Sentenza 6 marzo 1999
Massime • 1
Il mancato deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio (art. 369, ultimo comma, cod. proc. civ.) nel termine fissato per il deposito del ricorso, cioè venti giorni dalla notificazione, determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione, ove l'esame di detto fascicolo (non allegato agli atti del processo) risulti indispensabile ai fini della decisione del giudice di legittimità. (Nella specie la istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio era stata depositata soltanto alla data dell'udienza di discussione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/1999, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 6 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZIENDA AGRICOLA IL CILIEGIO Srl, iin persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE B. BUOZZI 32, presso l'avvocato ROBERTO AFELTRA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la decisione n. 5061/96 della Commissione Tributaria Centrale, depositata il 15/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/98 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Afeltra, che chiede un termine per la richiesta dell'istanza ex art. 369;
udito per il resistente, l'Avvocato di Martino, che ha chiesto il rigetto o in subordine l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 31.1.1980, registrato il 20 febbraio successivo, la s.r.l. "Il Ciliegio", con sede in Cittaducale, aumentava il proprio capitale sociale mediante il conferimento di alcuni terreni agricoli da parte di LD SA e IA AD AF. Mentre inizialmente, sul presupposto che i beni conferiti costituissero azienda agricola, veniva applicata l'agevolazione fiscale di cui all'art. 7 della legge n. 904/1977, successivamente, essendosi ritenuto che il conferimento riguardasse terreni agricoli non organizzati in azienda, venivano richieste le imposte suppletive. L'opposizione proposta dalla s.r.l. "Il Ciliegio" contro l'avviso di liquidazione veniva accolta dalla commissione tributaria di primo grado, con decisione confermata in secondo grado. La commissione tributaria centrale, con decisione 10-15 ottobre 1996, in riforma delle precedenti pronunce, accoglieva il ricorso dell'ufficio del registro di Rieti, ritenendo che, in punto di fatto, fosse da escludere l'organizzazione aziendale dei terreni agricoli e relative pertinenze, come deciso nell'analogo giudizio instaurato su opposizione dei conferenti SA e AF, considerato anche che i medesimi non avevano la qualità di imprenditori agricoli, essendo l'uno impiegato e l'altra casalinga.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso la s.r.l. "Il Ciliegio", con atto notificato il 27.3.1997 all'ufficio del registro di Rieti.
Con ordinanza 30.4.1998 questa Corte ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero delle finanze, presso l'Avvocatura generale dello Stato.
A ciò ha ottemperato la ricorrente, con atto notificato l'8 giugno 1998, a seguito del quale l'amministrazione finanziaria ha depositato atto di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge n. 904/1977, nonché travisamento dei fatti, censura la decisione impugnata, per avere:
a) erroneamente ritenuto che la mancanza della qualità di imprenditori agricoli dei conferenti SA e AF fosse indicativa del difetto di organizzazione aziendale;
b) erroneamente trascurato di considerare che, come accertato nelle decisioni di primo e secondo grado, l'azienda agricola "Il Ciliegio" era organizzata in forma di impresa già al tempo del conferimento, al punto di avere ottenuto, all'epoca, un finanziamento dalla Cassa per il Mezzogiorno proprio per la produzione organizzata di beni agricoli. Inoltre, risultava acquisita agli atti una decisione della commissione tributaria di Rieti ed un provvedimento del locale ufficio II.DD., che accertava la natura di impresa organizzata dell'azienda agricola "Il Ciliegio" e concedeva alla stessa gli sgravi fiscali previsti dalla legge sul Mezzogiorno. Preliminarmente, occorre esaminare la questione della procedibilità del ricorso per mancato tempestivo deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, ai sensi dell'art. 369, ultimo comma, c.p.c. Quantunque, infatti, nel ricorso fosse menzionato il deposito di tale istanza, la stessa in effetti non è stata depositata unitamente al ricorso (avendo il difensore in tale sede formulato riserva di provvedere all'incombente, ove necessario), ma soltanto alla data dell'udienza di discussione.
Ora, ai sensi dell'art. 369, u.c., c.p.c., l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio "deve essere depositata insieme col ricorso" o - comunque - nel termine fissato per il deposito del ricorso, cioè venti giorni dalla notificazione: e tale adempimento è prescritto, come gli altri previsti nello stesso articolo, a pena d'improcedibilità.
La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che il mancato deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione, ove l'esame di detto fascicolo (non allegato agli atti del processo) risulti indispensabile ai fini della decisione del giudice di legittimità (Cass. 2700/96; 4564/95; 764/95; 6082/92). Nella specie, il fascicolo del giudizio svoltosi dinanzi alle commissioni tributarie non risulta allegato agli atti e, in base alle stesse prospettazioni contenute nel ricorso, dovrebbe necessariamente essere esaminato per la presente decisione, tenuto anche conto che il fascicolo di parte della ricorrente non contiene (come risulta anche dalla nota di deposito e dall'indice) alcuna documentazione relativa alle precedenti fasi di merito, constando solo del ricorso e di copia della decisione impugnata, con relativa comunicazione del dispositivo.
La pronuncia della commissione tributaria centrale viene infatti essenzialmente censurata per avere ritenuto che il conferimento riguardasse semplicemente terreni agricoli e non un'azienda agricola organizzata. A sostegno del proprio assunto, la ricorrente richiama vari documenti esistenti agli atti, anche depositati (v. parte narrativa della decisione impugnata e del ricorso) a seguito di ordinanza della commissione centrale, che sarebbero a suo avviso idonei a dimostrare l'organizzazione come azienda agricola dei beni conferiti e che sarebbero stati trascurati nella decisione impugnata. Ora, per valutare se effettivamente sia ravvisabile la violazione di legge lamentata, per disapplicazione dell'agevolazione spettante al conferimento d'azienda, e se il giudice tributario abbia o meno omesso l'esame di documenti decisivi acquisiti agli atti, sarebbe assolutamente necessario l'esame del fascicolo, contenente la documentazione citata.
Verificandosi quindi l'ipotesi di indispensabilità del fascicolo d'ufficio ai fini della risoluzione delle questioni proposte nel ricorso, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso stesso per mancato tempestivo deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio delle precedenti fasi del giudizio.
Segue alla dichiarazione d'improcedibilità la condanna della ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase del giudizio, liquidate in L.
2.508.000 di cui 2.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 19 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 1999