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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4466/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 4466/2020 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. DARIO SUMMARIA Parte_1
ATTRICE
E
, anche nella qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori Controparte_1
, E , Persona_1 Persona_2 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO FERRARI
CONVENUTA
OGGETTO: Comodato d'uso gratuito a tempo indeterminato- detenzione sine titulo- rilascio del bene
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la SI.ra , premessa la qualità di comodataria in Parte_1 virtù di contratto stipulato con il SI. il 04.11.2019, allegato in atti, chiedeva di accertare e Parte_2 dichiarare la detenzione sine titulo da parte della convenuta del fabbricato– deposito attrezzi trasformato ad abitazione e circostante terreno, facenti parte dell'appezzamento di terreno in Aprigliano (CS) località
Chiusi – frazione Grupa, riportato in catasto terreni del Comune di Aprigliano, al foglio 10, p.lle 114 -154, della superfice complessiva di mq 492. Conseguentemente, l'attrice chiede il rilascio libero da persone e/o cose di tale fabbricato con condanna al pagamento di € 10.000,00 o, in via equitativa, in quella somma maggiore e/o minore risultante di giustizia ed equa a suo favore a titolo di risarcimento danni.
Con decreto del 12.04.2021, il G.I. disponeva la fissazione di udienza cartolare. pagina 1 di 5 Con comparsa del 23.04.2021, si costituiva la convenuta chiedendo, preliminarmente, l'autorizzazione alla chiamata del terzo SI. in via principale e nel merito, accertare e dichiarare il diritto alla Pt_2 prosecuzione del rapporto di comodato d 'uso gratuito stipulato il 12.04.2012 stipulato tra Persona_1
ed per mancata richiesta di restituzione del bene alla sig.ra ed agli eredi di
[...] Parte_2 CP_1
, nonché per il sopravvenuto vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari Persona_1 gravante sul terreno oggetto di lite. Per l 'effetto, dichiarare la nullità e/o disporre l 'annullamento del successivo contratto di comodato d'uso gratuito stipulato tra l 'Avv. e la sig.ra Parte_2 Pt_1
Vinte le spese di lite.
[...]
La convenuta, come richiesto dal giudice all'udienza del 14.05.2021, regolarizzava la procura al difensore nell'interesse dei figli minori.
Il giudice autorizzava la chiamata in causa del sig. all'udienza del 25.06.2021. Parte_2
All'udienza del 24.06.2022 il giudice, sopravvenuta la morte del SI. onerava il convenuto (e Parte_2 non l'attore, errore materiale poi corretto all'udienza del 19.09.2022) di provvedere alla rinnovazione dell'atto di citazione nei confronti di ciascuno degli eredi del terzo chiamato individualmente, stante la precedente notifica, peraltro non andata a buon fine, impersonale e collettiva.
All'udienza del 21.04.2023, tenutasi in presenza, come da decreto del 03.04.2023, il giudice, accertato lo spirare del termine perentorio per la rinnovazione della notifica nei confronti degli eredi del SI. Parte_2
rigettava la richiesta di rinnovazione della notifica.
[...]
All'udienza del 06.11.2023, il giudice rigettava altresì la richiesta di rimessione in termini per la chiamata in causa degli eredi del sig. per come individuati nell'atto di donazione del 15.10.2021 Parte_2 prodotto agli atti di causa.
La causa, istruita con prova testimoniale, all'udienza dell'11.10.2024, davanti a codesto giudicante designato alla decisione, veniva assunta in decisione con concessione di termini ex 190 cpc per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda è fondata.
Ed invero, l'odierna attrice allega il contratto di comodato concluso in data 05.11.2019 con l'Avv. Parte_2
[...]
Come emerge dalla lettura di tale atto (art. 1), si tratta di comodato d'uso gratuito “precario” ovvero senza termine stabilito, per la cui disciplina occorre fare riferimento all'art. 1810 cc., con la conseguenza che il comodante può in ogni momento chiedere la restituzione della cosa.
Con successivo atto di donazione del 15.10.2021 presente in atti, la SI.ra è divenuta donataria Pt_1
pagina 2 di 5 della porzione di terreno già oggetto di comodato.
In forza di tale donazione, regolarmente registrata e trascritta, l'attrice avanza azione di restituzione dell'immobile e relativo rilascio del terreno.
Di contro, il contratto di comodato del 12.02.2012 fatto valere dalla convenuta é stato stipulato, in epoca precedente l'atto donativo, tra il SI. , suo defunto convivente, e lo stesso comodante Persona_1
Avv. Dal che ne discende che la sig.ra non può avanzare valido titolo a sostegno della sua Pt_2 CP_1 pretesa nei confronti dell'odierna attrice, attuale proprietaria del bene.
Né assume valore il mero rapporto di convivenza con il precedente comodatario, come specificato dalla stessa Corte di Cassazione: “una volta venuto meno il titolo, per cessazione della convivenza, dovuta a libera scelta delle parti ovvero in conseguenza del decesso del convivente proprietario-possessore, si estingue anche il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata sull'immobile, sicché una volta venuto meno il titolo, per cessazione della convivenza, dovuta a libera scelta delle parti ovvero in conseguenza del decesso del convivente proprietario-possessore, si estingue anche il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata sull'immobile, sicché la protrazione della relazione di fatto tra il bene ed il convivente (già detentore qualificato) superstite, potrà ritenersi legittima soltanto in base: a) alla eventuale istituzione del convivente superstite come coerede o legatario dell'immobile in virtù di disposizione testamentaria;
b) alla costituzione di un nuovo e diverso titolo di detenzione da parte degli eredi del convivente proprietario.”( Cass. Civile, sez. III, 23.04.2017 n. 10377).
E' evidente, quindi, che si versa nell'ipotesi di cui all'art. 1810 c.c. (comodato senza determinazione di durata) ipotesi verificatasi la quale il comodatario, pertanto, è tenuto alla restituzione immediata del bene costituente oggetto del comodato a semplice richiesta del comodante.
Non risulta condivisibile la prospettazione della parte convenuta, la quale riconduce il contratto nell'alveo dei contratti legati al soddisfacimento di esigenze familiari per i quali il termine sarebbe determinabile solo con il raggiungimento dello scopo per il quale il contratto stesso è sorto.
Come specificato dalla Corte di Cassazione, nel contratto di comodato un eventuale termine finale può, sempre a norma dell'art. 1810 cod. civ., risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata, se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano "ab origine" di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile "ad nutum" da parte del comodante, a norma del medesimo art. 1810 (Cass. Civile Sez. III, n.15877 del 25/06/2013).
Occorrerebbe la specifica dimostrazione che il comodante abbia concesso l'immobile in godimento affinché lo stesso venisse adibito a residenza familiare.
pagina 3 di 5 La Cassazione ha, in particolare, puntualizzato, in argomento, che, nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, la volontà di assoggettare il bene a vincoli d'uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare, non può essere presunta ma va positivamente accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole alla sua cessazione cfr. Cass. civ., sez. 3 -
, ordinanza n. 20151 del 18/8/2017, Cass. civ., sez. 6 - 3, sentenza n. 24838 del 21/11/2014.
Da ciò deriva che la destinazione impressa all'immobile occupato di residenza familiare è in sé irrilevante se tale specifica destinazione non sia stata a sua volta prevista nel contratto di comodato.
Lo stesso contratto all'art. 2 a stabilire, con riferimento all'immobile posto all'interno del terreno dato in comodato, che: “l'immobile dovrà essere destinato ad uso esclusivo di deposito attrezzi agricoli, legname, automezzi all'aperto”, né risulta diversamente quella “inequivoca e comune volontà delle parti contraenti” a cui fa riferimento la difesa di parte convenuta.
Pertanto, alla luce delle motivazioni di cui sopra, l'occupazione della sig.ra risulta sine titulo. CP_1
-Sul risarcimento del danno derivante dalla occupazione sine titulo del terreno oggetto di causa.
La domanda è infondata, pertanto, va rigettata. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute di recente sul tema dell'occupazione abusiva di immobili da parte di terzi, dirimendo il contrasto relativo alla natura del relativo risarcimento del danno.
In particolare, la Corte ha specificato come il danno subito dal proprietario a seguito di occupazione abusiva non possa ritenersi sussistente “ in re ipsa” cioè coincidere semplicemente con l'evento della occupazione, in quanto “ il soggetto leso potrebbe ottenere un risarcimento anche quando in concreto non abbia subito alcun pregiudizio, laddove invece ciò che rileva a fini risarcitori è il danno-conseguenza, per cui il danno da occupazione sine titulo può essere dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma tale alleggerimento dell'onere probatorio non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati…” (Cass. civ., Sez. Unite, sent. 15 novembre
2022, n. 33645).
E' dunque richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa, nel caso di specie non dedotta ed improvata.
La somma richiesta da parte attrice non è sostenuta da alcuna allegazione da cui possa evincersi la perdita patrimoniale subita/il mancato guadagno o da cui il giudice possa trarre argomentazioni sufficienti per desumere i fatti da accertare cui desumere l'ammontare in via equitativa.
Nell'atto introduttivo, l'attore non prospetta un danno da mancato godimento diretto, né un danno da mancato guadagno, legato alla natura fruttifera del bene e parametrato al valore locatizio di esso ed alla luce dell'istruttoria svolta tesa unicamente volta alla dimostrazione della detenzione del bene per cui manca la pagina 4 di 5 possibilità di ritenere, anche in via presuntiva, che l'immobile, ove tempestivamente liberato, sarebbe stato locato a terzi, come il proprietario non avesse simile intendimento, volendo piuttosto utilizzare il bene per esigenze proprie.
Va su tali basi accolta la domanda nei limiti di cui in parte motiva con assorbimento di ogni ed ulteriore questione e/od eccezione.
Dall' accoglimento della domanda discende – in applicazione del generale principio della soccombenza – la condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate in base allo scaglione del
DM n.147/2022 avuto riguardo al valore della causa, ai minimi tariffari, ritenuti congrui in relazione all'attività difensiva concretamente espletata, per la fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in favore dello Stato ai sensi dell' art 133 TUSG in quanto l' attore risulta ammesso al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di EN , definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-Accoglie la domanda di accertamento del possesso sine titulo da parte della sig.ra del Controparte_1 fabbricato– deposito attrezzi trasformato ad abitazione e del circostante terreno, facenti parte dell'appezzamento di terreno in Aprigliano (CS) località Chiusi – frazione Grupa, riportato in catasto terreni del Comune di Aprigliano, al foglio 10, p.lle 114 -154, della superfice complessiva di mq 492 e per l'effetto ne ordina il rilascio libero da persone e cose;
-Rigetta la domanda di risarcimento danni;
-Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. in favore dello Stato ai sensi dell' art 133 TUSG.
EN, 4 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Ceci
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 4466/2020 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. DARIO SUMMARIA Parte_1
ATTRICE
E
, anche nella qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori Controparte_1
, E , Persona_1 Persona_2 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO FERRARI
CONVENUTA
OGGETTO: Comodato d'uso gratuito a tempo indeterminato- detenzione sine titulo- rilascio del bene
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la SI.ra , premessa la qualità di comodataria in Parte_1 virtù di contratto stipulato con il SI. il 04.11.2019, allegato in atti, chiedeva di accertare e Parte_2 dichiarare la detenzione sine titulo da parte della convenuta del fabbricato– deposito attrezzi trasformato ad abitazione e circostante terreno, facenti parte dell'appezzamento di terreno in Aprigliano (CS) località
Chiusi – frazione Grupa, riportato in catasto terreni del Comune di Aprigliano, al foglio 10, p.lle 114 -154, della superfice complessiva di mq 492. Conseguentemente, l'attrice chiede il rilascio libero da persone e/o cose di tale fabbricato con condanna al pagamento di € 10.000,00 o, in via equitativa, in quella somma maggiore e/o minore risultante di giustizia ed equa a suo favore a titolo di risarcimento danni.
Con decreto del 12.04.2021, il G.I. disponeva la fissazione di udienza cartolare. pagina 1 di 5 Con comparsa del 23.04.2021, si costituiva la convenuta chiedendo, preliminarmente, l'autorizzazione alla chiamata del terzo SI. in via principale e nel merito, accertare e dichiarare il diritto alla Pt_2 prosecuzione del rapporto di comodato d 'uso gratuito stipulato il 12.04.2012 stipulato tra Persona_1
ed per mancata richiesta di restituzione del bene alla sig.ra ed agli eredi di
[...] Parte_2 CP_1
, nonché per il sopravvenuto vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari Persona_1 gravante sul terreno oggetto di lite. Per l 'effetto, dichiarare la nullità e/o disporre l 'annullamento del successivo contratto di comodato d'uso gratuito stipulato tra l 'Avv. e la sig.ra Parte_2 Pt_1
Vinte le spese di lite.
[...]
La convenuta, come richiesto dal giudice all'udienza del 14.05.2021, regolarizzava la procura al difensore nell'interesse dei figli minori.
Il giudice autorizzava la chiamata in causa del sig. all'udienza del 25.06.2021. Parte_2
All'udienza del 24.06.2022 il giudice, sopravvenuta la morte del SI. onerava il convenuto (e Parte_2 non l'attore, errore materiale poi corretto all'udienza del 19.09.2022) di provvedere alla rinnovazione dell'atto di citazione nei confronti di ciascuno degli eredi del terzo chiamato individualmente, stante la precedente notifica, peraltro non andata a buon fine, impersonale e collettiva.
All'udienza del 21.04.2023, tenutasi in presenza, come da decreto del 03.04.2023, il giudice, accertato lo spirare del termine perentorio per la rinnovazione della notifica nei confronti degli eredi del SI. Parte_2
rigettava la richiesta di rinnovazione della notifica.
[...]
All'udienza del 06.11.2023, il giudice rigettava altresì la richiesta di rimessione in termini per la chiamata in causa degli eredi del sig. per come individuati nell'atto di donazione del 15.10.2021 Parte_2 prodotto agli atti di causa.
La causa, istruita con prova testimoniale, all'udienza dell'11.10.2024, davanti a codesto giudicante designato alla decisione, veniva assunta in decisione con concessione di termini ex 190 cpc per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda è fondata.
Ed invero, l'odierna attrice allega il contratto di comodato concluso in data 05.11.2019 con l'Avv. Parte_2
[...]
Come emerge dalla lettura di tale atto (art. 1), si tratta di comodato d'uso gratuito “precario” ovvero senza termine stabilito, per la cui disciplina occorre fare riferimento all'art. 1810 cc., con la conseguenza che il comodante può in ogni momento chiedere la restituzione della cosa.
Con successivo atto di donazione del 15.10.2021 presente in atti, la SI.ra è divenuta donataria Pt_1
pagina 2 di 5 della porzione di terreno già oggetto di comodato.
In forza di tale donazione, regolarmente registrata e trascritta, l'attrice avanza azione di restituzione dell'immobile e relativo rilascio del terreno.
Di contro, il contratto di comodato del 12.02.2012 fatto valere dalla convenuta é stato stipulato, in epoca precedente l'atto donativo, tra il SI. , suo defunto convivente, e lo stesso comodante Persona_1
Avv. Dal che ne discende che la sig.ra non può avanzare valido titolo a sostegno della sua Pt_2 CP_1 pretesa nei confronti dell'odierna attrice, attuale proprietaria del bene.
Né assume valore il mero rapporto di convivenza con il precedente comodatario, come specificato dalla stessa Corte di Cassazione: “una volta venuto meno il titolo, per cessazione della convivenza, dovuta a libera scelta delle parti ovvero in conseguenza del decesso del convivente proprietario-possessore, si estingue anche il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata sull'immobile, sicché una volta venuto meno il titolo, per cessazione della convivenza, dovuta a libera scelta delle parti ovvero in conseguenza del decesso del convivente proprietario-possessore, si estingue anche il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata sull'immobile, sicché la protrazione della relazione di fatto tra il bene ed il convivente (già detentore qualificato) superstite, potrà ritenersi legittima soltanto in base: a) alla eventuale istituzione del convivente superstite come coerede o legatario dell'immobile in virtù di disposizione testamentaria;
b) alla costituzione di un nuovo e diverso titolo di detenzione da parte degli eredi del convivente proprietario.”( Cass. Civile, sez. III, 23.04.2017 n. 10377).
E' evidente, quindi, che si versa nell'ipotesi di cui all'art. 1810 c.c. (comodato senza determinazione di durata) ipotesi verificatasi la quale il comodatario, pertanto, è tenuto alla restituzione immediata del bene costituente oggetto del comodato a semplice richiesta del comodante.
Non risulta condivisibile la prospettazione della parte convenuta, la quale riconduce il contratto nell'alveo dei contratti legati al soddisfacimento di esigenze familiari per i quali il termine sarebbe determinabile solo con il raggiungimento dello scopo per il quale il contratto stesso è sorto.
Come specificato dalla Corte di Cassazione, nel contratto di comodato un eventuale termine finale può, sempre a norma dell'art. 1810 cod. civ., risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata, se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano "ab origine" di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile "ad nutum" da parte del comodante, a norma del medesimo art. 1810 (Cass. Civile Sez. III, n.15877 del 25/06/2013).
Occorrerebbe la specifica dimostrazione che il comodante abbia concesso l'immobile in godimento affinché lo stesso venisse adibito a residenza familiare.
pagina 3 di 5 La Cassazione ha, in particolare, puntualizzato, in argomento, che, nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, la volontà di assoggettare il bene a vincoli d'uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare, non può essere presunta ma va positivamente accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole alla sua cessazione cfr. Cass. civ., sez. 3 -
, ordinanza n. 20151 del 18/8/2017, Cass. civ., sez. 6 - 3, sentenza n. 24838 del 21/11/2014.
Da ciò deriva che la destinazione impressa all'immobile occupato di residenza familiare è in sé irrilevante se tale specifica destinazione non sia stata a sua volta prevista nel contratto di comodato.
Lo stesso contratto all'art. 2 a stabilire, con riferimento all'immobile posto all'interno del terreno dato in comodato, che: “l'immobile dovrà essere destinato ad uso esclusivo di deposito attrezzi agricoli, legname, automezzi all'aperto”, né risulta diversamente quella “inequivoca e comune volontà delle parti contraenti” a cui fa riferimento la difesa di parte convenuta.
Pertanto, alla luce delle motivazioni di cui sopra, l'occupazione della sig.ra risulta sine titulo. CP_1
-Sul risarcimento del danno derivante dalla occupazione sine titulo del terreno oggetto di causa.
La domanda è infondata, pertanto, va rigettata. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute di recente sul tema dell'occupazione abusiva di immobili da parte di terzi, dirimendo il contrasto relativo alla natura del relativo risarcimento del danno.
In particolare, la Corte ha specificato come il danno subito dal proprietario a seguito di occupazione abusiva non possa ritenersi sussistente “ in re ipsa” cioè coincidere semplicemente con l'evento della occupazione, in quanto “ il soggetto leso potrebbe ottenere un risarcimento anche quando in concreto non abbia subito alcun pregiudizio, laddove invece ciò che rileva a fini risarcitori è il danno-conseguenza, per cui il danno da occupazione sine titulo può essere dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma tale alleggerimento dell'onere probatorio non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati…” (Cass. civ., Sez. Unite, sent. 15 novembre
2022, n. 33645).
E' dunque richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa, nel caso di specie non dedotta ed improvata.
La somma richiesta da parte attrice non è sostenuta da alcuna allegazione da cui possa evincersi la perdita patrimoniale subita/il mancato guadagno o da cui il giudice possa trarre argomentazioni sufficienti per desumere i fatti da accertare cui desumere l'ammontare in via equitativa.
Nell'atto introduttivo, l'attore non prospetta un danno da mancato godimento diretto, né un danno da mancato guadagno, legato alla natura fruttifera del bene e parametrato al valore locatizio di esso ed alla luce dell'istruttoria svolta tesa unicamente volta alla dimostrazione della detenzione del bene per cui manca la pagina 4 di 5 possibilità di ritenere, anche in via presuntiva, che l'immobile, ove tempestivamente liberato, sarebbe stato locato a terzi, come il proprietario non avesse simile intendimento, volendo piuttosto utilizzare il bene per esigenze proprie.
Va su tali basi accolta la domanda nei limiti di cui in parte motiva con assorbimento di ogni ed ulteriore questione e/od eccezione.
Dall' accoglimento della domanda discende – in applicazione del generale principio della soccombenza – la condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate in base allo scaglione del
DM n.147/2022 avuto riguardo al valore della causa, ai minimi tariffari, ritenuti congrui in relazione all'attività difensiva concretamente espletata, per la fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in favore dello Stato ai sensi dell' art 133 TUSG in quanto l' attore risulta ammesso al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di EN , definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-Accoglie la domanda di accertamento del possesso sine titulo da parte della sig.ra del Controparte_1 fabbricato– deposito attrezzi trasformato ad abitazione e del circostante terreno, facenti parte dell'appezzamento di terreno in Aprigliano (CS) località Chiusi – frazione Grupa, riportato in catasto terreni del Comune di Aprigliano, al foglio 10, p.lle 114 -154, della superfice complessiva di mq 492 e per l'effetto ne ordina il rilascio libero da persone e cose;
-Rigetta la domanda di risarcimento danni;
-Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. in favore dello Stato ai sensi dell' art 133 TUSG.
EN, 4 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Ceci
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