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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/07/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 672 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Parte_1 CodiceFiscale_1
Treppiedi, per mandato in calce all'atto di citazione di primo grado.
Appellante
(p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Cancelliere, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado.
Appellata , CP_2 CP_3
Appellati contumaci
Conclusioni dell'appellante ritenere e dichiarare:
- che la lettera stragiudiziale di messa in mora non è conforme al dettato normativo in epigrafe;
- che conseguentemente l'azione giudiziaria era improponibile ed improcedibile non essendo stata l'azione preceduta dalla rituale messa in mora ai sensi dell'art. 145 codice delle assicurazioni;
senza rinunzia alla superiore eccezione e salvo gravame, in linea subordinata:
- che il termine di gg. 15 fissato per la negoziazione assistita è da ritenersi perentorio, con la conseguente improcedibilità nel caso di mancato rispetto del termine;
- che nel caso di specie, il termine perentorio è stato violato dall'attore, con conseguente improcedibilità della domanda proposta in prime cure;
- che anche se non qualificabile come perentorio, tale termine è inutilmente spirato senza che sia stato chiesto, prima del suo spirare, la rimessione in termini ex art. 154 c.p.c.;
- che da ciò consegue comunque la improcedibilità della domanda.
senza rinunzia alle superiori eccezioni e motivi di appello e salvo gravame, nel merito, ritenere e dichiarare che il sinistro esposto in narrativa si è verificato per esclusiva colpa del OR
, conducente del veicolo danneggiante, e per effetto, condannare i convenuti, in CP_3
solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dall'odierno
2 attore, come esposti e quantificati in narrativa. Tutte le suddette somme dovranno essere maggiorate di altra somma per svalutazione monetaria ed interessi compensativi maturatisi su detti importi, dal dì dell'illecito alla data dell'effettivo soddisfo delle pretese creditorie;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Conclusioni dell'appellata:
ritenere e dichiarare improponibili, improcedibili, inammissibili, tardive, infondate, in fatto e in diritto, o comunque non provate, tutte le eccezioni, difese, domande e motivi di gravame proposti nell'atto di appello introduttivo del presente giudizio di impugnazione, per tutti i motivi di cui in parte narrativa e per ogni altro, pure non espressamente indicato e, con qualsivoglia statuizione, rigettarle, confermando integralmente la sentenza oggi impugnata,
anche in ordine alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di I grado in favore della
Compagnia odierna appellata;
per l'effetto, ritenere e dichiarare che alcun sinistro si è verificato in data 3.11.2015 in Palermo
tra e nella qualità di conducente della autovettura tg. Parte_1 CP_3
AW891AP di proprietà di CP_2
conseguentemente rigettare tutte le richieste risarcitorie così come formulate in citazione e riproposte in appello in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate;
ritenere e dichiarare, in ogni caso, improponibili, tardive, improcedibili, inammissibili,
infondate in fatto ed in diritto, o comunque non provate, tutte le domande avanzate da parte
3 attrice in atto introduttivo, e riproposte nel presente giudizio di appello, per tutti i motivi di cui in parte narrativa e, per l'effetto, rigettarle.
in subordine, qualora fosse ritenuto dimostrato il fatto storico nonché la responsabilità
esclusiva di nella causazione del sinistro, limitare comunque il condannatorio CP_3
nei confronti di ei limiti del giusto e dell'imputabile, con esclusione di Controparte_1
tutte quelle voci di danno non collegate eziologicamente all'evento da cui si assumono generate e tenuto conto del concorso di colpa di parte attrice;
con vittoria di spese, competenze e onorari anche del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 477 del Parte_1
29 gennaio 2020 che ne ha rigettato, ritenendola sfornita di supporto probatorio, la domanda di condanna di e CP_3 CP_2 Controparte_1
rispettivamente conducente, proprietaria e compagnia assicuratrice contro il rischio della responsabilità civile dell'autovettura Opel Astra targata AW891AP, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti al sinistro stradale verificatosi nella via via G.
Roccella a Palermo il giorno 3 novembre 2015.
Rinunziato il primo motivo di impugnazione, con quale era stata denunziata la nullità della sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_3
e , con i restanti tre motivi l'appellante:
[...] CP_2
4 - eccepisce l'improponibilità e l'improcedibilità della propria domanda per violazione degli artt. 145 e 148 D.lgs.
7.9.2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) adducendo che la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno avanzata alla compagnia di assicurazioni il
18.12.2015 era carente del contenuto minimo prescritto dall'art. 148 Cod. Ass. e, in quanto non conforme allo schema compilativo previsto dalla norma, inidonea a integrare la prescritta condizione id proponibilità della domanda giudiziale;
- eccepisce l'improcedibilità della propria domanda sotto l'ulteriore profilo della violazione dell'art. 3 D.L. n. 132 del 2014, evidenziando di non aver rispettato il termine, perentorio, di quindici giorni, assegnato dal Tribunale con ordinanza del 7 novembre 2018 per la comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita ad e . CP_3 CP_2
Riferisce al riguardo che la notifica tentata il giorno 15 novembre non era andata a buon fine e la successiva era stata eseguita, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., solo il 12 dicembre 2018. Segnala
che alla conclusione della improcedibilità della domanda si perviene anche ove qualificato il termine assegnato dal Giudice ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 132/2014 come ordinatorio e dunque prorogabile, imponendo l'art. 154 c.p.c. la formulazione dell'istanza di proroga prima della scadenza del termine;
- denunzia la violazione degli artt. 2054 e 2733 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 143 del Codice della Strada, per aver il Tribunale omesso di valutare il materiale probatorio offerto in comunicazione e, segnatamente, il modello di Contestazione amichevole di incidente, valida prova del sinistro, ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni.
5 Sostiene in proposito la provenienza del documento “dal conducente e comproprietario del
mezzo, intestato al di lui coniuge, ORa ” poiché “com'è noto, l'autovettura CP_2
acquistata da uno dei coniugi rientra nell'ambito della comunione legale ai sensi dell'art.
177 c.c.” (pag. 22 dell'atto d'appello).
Ha resistito al gravame eccependone l'inammissibilità in rito Controparte_1
e contestandone, nel merito, il fondamento.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Procedendo secondo la tecnica dei punti di motivazione, in conformità all'ordine espositivo prospettato dall'appellante, deve invero evidenziarsi:
- nell'esame del secondo motivo di impugnazione, occorre muovere dal persuasivo insegnamento giurisprudenziale che, preferendo un'interpretazione finalistica a una strettamente formalistica del dettato dell'art. 148 cod. ass. (il quale elenca i dati da inserire nella richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno che il danneggiato è tenuto, a mente del precedente art. 145, a inviare alla compagnia di assicurazioni in vista della futura proponibilità della domanda giudiziale), valorizza e ritine sufficiente la presenza, nella richiesta stragiudiziale, di elementi che, anche se non completamente rispettosi del dettato normativo, risultino tuttavia in concreto idonei a consentire all'assicuratore la valutazione dei fatti in vista dell'eventuale formulazione dell'offerta risarcitoria. Afferma, invero, la Suprema
Corte che “in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale e sua assicurazione
obbligatoria, il combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass. va interpretato alla luce
6 del principio della validità degli atti comunque idonei al raggiungimento dello scopo e
pertanto è sempre idonea al raggiungimento dello scopo la richiesta stragiudiziale di
risarcimento quando sia priva di elementi che, pur espressamente richiesti dalla legge, siano
nel caso concreto superflui al fine di accertare le responsabilità e stimare il danno” (Cass.
civ. Ord.
3.6.2021 n. 15445 e, in termini, Cass. civ. 30.9.2016 n. 19354). Ne discende che la richiesta di risarcimento inviata dalla vittima di un sinistro stradale all'assicuratore del responsabile, pur se carente di parte del contenuto tipico prescritto dall'art. 148 Cod. Ass.,
deve reputarsi comunque idonea a produrre l'effetto di “propiziazione di una conciliazione
precontenziosa” (così Corte Cost 3.5.2012 n. 111) che la norma le assegna in tutti i casi in cui la compagnia di assicurazione sia posta in condizioni di valutare i fatti e adottare proprie determinazioni;
ciò che certamente accade quando la richiesta sia stata rigettata per ragioni estranee ai dati omessi. Quest'ultima evenienza si è verificata nel concreto: la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno formulata dall'infortunato, con raccomandata del 18
dicembre 2015, sebbene priva di taluni dei dati previsti dall'art. 148, comma 2, del Codice
delle Assicurazioni (segnatamente della descrizione delle circostanze nelle quali si è
verificato il sinistro, soltanto accennate, della tipologia ed entità delle lesioni subite,
dell'attività e del reddito del danneggiato, dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, delle dichiarazioni relative al diritto a prestazioni da parte delle assicurazioni sociali): (i) ha dato luogo a un'istruttoria completa in ordine alle cause del sinistro ai fini dell'eventuale liquidazione da parte della compagnia, la quale ha
7 incaricato degli investigatori privati di raccogliere le dichiarazioni spontanee di CP_3
(26 gennaio 2016) e (22 febbraio 2016); (ii) si è conclusa con il rigetto
[...] Parte_1
dell'istanza motivato dalla mancata dimostrazione del nesso causale e dalla mancata indicazione dei dati omessi. Con lettera del 27 novembre 2016, ha, Controparte_1
infatti, informato il danneggiato di non poter formulare alcuna offerta in relazione alla richiesta di risarcimento in quanto dagli elementi in possesso della compagnia “è emerso che
i danni non sono compatibili con l'evento denunciato”;
- rispetto al terzo motivo di impugnazione, non è predicabile un effettivo interesse di Pt_1
all'impugnazione, quale declinazione del generale principio dell'interesse ad agire di
[...]
cui all'art. 100 c.p.c.. Occorre, invero, porre mente al peculiare regime di rilevazione del difetto della condizione di procedibilità della domanda disegnato dal comma 1 dell'art. 3 D.L.
n. 132/2014, a tenore del quale “l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena
di decadenza, o rilevata d'ufficio da giudice, non oltre la prima udienza”. Poiché il rilievo di improcedibilità è ex lege affidato al convenuto, oltre che al giudice, e sottoposto a una precisa barriera decadenziale rappresentata dalla prima udienza di trattazione del procedimento,
superata la quale il giudizio può in ogni caso utilmente procedere, appare evidente come non residuino spazi per l'autorilevazione -cioè per la rilevazione a iniziativa della stessa parte che ha esercitato l'azione- e, peraltro, solo in appello, del difetto dell'originaria condizione di procedibilità della domanda. Ciò tanto più che, nel concreto risulta agli atti che parte attrice ha notificato, tramite l'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP del Tribunale di Palermo, ad
8 e , nel termine di quindici giorni assegnato dal Tribunale, al loro CP_3 CP_2
indirizzo di residenza, l'invito alla negoziazione assistita e, non essendo andata a buon fine la prima, ha provveduto a una seconda notifica dell'invito in data 12 dicembre 2018, secondo le formalità previste dall'art. 143 c.p.c.. Alla successiva udienza, entrambe le parti hanno insistito per l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. così che, in difetto di rilievo di sorta da parte del convenuto costituito, la condizione di procedibilità dell'invito alla negoziazione assistita deve considerarsi integrata;
- è infondato anche il quarto motivo di gravame. L'appellante che, pur avendo richiesto e ottenuto, in primo grado, l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. per l'apertura di un'appendice scritta alla trattazione del procedimento, non ha articolato mezzi istruttori, chiede che sia attribuita piena e risolutiva efficacia probatoria a un documento, il modulo di constatazione amichevole di incidente sottoscritto da il 16.11.2015, CP_3
ritualmente prodotto in primo grado. Riguardo alla portata probatoria di tale documento è
necessario osservare che:
* non è sufficientemente chiarito in atti se il quale conduceva l'autovettura CP_3
Opel Astra tg. AW891AP la sera del 3.11.2015, ne fosse anche proprietario e se dunque rivesta il ruolo di responsabile del sinistro come definito dall'art. 2054 c.c. e, dunque, di litisconsorte necessario;
* non appare pertanto evidente la ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 143 Cod. Ass.
il quale àncora l'opponibilità alla compagnia assicuratrice della valenza confessoria del
9 modulo di constatazione amichevole di incidente alla sottoscrizione da parte dal responsabile del sinistro, diversamente restando il documento soggetto al libero apprezzamento da parte del Giudice. “L'art. 143 del codice delle assicurazioni prevede che nel giudizio promosso dal
danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione
stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione
amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore deve essere resa dal
responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di
litisconsorzio necessario. Diversamente accade … quando il conducente del veicolo non sia
anche proprietario del mezzo in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua
dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore ma va liberamente apprezzata”
(Cass. civ., 20.2.2018 n. 4010);
*è consolidata in giurisprudenza l'affermazione secondo cui le dichiarazioni confessorie del proprietario del veicolo devono essere vagliate alla stregua del principio fissato dalla Suprema
Corte a sezioni unite con sentenza 5.5.2006 n. 10311 secondo cui, "la dichiarazione
confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto
C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto -
litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo
confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione
la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio
necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto,
10 liberamente apprezzata dal giudice". Il principio è stato di seguito più volte riaffermato dalla giurisprudenza di legittimità che, come accennato, distingue, in funzione del disposto dell'art. 2733 ultimo comma c.c., la posizione del conducente, litisconsorte facoltativo, da quella del proprietario del veicolo, litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 2054 comma III c.c., così
che “in ipotesi di litisconsorzio necessario, la confessione resa da uno dei litisconsorti è
liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti, compreso quello che ha
reso la dichiarazione. Nel caso invece di litisconsorzio facoltativo la confessione resa da uno
dei litisconsorti costituisce prova legale nei confronti del confidente, mentre può fornire
argomenti di prova ed essere liberamente valutata dal giudice nei confronti degli altri
litisconsorti” Cass. civ., 13/11/2014, n. 24187. Con riguardo al proprietario del veicolo,
invero, l'unicità del fatto che determina l'insorgenza tanto della responsabilità aquiliana del danneggiante tanto di quella indennitaria della compagnia di assicurazioni osta all'adozione di soluzioni differenziate per l'uno e per l'altra. “Nei giudizi proposti ai sensi dell'art. 18 l. n.
990 del 1969 (oggi abrogato e trasfuso nell'art. 144 d.lg. n. 209 del 2005), gli stessi fatti che
determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte
dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore, comportando una situazione di litisconsorzio
necessario tra entrambi tali soggetti e il terzo danneggiato e impedendo che si pervenga a
decisioni differenziate in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e
danneggiato e assicuratore, dall'altro. Deriva da quanto precede, pertanto, che la
dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente,
11 resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena
prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal
giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, comma 3, c.c., secondo
la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei
litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice” Cass. civ., sez. III,
26/9/2016, n. 18772; “Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore
della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere
chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la
controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale
(danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il
rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la
conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme
per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie
rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l.
n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata
avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa
pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in
ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore
dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di
constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del
12 veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei
confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in
applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c.” (Cass. civ. sez. III, 14/10/2019 n.25770);
*esclusa la portata necessariamente vincolante del modulo di constatazione amichevole, le pur scarne acquisizioni probatorie, tutte integralmente valutabili alla stregua del principio del libero convincimento che consente al giudice di attingere a tutto il materiale probatorio raccolto in atti, da chiunque prodotto, assegnano al documento prodotto da Parte_1
valore probatorio sostanzialmente nullo. Il modulo, sottoscritto soltanto da CP_3
non offre, né consente la compiuta rappresentazione delle circostanze del sinistro e delle sue conseguenze lesive. Vale osservare, ancora che, pur indicandosi in tale modulo la presenza di testimoni, nelle dichiarazioni stragiudiziali rese agli investigatori incaricati dalla compagnia di assicurazioni nei giorni 26 gennaio e 22 febbraio 2016, e CP_3 Parte_1
negano la presenza di testimoni. A un esame appena approfonditotali dichiarazioni rivelano numerose, insanabili incongruenze ( ha riferito che la “bici, (…) dopo l'urto CP_3
cadeva dal lato destro come anche il ciclista”, ha affermato “Dopo l'urto io Parte_1
ed anche la bici cadevamo dal lato sinistro”; riferiva ancora “il ciclista (…) CP_3
accusava dolori alla spalla destra e petto lato destro”, mentre ha dichiarato Parte_1
“accusavo dolori al braccio sinistro, spalla sinistra”; inoltre, ha precisato CP_3
“[…] io stesso facevo rialzare al ciclista […] e lo facevo sedere sul marciapiede di destra”,
mentre ha dichiarato “una volta rialzato riuscivo a rimanere in piedi senza Parte_1
13 sedermi”; ha riferito anche “dopo la notte dell'incidente non ho mai più rivisto CP_3
Part il Sig. ”, mentre l'odierno appellante ha affermato “ci incontravamo dopo circa Parte_1
25 giorni dall'accaduto io ed il OR , non ricordo dove, in questa occasione CP_3
abbiamo compilato un cid” ha riferito che la “bici, (…) dopo l'urto cadeva dal CP_3
lato destro come anche il ciclista”, ha affermato “Dopo l'urto io ed anche la Parte_1
bici cadevamo dal lato sinistro”; riferiva ancora “il ciclista (…) accusava CP_3
dolori alla spalla destra e petto lato destro”, mentre ha dichiarato “accusavo Parte_1
dolori al braccio sinistro, spalla sinistra”; inoltre, ha precisato “[…] io stesso CP_3
facevo rialzare al ciclista […] e lo facevo sedere sul marciapiede di destra”, mentre Pt_1
ha dichiarato “una volta rialzato riuscivo a rimanere in piedi senza sedermi”;
[...] CP_3
ha riferito anche “dopo la notte dell'incidente non ho mai più rivisto il Sig.
[...] Pt_1
”, mentre l'odierno appellante ha affermato “ci incontravamo dopo circa 25 giorni
[...]
dall'accaduto io ed il OR , non ricordo dove, in questa occasione abbiamo CP_3
compilato un cid”) che impediscono di ricostruire un quadro coerente in grado di puntellare e supportare le emergenze del modulo CID.
Ebbene, le plurime contraddizioni nelle dichiarazioni stragiudiziali rese dalle parti, la mancanza di una narrazione dettagliata del sinistro nell'atto di citazione, l'incompletezza del modulo di contestazione amichevole escludono essersi raggiunta la prova sulla effettiva dinamica del sinistro.
14 Conclusivamente, l'appello deve essere respinto e, in accordo al canone della soccombenza,
le spese del grado, liquidate a favore di (in misura prossima ai Controparte_1
valori medi delle tariffe approvate con d.m. 55/2014 e sue successive modifiche per lo scaglione compreso tra € 5.001,00 ed € 26.000,00) in € 3.900,00 – di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva ed € 1.900,00 per la fase decisionale - oltre iva e c.p.a. come per legge e spese forfettarie ex d.m. 55/2014, vanno poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nella contumacia qui dichiarata di e , così provvede: CP_2 CP_3
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione, notificato il 24 giugno 2016 Parte_1
a avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 477 del 29 Controparte_1
gennaio 2020;
condanna , a rifondere alla compagnia di assicurazioni appellata le spese di Parte_1
questo grado di giudizio liquidate in € 3.900,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a.
e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
15 Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo il 20 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 672 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Parte_1 CodiceFiscale_1
Treppiedi, per mandato in calce all'atto di citazione di primo grado.
Appellante
(p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Cancelliere, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado.
Appellata , CP_2 CP_3
Appellati contumaci
Conclusioni dell'appellante ritenere e dichiarare:
- che la lettera stragiudiziale di messa in mora non è conforme al dettato normativo in epigrafe;
- che conseguentemente l'azione giudiziaria era improponibile ed improcedibile non essendo stata l'azione preceduta dalla rituale messa in mora ai sensi dell'art. 145 codice delle assicurazioni;
senza rinunzia alla superiore eccezione e salvo gravame, in linea subordinata:
- che il termine di gg. 15 fissato per la negoziazione assistita è da ritenersi perentorio, con la conseguente improcedibilità nel caso di mancato rispetto del termine;
- che nel caso di specie, il termine perentorio è stato violato dall'attore, con conseguente improcedibilità della domanda proposta in prime cure;
- che anche se non qualificabile come perentorio, tale termine è inutilmente spirato senza che sia stato chiesto, prima del suo spirare, la rimessione in termini ex art. 154 c.p.c.;
- che da ciò consegue comunque la improcedibilità della domanda.
senza rinunzia alle superiori eccezioni e motivi di appello e salvo gravame, nel merito, ritenere e dichiarare che il sinistro esposto in narrativa si è verificato per esclusiva colpa del OR
, conducente del veicolo danneggiante, e per effetto, condannare i convenuti, in CP_3
solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dall'odierno
2 attore, come esposti e quantificati in narrativa. Tutte le suddette somme dovranno essere maggiorate di altra somma per svalutazione monetaria ed interessi compensativi maturatisi su detti importi, dal dì dell'illecito alla data dell'effettivo soddisfo delle pretese creditorie;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Conclusioni dell'appellata:
ritenere e dichiarare improponibili, improcedibili, inammissibili, tardive, infondate, in fatto e in diritto, o comunque non provate, tutte le eccezioni, difese, domande e motivi di gravame proposti nell'atto di appello introduttivo del presente giudizio di impugnazione, per tutti i motivi di cui in parte narrativa e per ogni altro, pure non espressamente indicato e, con qualsivoglia statuizione, rigettarle, confermando integralmente la sentenza oggi impugnata,
anche in ordine alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di I grado in favore della
Compagnia odierna appellata;
per l'effetto, ritenere e dichiarare che alcun sinistro si è verificato in data 3.11.2015 in Palermo
tra e nella qualità di conducente della autovettura tg. Parte_1 CP_3
AW891AP di proprietà di CP_2
conseguentemente rigettare tutte le richieste risarcitorie così come formulate in citazione e riproposte in appello in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate;
ritenere e dichiarare, in ogni caso, improponibili, tardive, improcedibili, inammissibili,
infondate in fatto ed in diritto, o comunque non provate, tutte le domande avanzate da parte
3 attrice in atto introduttivo, e riproposte nel presente giudizio di appello, per tutti i motivi di cui in parte narrativa e, per l'effetto, rigettarle.
in subordine, qualora fosse ritenuto dimostrato il fatto storico nonché la responsabilità
esclusiva di nella causazione del sinistro, limitare comunque il condannatorio CP_3
nei confronti di ei limiti del giusto e dell'imputabile, con esclusione di Controparte_1
tutte quelle voci di danno non collegate eziologicamente all'evento da cui si assumono generate e tenuto conto del concorso di colpa di parte attrice;
con vittoria di spese, competenze e onorari anche del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 477 del Parte_1
29 gennaio 2020 che ne ha rigettato, ritenendola sfornita di supporto probatorio, la domanda di condanna di e CP_3 CP_2 Controparte_1
rispettivamente conducente, proprietaria e compagnia assicuratrice contro il rischio della responsabilità civile dell'autovettura Opel Astra targata AW891AP, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti al sinistro stradale verificatosi nella via via G.
Roccella a Palermo il giorno 3 novembre 2015.
Rinunziato il primo motivo di impugnazione, con quale era stata denunziata la nullità della sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_3
e , con i restanti tre motivi l'appellante:
[...] CP_2
4 - eccepisce l'improponibilità e l'improcedibilità della propria domanda per violazione degli artt. 145 e 148 D.lgs.
7.9.2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) adducendo che la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno avanzata alla compagnia di assicurazioni il
18.12.2015 era carente del contenuto minimo prescritto dall'art. 148 Cod. Ass. e, in quanto non conforme allo schema compilativo previsto dalla norma, inidonea a integrare la prescritta condizione id proponibilità della domanda giudiziale;
- eccepisce l'improcedibilità della propria domanda sotto l'ulteriore profilo della violazione dell'art. 3 D.L. n. 132 del 2014, evidenziando di non aver rispettato il termine, perentorio, di quindici giorni, assegnato dal Tribunale con ordinanza del 7 novembre 2018 per la comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita ad e . CP_3 CP_2
Riferisce al riguardo che la notifica tentata il giorno 15 novembre non era andata a buon fine e la successiva era stata eseguita, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., solo il 12 dicembre 2018. Segnala
che alla conclusione della improcedibilità della domanda si perviene anche ove qualificato il termine assegnato dal Giudice ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 132/2014 come ordinatorio e dunque prorogabile, imponendo l'art. 154 c.p.c. la formulazione dell'istanza di proroga prima della scadenza del termine;
- denunzia la violazione degli artt. 2054 e 2733 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 143 del Codice della Strada, per aver il Tribunale omesso di valutare il materiale probatorio offerto in comunicazione e, segnatamente, il modello di Contestazione amichevole di incidente, valida prova del sinistro, ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni.
5 Sostiene in proposito la provenienza del documento “dal conducente e comproprietario del
mezzo, intestato al di lui coniuge, ORa ” poiché “com'è noto, l'autovettura CP_2
acquistata da uno dei coniugi rientra nell'ambito della comunione legale ai sensi dell'art.
177 c.c.” (pag. 22 dell'atto d'appello).
Ha resistito al gravame eccependone l'inammissibilità in rito Controparte_1
e contestandone, nel merito, il fondamento.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Procedendo secondo la tecnica dei punti di motivazione, in conformità all'ordine espositivo prospettato dall'appellante, deve invero evidenziarsi:
- nell'esame del secondo motivo di impugnazione, occorre muovere dal persuasivo insegnamento giurisprudenziale che, preferendo un'interpretazione finalistica a una strettamente formalistica del dettato dell'art. 148 cod. ass. (il quale elenca i dati da inserire nella richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno che il danneggiato è tenuto, a mente del precedente art. 145, a inviare alla compagnia di assicurazioni in vista della futura proponibilità della domanda giudiziale), valorizza e ritine sufficiente la presenza, nella richiesta stragiudiziale, di elementi che, anche se non completamente rispettosi del dettato normativo, risultino tuttavia in concreto idonei a consentire all'assicuratore la valutazione dei fatti in vista dell'eventuale formulazione dell'offerta risarcitoria. Afferma, invero, la Suprema
Corte che “in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale e sua assicurazione
obbligatoria, il combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass. va interpretato alla luce
6 del principio della validità degli atti comunque idonei al raggiungimento dello scopo e
pertanto è sempre idonea al raggiungimento dello scopo la richiesta stragiudiziale di
risarcimento quando sia priva di elementi che, pur espressamente richiesti dalla legge, siano
nel caso concreto superflui al fine di accertare le responsabilità e stimare il danno” (Cass.
civ. Ord.
3.6.2021 n. 15445 e, in termini, Cass. civ. 30.9.2016 n. 19354). Ne discende che la richiesta di risarcimento inviata dalla vittima di un sinistro stradale all'assicuratore del responsabile, pur se carente di parte del contenuto tipico prescritto dall'art. 148 Cod. Ass.,
deve reputarsi comunque idonea a produrre l'effetto di “propiziazione di una conciliazione
precontenziosa” (così Corte Cost 3.5.2012 n. 111) che la norma le assegna in tutti i casi in cui la compagnia di assicurazione sia posta in condizioni di valutare i fatti e adottare proprie determinazioni;
ciò che certamente accade quando la richiesta sia stata rigettata per ragioni estranee ai dati omessi. Quest'ultima evenienza si è verificata nel concreto: la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno formulata dall'infortunato, con raccomandata del 18
dicembre 2015, sebbene priva di taluni dei dati previsti dall'art. 148, comma 2, del Codice
delle Assicurazioni (segnatamente della descrizione delle circostanze nelle quali si è
verificato il sinistro, soltanto accennate, della tipologia ed entità delle lesioni subite,
dell'attività e del reddito del danneggiato, dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, delle dichiarazioni relative al diritto a prestazioni da parte delle assicurazioni sociali): (i) ha dato luogo a un'istruttoria completa in ordine alle cause del sinistro ai fini dell'eventuale liquidazione da parte della compagnia, la quale ha
7 incaricato degli investigatori privati di raccogliere le dichiarazioni spontanee di CP_3
(26 gennaio 2016) e (22 febbraio 2016); (ii) si è conclusa con il rigetto
[...] Parte_1
dell'istanza motivato dalla mancata dimostrazione del nesso causale e dalla mancata indicazione dei dati omessi. Con lettera del 27 novembre 2016, ha, Controparte_1
infatti, informato il danneggiato di non poter formulare alcuna offerta in relazione alla richiesta di risarcimento in quanto dagli elementi in possesso della compagnia “è emerso che
i danni non sono compatibili con l'evento denunciato”;
- rispetto al terzo motivo di impugnazione, non è predicabile un effettivo interesse di Pt_1
all'impugnazione, quale declinazione del generale principio dell'interesse ad agire di
[...]
cui all'art. 100 c.p.c.. Occorre, invero, porre mente al peculiare regime di rilevazione del difetto della condizione di procedibilità della domanda disegnato dal comma 1 dell'art. 3 D.L.
n. 132/2014, a tenore del quale “l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena
di decadenza, o rilevata d'ufficio da giudice, non oltre la prima udienza”. Poiché il rilievo di improcedibilità è ex lege affidato al convenuto, oltre che al giudice, e sottoposto a una precisa barriera decadenziale rappresentata dalla prima udienza di trattazione del procedimento,
superata la quale il giudizio può in ogni caso utilmente procedere, appare evidente come non residuino spazi per l'autorilevazione -cioè per la rilevazione a iniziativa della stessa parte che ha esercitato l'azione- e, peraltro, solo in appello, del difetto dell'originaria condizione di procedibilità della domanda. Ciò tanto più che, nel concreto risulta agli atti che parte attrice ha notificato, tramite l'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP del Tribunale di Palermo, ad
8 e , nel termine di quindici giorni assegnato dal Tribunale, al loro CP_3 CP_2
indirizzo di residenza, l'invito alla negoziazione assistita e, non essendo andata a buon fine la prima, ha provveduto a una seconda notifica dell'invito in data 12 dicembre 2018, secondo le formalità previste dall'art. 143 c.p.c.. Alla successiva udienza, entrambe le parti hanno insistito per l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. così che, in difetto di rilievo di sorta da parte del convenuto costituito, la condizione di procedibilità dell'invito alla negoziazione assistita deve considerarsi integrata;
- è infondato anche il quarto motivo di gravame. L'appellante che, pur avendo richiesto e ottenuto, in primo grado, l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. per l'apertura di un'appendice scritta alla trattazione del procedimento, non ha articolato mezzi istruttori, chiede che sia attribuita piena e risolutiva efficacia probatoria a un documento, il modulo di constatazione amichevole di incidente sottoscritto da il 16.11.2015, CP_3
ritualmente prodotto in primo grado. Riguardo alla portata probatoria di tale documento è
necessario osservare che:
* non è sufficientemente chiarito in atti se il quale conduceva l'autovettura CP_3
Opel Astra tg. AW891AP la sera del 3.11.2015, ne fosse anche proprietario e se dunque rivesta il ruolo di responsabile del sinistro come definito dall'art. 2054 c.c. e, dunque, di litisconsorte necessario;
* non appare pertanto evidente la ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 143 Cod. Ass.
il quale àncora l'opponibilità alla compagnia assicuratrice della valenza confessoria del
9 modulo di constatazione amichevole di incidente alla sottoscrizione da parte dal responsabile del sinistro, diversamente restando il documento soggetto al libero apprezzamento da parte del Giudice. “L'art. 143 del codice delle assicurazioni prevede che nel giudizio promosso dal
danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione
stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione
amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore deve essere resa dal
responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di
litisconsorzio necessario. Diversamente accade … quando il conducente del veicolo non sia
anche proprietario del mezzo in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua
dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore ma va liberamente apprezzata”
(Cass. civ., 20.2.2018 n. 4010);
*è consolidata in giurisprudenza l'affermazione secondo cui le dichiarazioni confessorie del proprietario del veicolo devono essere vagliate alla stregua del principio fissato dalla Suprema
Corte a sezioni unite con sentenza 5.5.2006 n. 10311 secondo cui, "la dichiarazione
confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto
C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto -
litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo
confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione
la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio
necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto,
10 liberamente apprezzata dal giudice". Il principio è stato di seguito più volte riaffermato dalla giurisprudenza di legittimità che, come accennato, distingue, in funzione del disposto dell'art. 2733 ultimo comma c.c., la posizione del conducente, litisconsorte facoltativo, da quella del proprietario del veicolo, litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 2054 comma III c.c., così
che “in ipotesi di litisconsorzio necessario, la confessione resa da uno dei litisconsorti è
liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti, compreso quello che ha
reso la dichiarazione. Nel caso invece di litisconsorzio facoltativo la confessione resa da uno
dei litisconsorti costituisce prova legale nei confronti del confidente, mentre può fornire
argomenti di prova ed essere liberamente valutata dal giudice nei confronti degli altri
litisconsorti” Cass. civ., 13/11/2014, n. 24187. Con riguardo al proprietario del veicolo,
invero, l'unicità del fatto che determina l'insorgenza tanto della responsabilità aquiliana del danneggiante tanto di quella indennitaria della compagnia di assicurazioni osta all'adozione di soluzioni differenziate per l'uno e per l'altra. “Nei giudizi proposti ai sensi dell'art. 18 l. n.
990 del 1969 (oggi abrogato e trasfuso nell'art. 144 d.lg. n. 209 del 2005), gli stessi fatti che
determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte
dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore, comportando una situazione di litisconsorzio
necessario tra entrambi tali soggetti e il terzo danneggiato e impedendo che si pervenga a
decisioni differenziate in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e
danneggiato e assicuratore, dall'altro. Deriva da quanto precede, pertanto, che la
dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente,
11 resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena
prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal
giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, comma 3, c.c., secondo
la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei
litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice” Cass. civ., sez. III,
26/9/2016, n. 18772; “Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore
della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere
chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la
controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale
(danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il
rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la
conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme
per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie
rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l.
n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata
avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa
pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in
ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore
dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di
constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del
12 veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei
confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in
applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c.” (Cass. civ. sez. III, 14/10/2019 n.25770);
*esclusa la portata necessariamente vincolante del modulo di constatazione amichevole, le pur scarne acquisizioni probatorie, tutte integralmente valutabili alla stregua del principio del libero convincimento che consente al giudice di attingere a tutto il materiale probatorio raccolto in atti, da chiunque prodotto, assegnano al documento prodotto da Parte_1
valore probatorio sostanzialmente nullo. Il modulo, sottoscritto soltanto da CP_3
non offre, né consente la compiuta rappresentazione delle circostanze del sinistro e delle sue conseguenze lesive. Vale osservare, ancora che, pur indicandosi in tale modulo la presenza di testimoni, nelle dichiarazioni stragiudiziali rese agli investigatori incaricati dalla compagnia di assicurazioni nei giorni 26 gennaio e 22 febbraio 2016, e CP_3 Parte_1
negano la presenza di testimoni. A un esame appena approfonditotali dichiarazioni rivelano numerose, insanabili incongruenze ( ha riferito che la “bici, (…) dopo l'urto CP_3
cadeva dal lato destro come anche il ciclista”, ha affermato “Dopo l'urto io Parte_1
ed anche la bici cadevamo dal lato sinistro”; riferiva ancora “il ciclista (…) CP_3
accusava dolori alla spalla destra e petto lato destro”, mentre ha dichiarato Parte_1
“accusavo dolori al braccio sinistro, spalla sinistra”; inoltre, ha precisato CP_3
“[…] io stesso facevo rialzare al ciclista […] e lo facevo sedere sul marciapiede di destra”,
mentre ha dichiarato “una volta rialzato riuscivo a rimanere in piedi senza Parte_1
13 sedermi”; ha riferito anche “dopo la notte dell'incidente non ho mai più rivisto CP_3
Part il Sig. ”, mentre l'odierno appellante ha affermato “ci incontravamo dopo circa Parte_1
25 giorni dall'accaduto io ed il OR , non ricordo dove, in questa occasione CP_3
abbiamo compilato un cid” ha riferito che la “bici, (…) dopo l'urto cadeva dal CP_3
lato destro come anche il ciclista”, ha affermato “Dopo l'urto io ed anche la Parte_1
bici cadevamo dal lato sinistro”; riferiva ancora “il ciclista (…) accusava CP_3
dolori alla spalla destra e petto lato destro”, mentre ha dichiarato “accusavo Parte_1
dolori al braccio sinistro, spalla sinistra”; inoltre, ha precisato “[…] io stesso CP_3
facevo rialzare al ciclista […] e lo facevo sedere sul marciapiede di destra”, mentre Pt_1
ha dichiarato “una volta rialzato riuscivo a rimanere in piedi senza sedermi”;
[...] CP_3
ha riferito anche “dopo la notte dell'incidente non ho mai più rivisto il Sig.
[...] Pt_1
”, mentre l'odierno appellante ha affermato “ci incontravamo dopo circa 25 giorni
[...]
dall'accaduto io ed il OR , non ricordo dove, in questa occasione abbiamo CP_3
compilato un cid”) che impediscono di ricostruire un quadro coerente in grado di puntellare e supportare le emergenze del modulo CID.
Ebbene, le plurime contraddizioni nelle dichiarazioni stragiudiziali rese dalle parti, la mancanza di una narrazione dettagliata del sinistro nell'atto di citazione, l'incompletezza del modulo di contestazione amichevole escludono essersi raggiunta la prova sulla effettiva dinamica del sinistro.
14 Conclusivamente, l'appello deve essere respinto e, in accordo al canone della soccombenza,
le spese del grado, liquidate a favore di (in misura prossima ai Controparte_1
valori medi delle tariffe approvate con d.m. 55/2014 e sue successive modifiche per lo scaglione compreso tra € 5.001,00 ed € 26.000,00) in € 3.900,00 – di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva ed € 1.900,00 per la fase decisionale - oltre iva e c.p.a. come per legge e spese forfettarie ex d.m. 55/2014, vanno poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nella contumacia qui dichiarata di e , così provvede: CP_2 CP_3
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione, notificato il 24 giugno 2016 Parte_1
a avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 477 del 29 Controparte_1
gennaio 2020;
condanna , a rifondere alla compagnia di assicurazioni appellata le spese di Parte_1
questo grado di giudizio liquidate in € 3.900,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a.
e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
15 Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo il 20 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
16