Art. 22.
Il termine di sessanta giorni per la definizione della gestione stralcio, affidata al prefetto della provincia di Udine ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 , e' prorogato al 31 dicembre 1977.
Per le esigenze di tale gestione stralcio e' stanziata la somma di lire 5.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1977 per essere versata alla contabilita' speciale affidata al prefetto della provincia di Udine a termini della norma richiamata dal precedente primo comma.
Fino alla data indicata nel primo comma il prefetto della provincia di Udine, con riferimento ai provvedimenti adottati e alle iniziative assunte dal commissario straordinario, assicura il coordinamento degli interventi delle pubbliche amministrazioni civili e militari, d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia.
Al personale in servizio presso gli uffici della gestione stralcio di cui al primo comma sono applicabili a decorrere dal 1° maggio 1977 le disposizioni di cui all' articolo 7, primo e secondo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 .
Il termine di sessanta giorni per la definizione della gestione stralcio, affidata al prefetto della provincia di Udine ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 , e' prorogato al 31 dicembre 1977.
Per le esigenze di tale gestione stralcio e' stanziata la somma di lire 5.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1977 per essere versata alla contabilita' speciale affidata al prefetto della provincia di Udine a termini della norma richiamata dal precedente primo comma.
Fino alla data indicata nel primo comma il prefetto della provincia di Udine, con riferimento ai provvedimenti adottati e alle iniziative assunte dal commissario straordinario, assicura il coordinamento degli interventi delle pubbliche amministrazioni civili e militari, d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia.
Al personale in servizio presso gli uffici della gestione stralcio di cui al primo comma sono applicabili a decorrere dal 1° maggio 1977 le disposizioni di cui all' articolo 7, primo e secondo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 .