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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/01/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 7261/22 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 7261 del Ruolo Generale dell'anno 2022 introdotto da
, C.F. , con l'Avv. ORLANDO Parte_1 C.F._1
PAOLA
- RICORRENTE -
contro
C.F. , contumace CP_1 C.F._2
- RESISTENTE -
con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
Nel merito: dichiarare la loro separazione personale con addebito a carico del sig. per i fatti di cui alle premesse, previa adozione e CP_1
successiva conferma dei seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c.:
1. Affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre, Per_1
con riconoscimento, se ritenuto opportuno, del diritto di visita al sig.
Determinare i tempi e le modalità di visita della figlia da CP_1
parte del padre ritenuti più opportuni in base alla situazione descritta e comunque disponendo che gli incontri avvengano in luogo protetto, alla presenza di altre persone, senza possibilità per il padre di portare con sé la bambina;
2. Determinazione dell'assegno di mantenimento per la moglie nella somma mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ricorrente;
3. Determinazione dell'assegno di mantenimento per il figlio nella somma mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie necessarie per il benessere e la crescita della figlia Per_1
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Pag. 2 di 15 Per il P.M.:
Come da ordinanza provvisoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.9.22 esponeva che in Parte_1
data 7.6.2014, in Martellago (Ve), aveva contratto matrimonio con rito civile con che, poco dopo la celebrazione del CP_1
matrimonio il marito era andato in Francia per motivi di lavoro, ove era rimasto per oltre un anno, tornando sporadicamente;
che il 16 agosto
2015 avevano contratto matrimonio anche in Tunisia, paese di origine di entrambi i coniugi;
che ritornati in Italia avevano fissato la propria residenza a Martellago, nella casa dell'esponente; che il marito si era quindi recato nuovamente in Francia per lavoro e qui era stato raggiunto dall'esponente; che in Francia il marito aveva iniziato a manifestare meno interesse nei suoi confronti ed era divenuto scontroso e possessivo;
che nel 2018 era nata in [...] la figlia che in quella Per_1
occasione il marito si era trattenuto in Italia pochi giorni salvo poi ripartire per la Francia;
che nel 2020 i coniugi si erano recati in Tunisia
e, a causa dell'epidemia Covid, era stata costretta a rimanervi per circa sei mesi;
che in questo periodo l'esponente era stata oggetto di ripetuti maltrattamenti e violenze da parte del marito;
che nel luglio 2020 la famiglia era ritornata in Italia ed il marito, durante la quarantena non le aveva quasi rivolto la parola e, appena possibile, era ritornato in
Francia, tornando in Italia, in un anno, solo in una occasione;
che l'esponente aveva deciso di trovare un'occupazione lavorativa in quanto il marito contribuiva solo sporadicamente al mantenimento proprio e
Pag. 3 di 15 della figlia, ma questi, informato della decisione, si era opposto fermamente minacciando la fine del matrimonio;
che nel dicembre del
2021 aveva raggiunto il marito in Francia e in quel frangente, in occasione di una passeggiata con la bambina, era stata minacciata dal marito che le aveva detto che non poteva uscire senza il suo permesso;
che il giorno seguente il marito l'aveva inoltre picchiata, affermando che gli aveva rubato soldi e documenti, davanti alla bambina;
che a seguito di questi fatti la ricorrente era ritornata in Italia e da allora non aveva più visto il marito;
che il marito l'aveva chiamata solo per parlare con la figlia;
che attualmente l'esponente viveva a Martellago nella casa dei propri genitori ed era dipendente dell'Hotel Times con contratto parte-time; che il marito svolgeva attività lavorativa di elettricista in
Francia. Ciò premesso così concludeva: dichiarare la separazione personale con addebito a carico del sig. per i fatti di cui CP_1
alle premesse, previa adozione e successiva conferma dei seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c.:
1. Affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre, Per_1
con riconoscimento, se ritenuto opportuno, del diritto di visita al sig.
2. Determinare i tempi e le modalità di visita della figlia da CP_1
parte del padre ritenuti più opportuni in base alla situazione descritta e comunque disponendo che gli incontri avvengano in luogo protetto, alla presenza di altre persone, senza possibilità per il padre di portare con sé la bambina;
3. Determinazione dell'assegno di mantenimento per la moglie nella somma mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli
Pag. 4 di 15 indici ISTAT a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ricorrente;
4. Determinazione dell'assegno di mantenimento per il figlio nella somma mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie necessarie per il benessere e la crescita della figlia
Per_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il PM interveniva regolarmente in giudizio.
Nonostante la corretta notificazione del ricorso introduttivo,
[...]
rimaneva contumace. All'udienza del 25.1.2023 comparivano CP_1
la sola ricorrente e il Presidente delegato emetteva i seguenti provvedimenti provvisori: “
1. autorizza i coniugi a vivere separati;
2. affida in via esclusiva la figlia minore alla madre comprese le decisioni inerenti all'istruzione, all'educazione e alla salute;
3. pone a carico del padre l'obbligo di versare euro 350 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia;
importo comprensivo anche delle spese straordinarie forfetizzate nella misura di euro 75,00 al mese;
somma da versare al domicilio del creditore entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la rivalutazione in base all'indice Istat FOI a partire dal mese di gennaio
2024 prendendo a base l'indice di odierno”.
Il Giudice, con ordinanza di data 4.1.24, ammetteva la prova per interpello e testimoni dedotta da parte ricorrente e all'esito dell'assunzione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Pag. 5 di 15 Quindi il Giudice tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al Collegio.
a) SEPARAZIONE
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale proposta da Parte_1
Risulta infatti acclarata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.c., non solo dalla volontà della ricorrente di addivenire alla pronuncia di separazione, più volte reiterata, ma anche dal contegno del resistente, rimasto contumace.
Infatti in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale. Deve dunque farsi luogo alla pronuncia di separazione dei coniugi.
b) ADDEBITO
Va altresì accolta la domanda di addebito della separazione a CP_1
.
[...]
La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che
Pag. 6 di 15 sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass.
n. 40795/21). Naturalmente grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 16691/20). Ne consegue che l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali (Cass. n. 11032/24).
Nel caso di specie la ricorrente fonda la propria domanda di addebito sulle condotte violente ed umilianti tenute dal marito in costanza di matrimonio e sulla violazione dei doveri di assistenza e collaborazione reciproca, di coabitazione e contribuzione ai bisogni della famiglia.
Tali condotte sono state provate dalla ricorrente mediante la prova per testimoni assunta, in particolare con l'assunzione della testimone
Quest'ultima ha confermato che il sia prima Testimone_1 CP_1
che dopo la nascita della bambina, soggiornava stabilmente in Francia a
Parigi, seppur per motivi di lavoro, rientrando raramente in Italia a
Pag. 7 di 15 trovare la moglie e la figlia. Ha altresì confermato l'atteggiamento repressivo tenuto nei confronti della moglie che non voleva lavorasse e che, saputo che era aspettava un figlio, ha rimandato dalla famiglia d'origine, disinteressandosi di fatto di tutto il periodo della gravidanza.
La testimone ha confermato anche il carattere vessatorio degli atteggiamenti tenuti dal marito durante il soggiorno in Tunisia, ove la ricorrente era costretta a casa a fare da mangiare e a curare la casa mentre il marito usciva con gli amici, affermando che questo era il compito di una moglie. Egli inoltre, dopo la nascita della bambina, ha dimostrato disinteresse nei suoi confronti, non fornendo alla madre il denaro necessario per il suo mantenimento.
Può quindi essere affermato che la dissoluzione del vincolo affettivo sia imputabile alla violazione da parte del dei doveri di CP_1
coabitazione e di sostentamento della famiglia in quanto durante il matrimonio si è di rado recato presso il domicilio della moglie, fermandosi comunque pochi giorni, nonostante svolgesse un'attività lavorativa ed avesse le possibilità economiche sia per far visita più di frequente alla sua famiglia, sia per garantire alla stessa un adeguato sostentamento.
c) AFFIDAMENTO FIGLIA MINORE
Quanto alla figlia minore va disposto l'affidamento super- Per_1
esclusivo alla madre Parte_1
L'affidamento condiviso è la regola generale dell'affidamento del minore secondo il diritto alla bigenitorialità ai sensi dell'art. 337 ter
c.p.c.. Tale diritto deve essere inteso come presenza di entrambi i
Pag. 8 di 15 genitori nella vita dei loro figli, in grado di assicurare loro una vita stabile, relazioni affettive salde. Entrambi i genitori hanno il dovere di collaborare nell'educazione, assistenza ed istruzione dei figli (Cass. n.
18817/15).
Ove si intenda disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori ex art. 337 quater c.c., il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (Cass. n.
28244/19). Quindi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Pag. 9 di 15 Inoltre la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (Cass. 4056/23).
Può inoltre essere disposto l'affidamento c.d. “super esclusivo” o rafforzato ex art. 337 quater ultimo comma c.c., allorquando risulti necessario, sempre nel prevalente interesse della prole, ad avere un solo genitore che decida anche sulle questioni più importanti che attengono alla vita del minore, se il genitore non affidatario dimostra totale disinteresse alla vita del figlio. A differenza di quanto succede con l'affidamento esclusivo, dunque, con quello super esclusivo è consentito al genitore di adottare in esclusiva tutte le decisioni per il figlio minore senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso.
In sostanza, la responsabilità genitoriale resta per entrambi i genitori, ma l'esercizio di questa responsabilità, anche per questioni fondamentali per la vita del figlio, è esclusivo del genitore affidatario. Il genitore non affidatario, essendo comunque responsabile, è tenuto a contribuire al mantenimento del figlio.
Nel caso di specie, il padre si è dimostrato totalmente assente rispetto ai bisogni e alle esigenze della figlia minore, rinunciando ad esercitare i diritti ed i doveri conseguenti al suo ruolo genitoriale, condotta questa desumibile, oltre che dalla sua contumacia nel presente giudizio, anche dalla sua irreperibilità. Egli ha solo contatti sporadici con la minore, cui
Pag. 10 di 15 telefona in modo saltuario e per breve tempo;
sussiste inoltre una situazione oggettiva di lontananza fisica tra padre e figlia che rende difficile l'esercizio della potestà genitoriale. Ove il volesse CP_1
riprendere i contatti con la figlia, le modalità di visita dovranno essere disciplinate dai Servizi Sociali competenti per territorio in modo da far rientrare in modo graduale la figura paterna nella quotidianità della bambina.
d) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE
Va inoltre posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore. Va infatti ricordato che la prole, a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. n. 21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Secondo quanto dichiarato dalla ricorrente il lavora CP_1
stabilmente in Francia. La ricorrente lavora invece part-time con un
Pag. 11 di 15 reddito pari a circa 1.000,00 euro mensili e vive nella casa dei propri genitori.
Può quindi essere previsto, in considerazione della situazione patrimoniale deteriore in cui versa la un contributo al Pt_1
mantenimento dei figli in favore della madre che il Collegio stima di dover determinare, tenuto anche conto delle esigenze e dell'età della minore, in 500,00 euro mensili, rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ciascun mese, ricomprensivo delle spese straordinarie, così come determinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale, forfettizzate in 100,00 euro mensili.
e) ASSEGNO DI MANTENIMENTO
ha chiesto inoltre la previsione in suo favore di un assegno Parte_1
di mantenimento di 500,00 euro.
Va ricordato che i presupposti per il suo riconoscimento sono rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento (Cass. n. 1162/17). Infatti la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi
Pag. 12 di 15 dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. n. 4327/22).
In assenza di una adeguata informazione riguardo ai redditi del merito, va osservato che non sussistono i presupposti per prevedere un assegno di mantenimento in favore della ricorrente. Quest'ultima ha dimostrato di avere una buona capacità lavorativa reperendo un lavoro che le consente di godere di un reddito non modesto. La scelta di un contratto part-time risulta voluta dalla stessa ricorrente, la quale non ha spese di locazione vivendo con i genitori. Va infatti ricordato che in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche
(Cass. n. 24049/21).
Pag. 13 di 15 In considerazione di quanto sopra evidenziato, il collegio ritiene che non sussistano pertanto i presupposti per la concessione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
f) SPESE DI LITE
Quanto al regolamento delle spese di lite, il resistente va condannato alla rifusione delle stesse, in favore della ricorrente, stante la sua soccombenza, liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri ministeriali vigenti, avuto riguardo alle controversie di valore indeterminato di difficoltà bassa, facendo applicazione di valori minimi tabellari per tutte le fasi, in considerazione della non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi e con Parte_1 CP_1
addebito a quest'ultimo;
dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla Per_1
madre; ove il volesse riprendere i contatti con la figlia, le CP_1
modalità di visita dovranno essere disciplinate dai Servizi Sociali competenti per territorio in modo da far rientrare in modo graduale la figura paterna nella quotidianità della bambina;
pone a carico di un contributo al mantenimento della CP_1
figlia in favore della madre di 500,00 euro mensili, rivalutabile
Pag. 14 di 15 annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ciascun mese, ricomprensivo delle spese straordinarie, così come determinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale, forfettizzate in 100,00 euro mensili;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
che liquida in 3.809,00 euro per compensi, oltre, rimborso Parte_1
forfetario, IVA e CPA come per legge;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Venezia, 18.12.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 7261/22 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 7261 del Ruolo Generale dell'anno 2022 introdotto da
, C.F. , con l'Avv. ORLANDO Parte_1 C.F._1
PAOLA
- RICORRENTE -
contro
C.F. , contumace CP_1 C.F._2
- RESISTENTE -
con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
Nel merito: dichiarare la loro separazione personale con addebito a carico del sig. per i fatti di cui alle premesse, previa adozione e CP_1
successiva conferma dei seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c.:
1. Affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre, Per_1
con riconoscimento, se ritenuto opportuno, del diritto di visita al sig.
Determinare i tempi e le modalità di visita della figlia da CP_1
parte del padre ritenuti più opportuni in base alla situazione descritta e comunque disponendo che gli incontri avvengano in luogo protetto, alla presenza di altre persone, senza possibilità per il padre di portare con sé la bambina;
2. Determinazione dell'assegno di mantenimento per la moglie nella somma mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ricorrente;
3. Determinazione dell'assegno di mantenimento per il figlio nella somma mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie necessarie per il benessere e la crescita della figlia Per_1
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Pag. 2 di 15 Per il P.M.:
Come da ordinanza provvisoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.9.22 esponeva che in Parte_1
data 7.6.2014, in Martellago (Ve), aveva contratto matrimonio con rito civile con che, poco dopo la celebrazione del CP_1
matrimonio il marito era andato in Francia per motivi di lavoro, ove era rimasto per oltre un anno, tornando sporadicamente;
che il 16 agosto
2015 avevano contratto matrimonio anche in Tunisia, paese di origine di entrambi i coniugi;
che ritornati in Italia avevano fissato la propria residenza a Martellago, nella casa dell'esponente; che il marito si era quindi recato nuovamente in Francia per lavoro e qui era stato raggiunto dall'esponente; che in Francia il marito aveva iniziato a manifestare meno interesse nei suoi confronti ed era divenuto scontroso e possessivo;
che nel 2018 era nata in [...] la figlia che in quella Per_1
occasione il marito si era trattenuto in Italia pochi giorni salvo poi ripartire per la Francia;
che nel 2020 i coniugi si erano recati in Tunisia
e, a causa dell'epidemia Covid, era stata costretta a rimanervi per circa sei mesi;
che in questo periodo l'esponente era stata oggetto di ripetuti maltrattamenti e violenze da parte del marito;
che nel luglio 2020 la famiglia era ritornata in Italia ed il marito, durante la quarantena non le aveva quasi rivolto la parola e, appena possibile, era ritornato in
Francia, tornando in Italia, in un anno, solo in una occasione;
che l'esponente aveva deciso di trovare un'occupazione lavorativa in quanto il marito contribuiva solo sporadicamente al mantenimento proprio e
Pag. 3 di 15 della figlia, ma questi, informato della decisione, si era opposto fermamente minacciando la fine del matrimonio;
che nel dicembre del
2021 aveva raggiunto il marito in Francia e in quel frangente, in occasione di una passeggiata con la bambina, era stata minacciata dal marito che le aveva detto che non poteva uscire senza il suo permesso;
che il giorno seguente il marito l'aveva inoltre picchiata, affermando che gli aveva rubato soldi e documenti, davanti alla bambina;
che a seguito di questi fatti la ricorrente era ritornata in Italia e da allora non aveva più visto il marito;
che il marito l'aveva chiamata solo per parlare con la figlia;
che attualmente l'esponente viveva a Martellago nella casa dei propri genitori ed era dipendente dell'Hotel Times con contratto parte-time; che il marito svolgeva attività lavorativa di elettricista in
Francia. Ciò premesso così concludeva: dichiarare la separazione personale con addebito a carico del sig. per i fatti di cui CP_1
alle premesse, previa adozione e successiva conferma dei seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c.:
1. Affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre, Per_1
con riconoscimento, se ritenuto opportuno, del diritto di visita al sig.
2. Determinare i tempi e le modalità di visita della figlia da CP_1
parte del padre ritenuti più opportuni in base alla situazione descritta e comunque disponendo che gli incontri avvengano in luogo protetto, alla presenza di altre persone, senza possibilità per il padre di portare con sé la bambina;
3. Determinazione dell'assegno di mantenimento per la moglie nella somma mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli
Pag. 4 di 15 indici ISTAT a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ricorrente;
4. Determinazione dell'assegno di mantenimento per il figlio nella somma mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie necessarie per il benessere e la crescita della figlia
Per_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il PM interveniva regolarmente in giudizio.
Nonostante la corretta notificazione del ricorso introduttivo,
[...]
rimaneva contumace. All'udienza del 25.1.2023 comparivano CP_1
la sola ricorrente e il Presidente delegato emetteva i seguenti provvedimenti provvisori: “
1. autorizza i coniugi a vivere separati;
2. affida in via esclusiva la figlia minore alla madre comprese le decisioni inerenti all'istruzione, all'educazione e alla salute;
3. pone a carico del padre l'obbligo di versare euro 350 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia;
importo comprensivo anche delle spese straordinarie forfetizzate nella misura di euro 75,00 al mese;
somma da versare al domicilio del creditore entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la rivalutazione in base all'indice Istat FOI a partire dal mese di gennaio
2024 prendendo a base l'indice di odierno”.
Il Giudice, con ordinanza di data 4.1.24, ammetteva la prova per interpello e testimoni dedotta da parte ricorrente e all'esito dell'assunzione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Pag. 5 di 15 Quindi il Giudice tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al Collegio.
a) SEPARAZIONE
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale proposta da Parte_1
Risulta infatti acclarata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.c., non solo dalla volontà della ricorrente di addivenire alla pronuncia di separazione, più volte reiterata, ma anche dal contegno del resistente, rimasto contumace.
Infatti in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale. Deve dunque farsi luogo alla pronuncia di separazione dei coniugi.
b) ADDEBITO
Va altresì accolta la domanda di addebito della separazione a CP_1
.
[...]
La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che
Pag. 6 di 15 sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass.
n. 40795/21). Naturalmente grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 16691/20). Ne consegue che l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali (Cass. n. 11032/24).
Nel caso di specie la ricorrente fonda la propria domanda di addebito sulle condotte violente ed umilianti tenute dal marito in costanza di matrimonio e sulla violazione dei doveri di assistenza e collaborazione reciproca, di coabitazione e contribuzione ai bisogni della famiglia.
Tali condotte sono state provate dalla ricorrente mediante la prova per testimoni assunta, in particolare con l'assunzione della testimone
Quest'ultima ha confermato che il sia prima Testimone_1 CP_1
che dopo la nascita della bambina, soggiornava stabilmente in Francia a
Parigi, seppur per motivi di lavoro, rientrando raramente in Italia a
Pag. 7 di 15 trovare la moglie e la figlia. Ha altresì confermato l'atteggiamento repressivo tenuto nei confronti della moglie che non voleva lavorasse e che, saputo che era aspettava un figlio, ha rimandato dalla famiglia d'origine, disinteressandosi di fatto di tutto il periodo della gravidanza.
La testimone ha confermato anche il carattere vessatorio degli atteggiamenti tenuti dal marito durante il soggiorno in Tunisia, ove la ricorrente era costretta a casa a fare da mangiare e a curare la casa mentre il marito usciva con gli amici, affermando che questo era il compito di una moglie. Egli inoltre, dopo la nascita della bambina, ha dimostrato disinteresse nei suoi confronti, non fornendo alla madre il denaro necessario per il suo mantenimento.
Può quindi essere affermato che la dissoluzione del vincolo affettivo sia imputabile alla violazione da parte del dei doveri di CP_1
coabitazione e di sostentamento della famiglia in quanto durante il matrimonio si è di rado recato presso il domicilio della moglie, fermandosi comunque pochi giorni, nonostante svolgesse un'attività lavorativa ed avesse le possibilità economiche sia per far visita più di frequente alla sua famiglia, sia per garantire alla stessa un adeguato sostentamento.
c) AFFIDAMENTO FIGLIA MINORE
Quanto alla figlia minore va disposto l'affidamento super- Per_1
esclusivo alla madre Parte_1
L'affidamento condiviso è la regola generale dell'affidamento del minore secondo il diritto alla bigenitorialità ai sensi dell'art. 337 ter
c.p.c.. Tale diritto deve essere inteso come presenza di entrambi i
Pag. 8 di 15 genitori nella vita dei loro figli, in grado di assicurare loro una vita stabile, relazioni affettive salde. Entrambi i genitori hanno il dovere di collaborare nell'educazione, assistenza ed istruzione dei figli (Cass. n.
18817/15).
Ove si intenda disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori ex art. 337 quater c.c., il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (Cass. n.
28244/19). Quindi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Pag. 9 di 15 Inoltre la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (Cass. 4056/23).
Può inoltre essere disposto l'affidamento c.d. “super esclusivo” o rafforzato ex art. 337 quater ultimo comma c.c., allorquando risulti necessario, sempre nel prevalente interesse della prole, ad avere un solo genitore che decida anche sulle questioni più importanti che attengono alla vita del minore, se il genitore non affidatario dimostra totale disinteresse alla vita del figlio. A differenza di quanto succede con l'affidamento esclusivo, dunque, con quello super esclusivo è consentito al genitore di adottare in esclusiva tutte le decisioni per il figlio minore senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso.
In sostanza, la responsabilità genitoriale resta per entrambi i genitori, ma l'esercizio di questa responsabilità, anche per questioni fondamentali per la vita del figlio, è esclusivo del genitore affidatario. Il genitore non affidatario, essendo comunque responsabile, è tenuto a contribuire al mantenimento del figlio.
Nel caso di specie, il padre si è dimostrato totalmente assente rispetto ai bisogni e alle esigenze della figlia minore, rinunciando ad esercitare i diritti ed i doveri conseguenti al suo ruolo genitoriale, condotta questa desumibile, oltre che dalla sua contumacia nel presente giudizio, anche dalla sua irreperibilità. Egli ha solo contatti sporadici con la minore, cui
Pag. 10 di 15 telefona in modo saltuario e per breve tempo;
sussiste inoltre una situazione oggettiva di lontananza fisica tra padre e figlia che rende difficile l'esercizio della potestà genitoriale. Ove il volesse CP_1
riprendere i contatti con la figlia, le modalità di visita dovranno essere disciplinate dai Servizi Sociali competenti per territorio in modo da far rientrare in modo graduale la figura paterna nella quotidianità della bambina.
d) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE
Va inoltre posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore. Va infatti ricordato che la prole, a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. n. 21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Secondo quanto dichiarato dalla ricorrente il lavora CP_1
stabilmente in Francia. La ricorrente lavora invece part-time con un
Pag. 11 di 15 reddito pari a circa 1.000,00 euro mensili e vive nella casa dei propri genitori.
Può quindi essere previsto, in considerazione della situazione patrimoniale deteriore in cui versa la un contributo al Pt_1
mantenimento dei figli in favore della madre che il Collegio stima di dover determinare, tenuto anche conto delle esigenze e dell'età della minore, in 500,00 euro mensili, rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ciascun mese, ricomprensivo delle spese straordinarie, così come determinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale, forfettizzate in 100,00 euro mensili.
e) ASSEGNO DI MANTENIMENTO
ha chiesto inoltre la previsione in suo favore di un assegno Parte_1
di mantenimento di 500,00 euro.
Va ricordato che i presupposti per il suo riconoscimento sono rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento (Cass. n. 1162/17). Infatti la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi
Pag. 12 di 15 dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. n. 4327/22).
In assenza di una adeguata informazione riguardo ai redditi del merito, va osservato che non sussistono i presupposti per prevedere un assegno di mantenimento in favore della ricorrente. Quest'ultima ha dimostrato di avere una buona capacità lavorativa reperendo un lavoro che le consente di godere di un reddito non modesto. La scelta di un contratto part-time risulta voluta dalla stessa ricorrente, la quale non ha spese di locazione vivendo con i genitori. Va infatti ricordato che in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche
(Cass. n. 24049/21).
Pag. 13 di 15 In considerazione di quanto sopra evidenziato, il collegio ritiene che non sussistano pertanto i presupposti per la concessione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
f) SPESE DI LITE
Quanto al regolamento delle spese di lite, il resistente va condannato alla rifusione delle stesse, in favore della ricorrente, stante la sua soccombenza, liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri ministeriali vigenti, avuto riguardo alle controversie di valore indeterminato di difficoltà bassa, facendo applicazione di valori minimi tabellari per tutte le fasi, in considerazione della non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi e con Parte_1 CP_1
addebito a quest'ultimo;
dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla Per_1
madre; ove il volesse riprendere i contatti con la figlia, le CP_1
modalità di visita dovranno essere disciplinate dai Servizi Sociali competenti per territorio in modo da far rientrare in modo graduale la figura paterna nella quotidianità della bambina;
pone a carico di un contributo al mantenimento della CP_1
figlia in favore della madre di 500,00 euro mensili, rivalutabile
Pag. 14 di 15 annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ciascun mese, ricomprensivo delle spese straordinarie, così come determinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale, forfettizzate in 100,00 euro mensili;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
che liquida in 3.809,00 euro per compensi, oltre, rimborso Parte_1
forfetario, IVA e CPA come per legge;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Venezia, 18.12.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Lisa Micochero
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