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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 8947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8947 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38198 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
T R A
- nata a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Corsi, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
- nato a [...] il [...] ); CP_1 C.F._2
-resistente contumace-
N O N C H E'
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 10.06.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2011 al giugno del 2022, dalla quale sono nati i figli (24.05.2012) e (29.09.2014); nel Persona_1 Persona_2 giugno 2022, il sig. si allontanava dalla casa familiare (sita in Roma, via dei CP_1
Trivulzio n. 3, di proprietà della ricorrente) trasferendosi in seguito in Basilicata
(Policoro). La ricorrente rappresentava di essersi sempre fatta carico interamente della cura e dell'accudimento dei figli conviventi, cercando di fare quanto possibile per preservare la figura paterna;
chiedeva fosse disposto l'affido condiviso dei figli minori e il loro collocamento presso di sé nell'abitazione familiare, nonché un contributo paterno per il loro mantenimento di € 600 mensili oltre alla metà delle spese straordinarie.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio. All'udienza del 10.06.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, sentita parte ricorrente, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, la rimetteva al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di affidamento, collocamento e frequentazione formulata dalla madre, nonché sulla domanda di mantenimento in favore dei figli . Per_1 Per_2
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
Affidamento dei figli minori e Per_1 Per_2
Dal racconto della storia familiare, come dalle difficoltà che si sono susseguite subito dopo la disgregazione del nucleo, è emerso che, dal giugno 2022, la signora si è fatta interamente carico delle necessità dei figli, supplendo di fatto all'assenza del padre che - come dedotto in udienza- ha, dal suo allontanamento, una frequentazione saltuaria con
, intrattenendo tuttavia con i figli rapporti telefonici per circa 3-4 volte a Per_1 Per_2 settimana.
Osserva il Collegio che, nonostante la frequentazione saltuaria, non sono emersi elementi pregiudizievoli tali da derogare al regime legale dell'affidamento condiviso, che va disposto insieme al collocamento prevalente dei figli presso la madre.
La frequentazione con il padre, tenuto conto del fatto che il signor vive a Policoro CP_1 potrà avvenire, salvo diverso accordo tra le parti, una volta al mese dal giovedì pomeriggio all'uscita di scuola fino alla domenica sera, con riaccompagno a casa alle ore
19,00; durante le festività natalizie sette giorni continuativi dal 23.12 al 29.12 oppure, ad anni alterni, dal 30.12 al 5.1; le vacanze pasquali alternate negli anni;
durante le vacanze estive sette giorni, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
Con riguardo alle statuizioni di natura economica, il Collegio osserva che la signora svolge la professione insegnante precaria presso il Comune di Roma (ESN- Parte_1
SUPPLENTE EDUCATORE ASILO NIDO, presso la scuola dell'infanzia), con contratto annuale (da settembre a giugno) a tempo determinato, percettrice di un reddito mensile netto di circa € 1.703,16 (calcolato su 13 mensilità) (redditi per l'anno 2021: € 16.540; redditi per l'anno 2022: 18.224; redditi per l'anno 2023: € 21.847). La signora ha dichiarato di essere piena proprietaria dell'immobile dove vive assieme ai due figli Per_1
e e alla prima figlia (ultraventenne), avuta da una precedente Per_2 Persona_3 relazione, immobile donatole dai genitori. Oltre a ciò, la signora è gravata da un finanziamento con rata di € 400 circa mensili, acceso dal sig. per l'acquisto CP_1 dell'autovettura effettuato da quest'ultimo, per il quale la stessa si era fatta garante, al quale fa fronte grazie attraverso il contributo (saltuario) corrispostole dal signore.
Con riguardo alla situazione del sig. -in base alle dichiarazioni rese dalla signora CP_1 apprese direttamente dal resistente con il quale è rimasta in contatto- è emerso che, vive a Policoro assieme alla sua attuale compagna e lavora da qualche mese presso una ditta come elettricista.
Pertanto, in considerazione delle condizioni economiche dei genitori, dei tempi di cura dedicati da ciascun genitore ai figli, collocati presso la madre, considerate le esigenze connesse all'età, considerato altresì che la signora si fa interamente carico di Parte_1 tutte le necessità dei bambini, sostenuta dai propri genitori, sul presupposto che la signora continui a percepire per intero l'assegno unico per i figli, il Collegio dispone porre a carico del padre un contributo per il loro mantenimento di € 600 mensili, con decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT. Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, per le quali si rinvia al protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del
17.12.2014.
Il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere determinato nella misura del
50% per ciascun genitore.
A tal fine il Collegio chiarisce alle parti che sono da ritenere spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.); sono invece spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, le seguenti: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Sono invece da ritenersi spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Si chiarisce infine che anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Spese di giudizio
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa civile di premo grado iscritta al R.G.A.C. 38354/2024, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide:
- affida i figli e ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per gli stessi e esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana
- dispone il collocamento dei figli presso la madre, nell'immobile sito in Roma, via dei
Trivulzio n. 3;
- dispone che la frequentazione padre figli avvenga secondo le modalità indicate in motivazione;
- dispone che il sig. corrisponda alla signora un assegno mensile per CP_1 Parte_1 il mantenimento dei figli di complessivi € 600 mensili (€ 300 per ciascun figlio), oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, dal mese successivo al deposito del ricorso;
- dispone che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie
- spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13.06.2025
Il Giudice Relatore La Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38198 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
T R A
- nata a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Corsi, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
- nato a [...] il [...] ); CP_1 C.F._2
-resistente contumace-
N O N C H E'
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 10.06.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2011 al giugno del 2022, dalla quale sono nati i figli (24.05.2012) e (29.09.2014); nel Persona_1 Persona_2 giugno 2022, il sig. si allontanava dalla casa familiare (sita in Roma, via dei CP_1
Trivulzio n. 3, di proprietà della ricorrente) trasferendosi in seguito in Basilicata
(Policoro). La ricorrente rappresentava di essersi sempre fatta carico interamente della cura e dell'accudimento dei figli conviventi, cercando di fare quanto possibile per preservare la figura paterna;
chiedeva fosse disposto l'affido condiviso dei figli minori e il loro collocamento presso di sé nell'abitazione familiare, nonché un contributo paterno per il loro mantenimento di € 600 mensili oltre alla metà delle spese straordinarie.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio. All'udienza del 10.06.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, sentita parte ricorrente, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, la rimetteva al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di affidamento, collocamento e frequentazione formulata dalla madre, nonché sulla domanda di mantenimento in favore dei figli . Per_1 Per_2
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
Affidamento dei figli minori e Per_1 Per_2
Dal racconto della storia familiare, come dalle difficoltà che si sono susseguite subito dopo la disgregazione del nucleo, è emerso che, dal giugno 2022, la signora si è fatta interamente carico delle necessità dei figli, supplendo di fatto all'assenza del padre che - come dedotto in udienza- ha, dal suo allontanamento, una frequentazione saltuaria con
, intrattenendo tuttavia con i figli rapporti telefonici per circa 3-4 volte a Per_1 Per_2 settimana.
Osserva il Collegio che, nonostante la frequentazione saltuaria, non sono emersi elementi pregiudizievoli tali da derogare al regime legale dell'affidamento condiviso, che va disposto insieme al collocamento prevalente dei figli presso la madre.
La frequentazione con il padre, tenuto conto del fatto che il signor vive a Policoro CP_1 potrà avvenire, salvo diverso accordo tra le parti, una volta al mese dal giovedì pomeriggio all'uscita di scuola fino alla domenica sera, con riaccompagno a casa alle ore
19,00; durante le festività natalizie sette giorni continuativi dal 23.12 al 29.12 oppure, ad anni alterni, dal 30.12 al 5.1; le vacanze pasquali alternate negli anni;
durante le vacanze estive sette giorni, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
Con riguardo alle statuizioni di natura economica, il Collegio osserva che la signora svolge la professione insegnante precaria presso il Comune di Roma (ESN- Parte_1
SUPPLENTE EDUCATORE ASILO NIDO, presso la scuola dell'infanzia), con contratto annuale (da settembre a giugno) a tempo determinato, percettrice di un reddito mensile netto di circa € 1.703,16 (calcolato su 13 mensilità) (redditi per l'anno 2021: € 16.540; redditi per l'anno 2022: 18.224; redditi per l'anno 2023: € 21.847). La signora ha dichiarato di essere piena proprietaria dell'immobile dove vive assieme ai due figli Per_1
e e alla prima figlia (ultraventenne), avuta da una precedente Per_2 Persona_3 relazione, immobile donatole dai genitori. Oltre a ciò, la signora è gravata da un finanziamento con rata di € 400 circa mensili, acceso dal sig. per l'acquisto CP_1 dell'autovettura effettuato da quest'ultimo, per il quale la stessa si era fatta garante, al quale fa fronte grazie attraverso il contributo (saltuario) corrispostole dal signore.
Con riguardo alla situazione del sig. -in base alle dichiarazioni rese dalla signora CP_1 apprese direttamente dal resistente con il quale è rimasta in contatto- è emerso che, vive a Policoro assieme alla sua attuale compagna e lavora da qualche mese presso una ditta come elettricista.
Pertanto, in considerazione delle condizioni economiche dei genitori, dei tempi di cura dedicati da ciascun genitore ai figli, collocati presso la madre, considerate le esigenze connesse all'età, considerato altresì che la signora si fa interamente carico di Parte_1 tutte le necessità dei bambini, sostenuta dai propri genitori, sul presupposto che la signora continui a percepire per intero l'assegno unico per i figli, il Collegio dispone porre a carico del padre un contributo per il loro mantenimento di € 600 mensili, con decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT. Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, per le quali si rinvia al protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del
17.12.2014.
Il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere determinato nella misura del
50% per ciascun genitore.
A tal fine il Collegio chiarisce alle parti che sono da ritenere spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.); sono invece spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, le seguenti: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Sono invece da ritenersi spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Si chiarisce infine che anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Spese di giudizio
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa civile di premo grado iscritta al R.G.A.C. 38354/2024, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide:
- affida i figli e ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per gli stessi e esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana
- dispone il collocamento dei figli presso la madre, nell'immobile sito in Roma, via dei
Trivulzio n. 3;
- dispone che la frequentazione padre figli avvenga secondo le modalità indicate in motivazione;
- dispone che il sig. corrisponda alla signora un assegno mensile per CP_1 Parte_1 il mantenimento dei figli di complessivi € 600 mensili (€ 300 per ciascun figlio), oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, dal mese successivo al deposito del ricorso;
- dispone che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie
- spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13.06.2025
Il Giudice Relatore La Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi