Ordinanza cautelare 16 settembre 2024
Ordinanza collegiale 12 maggio 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00505/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00276/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 276 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Brigato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del giudizio e della valutazione finale del rapporto informativo n. -OMISSIS- emesso dal Ministero della Difesa in data 25.3.2024, relativo all’” Operazione Strade Sicure – Raggruppamento -OMISSIS-”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa AU EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto introduttivo notificato il 19.7.2024 e depositato il 6.8.2024 il ricorrente, militare dell’esercito italiano in servizio presso il -OMISSIS- ha impugnato, previa sospensiva, il rapporto informativo n. -OMISSIS- emesso dal Ministero della Difesa, compiutamente indicato in epigrafe, contenente il giudizio di “ molto buono ” espresso dal compilatore e condiviso dal primo revisore, in merito al servizio svolto nell’ambito dell’ Operazione Strade Sicure nel periodo 23 gennaio 2024 – 24 marzo 2024.
1.1 Ha formulato altresì domanda di risarcimento del danno.
1.2 Affida le proprie doglianze ad un unico motivo di diritto, contestando:
“ Eccesso di potere, carenza di armonia, manifesta irragionevolezza, incongruenza ovvero difetto di motivazione”, deducendo in sintesi la mancata indicazione in sede motivazionale di elementi che possano giustificare un calo del rendimento, con conseguente abbassamento del giudizio finale, in contrasto con le precedenti valutazioni maggiormente positive.
2. Il Ministero intimato il 9.9.2024 si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso con atto formale.
3. All’udienza camerale del 12.9.2024 l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato è stata trattenuta in decisione.
4. Con ordinanza cautelare n. 79 del 16.9.2024 il Collegio ha respinto l’istanza di sospensiva “ in quanto carente del requisito del periculum in mora, atteso che il ricorrente non ha allegato e dimostrato di patire alcun grave, immediato, irreparabile pregiudizio”.
Preso atto altresì della mancata produzione in giudizio del provvedimento impugnato, con il medesimo provvedimento è stato assegnato all’Amministrazione intimata il termine di 30 giorni per il predetto incombente, a cui la stessa ha provveduto il 27.9.2024.
5. All’udienza pubblica del 7.5.2025, previa anticipazione da parte del Presidente dell’intento del Collegio di disporre approfondimenti istruttori, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con ordinanza collegiale n. 203 del 12.5.2025 è stato disposto il deposito da parte del Ministero resistente:
- dei giudizi sintetici formulati dall’Amministrazione in parola nei confronti del ricorrente, dall’inizio della carriera del medesimo a tutt’oggi;
- dell’ultimo giudizio, comprensivo di voci analitiche e valutazione finale, espresso dalla medesima Amministrazione nei confronti del ricorrente, antecedente a quello contenuto nel rapporto informativo n. 67 del 25.02.2024, oggetto di impugnazione nel presente ricorso;
- di una sintetica relazione volta a chiarire se l’ ”Operazione strade sicure” , a cui si riferisce il predetto rapporto informativo, costituisca iniziativa già organizzata dal Ministero della Difesa anche negli anni passati e, in caso affermativo, se l’odierno ricorrente vi abbia già preso parte, con indicazione della valutazione dal medesimo riportata.
7. L’Amministrazione resistente, a riscontro del predetto provvedimento, ha depositato il 4.6.2025 la documentazione richiesta.
8. All’udienza pubblica del 22.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è infondato.
10. Va evidenziato che il rapporto informativo, al pari della scheda valutativa, è un documento caratteristico, mediante il quale i militari sono sottoposti a valutazione periodica, la cui disciplina primaria è contenuta nel D.Lgs 15.3.2010 n. 66 recante il Codice dell’ordinamento militare, in particolare agli articoli 1025 e seguenti.
11. Tale disciplina è integrata dal DPR 15.3.2010 n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, in particolare dagli artt. 688 e seguenti.
12. L’art. 688 citato al comma 1 dispone che “ I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti”.
13. L’allegato B) al predetto Testo Unico contiene, poi, la scheda-tipo da utilizzare per formulare le valutazioni, sia in caso di compilazione di scheda valutativa, che di rapporto informativo, che risulta così suddivisa al suo interno:
- nella parte iniziale, vi sono le voci analitiche interne che comprendono diversi fattori valutativi, a loro volta raggruppate nelle sottovoci “ Parte I: qualità fisiche morali e di carattere ”, “ Parte II : qualità intellettuali e culturali ” e “ Parte III : qualità professionali ”, rispetto alle quali i valutatori, per ognuna, sono chiamati a scegliere, barrando la corrispondente casella, fra cinque gradi di valutazione, da un livello minimo ad un livello massimo;
- vi sono, poi, i giudizi testuali ed il giudizio complessivo finale.
Il rapporto informativo, che riguarda periodi di servizio compresi tra 60 e 180 giorni, diversamente dalla scheda valutativa (che concerne invece periodi di servizio pari o superiori a 180 giorni), contempla un numero minore di voci da valutare e non prevede l’attribuzione della qualifica finale.
14. Secondo quanto precisato dalla costante giurisprudenza amministrativa, come richiamata nel precedente di questo Tar n. 302 del 2.8.2025, “ nella compilazione delle schede valutative, la motivazione del giudizio finale trova la propria genesi nei giudizi parziali riportati a fianco di ciascuna delle voci delle qualità considerate (qualità fisiche, morali e di carattere, qualità culturali ed intellettuali, qualità professionali, qualità specifiche), cosicché il giudizio finale va ritenuto congruamente motivato allorquando sia in rapporto di armonia e conseguenzialità con i singoli giudizi resi con riferimento a ciascuna voce ” (Cons Stato, parere 1323 del 29 ottobre 2024; Cons Stato, parere 923/2020; Tar Calabria Sez I, 82/2025) .
15. Da ciò consegue che, in primo luogo, le varie parti che compongono il documento caratteristico devono essere fra loro in rapporto di armonia e conseguenzialità.
In secondo luogo, i giudizi testuali e quello finale, conseguono ai giudizi espressi nella compilazione delle voci analitiche interne, rappresentandone la sintesi.
16. Così delimitato il quadro normativo ed individuate le chiavi interpretative offerte dalla giurisprudenza, può passarsi all’esame della vicenda oggetto del presente giudizio.
17. Il ricorrente lamenta una carenza motivazionale, in quanto l’assegnazione di un giudizio inferiore rispetto a quello ottenuto in passato non troverebbe riscontro nelle caratteristiche delle attività svolte, né sarebbe stato rilevato a proprio carico alcun comportamento censurabile.
Deduce, in particolare, di non aver “ subito richiami, rimproveri, sanzioni disciplinari o qualsivoglia valutazione negativa, anzi al contrario è stato destinatario di un elogio dal Comandante di Raggruppamento – Operazione Strade Sicure”, per aver fermato una persona armata che aveva partecipato ad una rapina.
Richiama, in proposito, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di un repentino abbassamento di qualifica per un determinato periodo rispetto ad anteriori anni di servizio, è necessaria una adeguata motivazione in ordine alle ragioni di tale peggioramento.
18. Rileva il Collegio l’insussistenza del lamentato vizio, in quanto la motivazione della lieve flessione del giudizio, espressa nella compilazione delle voci analitiche, risulta adeguatamente e coerentemente sintetizzata nei giudizi testuali, formulati nella parte IV dal Compilatore e dal Primo Revisore e nel giudizio complessivo finale.
Nel corpo di detti giudizi si è infatti dato conto delle ragioni fondanti la valutazione complessiva finale nei termini di “ molto buono ”, all’evidenza ampiamente positiva, al cui ottenimento ha contribuito anche il predetto episodio, menzionato dal ricorrente e riportato nel rapporto informativo, ove si precisa che il militare “ è stato protagonista di un episodio in cui, assieme alla propria muta, ha fermato un veicolo con a bordo una persona armata ricercata dalla Polizia perché poco prima aveva effettuato una rapina in un supermercato di -OMISSIS-”, concludendo nel senso che “ in generale, trattasi quindi di militare riservato, il cui rendimento è stato complessivamente molto buono”.
Né era richiesta una motivazione più ampia, in quanto è lo stesso modello approvato dall’art. 698 del DPR 90/2010 a prevedere che la valutazione delle caratteristiche essenziali del militare sia compendiata nelle enunciazioni proposte dallo stesso modulo per ciascuna delle qualità rilevanti, segnando con una “x” la corrispondente casella (a cui si aggiungono il sintetico giudizio testuale e il giudizio finale), non prevedendo una motivazione diffusa e/o discorsiva, ma solo la scelta nell’ambito delle definizioni afferenti ciascuna caratteristica così come tipizzate nel modello B) (Tar Bolzano 123/2024).
18.1 Va altresì precisato che, ai fini della valutazione del servizio svolto da un militare, non è necessario che nella scheda valutativa vengano riportati specifici fatti, poiché essa, “ per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera e ai precedenti del militare, ma raccoglie un giudizio sintetico, ancorchè esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato a fini valutativi, pertanto per rispondere all’obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato” (Cons St sez IV 1832/2019).
18.2 Ed un tanto vale a maggior ragione nel caso in cui, quale quello in esame, dal documento caratteristico non emergano gravi e repentini giudizi negativi, bensì risulti il passaggio alla qualifica immediatamente inferiore nella scala di valutazione, da “ eccellente ” a “ molto buono ”, giudizio, come detto, indubbiamente positivo, che non richiede un particolare apparato motivazionale, vista l’esiguità dello scarto.
18.3 La circostanza che, rispetto alle schede valutative precedenti, vi fosse stata una lieve flessione, pari ad un solo livello, rivela l’insussistenza di quel repentino abbassamento nel giudizio a cui si riferisce il ricorrente, tale da imporre una giustificazione rafforzata.
18.4 Va quindi escluso che il rapporto informativo impugnato sia viziato per difetto di motivazione, né alcuna contraddizione emerge tra il giudizio finale e i giudizi analitici, in quanto dalla disamina della scheda si evince che i giudizi testuali e la qualifica finale di “ molto buono ” sono armonici, in linea e consequenziali rispetto alle aggettivazioni utilizzate sia dal Compilatore che dal Revisore.
19. Né il rapporto informativo gravato può considerarsi viziato per effetto di contraddittorietà rispetto alle valutazioni precedenti, in quanto “ Sia i giudizi analitici, sia quello complessivo, contenuti nel rapporto informativo, possono evidentemente variare di anno in anno, senza che si configuri il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e senza che sussista al riguardo alcun obbligo di motivazione specifica. Infatti, il principio dell’autonomia delle valutazioni caratteristiche, sia relativamente al contesto temporale oggetto di valutazione, sia con riguardo alle autorità che intervengono nella redazione del provvedimento, esclude che la legittimità delle stesse possa essere scrutinata attraverso il raffronto con le pregresse documentazioni caratteristiche, in quanto la funzione di dette valutazioni è limitata a riscontrare il rendimento del dipendente nel solo e determinato arco temporale preso in considerazione dal documento. Ciò in quanto le schede di valutazione rivestono la specifica funzione di dare conto degli andamenti di rendimento proprio sotto il profilo diacronico e, sotto tale angolazione, è del tutto irrilevante che precedentemente o successivamente siano stati conseguiti giudizi finali migliori. (…). In conclusione, posto che la periodicità della valutazione fa si che i singoli giudizi siano autonomi l’uno dall’altro, non sorgendo in capo al valutato alcun diritto a mantenere gli stessi giudizi nel corso della carriera, si può affermare che il giudizio precedente, per quanto positivo, non può avere alcun effetto condizionante sul giudizio successivo, perché questo equivarrebbe a dire che il punto di partenza di qualsiasi valutazione deve restare sempre quella precedente, mentre invece, affinchè la scheda valutativa sia legittima, non è necessaria una graduale flessione nel tempo del giudizio” (Cons St 8596/2024 cit.).
20. Rileva altresì il Collegio che dalla disamina dei rapporti informativi precedenti si evince che anche in passato il ricorrente era stato destinatario di analoghi giudizi espressi in termini di “ molto buono ” (si vedano a titolo di esempio i documenti caratteristici nn. 55 e 56/19), sia di giudizi di “ nella media ” (documento caratteristico 7/01) o addirittura di “ insufficiente ” (si veda ad esempio documento caratteristico 4/01), a comprova del fatto che le valutazioni nel corso del tempo possono mutare e che il giudizio contestato con il presente ricorso non riveste carattere eccezionale nella carriera del ricorrente.
21. Il ricorrente sostiene che sarebbe invece risultato meritevole di un migliore giudizio, alla luce di una globale considerazione delle capacità dimostrate nel periodo considerato ed in generale durante tutta la carriera professionale,
21.2 Va in proposito evidenziato che, come da orientamento giurisprudenziale consolidato, “ il giudizio caratteristico costituisce espressione di valutazioni di merito, insindacabili nell’intrinseco da parte del Giudice il quale non può assolutamente sostituire il proprio soggettivo giudizio a quello istituzionale dell’Amministrazione” ( ex multis Cons St 1832/2019 cit.).
Tale giudizio sfugge pertanto alle censure di legittimità, salvo che risulti arbitrario, irrazionale, illogico ovvero basato su un evidente travisamento dei fatti, che peraltro spetta al ricorrente dimostrare (Cons St sez VI, 1402/2016).
21.3 Ed inoltre, ancora più di recente “ Il sindacato del giudice amministrativo risulta pertanto confinato, salvi i casi di violazione di regole formali, in uno spazio assai limitato, delineato da vizi macroscopici che emergono con immediatezza dall’esame della documentazione caratteristica, soprattutto con riferimento alla coerenza generale del metro valutativo e alla manifesta incongruità e irragionevolezza del giudizio assegnato” (Cons St sez II, n. 8596/2024).
21.4 In tale prospettiva, rileva il Collegio che le argomentazioni del ricorrente non pervengono ad enucleare profili di abnormità nella valutazione impugnata.
22. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è infondato e va respinto.
Quanto alla domanda risarcitoria, formulata in termini estremamente generici, dall’infondatezza del ricorso ne consegue il rigetto.
23. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, vista la peculiarità della controversia esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
AU EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU EL | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.