanti rassegnavano le seguenti conclusioni :
“1) dichiarare ed accertare – sulla scorta di quanto innanzi esposto – che tra i ricorrenti e la è intercorso un rapporto di lavoro Controparte_1 subordinato svoltosi secondo i tempi e le modalità esposte nell'antescritta premessa;
2) accertare che il rapporto di lavoro dei ricorrenti è cessato per l'illegittimo licenziamento intimato loro da 3) per Controparte_1
l'effetto, condannare a pagare: - in favore del sig. Controparte_1 le somme di seguito specificate: a) € 380,00 per il mese di ottobre Parte_1
2022, € 460,00 per il mese di novembre 2022, € 670,00 per il mese di gennaio
2023, € 3.080,00 come retribuzione del mese di aprile interamente non pagato ed € 1.820,00 per i giorni di maggio 2023 non pagati avendo lavorato fino al 13 maggio 2023. Il tutto per un totale di differenze retributive pari a € 6.411,00; b) € 11.307,03 per differenze paga per lavoro straordinario diurno;
c) € 2.650,00 a titolo di rimborso delle spese dallo stesso anticipate per l'esecuzione della prestazione lavorativa;
-in favore del sig. : a)€ 11.540,76 per differenze paga per Parte_2 lavoro straordinario diurno;
b) € 3.300,00 a titolo di intera retribuzione del mese di aprile 2023 ed € 1950,00 per i giorni del mese di maggio avendo lavorato fino al 13 maggio 2023. 4) condannare la Società resistente: 1) a pagare a ciascuno dei ricorrenti il trattamento di fine rapporto, a tutt'oggi non corrisposto;
2) a risarcire i danni ingiustamente subiti da ciascuno dei ricorrenti per l'illegittimo recesso del datore di lavoro dal rapporto in essere da liquidarsi nella misura massima prevista dalla legge, ovvero in quella diversa somma che apparirà di Giustizia…..”. Si costituiva la società eccependo la nullità/inammissibilità del Controparte_1 ricorso, l'omessa indicazione dei motivi di illegittimità dell'impugnato licenziamento e, comunque, l'infondatezza nel merito delle domande attoree. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito accoglieva parzialmente il ricorso così statuendo: Condanna la al pagamento, Controparte_1 per le causali di cui in parte motiva, della somma di euro 928,47 in favore del Sig.
, e della somma di euro 906,74 in favore del sig. il Parte_2 Parte_1 tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
- rigetta la restante parte del ricorso;
- compensa le spese di lite.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo appello l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 28.10.2024 deducendo: 1) l'erroneità della decisione per aver il Tribunale , invertendo l'onere della prova del giustificato motivo oggettivo , rigettata la censura di nullità del licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo sollevata sin dal ricorso introduttivo del giudizio;
2) l'erroneità della decisione nella parte in cui erano state respinte le spettanze retributive a titolo di straordinario nonché la richiesta di rimborso spese vive anticipate dal ricorrente sull'erroneo presupposto di una carenza Parte_1 allegativa e probatoria laddove ,invece, dette richieste risultavano suffragate dalla documentazione prodotta in atti oltre che dalle richieste istruttorie di cui era stata chiesta l'ammissione.
Concludevano, quindi , previa ammissione della prova orale di :dichiarare ed accertare – sulla scorta di quanto innanzi esposto – che tra i ricorrenti e la
[...]
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato svoltosi secondo i Controparte_1 tempi e le modalità esposte nell'antescritta premessa;
2) in riforma della sentenza n. 2263/2024 del Tribunale di Napoli Nord, accertare che il rapporto di lavoro dei ricorrenti è cessato per l'illegittimo licenziamento intimato loro da senza che ricorresse il dedotto Controparte_1 giustificato motivo oggettivo;
3) accertare – altresì – che i signori e hanno prestato Parte_1 Parte_2 alle dipendenze della lavoro straordinario diurno non Controparte_1 retribuito;
4) dichiarare che il sig. giusta quanto pattuito con il datore di Parte_1 lavoro, ha diritto al rimborso della somma di € 2.650,00 per le spese dallo stesso anticipate per l'esecuzione della prestazione lavorativa;
5) per l'effetto, condannare a) a risarcire i danni Controparte_1 ingiustamente subiti da ciascuno dei ricorrenti per l'illegittimo recesso del datore di lavoro dal rapporto in essere, da liquidarsi nella misura massima prevista dalla legge, ovvero in quella diversa somma che apparirà di Giustizia;
b) a pagare al sig. la somma di € 11.307,03 ed al sig. la somma di € Parte_1 Parte_2
11.540,76 per differenze paga per lavoro straordinario diurno, come da conteggi allegati al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
c) a pagare al sig. la somma di € 2.650,00 a titolo di rimborso delle spese dallo stesso Parte_1 anticipate per l'esecuzione della prestazione lavorativa.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva la società che CP_1 resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione .
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Occorre anche in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Il quadro processuale era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata. A fondamento del decisum il giudice di prima istanza ha ritenuto di: a) di rigettare la censura di nullità del licenziamento perché intimato oralmente, assumendo che la censura stessa era inammissibile perchè sollevata solo a seguito della costituzione della resistente e - precisamente - Controparte_1 nelle note autorizzate in corso di causa;
b) di rigettare la censura di nullità del licenziamento per carenza del giustificato motivo oggettivo assumendo di non poter verificare “la completezza della motivazione dell'atto di recesso datoriale, senza la lettera di licenziamento” per la mancata produzione della lettera di licenziamento, e ritenendo che “In assenza di tempestiva allegazione del profilo della mancanza di forma scritta del licenziamento impugnato deve dichiararsi inammissibile, in quanto generica, la domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento e della connessa domanda risarcitoria, non essendo dedotti in ricorso ulteriori motivi di illegittimità del licenziamento impugnato”; c) di rigettare la domanda di pagamento di spettanze retributive a titolo di lavoro straordinario per genericità della stessa, genericità non emendabile, nemmeno attraverso la prova per testi;
d) di rigettare la domanda di rimborso delle spese vive anticipate dal ricorrente perché priva delle necessarie allegazioni documentali. Parte_1
Il Tribunale accoglieva , dunque , la domanda dei ricorrenti limitatamente al trattamento di fine rapporto, pacificamente non corrisposto dalla CP_1
[...]
Ebbene le argomentazioni svolte dal primo giudice e qui sinteticamente riassunte , vanno pienamente condivise dal CO . Ed invero parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio genericamente ha dedotto che il licenziamento era illegittimo per giustificato motivo oggettivo senza però indicare i profili di illegittimità dello stesso, senza specificare le ragioni di tale asserita illegittimità e , per di più , senza neppure allegare la lettera di licenziamento. Mette conto osservare che l'art. 2, L. 604/1966 (come riformato dalla L. 183/2010) . stabilisce che “1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
2. Il prestatore di lavoro può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.
3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace.”.
Ora la mancanza della lettera di licenziamento ossia di un atto scritto del recesso datoriale ,( tale non può certamente essere considerata la comunicazione AV ), come correttamente rilevato dal primo giudice , ha impedito ogni indagine sulla sussistenza del dedotto giustificato motivo laddove la mancanza dell'atto scritto avrebbe dovuto indurre ad eccepire come primigenio vizio del licenziamento quello della sua intimazione in forma orale, eccepita invece solo tardivamente nelle note autorizzate. Ed infatti i ricorrenti, consapevoli delle proprie carenze assertive e allegatorie, hanno tentato di rimediare ai motivi dell'impugnativa sostenendo, per la prima volta nelle note autorizzate, che i licenziamenti erano nulli per difetto di forma scritta. Con argomentazione immune da censure il Tribunale ha dichiarato detta censura inammissibile perché tardiva. Ed infatti in conformità al costante orientamento della S. C. , il lavoratore che impugni il licenziamento per determinati vizi, non può aggiungere nel corso del giudizio altri motivi di impugnazione diversi rispetto a quelli dedotti nell'atto introduttivo. Infatti costituisce domanda nuova quella con la quale si prospetti, in sostituzione o in aggiunta alle altre, una causa di illegittimità del provvedimento diversa da quelle originariamente dedotte, e che comporti la necessità di un nuovo e diverso tema di indagine rispetto a quello delineato con l'atto introduttivo del giudizio.
In tal senso è stato più volte affermato che la "causa petendi" dell'azione proposta dal lavoratore per contestare la validità e l'efficacia del licenziamento va individuata nello specifico motivo di illegittimità dell'atto dedotto nel ricorso introduttivo, in quanto ciascuno dei molteplici vizi, dai quali può derivare la illegittimità del recesso, discende da circostanze di fatto che è onere del ricorrente dedurre e allegare. 10. Muovendo da detto presupposto, è stato, ritenuto che, pur a fronte del medesimo "petitum", escluse le ipotesi nelle quali la modifica resta limitata alla sola qualificazione giuridica, costituisce inammissibile domanda nuova la prospettazione, nel corso del giudizio di primo grado e, a maggior ragione, in sede di impugnazione, di un profilo di illegittimità del licenziamento non tempestivamente dedotto (ex multis (cfr. Cassazione civile sez. lav., 02/10/2018, n.23869)”. Cass. 886/1982, 6899/1987, 2418/1990, 3810/1990, 6644/2020,
Sulla scorta di tali principi vanno pertanto condivise le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure, il quale giustamente ha ritenuto la censura relativa al licenziamento verbale” inammissibile in quanto prospetta una nuova censura alla procedura di licenziamento, introdotta per la prima volta soltanto nelle note autorizzate in corso di causa e che , pertanto “In assenza di tempestiva allegazione del profilo della mancanza di forma scritta del licenziamento impugnato deve, quindi, dichiararsi inammissibile, in quanto generica, la domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento e della connessa domanda risarcitoria, non essendo dedotti in ricorso ulteriori motivi di illegittimità del licenziamento impugnato). Mette conto osservare che la disciplina della invalidità del licenziamento è caratterizzata da specialità, rispetto a quella generale della invalidità negoziale, desumibile dalla previsione di un termine di decadenza per impugnarlo e di termini perentori per il promovimento della successiva azione di impugnativa, che resta circoscritta all'atto e non è idonea a estendere l'oggetto del processo al rapporto, non essendo equiparabile all'azione con la quale si fanno valere diritti autodeterminati;
ne consegue che il giudice non può rilevare di ufficio una ragione di nullità del licenziamento diversa da quella eccepita dalla parte.( Cass. n. 7687/2017 , Cass. n. 9675/2019).
Peraltro il rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) –come avvenuto nella specie , possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito, La sentenza sul punto, dunque, si sottrae alle censure che le vengono rivolte e resiste all'appello.
Venendo adesso all'esame degli ulteriori motivi di gravame inerente il rigetto delle richieste economiche a titolo di lavoro straordinario e rimborso delle spese anticipate dal ricorrente per l'esecuzione della prestazione Parte_1 lavorativa, gli stessi parimenti risultano infondati e vanno rigettati.
In ordine al lavoro straordinario deve essere sottolineata l'importanza di una allegazione nonché di prova precisa e rigorosa sull'esatta estensione temporale della prestazione giornaliera, allorchè se ne deduca, come nella specie, una maggiorazione oraria Ed infatti va ricordato che costituisce onere della parte ricorrente la prova di aver prestato attività lavorativa oltre l'orario normale di lavoro, con conseguente necessità di allegazione, deduzione e prova secondo il rigoroso orientamento della giurisprudenza di legittimità sull'argomento. In particolare (cfr. Cass. n. 12434 del 25/05/2006 - n. 14479 del 19/11/2001 - n. 12695 del 17/10/2001 Cass.n.3714/2009)), "la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente… dimostrazione presuppone la prova di aver espletato l'orario normale di lavoro (e, quindi, di aver proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario), senza che possa ritenersi come dato acquisito al processo tale espletamento solo per il fatto che manchino contestazioni sull'orario di inizio del lavoro: l'altra parte, infatti, non ha l'onere di contestare circostanze che l'attore non ha dedotte e che, pertanto, non fanno parte del processo, ne' di fornire la prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio”. Dunque, “al giudice dovrà essere…fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati”. Nel medesimo senso, la giurisprudenza più risalente, a mente della quale “Il numero delle ore di lavoro straordinario compiute dev'essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod.proc.civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza” (cfr. Cass. n. 14466 del 22/12/1999). Nel caso di specie, i ricorrenti , pur assumendo di aver svolto numerose ore di lavoro straordinario, non hanno provato, e ancor prima allegato , l'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative che hanno svolto in eccedenza al normale orario lavorativo, non hanno indicato in quali giorni o con quale frequenza abbiano ecceduto l'orario ordinario.
In un giudizio come il presente, incentrato sulla verifica dell'orario di lavoro effettivo, era preciso onere dei lavoratori specificare:
i giorni e gli orari di lavoro effettivamente svolti;
la retribuzione percepita;
la retribuzione spettante, con un'analisi chiara e fondata sulle tabelle retributive del CCNL.
L'assenza di questi elementi in particolare --come accertato dal primo giudice -- l'omessa indicazione del numero dei giorni a settimana in cui essi avrebbero prestato lavoro oltre l'ordinario nell'intero periodo indicato in ricorso, rende impossibile qualsiasi verifica sulla fondatezza delle pretese retributive reclamate . Mette conto osservare che la parte non può supplire a tale carenza allegatoria rimandando per relationem alla produzione documentale Ed infatti la parte ha l'onere di spiegare la valenza dimostrativa dei documenti che produce, dall'altro, il giudice può e deve esaminare i documenti versati dalle parti solo dopo aver accertato la ritualità della produzione e l'esistenza delle necessarie allegazioni dei fatti costitutivi del diritto fondato espressamente su quei documenti. Va osservato infatti che uno è il profilo delle allegazioni e altro è il profilo delle produzioni;
le lacune e le carenze che concernono il primo aspetto non possono essere superate attraverso il richiamo degli atti rientranti tra quelli prodotti;
la differente funzione che la legge attribuisce ai due profili sopra richiamati, in altre parole, esclude che si possano mutuare atti ed elementi attinenti al secondo per supplire a carenze proprie del primo. Il motivo va , quindi , disatteso.
Anche la domanda di pagamento, in favore del ricorrente della Parte_1 somma di euro 2.650,00 a titolo di rimborso delle spese dallo stesso anticipate per l'esecuzione della prestazione lavorativa, va respinta, essendo priva delle necessarie allegazioni, nonché dei necessari requisiti di specificazione degli elementi fondanti.
Con iter logico ineccepibile il Tribunale ha rilevato come le spese in questione -- alla stregua della stessa prospettazione attorea genericamente riferite Parte_4
a “spese di carburante e di manutenzione per l'utilizzo del proprio veicolo Mercedes classe A tg. DP196WX; quelle per i pasti ed ogni altro acquisto necessario presso il nonché le spese di soggiorno in hotel” . Parte_3
E' evidente la estrema genericità dell' allegazione che si riflette sulla prova testimoniale articolata che , giustamente , il Tribunale non ha ammesso. Né soccorre la documentazione cui parte appellante pone richiamo in seno al gravame in quanto assolutamente inidonea a dimostrare che dette spese fosse riferibili alla società resistente ovvero che le stesse fossero autorizzate , non risultando in atti alcuna pattuizione scritta o autorizzazione in tal senso.
Può, dunque, ritenersi che la coerente esegesi dei dati processuali renda incensurabile l'apprezzamento svolto dal giudice di prima istanza, ed infondata ogni doglianza Ritiene, pertanto , la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice che ha svolto un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate da parte appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza.
La natura della questione controversa e degli interessi in gioco induce la Corte a compensare tra le parti le spese del grado , peraltro già compensate dal Tribunale
, pur a fronte di un accoglimento parziale e minimale della domanda in primo grado e non oggetto di alcuna censura. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede :
-rigetta l'appello e, per l'effetto , conferma la sentenza impugnata;
- compensa tra le parti le spese del grado. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 20.3.2025 Il Cons. est.rel. Il Presidente
Dr. Rosa Bernardina Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 20.3.2025,la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2808/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Ducenta (CE), alla Via Forno n. 12, C.F. e C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Forno n. 20, C.F. rapp.ti e difesi dall'avv. Anna Pirozzi (C.F. C.F._2
, p.e.c. , e dall'avv. Gennaro Caiazzo C.F._3 Email_1
(C.F. , p.e.c. , C.F._4 Email_2 presso la prima elett. dom. in Trentola-Ducenta (CE), alla Via Romaniello nr.155, giusta procura in atti appellanti
contro con sede legale in via Verdi n. 32, S. Cipriano Controparte_1
D'Aversa (Ce), P.I. , in persona del legale rappresentate p.t. sig. P.IVA_1 nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
Cesare Gallo (c.f. ) e dall'avv. Marco Merola (c.f. C.F._5
, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico, tutti C.F._6 elettivamente domiciliati in Villa di Briano (Ce) alla via P. Iovine n.
5. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi e_mail certificati: Email_3 Email_4
Appellata
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n° 2263/2024, pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro - depositata il 30/04/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado ex art 414 cpc depositato presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, gli originari ricorrenti esponevano: che il ricorrente era stato assunto alle dipendenze della Parte_1 Controparte_1 in data 24/10/2022, mentre il era stato assunto il
[...] Parte_2 giorno 2/11/2022; di essere stati entrambi inquadrati con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con la qualifica di conduttore di mezzi pesanti e camion, al terzo livello del CCNL Edilizia – Industria;
di essere stati impiegati presso il cantiere di Lizzano (Ta); di aver entrambi osservato l'orario di lavoro dalle ore 06:30 del mattino alle ore 19:00 del pomeriggio, con pausa dalle ore 13:00 alle ore 14:00; di aver ricevuto la retribuzione giornaliera di € 130,00 per il
[...] ed € 150,00 per il;
di essere stati soggetti alle direttive Pt_1 Parte_2 del sig. legale rappresentante della convenuta, il quale avrebbe CP_2 altresì pattuito con il ricorrente di rimborsargli – previa Parte_1 presentazione di nota riepilogativa e documentazione – le spese anticipate dal dipendente per l'espletamento della prestazione lavorativa, in particolare le spese di carburante e di manutenzione, le spese per i pasti ed ogni altro acquisto necessario presso il nonché le spese di soggiorno in Parte_3 hotel/appartamento; che il totale delle spese anticipate da e non Parte_1 rimborsate ammontava ad € 2.650,00; che, con comunicazione datata 28/04/2023 e recapitata il 7/05/2023, recedeva dal Controparte_1 CP_1 rapporto di lavoro dal 13/05/2023, ponendo a base del licenziamento intimato ad ambedue i ricorrenti la sussistenza di un “giustificato motivo oggettivo”; che con PEC del 17/05/2023, i ricorrenti impugnavano il licenziamento loro intimato, assumendone l'illegittimità e la nullità, essendo il recesso del datore di lavoro privo di qualsivoglia concreta motivazione, diffidando la a Controparte_1 corrispondere, oltre all'indennizzo per l'illegittimo licenziamento, tutte le somme loro dovute a titolo di differenze paga, retribuzioni non corrisposte, rimborso delle spese anticipate e trattamento di fine rapporto;
che con PEC del 22/05/2023, la ribadiva la piena legittimità del licenziamento sulla scorta, Controparte_1 però, di elementi diversi dal giustificato motivo oggettivo, ed assumendo che il licenziamento sarebbe stato fondato su motivazioni di carattere disciplinare;
che con PEC del 26/05/2023 gli odierni ricorrenti, a mezzo del loro procuratore contestavano la modifica da parte della parte datoriale della causale del licenziamento, rilevando altresì che, ove si fosse trattato di licenziamento disciplinare, lo stesso sarebbe stato illegittimo per la violazione della procedura prevista dall'art. 7 della L. 300/1970, applicabile anche alle imprese che occupano meno di 15 dipendenti;
che con PEC del 30/05/2023, il datore di lavoro, riaffermando la correttezza del recesso dai rapporti di lavoro in essere, richiedeva ai ricorrenti il pagamento delle somme di € 5.709,72 ( ) e Parte_2 di € 6.193,56 ( , in ipotesi erroneamente versate ai lavoratori in Parte_1 costanza del rapporto di lavoro. Ciò premesso gli istanti rassegnavano le seguenti conclusioni :
“1) dichiarare ed accertare – sulla scorta di quanto innanzi esposto – che tra i ricorrenti e la è intercorso un rapporto di lavoro Controparte_1 subordinato svoltosi secondo i tempi e le modalità esposte nell'antescritta premessa;
2) accertare che il rapporto di lavoro dei ricorrenti è cessato per l'illegittimo licenziamento intimato loro da 3) per Controparte_1
l'effetto, condannare a pagare: - in favore del sig. Controparte_1 le somme di seguito specificate: a) € 380,00 per il mese di ottobre Parte_1
2022, € 460,00 per il mese di novembre 2022, € 670,00 per il mese di gennaio
2023, € 3.080,00 come retribuzione del mese di aprile interamente non pagato ed € 1.820,00 per i giorni di maggio 2023 non pagati avendo lavorato fino al 13 maggio 2023. Il tutto per un totale di differenze retributive pari a € 6.411,00; b) € 11.307,03 per differenze paga per lavoro straordinario diurno;
c) € 2.650,00 a titolo di rimborso delle spese dallo stesso anticipate per l'esecuzione della prestazione lavorativa;
-in favore del sig. : a)€ 11.540,76 per differenze paga per Parte_2 lavoro straordinario diurno;
b) € 3.300,00 a titolo di intera retribuzione del mese di aprile 2023 ed € 1950,00 per i giorni del mese di maggio avendo lavorato fino al 13 maggio 2023. 4) condannare la Società resistente: 1) a pagare a ciascuno dei ricorrenti il trattamento di fine rapporto, a tutt'oggi non corrisposto;
2) a risarcire i danni ingiustamente subiti da ciascuno dei ricorrenti per l'illegittimo recesso del datore di lavoro dal rapporto in essere da liquidarsi nella misura massima prevista dalla legge, ovvero in quella diversa somma che apparirà di Giustizia…..”. Si costituiva la società eccependo la nullità/inammissibilità del Controparte_1 ricorso, l'omessa indicazione dei motivi di illegittimità dell'impugnato licenziamento e, comunque, l'infondatezza nel merito delle domande attoree. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito accoglieva parzialmente il ricorso così statuendo: Condanna la al pagamento, Controparte_1 per le causali di cui in parte motiva, della somma di euro 928,47 in favore del Sig.
, e della somma di euro 906,74 in favore del sig. il Parte_2 Parte_1 tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
- rigetta la restante parte del ricorso;
- compensa le spese di lite.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo appello l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 28.10.2024 deducendo: 1) l'erroneità della decisione per aver il Tribunale , invertendo l'onere della prova del giustificato motivo oggettivo , rigettata la censura di nullità del licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo sollevata sin dal ricorso introduttivo del giudizio;
2) l'erroneità della decisione nella parte in cui erano state respinte le spettanze retributive a titolo di straordinario nonché la richiesta di rimborso spese vive anticipate dal ricorrente sull'erroneo presupposto di una carenza Parte_1 allegativa e probatoria laddove ,invece, dette richieste risultavano suffragate dalla documentazione prodotta in atti oltre che dalle richieste istruttorie di cui era stata chiesta l'ammissione.
Concludevano, quindi , previa ammissione della prova orale di :dichiarare ed accertare – sulla scorta di quanto innanzi esposto – che tra i ricorrenti e la
[...]
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato svoltosi secondo i Controparte_1 tempi e le modalità esposte nell'antescritta premessa;
2) in riforma della sentenza n. 2263/2024 del Tribunale di Napoli Nord, accertare che il rapporto di lavoro dei ricorrenti è cessato per l'illegittimo licenziamento intimato loro da senza che ricorresse il dedotto Controparte_1 giustificato motivo oggettivo;
3) accertare – altresì – che i signori e hanno prestato Parte_1 Parte_2 alle dipendenze della lavoro straordinario diurno non Controparte_1 retribuito;
4) dichiarare che il sig. giusta quanto pattuito con il datore di Parte_1 lavoro, ha diritto al rimborso della somma di € 2.650,00 per le spese dallo stesso anticipate per l'esecuzione della prestazione lavorativa;
5) per l'effetto, condannare a) a risarcire i danni Controparte_1 ingiustamente subiti da ciascuno dei ricorrenti per l'illegittimo recesso del datore di lavoro dal rapporto in essere, da liquidarsi nella misura massima prevista dalla legge, ovvero in quella diversa somma che apparirà di Giustizia;
b) a pagare al sig. la somma di € 11.307,03 ed al sig. la somma di € Parte_1 Parte_2
11.540,76 per differenze paga per lavoro straordinario diurno, come da conteggi allegati al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
c) a pagare al sig. la somma di € 2.650,00 a titolo di rimborso delle spese dallo stesso Parte_1 anticipate per l'esecuzione della prestazione lavorativa.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva la società che CP_1 resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione .
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Occorre anche in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Il quadro processuale era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata. A fondamento del decisum il giudice di prima istanza ha ritenuto di: a) di rigettare la censura di nullità del licenziamento perché intimato oralmente, assumendo che la censura stessa era inammissibile perchè sollevata solo a seguito della costituzione della resistente e - precisamente - Controparte_1 nelle note autorizzate in corso di causa;
b) di rigettare la censura di nullità del licenziamento per carenza del giustificato motivo oggettivo assumendo di non poter verificare “la completezza della motivazione dell'atto di recesso datoriale, senza la lettera di licenziamento” per la mancata produzione della lettera di licenziamento, e ritenendo che “In assenza di tempestiva allegazione del profilo della mancanza di forma scritta del licenziamento impugnato deve dichiararsi inammissibile, in quanto generica, la domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento e della connessa domanda risarcitoria, non essendo dedotti in ricorso ulteriori motivi di illegittimità del licenziamento impugnato”; c) di rigettare la domanda di pagamento di spettanze retributive a titolo di lavoro straordinario per genericità della stessa, genericità non emendabile, nemmeno attraverso la prova per testi;
d) di rigettare la domanda di rimborso delle spese vive anticipate dal ricorrente perché priva delle necessarie allegazioni documentali. Parte_1
Il Tribunale accoglieva , dunque , la domanda dei ricorrenti limitatamente al trattamento di fine rapporto, pacificamente non corrisposto dalla CP_1
[...]
Ebbene le argomentazioni svolte dal primo giudice e qui sinteticamente riassunte , vanno pienamente condivise dal CO . Ed invero parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio genericamente ha dedotto che il licenziamento era illegittimo per giustificato motivo oggettivo senza però indicare i profili di illegittimità dello stesso, senza specificare le ragioni di tale asserita illegittimità e , per di più , senza neppure allegare la lettera di licenziamento. Mette conto osservare che l'art. 2, L. 604/1966 (come riformato dalla L. 183/2010) . stabilisce che “1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
2. Il prestatore di lavoro può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.
3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace.”.
Ora la mancanza della lettera di licenziamento ossia di un atto scritto del recesso datoriale ,( tale non può certamente essere considerata la comunicazione AV ), come correttamente rilevato dal primo giudice , ha impedito ogni indagine sulla sussistenza del dedotto giustificato motivo laddove la mancanza dell'atto scritto avrebbe dovuto indurre ad eccepire come primigenio vizio del licenziamento quello della sua intimazione in forma orale, eccepita invece solo tardivamente nelle note autorizzate. Ed infatti i ricorrenti, consapevoli delle proprie carenze assertive e allegatorie, hanno tentato di rimediare ai motivi dell'impugnativa sostenendo, per la prima volta nelle note autorizzate, che i licenziamenti erano nulli per difetto di forma scritta. Con argomentazione immune da censure il Tribunale ha dichiarato detta censura inammissibile perché tardiva. Ed infatti in conformità al costante orientamento della S. C. , il lavoratore che impugni il licenziamento per determinati vizi, non può aggiungere nel corso del giudizio altri motivi di impugnazione diversi rispetto a quelli dedotti nell'atto introduttivo. Infatti costituisce domanda nuova quella con la quale si prospetti, in sostituzione o in aggiunta alle altre, una causa di illegittimità del provvedimento diversa da quelle originariamente dedotte, e che comporti la necessità di un nuovo e diverso tema di indagine rispetto a quello delineato con l'atto introduttivo del giudizio.
In tal senso è stato più volte affermato che la "causa petendi" dell'azione proposta dal lavoratore per contestare la validità e l'efficacia del licenziamento va individuata nello specifico motivo di illegittimità dell'atto dedotto nel ricorso introduttivo, in quanto ciascuno dei molteplici vizi, dai quali può derivare la illegittimità del recesso, discende da circostanze di fatto che è onere del ricorrente dedurre e allegare. 10. Muovendo da detto presupposto, è stato, ritenuto che, pur a fronte del medesimo "petitum", escluse le ipotesi nelle quali la modifica resta limitata alla sola qualificazione giuridica, costituisce inammissibile domanda nuova la prospettazione, nel corso del giudizio di primo grado e, a maggior ragione, in sede di impugnazione, di un profilo di illegittimità del licenziamento non tempestivamente dedotto (ex multis (cfr. Cassazione civile sez. lav., 02/10/2018, n.23869)”. Cass. 886/1982, 6899/1987, 2418/1990, 3810/1990, 6644/2020,
Sulla scorta di tali principi vanno pertanto condivise le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure, il quale giustamente ha ritenuto la censura relativa al licenziamento verbale” inammissibile in quanto prospetta una nuova censura alla procedura di licenziamento, introdotta per la prima volta soltanto nelle note autorizzate in corso di causa e che , pertanto “In assenza di tempestiva allegazione del profilo della mancanza di forma scritta del licenziamento impugnato deve, quindi, dichiararsi inammissibile, in quanto generica, la domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento e della connessa domanda risarcitoria, non essendo dedotti in ricorso ulteriori motivi di illegittimità del licenziamento impugnato). Mette conto osservare che la disciplina della invalidità del licenziamento è caratterizzata da specialità, rispetto a quella generale della invalidità negoziale, desumibile dalla previsione di un termine di decadenza per impugnarlo e di termini perentori per il promovimento della successiva azione di impugnativa, che resta circoscritta all'atto e non è idonea a estendere l'oggetto del processo al rapporto, non essendo equiparabile all'azione con la quale si fanno valere diritti autodeterminati;
ne consegue che il giudice non può rilevare di ufficio una ragione di nullità del licenziamento diversa da quella eccepita dalla parte.( Cass. n. 7687/2017 , Cass. n. 9675/2019).
Peraltro il rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) –come avvenuto nella specie , possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito, La sentenza sul punto, dunque, si sottrae alle censure che le vengono rivolte e resiste all'appello.
Venendo adesso all'esame degli ulteriori motivi di gravame inerente il rigetto delle richieste economiche a titolo di lavoro straordinario e rimborso delle spese anticipate dal ricorrente per l'esecuzione della prestazione Parte_1 lavorativa, gli stessi parimenti risultano infondati e vanno rigettati.
In ordine al lavoro straordinario deve essere sottolineata l'importanza di una allegazione nonché di prova precisa e rigorosa sull'esatta estensione temporale della prestazione giornaliera, allorchè se ne deduca, come nella specie, una maggiorazione oraria Ed infatti va ricordato che costituisce onere della parte ricorrente la prova di aver prestato attività lavorativa oltre l'orario normale di lavoro, con conseguente necessità di allegazione, deduzione e prova secondo il rigoroso orientamento della giurisprudenza di legittimità sull'argomento. In particolare (cfr. Cass. n. 12434 del 25/05/2006 - n. 14479 del 19/11/2001 - n. 12695 del 17/10/2001 Cass.n.3714/2009)), "la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente… dimostrazione presuppone la prova di aver espletato l'orario normale di lavoro (e, quindi, di aver proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario), senza che possa ritenersi come dato acquisito al processo tale espletamento solo per il fatto che manchino contestazioni sull'orario di inizio del lavoro: l'altra parte, infatti, non ha l'onere di contestare circostanze che l'attore non ha dedotte e che, pertanto, non fanno parte del processo, ne' di fornire la prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio”. Dunque, “al giudice dovrà essere…fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati”. Nel medesimo senso, la giurisprudenza più risalente, a mente della quale “Il numero delle ore di lavoro straordinario compiute dev'essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod.proc.civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza” (cfr. Cass. n. 14466 del 22/12/1999). Nel caso di specie, i ricorrenti , pur assumendo di aver svolto numerose ore di lavoro straordinario, non hanno provato, e ancor prima allegato , l'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative che hanno svolto in eccedenza al normale orario lavorativo, non hanno indicato in quali giorni o con quale frequenza abbiano ecceduto l'orario ordinario.
In un giudizio come il presente, incentrato sulla verifica dell'orario di lavoro effettivo, era preciso onere dei lavoratori specificare:
i giorni e gli orari di lavoro effettivamente svolti;
la retribuzione percepita;
la retribuzione spettante, con un'analisi chiara e fondata sulle tabelle retributive del CCNL.
L'assenza di questi elementi in particolare --come accertato dal primo giudice -- l'omessa indicazione del numero dei giorni a settimana in cui essi avrebbero prestato lavoro oltre l'ordinario nell'intero periodo indicato in ricorso, rende impossibile qualsiasi verifica sulla fondatezza delle pretese retributive reclamate . Mette conto osservare che la parte non può supplire a tale carenza allegatoria rimandando per relationem alla produzione documentale Ed infatti la parte ha l'onere di spiegare la valenza dimostrativa dei documenti che produce, dall'altro, il giudice può e deve esaminare i documenti versati dalle parti solo dopo aver accertato la ritualità della produzione e l'esistenza delle necessarie allegazioni dei fatti costitutivi del diritto fondato espressamente su quei documenti. Va osservato infatti che uno è il profilo delle allegazioni e altro è il profilo delle produzioni;
le lacune e le carenze che concernono il primo aspetto non possono essere superate attraverso il richiamo degli atti rientranti tra quelli prodotti;
la differente funzione che la legge attribuisce ai due profili sopra richiamati, in altre parole, esclude che si possano mutuare atti ed elementi attinenti al secondo per supplire a carenze proprie del primo. Il motivo va , quindi , disatteso.
Anche la domanda di pagamento, in favore del ricorrente della Parte_1 somma di euro 2.650,00 a titolo di rimborso delle spese dallo stesso anticipate per l'esecuzione della prestazione lavorativa, va respinta, essendo priva delle necessarie allegazioni, nonché dei necessari requisiti di specificazione degli elementi fondanti.
Con iter logico ineccepibile il Tribunale ha rilevato come le spese in questione -- alla stregua della stessa prospettazione attorea genericamente riferite Parte_4
a “spese di carburante e di manutenzione per l'utilizzo del proprio veicolo Mercedes classe A tg. DP196WX; quelle per i pasti ed ogni altro acquisto necessario presso il nonché le spese di soggiorno in hotel” . Parte_3
E' evidente la estrema genericità dell' allegazione che si riflette sulla prova testimoniale articolata che , giustamente , il Tribunale non ha ammesso. Né soccorre la documentazione cui parte appellante pone richiamo in seno al gravame in quanto assolutamente inidonea a dimostrare che dette spese fosse riferibili alla società resistente ovvero che le stesse fossero autorizzate , non risultando in atti alcuna pattuizione scritta o autorizzazione in tal senso.
Può, dunque, ritenersi che la coerente esegesi dei dati processuali renda incensurabile l'apprezzamento svolto dal giudice di prima istanza, ed infondata ogni doglianza Ritiene, pertanto , la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice che ha svolto un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate da parte appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza.
La natura della questione controversa e degli interessi in gioco induce la Corte a compensare tra le parti le spese del grado , peraltro già compensate dal Tribunale
, pur a fronte di un accoglimento parziale e minimale della domanda in primo grado e non oggetto di alcuna censura. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede :
-rigetta l'appello e, per l'effetto , conferma la sentenza impugnata;
- compensa tra le parti le spese del grado. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 20.3.2025 Il Cons. est.rel. Il Presidente
Dr. Rosa Bernardina Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.