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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/01/2024, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1284/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Teresa Brena Presidente dr. Francesca Vullo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1284/2022 sopra riportato, promossa in grado d'appello
DA
(già , (C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 dall'Avv. Massimiliano Bettoni presso il cui Studio in Milano, alla Via Besana n. 9, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e Partita IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2 Giampiero Di Lorenzo e dall'Avv. Raffaele Basile, elettivamente domiciliata in Milano Via Nino Bixio n.31presso lo Studio dell'Avv. Claudio Camillo Patti;
APPELLATA
Sulle seguenti conclusioni:
Parte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n. 2160/2022, pronunciata dal Tribunale di Milano nella causa R.G.
n. 9444/2020 il 9.3.2022, pubblicata in data 11.3.2022 e notificata in data 24.3.2022, così giudicare:
Nel merito: 1) in via principale: accertato l'inadempimento di relativamente al Controparte_2 contratto di subappalto per il cantiere di Via Rizzoli a Milano, dichiarare non dovuto, da parte di
il pagamento del relativo corrispettivo preteso dalla appellata;
Parte_2
2) in subordine: ridurre la pretesa creditoria di anche in via di Controparte_2 compensazione con i costi sostenuti da per rimediare alle inadempienze della Parte_2 subappaltatrice nel cantiere di Via Rizzoli a Milano, pari a € 36.521,60 oltre I.V.A.
3) condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 pagamento in favore di dei compensi e delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre Parte_2 accessori di legge. pagina 1 di 8
Controparte_1
In via preliminare, ritenere inammissibile, improcedibile irrituale ed evidentemente infondato, l'avverso atto d'appello confermando la sentenza n. 2160/2022 del Tribunale di Milano;
· In via principale, previa declaratoria di giudicato delle parti di sentenza espressamente non impugnate, afferenti alle fatture n. 36/2018, 50/2018 e 20/2019, tenuto conto dei motivi innanzi esposti, rigettare integralmente l'avverso appello, ritenendolo completamente infondato;
· In via meramente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello, ridurre l'avversa pretesa alla minor somma che, eventualmente, risultasse provata.
· in ogni caso con vittoria di spese con attribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17.02.2020, oggi (in avanti Parte_2 Parte_1
) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 27434/2019, emesso dal Tribunale di Pt_2 Contr Milano in data 30.12.2019 a favore di ( in avanti , per l'importo di Controparte_1 euro 66.949,39 oltre interessi e spese della procedura monitoria. Contr La pretesa creditoria della società opposta riguardava i compensi dei quali
[...]
(subappaltatrice) chiedeva la corresponsione a fronte delle fatture n.ri 36/2018, Controparte_2
49/2018, 50/2018 e 20/2019 da essa emesse a carico di (subcommittente) per lavorazioni Parte_2 di impiantistica relative a diversi cantieri.
contestava alla subappaltatrice l'inadempimento relativo alle lavorazioni per il cantiere di Via Pt_2
Rizzoli n. 45 a Milano, oggetto di fattura n. 49/2018, non eseguite affatto o eseguite in modo incompleto;
evidenziava di essere stata costretta, a fronte dell'inadempimento di controparte, a rivolgersi ad imprese terze per l'esecuzione di lavori non effettuati sostenendo costi per l'importo di € 36.521,60, che aveva chiesto di decurtare da quello complessivo portato dal decreto ingiuntivo.
Sulla base di tali allegazioni, parte opponente concludeva chiedendo in via principale, di revocare il decreto ingiuntivo, in via subordinata, di ridurre l'importo del decreto ingiuntivo alla somma di euro 30.427,79.
Si costituiva ritualmente nel giudizio di opposizione la subappaltatrice che Controparte_1 evidenziava come non avesse sollevato contestazione alcuna relativamente alle Parte_2 lavorazioni nei cantieri di OG ES (fattura n. 36/2018), di Via Sarca n. 80 a Milano (fattura n. 50/2018) e di Via Monviso a Milano (fattura n. 20/2019). Quanto all'inadempimento relativo al cantiere di Via Rizzoli n. 45 a Milano (fattura n. 49/2018), la convenuta opposta respingeva ogni addebito di responsabilità, asserendo che tali contestazioni fossero generiche.
Concludeva chiedendo di confermare il decreto ingiuntivo, in via subordinata, di dichiarare illegittima l'eccezione di inadempimento della e di condannare quest'ultima al pagamento dei Parte_2 crediti oggetto delle fatture n. 36/2018, 49/2018, 50/2018 e 20 del 2019 per l'importo complessivo di euro 66.949,39 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002;in via ulteriormente subordinata, di accertare il diritto di credito di ei confronti dell'opponente e condannare quest'ultima al pagamento della somma CP_1 risultante a seguito di istruttoria, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002.
Con sentenza n 2160/2022 del Tribunale di Milano, svolta istruttoria mediante escussione testi, revocava il decreto opposto e condannava al pagamento di euro 65.353,3, pari all'importo Pt_2 portato dalle fatture azionate in via monitoria sottratto l'importo di euro 1.596,00 per voce di spesa pagina 2 di 8 riconosciuta come non eseguita, con interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, oltre alla rifusione delle spese legali. In particolare, ritenuti non contestati i corrispettivi dovuti in forza della fatture 36/2018, 50/2018 e
20/2019, il tribunale ha accertato che in relazione ai lavori svolti nel cantiere di via Rizzoli n. 45 a
Milano, fatti oggetto della fattura n. 49/2018, fosse stata fornita la prova della sussistenza della fonte negoziale del credito azionato dall'odierna appellata, consistente nell'ordine n. 523/2018 e dal certificato di pagamento del 31/12/2018. Ha ritenuto elementi presuntivi dell'esecuzione dei lavori Contr Contr commissionati alla l'invio del certificato di pagamento da parte di alla per Pt_2 ottenerne la sottoscrizione da parte dell'appaltatrice, e che proprio in tale occasione la subcommittente non aveva obiettato alcunché. Ha ritenuto che le contestazioni avanzate oggetto della missiva Pt_2 del 9.05.2019 non inerissero vizi e difetti comportanti l'applicazione della disciplina speciale, ma l'asserito omesso completamento dell'opera in relazione a specifiche voci, dettagliatamente esaminate, concludendo, in ultima analisi, per il mancato riscontro delle allegazioni attoree.
Avverso tale sentenza ha proposto appello (già ., che ha articolato motivi Parte_1 Parte_2 che possono sintetizzarsi come segue: 1) “Violazione dell'art. 115 primo comma c.p.c. con riferimento all'erronea attribuzione, al
“certificato di pagamento” del 31.12.2018, di valore probatorio del completamento delle opere subappaltate.”: l'appellante ha lamentato l'erroneità delle argomentazioni addotte dal Tribunale riguardo gli elementi presuntivi assunti a fondamento dell'accertamento dell'esecuzione dei lavori del Contr cantiere di Via Rizzoli, atteso che aveva tempestivamente contestato in maniera specifica alla subappaltatrice, con la diffida del 9.5.2019, il mancato completamento delle lavorazioni mentre il
“certificato di pagamento” del 31.12.2018, avrebbe rilevanza ai fini meramente contabili, giacché attiene solo ad acconti e non già al saldo dei lavori e al collaudo delle opere. Pertanto, detto certificato nulla proverebbe con riferimento alle lavorazioni che l'appellata ha asserito essere state ultimate, dato Contr inoltre contraddetto dalla documentazione in atti che darebbe conto che alla fine di marzo del 2019 aveva acquistato materiale da utilizzarsi nel cantiere;
2) “Le contestazioni relative all'omesso completamento delle opere. Erronea valutazione del computo metrico prodotto dalla opponente nel giudizio di primo grado (doc. 5) ed erronea valutazione delle Contr risultanze delle prove per testimoni.”: era onere di fornire la prova dell'adempimento, prova non assolta mediante il documento attestante lo stato avanzamento lavori avente valore meramente contabile¸ l'insussistenza del diritto di credito vantato dalla subappaltatrice sulla base della sola fattura è stato positivamente appurato mediante prova testimoniale resa da e la diffida del 9.5.2019 ; Tes_1
3) “Erronea valutazione delle dichiarazioni del teste indicato da : con Controparte_2 ordinanza istruttoria del 4.3.3021 non sono stati ammessi capitoli di prova di parte opposta, essendo stata ammessa solo la prova contraria usi capitoli formulati da , e tale ordinanza non è stata Pt_2 modificata, il teste ha invece reso dichiarazioni sui capitoli non ammessi e il tribunale non ha Tes_2 dato corso alla richiesta di stralcio delle suddette dichiarazioni;
era stato chiesto che le dichiarazioni rese dal teste venissero espunte dal novero delle prove per testimoni, dovendosi Testimone_3 ritenere confermato l'inadempimento di integrato dal non avere CP_1 Controparte_2 completato le lavorazioni che le competevano nel cantiere di Via Rizzoli;
4) “Erroneo non riconoscimento del valore probatorio delle fatture emesse a carico di Parte_2 dalle imprese terze intervenute per rimediare alle lavorazioni non eseguite o incomplete di
[...] nel cantiere di Via Rizzoli. Erronea statuizione, da parte del Tribunale di Controparte_2 Milano, su una domanda risarcitoria in realtà mai avanzata da : costi sostenuti da Parte_2
per sopperire all'inadempimento di sarebbero ampliamente Pt_2 Controparte_2 documentati dagli ordini e dalle fatture emesse dalle imprese terze intervenute in loco, oltre ad avere pagina 3 di 8 riscontro in sede di assunzione della prova per testimoni. Il riferimento al “danno patrimoniale risarcibile” sarebbe estraneo alla controversia, considerando che , nel proporre opposizione al Pt_2 decreto ingiuntivo, non ha avanzato domanda risarcitoria alcuna ma ha chiesto la riduzione Contr dell'importo portato da decreto con quanto pagato per rimediare alle opere non eseguite da La fatture prodotte da con l'atto di citazione in opposizione non è stato contestato siano state Pt_2 saldate sicchè trova applicazione l'art 115 c.p.c. Infine nel chiedere la parziale riforma della sentenza l'appellante ha chiesto in via principale Contr l'accertamento dell'inadempimento di in ordine ai lavori del cantiere di Via Rizzoli dichiarando non dovuto l'importo per il corrispettivo preteso, in via subordinata di ridurre il credito vantato da anche in via di compensazione con i costi sostenuti per rimediare alle Controparte_2 inadempienze della subappaltatrice.
In data 07. 07.2022, si è costituita con comparsa di costituzione e risposta la Controparte_1 che, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, nel contraddire le avversarie
[...] deduzioni ha chiesto in via principale il rigetto dell'appello, in subordine ridurre l'avversa pretesa nella minore somma provata. All'esito dell'udienza di prima comparizione del 13.10.2022, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni in data 20.04.2023.
Precisate le conclusioni dunque in via cartolare, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione e, depositate le memorie difensive finali, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12 luglio
2023.
MOTIVI
0 L'eccezione di inammissibilità, improcedibilità è svolta da parte appellata in termini generici, in ogni caso superata dalla decisione nel merito, avuto riguardo comunque alla circostanza che si evincono con chiarezza e specificità le censure mosse alla sentenza impugnata e le modifiche richieste alla decisione di primo grado.
Per altro verso deve darsi atto che l'appello non ha investito la debenza degli importi portati dalle fatture 36,50, 20 del 2018 sicchè si verte solo della debenza dell'importo di euro 32.162,41 oggetto della fattura 49/ 18.
1.Il primo motivo di appello non è fondato. Il tribunale ha tratto la prova della esecuzione dei lavori dalla duplice circostanza dell'invio per la Contr sottoscrizione da parte di ad del certificato di pagamento del 31.12.2018 unilateralmente Pt_2 predisposto, unitamente all'assenza di qualsivoglia tempestiva contestazione.Anzi proprio a seguito dell'invio del certificato, che non riportava la indicazione di lavori mancanti, e della sua sottoscrizione, Contr deve ritenersi emessa la fattura di pari importo (doc. 11 fasc. I grado , per cui risulta che Pt_2 Contr ha autorizzato ad emettere fattura.
La prima contestazione è quella che risulta formalizzata con nota del 9.5.2019, con cui è stata comunicata la sospensione dei pagamenti riferita ad ordini anche diversi dal n 523, che costituisce fonte negoziale della pretesa oggetto di controversia. Part Non è pertinente il rilievo secondo cui soltanto il con collaudo finale possa valere quale accettazione dei lavori eseguiti, e non vi sarebbe stata una accettazione tacita dei lavori, atteso che il collaudo attiene appunto all'accettazione delle opere eseguite, e non al loro completamento, dato a cui il giudicante ha dato rilievo sottolineando come oggetto della contestazione riguardasse l'asserito completamento delle opere in quanto ritenute “carenti nelle rifiniture e nell'esecuzione a regola pagina 4 di 8 d'arte”, tanto da costringere a “ dovere riprendere e rivedere gran parte delle opere a vostro avviso ultimate” ( doc. 3 fasc. I grado ). Pt_2 Improprio il richiamo ad una “prova presuntiva” della ultimazione integrale dei lavori, che il giudicante non ha assegnato al certificato di pagamento.
Quanto al valore della fatture datate febbraio- marzo riferibili al cantiere di Via Rizzoli, trattasi di fatture per fornitura da parte di per materiale “canali in lamiera zincata” di Parte_4 modestissimo importo (doc. 14 fasc. I rado MRS), inidonee ad inficiare la valutazione resa dal giudicante, e che linearmente possono inserirsi nel contesto della ammissione di MRS della mancata ultimazione dei lavori di coibentazione condotte superiori dopo la “ presa e consegna e posa in pera del lamierino”.
2. Il terzo motivo di appello è infondato. Occorre premettere che le dichiarazioni del teste sono state richiamate e utilizzate in sentenza in Tes_2 relazione ad una minima parte dei lavori di cui è contestata la realizzazione, avuto riguardo alla ritenuta maggiore attendibilità di tale teste rispetto a quello di controparte . Tes_1
Dal verbale del 23.4.2021 emerge che è stato escusso a prova contraria sui capitoli di prova Tes_2 ammessi di cui alla seconda memoria istruttoria di parte opponente, per come disposto in sede di ordinanza istruttoria del 4.3.2021.Non è stata sollevata alcuna eccezione in udienza, tantomeno in sede conclusiva in primo grado. L'appello pertanto si traduce in una generica contestazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dal teste.
3. Il secondo motivo di appello censura le valutazioni operate dal giudice in ordine alla debenza delle voci oggetto di contestazione del 9.5.2019, esclusa dalla censura solo la voce attinente a “rifacimento delle canalizzazione di collegamento ”, ed è in massima parte incentrato sui dati Org_1 risultanti dal computo metrico e la mancata valorizzazione della testimonianza resa dal teste , Tes_1 Contr che avrebbe confermato tutte le circostanza inerenti l'inadempimento di
Va premesso che alla nota di contestazione del 0.5.2019 di ha fatto riscontro la nota del Pt_2 Contr 19.6.2019 di con cui quest'ultima ha preso posizione, negando puntualmente gli addebiti. Contr Quanto al computo metrico trattasi di un documento proveniente da in cui sono riportate voci contrassegnate da sigle numeriche corrispondenti a descrizione di materiali con indicazione dei relativi costi, il cui importo finale di 98.500,00 corrisponde a quello indicato nel certificato di pagamento rimandante all'ordine 523.
Quanto alla censurata omessa valorizzazione delle dichiarazioni rese dal teste non è Tes_1 specificatamente argomentato il valore preminente e dirimente che a tale fonte di prova avrebbe dovuto assegnare il giudicante, ciò avuto riguardo al fatto che il giudice è libero di attingere il proprio convincimento a quegli elementi istruttori che ritenga piu attendibili ed idonei alla risoluzione della controversia.Va richiamato pertanto che “Non sussiste vizio di omesso esame o di insufficiente motivazione su di un punto decisivo, qualora sia stata attribuita efficacia probatoria maggiore ad alcune deposizioni testimoniali rispetto ad altre”.Sono infatti riservate al giudice del merito
“l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento”(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019).
pagina 5 di 8 Nello specifico delle varie voci deve osservarsi: a) quanto al “completamento della coibentazione canali copertura edificio A B-C D” (p. 16 appello): il giudice ha escluso la debenza dell'importo di euro 1.590,00 avuto riguardo al riconoscimento Contr operato da in ordine al mancato completamento del lavoro il cui costo è indicato alla voce 644 Contr del computo metrico in ( doc. 5 fasc. I grado ).La stessa in sede di comparsa di Pt_2 costituzione in primo grado (p.6),nel premettere che ad essa competeva anche “la coibentazione delle condotte interne d'areazione dei vari piani dell'edificio da realizzarsi con materiale coibentante (es. fibre minerali quali lana di vetro) con spessore da 30mm. (cfr. voce 643 del computo metrico allegato ex adverso sub 5)”, dava atto che solo in relazione al lavoro coibentazione delle condotte d'areazione poste sulla copertura degli edifici del cantiere si era posto il problema della mancata previsione della predisposizione del lamierino in alluminio, mancanza a fronte della quale era stato sospeso il lavoro di coibentazione delle condotte superiori.In effetti non ha contestato che la voce 643 del computo Pt_2 si riferisse alle condotte interne di aereazione, non interessate dalla sospensione dei lavori. La deduzione dell'appellante secondo cui la sentenza avrebbe errato nel non decurtare oltre ai lavori per coibentazione indicati alla voce 644, pacificamente sospesi, anche quelli indicati alla voce 644 non trova avallo trattandosi di due voci riferibili a lavori diversi. b) quanto al “completamento delle lavorazioni Autorimessa con acquisto ed inserimento griglie di aspirazione”: l'appellante deduce che il computo metrico preveda voci di spesa per griglie ai nn. da 495 a 500 ma non si confronta con il dato, rilevato correttamente al giudice, che per la specifica voce
“griglia per aria esterna” non sia indicato alcun costo, dato che fonda l' esclusione che tale specifica Contr tipologia di lavoro fosse a carico di c) quanto al “completamento e montaggio bocchette appartamenti ai piani” il giudice ha dato atto del contrasto tra le dichiarazioni dei testi e , ancorando la maggiore attendibilità di Tes_1 Tes_2 quest'ultimo alla circostanza che il certificato di pagamento non dà conto di lavorazioni mancanti. Sul punto l'appellante, da un lato, ha tacciato, le dichiarazioni di come passibili di stralcio ed Tes_2 inutilizzabilità, dall'altro ha relegato il computo metrico a mero dato contabile.Ferma restando il contrasto tra le testimonianze, e la mancanza di serie deduzioni volte a fare propendere per una piena ed esaustiva pregnanza delle dichiarazioni di , è da dire che la stessa contestazione del Tes_1
9.5.2019 di sul punto riporta “da una verifica fatta all'interno di tutti gli appartamenti Pt_2 mancavano gran parte delle bocchette di mandata e ripresa abbiamo dovuto intervenire con il nostro personale per il montaggio delle stesse” sicchè l'appellante ha lamentato all'epoca la mancanza di
“gran parte delle bocchette” e non l'intera omessa istallazione, come riferito dal teste . Tes_4
Trattasi di contraddizioni rilevabili in sede in allegazione istruttoria che non consentono di ritenere fondata la doglianza dell'appellante; d) quanto alla “verifica e rifacimento di tutte le valvole di aspirazioni bagni edificio A-B-C-D”: in sede di contestazione del 9.5.2019 si afferma “Tutte le valvole di aspirazione bagni di tutti gli edifici sono risultate essere installate in modo non corretto senza alcun fissaggio, si è reso necessario verificare e rivedere le valvole di aspirazione installate al fine di poter garantire un corretto funzionamento dell'impianto”.Emerge pertanto che l'istallazione sia stata effettuata, salvo doglianze, fondate o meno, che in ogni caso non possono essere ormai verificate, in ordine alla corretta posa sicchè risulta pertinente il riferimento operato dal giudice di prime cure all'art 1662 c.c. e alla modifica dello stato dei luoghi intervenuta;
a ciò si aggiunga che le voci 501 e 502 del computo metrico non sono linearmente riferibili alle voci di spesa di cui ci adduce la mancata debenza;
e) quanto al “collegamento al recuperatore edificio D”,“completamento montaggio aspiratore edificio D” non è contestato che dal computo metrico non sia dato rilevare voci di spesa corrispondenti a tali lavorazioni;
pagina 6 di 8 f) quanto a “canalizzazioni piano terra non eseguite” edifici A-B -C- D: la deduzione dell'appellante si fonda esclusivamente sulla nota di contestazione del 9.5.2018 con cui si affermava “all'interno del computo metrico quotato erano presenti come da elaborati grafici in vostro possesso, tutte le canalizzazioni relative ai piani terra edificio A-B-C-D- ad oggi sono state eseguite solo ed esclusivamente il 50% dei canali per quanto riguarda l'edificio D, il 90% dei canali per quanto riguarda l'edificio C, nessun canale eseguito per quanto riguarda piano terra edificio A-B”,in mancanza di indicazioni più puntuali che possano consentire di individuare tali lavori nel computo metrico.
4. E' altresì infondato il quarto motivo di appello. La produzione di fatture non può assumere la valenza che l'appellante pretende di assegnarvi. In primo luogo, le fatture emesse da ditte terze non possono essere ritenute di per sé prova dell'asserito Contr inadempimento della a maggior ragione ove si consideri che i lavori contemplavano quattro edifici e che è fondato ritenere che nel cantiere operassero più ditte.
Per altro verso non ne è stato provato il pagamento, atteso che tale prova, come affermato da parte appellata, non può essere demandata all'applicazione del principio di non contestazione, poiché il Contr pagamento delle fatture è circostanza non rientrante nella conoscibilità di
In secondo luogo, ammesso che abbia sostenuto la spesa portata dalle fatture prodotte, la Pt_2 domanda di riduzione, di cui controparte lamenta l'omesso rilievo da parte del Tribunale, avrebbe presupposto l'allegazione e la successiva dimostrazione della sussistenza di vizi e difetti dell'opera, avendone invece parte appellante lamentato la mancata o incompleta effettuazione. Appare pertanto mal posta la pretesa di ridurre l'importo del decreto ingiuntivo con poste di credito che deriverebbero dall'avere asseritamene dovuto ricorrere ad imprese terze, traducendosi tale Pt_2 impostazione nel riconoscimento di un controcredito e nella relativa compensazione, impostazione che, come rilevato in primo grado dall'appellata, si tradurrebbe in una impropria modifica della Contr domanda (p. 5 comparsa conclusionale I grado .
5. Da quanto sopra esposto emerge che la sentenza impugnata deve essere confermata
Quanto alle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., queste vanno poste integralmente a carico dell'appellante in quanto soccombente e vanno liquidate ex D.M.147/ 22, avuto riguardo Pt_2 all'attività effettivamente svolta, alla difficoltà delle questioni trattate e al valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendovi stata quella istruttoria.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 Maggio 2002 n. 115 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della Legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del 9.3.2022 n. 2160/2022 del Controparte_1
Tribunale di Milano, pubblicata il 11.3.2022 così dispone:
-1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 7 di 8 2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi euro 9.991,00 oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso spese forfettario al 15%;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, il 12 luglio 2023.
Il Consigliere relatore
Roberta Nunnari
Il Presidente
Maria Teresa Brena
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Teresa Brena Presidente dr. Francesca Vullo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1284/2022 sopra riportato, promossa in grado d'appello
DA
(già , (C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 dall'Avv. Massimiliano Bettoni presso il cui Studio in Milano, alla Via Besana n. 9, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e Partita IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2 Giampiero Di Lorenzo e dall'Avv. Raffaele Basile, elettivamente domiciliata in Milano Via Nino Bixio n.31presso lo Studio dell'Avv. Claudio Camillo Patti;
APPELLATA
Sulle seguenti conclusioni:
Parte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n. 2160/2022, pronunciata dal Tribunale di Milano nella causa R.G.
n. 9444/2020 il 9.3.2022, pubblicata in data 11.3.2022 e notificata in data 24.3.2022, così giudicare:
Nel merito: 1) in via principale: accertato l'inadempimento di relativamente al Controparte_2 contratto di subappalto per il cantiere di Via Rizzoli a Milano, dichiarare non dovuto, da parte di
il pagamento del relativo corrispettivo preteso dalla appellata;
Parte_2
2) in subordine: ridurre la pretesa creditoria di anche in via di Controparte_2 compensazione con i costi sostenuti da per rimediare alle inadempienze della Parte_2 subappaltatrice nel cantiere di Via Rizzoli a Milano, pari a € 36.521,60 oltre I.V.A.
3) condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 pagamento in favore di dei compensi e delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre Parte_2 accessori di legge. pagina 1 di 8
Controparte_1
In via preliminare, ritenere inammissibile, improcedibile irrituale ed evidentemente infondato, l'avverso atto d'appello confermando la sentenza n. 2160/2022 del Tribunale di Milano;
· In via principale, previa declaratoria di giudicato delle parti di sentenza espressamente non impugnate, afferenti alle fatture n. 36/2018, 50/2018 e 20/2019, tenuto conto dei motivi innanzi esposti, rigettare integralmente l'avverso appello, ritenendolo completamente infondato;
· In via meramente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello, ridurre l'avversa pretesa alla minor somma che, eventualmente, risultasse provata.
· in ogni caso con vittoria di spese con attribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17.02.2020, oggi (in avanti Parte_2 Parte_1
) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 27434/2019, emesso dal Tribunale di Pt_2 Contr Milano in data 30.12.2019 a favore di ( in avanti , per l'importo di Controparte_1 euro 66.949,39 oltre interessi e spese della procedura monitoria. Contr La pretesa creditoria della società opposta riguardava i compensi dei quali
[...]
(subappaltatrice) chiedeva la corresponsione a fronte delle fatture n.ri 36/2018, Controparte_2
49/2018, 50/2018 e 20/2019 da essa emesse a carico di (subcommittente) per lavorazioni Parte_2 di impiantistica relative a diversi cantieri.
contestava alla subappaltatrice l'inadempimento relativo alle lavorazioni per il cantiere di Via Pt_2
Rizzoli n. 45 a Milano, oggetto di fattura n. 49/2018, non eseguite affatto o eseguite in modo incompleto;
evidenziava di essere stata costretta, a fronte dell'inadempimento di controparte, a rivolgersi ad imprese terze per l'esecuzione di lavori non effettuati sostenendo costi per l'importo di € 36.521,60, che aveva chiesto di decurtare da quello complessivo portato dal decreto ingiuntivo.
Sulla base di tali allegazioni, parte opponente concludeva chiedendo in via principale, di revocare il decreto ingiuntivo, in via subordinata, di ridurre l'importo del decreto ingiuntivo alla somma di euro 30.427,79.
Si costituiva ritualmente nel giudizio di opposizione la subappaltatrice che Controparte_1 evidenziava come non avesse sollevato contestazione alcuna relativamente alle Parte_2 lavorazioni nei cantieri di OG ES (fattura n. 36/2018), di Via Sarca n. 80 a Milano (fattura n. 50/2018) e di Via Monviso a Milano (fattura n. 20/2019). Quanto all'inadempimento relativo al cantiere di Via Rizzoli n. 45 a Milano (fattura n. 49/2018), la convenuta opposta respingeva ogni addebito di responsabilità, asserendo che tali contestazioni fossero generiche.
Concludeva chiedendo di confermare il decreto ingiuntivo, in via subordinata, di dichiarare illegittima l'eccezione di inadempimento della e di condannare quest'ultima al pagamento dei Parte_2 crediti oggetto delle fatture n. 36/2018, 49/2018, 50/2018 e 20 del 2019 per l'importo complessivo di euro 66.949,39 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002;in via ulteriormente subordinata, di accertare il diritto di credito di ei confronti dell'opponente e condannare quest'ultima al pagamento della somma CP_1 risultante a seguito di istruttoria, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002.
Con sentenza n 2160/2022 del Tribunale di Milano, svolta istruttoria mediante escussione testi, revocava il decreto opposto e condannava al pagamento di euro 65.353,3, pari all'importo Pt_2 portato dalle fatture azionate in via monitoria sottratto l'importo di euro 1.596,00 per voce di spesa pagina 2 di 8 riconosciuta come non eseguita, con interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, oltre alla rifusione delle spese legali. In particolare, ritenuti non contestati i corrispettivi dovuti in forza della fatture 36/2018, 50/2018 e
20/2019, il tribunale ha accertato che in relazione ai lavori svolti nel cantiere di via Rizzoli n. 45 a
Milano, fatti oggetto della fattura n. 49/2018, fosse stata fornita la prova della sussistenza della fonte negoziale del credito azionato dall'odierna appellata, consistente nell'ordine n. 523/2018 e dal certificato di pagamento del 31/12/2018. Ha ritenuto elementi presuntivi dell'esecuzione dei lavori Contr Contr commissionati alla l'invio del certificato di pagamento da parte di alla per Pt_2 ottenerne la sottoscrizione da parte dell'appaltatrice, e che proprio in tale occasione la subcommittente non aveva obiettato alcunché. Ha ritenuto che le contestazioni avanzate oggetto della missiva Pt_2 del 9.05.2019 non inerissero vizi e difetti comportanti l'applicazione della disciplina speciale, ma l'asserito omesso completamento dell'opera in relazione a specifiche voci, dettagliatamente esaminate, concludendo, in ultima analisi, per il mancato riscontro delle allegazioni attoree.
Avverso tale sentenza ha proposto appello (già ., che ha articolato motivi Parte_1 Parte_2 che possono sintetizzarsi come segue: 1) “Violazione dell'art. 115 primo comma c.p.c. con riferimento all'erronea attribuzione, al
“certificato di pagamento” del 31.12.2018, di valore probatorio del completamento delle opere subappaltate.”: l'appellante ha lamentato l'erroneità delle argomentazioni addotte dal Tribunale riguardo gli elementi presuntivi assunti a fondamento dell'accertamento dell'esecuzione dei lavori del Contr cantiere di Via Rizzoli, atteso che aveva tempestivamente contestato in maniera specifica alla subappaltatrice, con la diffida del 9.5.2019, il mancato completamento delle lavorazioni mentre il
“certificato di pagamento” del 31.12.2018, avrebbe rilevanza ai fini meramente contabili, giacché attiene solo ad acconti e non già al saldo dei lavori e al collaudo delle opere. Pertanto, detto certificato nulla proverebbe con riferimento alle lavorazioni che l'appellata ha asserito essere state ultimate, dato Contr inoltre contraddetto dalla documentazione in atti che darebbe conto che alla fine di marzo del 2019 aveva acquistato materiale da utilizzarsi nel cantiere;
2) “Le contestazioni relative all'omesso completamento delle opere. Erronea valutazione del computo metrico prodotto dalla opponente nel giudizio di primo grado (doc. 5) ed erronea valutazione delle Contr risultanze delle prove per testimoni.”: era onere di fornire la prova dell'adempimento, prova non assolta mediante il documento attestante lo stato avanzamento lavori avente valore meramente contabile¸ l'insussistenza del diritto di credito vantato dalla subappaltatrice sulla base della sola fattura è stato positivamente appurato mediante prova testimoniale resa da e la diffida del 9.5.2019 ; Tes_1
3) “Erronea valutazione delle dichiarazioni del teste indicato da : con Controparte_2 ordinanza istruttoria del 4.3.3021 non sono stati ammessi capitoli di prova di parte opposta, essendo stata ammessa solo la prova contraria usi capitoli formulati da , e tale ordinanza non è stata Pt_2 modificata, il teste ha invece reso dichiarazioni sui capitoli non ammessi e il tribunale non ha Tes_2 dato corso alla richiesta di stralcio delle suddette dichiarazioni;
era stato chiesto che le dichiarazioni rese dal teste venissero espunte dal novero delle prove per testimoni, dovendosi Testimone_3 ritenere confermato l'inadempimento di integrato dal non avere CP_1 Controparte_2 completato le lavorazioni che le competevano nel cantiere di Via Rizzoli;
4) “Erroneo non riconoscimento del valore probatorio delle fatture emesse a carico di Parte_2 dalle imprese terze intervenute per rimediare alle lavorazioni non eseguite o incomplete di
[...] nel cantiere di Via Rizzoli. Erronea statuizione, da parte del Tribunale di Controparte_2 Milano, su una domanda risarcitoria in realtà mai avanzata da : costi sostenuti da Parte_2
per sopperire all'inadempimento di sarebbero ampliamente Pt_2 Controparte_2 documentati dagli ordini e dalle fatture emesse dalle imprese terze intervenute in loco, oltre ad avere pagina 3 di 8 riscontro in sede di assunzione della prova per testimoni. Il riferimento al “danno patrimoniale risarcibile” sarebbe estraneo alla controversia, considerando che , nel proporre opposizione al Pt_2 decreto ingiuntivo, non ha avanzato domanda risarcitoria alcuna ma ha chiesto la riduzione Contr dell'importo portato da decreto con quanto pagato per rimediare alle opere non eseguite da La fatture prodotte da con l'atto di citazione in opposizione non è stato contestato siano state Pt_2 saldate sicchè trova applicazione l'art 115 c.p.c. Infine nel chiedere la parziale riforma della sentenza l'appellante ha chiesto in via principale Contr l'accertamento dell'inadempimento di in ordine ai lavori del cantiere di Via Rizzoli dichiarando non dovuto l'importo per il corrispettivo preteso, in via subordinata di ridurre il credito vantato da anche in via di compensazione con i costi sostenuti per rimediare alle Controparte_2 inadempienze della subappaltatrice.
In data 07. 07.2022, si è costituita con comparsa di costituzione e risposta la Controparte_1 che, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, nel contraddire le avversarie
[...] deduzioni ha chiesto in via principale il rigetto dell'appello, in subordine ridurre l'avversa pretesa nella minore somma provata. All'esito dell'udienza di prima comparizione del 13.10.2022, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni in data 20.04.2023.
Precisate le conclusioni dunque in via cartolare, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione e, depositate le memorie difensive finali, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12 luglio
2023.
MOTIVI
0 L'eccezione di inammissibilità, improcedibilità è svolta da parte appellata in termini generici, in ogni caso superata dalla decisione nel merito, avuto riguardo comunque alla circostanza che si evincono con chiarezza e specificità le censure mosse alla sentenza impugnata e le modifiche richieste alla decisione di primo grado.
Per altro verso deve darsi atto che l'appello non ha investito la debenza degli importi portati dalle fatture 36,50, 20 del 2018 sicchè si verte solo della debenza dell'importo di euro 32.162,41 oggetto della fattura 49/ 18.
1.Il primo motivo di appello non è fondato. Il tribunale ha tratto la prova della esecuzione dei lavori dalla duplice circostanza dell'invio per la Contr sottoscrizione da parte di ad del certificato di pagamento del 31.12.2018 unilateralmente Pt_2 predisposto, unitamente all'assenza di qualsivoglia tempestiva contestazione.Anzi proprio a seguito dell'invio del certificato, che non riportava la indicazione di lavori mancanti, e della sua sottoscrizione, Contr deve ritenersi emessa la fattura di pari importo (doc. 11 fasc. I grado , per cui risulta che Pt_2 Contr ha autorizzato ad emettere fattura.
La prima contestazione è quella che risulta formalizzata con nota del 9.5.2019, con cui è stata comunicata la sospensione dei pagamenti riferita ad ordini anche diversi dal n 523, che costituisce fonte negoziale della pretesa oggetto di controversia. Part Non è pertinente il rilievo secondo cui soltanto il con collaudo finale possa valere quale accettazione dei lavori eseguiti, e non vi sarebbe stata una accettazione tacita dei lavori, atteso che il collaudo attiene appunto all'accettazione delle opere eseguite, e non al loro completamento, dato a cui il giudicante ha dato rilievo sottolineando come oggetto della contestazione riguardasse l'asserito completamento delle opere in quanto ritenute “carenti nelle rifiniture e nell'esecuzione a regola pagina 4 di 8 d'arte”, tanto da costringere a “ dovere riprendere e rivedere gran parte delle opere a vostro avviso ultimate” ( doc. 3 fasc. I grado ). Pt_2 Improprio il richiamo ad una “prova presuntiva” della ultimazione integrale dei lavori, che il giudicante non ha assegnato al certificato di pagamento.
Quanto al valore della fatture datate febbraio- marzo riferibili al cantiere di Via Rizzoli, trattasi di fatture per fornitura da parte di per materiale “canali in lamiera zincata” di Parte_4 modestissimo importo (doc. 14 fasc. I rado MRS), inidonee ad inficiare la valutazione resa dal giudicante, e che linearmente possono inserirsi nel contesto della ammissione di MRS della mancata ultimazione dei lavori di coibentazione condotte superiori dopo la “ presa e consegna e posa in pera del lamierino”.
2. Il terzo motivo di appello è infondato. Occorre premettere che le dichiarazioni del teste sono state richiamate e utilizzate in sentenza in Tes_2 relazione ad una minima parte dei lavori di cui è contestata la realizzazione, avuto riguardo alla ritenuta maggiore attendibilità di tale teste rispetto a quello di controparte . Tes_1
Dal verbale del 23.4.2021 emerge che è stato escusso a prova contraria sui capitoli di prova Tes_2 ammessi di cui alla seconda memoria istruttoria di parte opponente, per come disposto in sede di ordinanza istruttoria del 4.3.2021.Non è stata sollevata alcuna eccezione in udienza, tantomeno in sede conclusiva in primo grado. L'appello pertanto si traduce in una generica contestazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dal teste.
3. Il secondo motivo di appello censura le valutazioni operate dal giudice in ordine alla debenza delle voci oggetto di contestazione del 9.5.2019, esclusa dalla censura solo la voce attinente a “rifacimento delle canalizzazione di collegamento ”, ed è in massima parte incentrato sui dati Org_1 risultanti dal computo metrico e la mancata valorizzazione della testimonianza resa dal teste , Tes_1 Contr che avrebbe confermato tutte le circostanza inerenti l'inadempimento di
Va premesso che alla nota di contestazione del 0.5.2019 di ha fatto riscontro la nota del Pt_2 Contr 19.6.2019 di con cui quest'ultima ha preso posizione, negando puntualmente gli addebiti. Contr Quanto al computo metrico trattasi di un documento proveniente da in cui sono riportate voci contrassegnate da sigle numeriche corrispondenti a descrizione di materiali con indicazione dei relativi costi, il cui importo finale di 98.500,00 corrisponde a quello indicato nel certificato di pagamento rimandante all'ordine 523.
Quanto alla censurata omessa valorizzazione delle dichiarazioni rese dal teste non è Tes_1 specificatamente argomentato il valore preminente e dirimente che a tale fonte di prova avrebbe dovuto assegnare il giudicante, ciò avuto riguardo al fatto che il giudice è libero di attingere il proprio convincimento a quegli elementi istruttori che ritenga piu attendibili ed idonei alla risoluzione della controversia.Va richiamato pertanto che “Non sussiste vizio di omesso esame o di insufficiente motivazione su di un punto decisivo, qualora sia stata attribuita efficacia probatoria maggiore ad alcune deposizioni testimoniali rispetto ad altre”.Sono infatti riservate al giudice del merito
“l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento”(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019).
pagina 5 di 8 Nello specifico delle varie voci deve osservarsi: a) quanto al “completamento della coibentazione canali copertura edificio A B-C D” (p. 16 appello): il giudice ha escluso la debenza dell'importo di euro 1.590,00 avuto riguardo al riconoscimento Contr operato da in ordine al mancato completamento del lavoro il cui costo è indicato alla voce 644 Contr del computo metrico in ( doc. 5 fasc. I grado ).La stessa in sede di comparsa di Pt_2 costituzione in primo grado (p.6),nel premettere che ad essa competeva anche “la coibentazione delle condotte interne d'areazione dei vari piani dell'edificio da realizzarsi con materiale coibentante (es. fibre minerali quali lana di vetro) con spessore da 30mm. (cfr. voce 643 del computo metrico allegato ex adverso sub 5)”, dava atto che solo in relazione al lavoro coibentazione delle condotte d'areazione poste sulla copertura degli edifici del cantiere si era posto il problema della mancata previsione della predisposizione del lamierino in alluminio, mancanza a fronte della quale era stato sospeso il lavoro di coibentazione delle condotte superiori.In effetti non ha contestato che la voce 643 del computo Pt_2 si riferisse alle condotte interne di aereazione, non interessate dalla sospensione dei lavori. La deduzione dell'appellante secondo cui la sentenza avrebbe errato nel non decurtare oltre ai lavori per coibentazione indicati alla voce 644, pacificamente sospesi, anche quelli indicati alla voce 644 non trova avallo trattandosi di due voci riferibili a lavori diversi. b) quanto al “completamento delle lavorazioni Autorimessa con acquisto ed inserimento griglie di aspirazione”: l'appellante deduce che il computo metrico preveda voci di spesa per griglie ai nn. da 495 a 500 ma non si confronta con il dato, rilevato correttamente al giudice, che per la specifica voce
“griglia per aria esterna” non sia indicato alcun costo, dato che fonda l' esclusione che tale specifica Contr tipologia di lavoro fosse a carico di c) quanto al “completamento e montaggio bocchette appartamenti ai piani” il giudice ha dato atto del contrasto tra le dichiarazioni dei testi e , ancorando la maggiore attendibilità di Tes_1 Tes_2 quest'ultimo alla circostanza che il certificato di pagamento non dà conto di lavorazioni mancanti. Sul punto l'appellante, da un lato, ha tacciato, le dichiarazioni di come passibili di stralcio ed Tes_2 inutilizzabilità, dall'altro ha relegato il computo metrico a mero dato contabile.Ferma restando il contrasto tra le testimonianze, e la mancanza di serie deduzioni volte a fare propendere per una piena ed esaustiva pregnanza delle dichiarazioni di , è da dire che la stessa contestazione del Tes_1
9.5.2019 di sul punto riporta “da una verifica fatta all'interno di tutti gli appartamenti Pt_2 mancavano gran parte delle bocchette di mandata e ripresa abbiamo dovuto intervenire con il nostro personale per il montaggio delle stesse” sicchè l'appellante ha lamentato all'epoca la mancanza di
“gran parte delle bocchette” e non l'intera omessa istallazione, come riferito dal teste . Tes_4
Trattasi di contraddizioni rilevabili in sede in allegazione istruttoria che non consentono di ritenere fondata la doglianza dell'appellante; d) quanto alla “verifica e rifacimento di tutte le valvole di aspirazioni bagni edificio A-B-C-D”: in sede di contestazione del 9.5.2019 si afferma “Tutte le valvole di aspirazione bagni di tutti gli edifici sono risultate essere installate in modo non corretto senza alcun fissaggio, si è reso necessario verificare e rivedere le valvole di aspirazione installate al fine di poter garantire un corretto funzionamento dell'impianto”.Emerge pertanto che l'istallazione sia stata effettuata, salvo doglianze, fondate o meno, che in ogni caso non possono essere ormai verificate, in ordine alla corretta posa sicchè risulta pertinente il riferimento operato dal giudice di prime cure all'art 1662 c.c. e alla modifica dello stato dei luoghi intervenuta;
a ciò si aggiunga che le voci 501 e 502 del computo metrico non sono linearmente riferibili alle voci di spesa di cui ci adduce la mancata debenza;
e) quanto al “collegamento al recuperatore edificio D”,“completamento montaggio aspiratore edificio D” non è contestato che dal computo metrico non sia dato rilevare voci di spesa corrispondenti a tali lavorazioni;
pagina 6 di 8 f) quanto a “canalizzazioni piano terra non eseguite” edifici A-B -C- D: la deduzione dell'appellante si fonda esclusivamente sulla nota di contestazione del 9.5.2018 con cui si affermava “all'interno del computo metrico quotato erano presenti come da elaborati grafici in vostro possesso, tutte le canalizzazioni relative ai piani terra edificio A-B-C-D- ad oggi sono state eseguite solo ed esclusivamente il 50% dei canali per quanto riguarda l'edificio D, il 90% dei canali per quanto riguarda l'edificio C, nessun canale eseguito per quanto riguarda piano terra edificio A-B”,in mancanza di indicazioni più puntuali che possano consentire di individuare tali lavori nel computo metrico.
4. E' altresì infondato il quarto motivo di appello. La produzione di fatture non può assumere la valenza che l'appellante pretende di assegnarvi. In primo luogo, le fatture emesse da ditte terze non possono essere ritenute di per sé prova dell'asserito Contr inadempimento della a maggior ragione ove si consideri che i lavori contemplavano quattro edifici e che è fondato ritenere che nel cantiere operassero più ditte.
Per altro verso non ne è stato provato il pagamento, atteso che tale prova, come affermato da parte appellata, non può essere demandata all'applicazione del principio di non contestazione, poiché il Contr pagamento delle fatture è circostanza non rientrante nella conoscibilità di
In secondo luogo, ammesso che abbia sostenuto la spesa portata dalle fatture prodotte, la Pt_2 domanda di riduzione, di cui controparte lamenta l'omesso rilievo da parte del Tribunale, avrebbe presupposto l'allegazione e la successiva dimostrazione della sussistenza di vizi e difetti dell'opera, avendone invece parte appellante lamentato la mancata o incompleta effettuazione. Appare pertanto mal posta la pretesa di ridurre l'importo del decreto ingiuntivo con poste di credito che deriverebbero dall'avere asseritamene dovuto ricorrere ad imprese terze, traducendosi tale Pt_2 impostazione nel riconoscimento di un controcredito e nella relativa compensazione, impostazione che, come rilevato in primo grado dall'appellata, si tradurrebbe in una impropria modifica della Contr domanda (p. 5 comparsa conclusionale I grado .
5. Da quanto sopra esposto emerge che la sentenza impugnata deve essere confermata
Quanto alle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., queste vanno poste integralmente a carico dell'appellante in quanto soccombente e vanno liquidate ex D.M.147/ 22, avuto riguardo Pt_2 all'attività effettivamente svolta, alla difficoltà delle questioni trattate e al valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendovi stata quella istruttoria.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 Maggio 2002 n. 115 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della Legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del 9.3.2022 n. 2160/2022 del Controparte_1
Tribunale di Milano, pubblicata il 11.3.2022 così dispone:
-1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 7 di 8 2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi euro 9.991,00 oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso spese forfettario al 15%;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, il 12 luglio 2023.
Il Consigliere relatore
Roberta Nunnari
Il Presidente
Maria Teresa Brena
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