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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 16/05/2024, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione ordinaria
R.G. 1772/2017
IL GOP M. Francesca Scala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MELA ROBERTA opponente e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. CALIA ANTONIETTA opposto
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 234/2017 emesso in data
27.04.2017 dal Tribunale di Tempio Pausania e notificato in data 23.06.17 con cui gli è stato intimato il pagamento in favore di Controparte_1
dell'importo di € 54.000,00 a titolo di capitale, oltre interessi dalla notifica del ricorso e del decreto e spese di procedura, liquidate in € 1.280.00 ed accessori di legge. A fondamento dell'opposizione ha dedotto che dopo varie vicissitudini legate alla separazione dalla moglie , ed al contratto Controparte_1
preliminare di acquisto dell'appartamento n. 11, della palazzina “A” del di Cala Granu, sito in comune di Arzachena, Loc. Cala Org_1
Granu - Porto Cervo, censito al N.C.E.U. con Fg. 5, part. 1235, sub 29, stipulato con la la in data 30.10.10, i coniugi avevano Org_2
sottoscritto la scrittura privata posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Ha affermato che le clausole della predetta scrittura del 30/10/10, al di là del nomen iuris attribuito dalla parti, costituivano un accordo transattivo - non novativo per la definizione dei rapporti economici dei coniugi in vista di una separazione consensuale. Ha altresì affermato che nella premessa della predetta scrittura, ai sensi della clausola n. 1) ne costituiva parte integrante e condizione essenziale, le parti davano atto della comune volontà di separarsi legalmente e che non vi sarebbe stata da parte dei medesimi alcuna richiesta di mantenimento o altre pretese oltre a quanto previsto nella scrittura stessa;
inoltre, nella clausola n. 4) il si Pt_1
obbligava a versare il saldo dell'importo pattuito all'atto di comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente per la conferma delle condizioni di separazione e si stabiliva che, fino a quando non avesse corrisposto l'intera somma di Euro 54.000,00, egli avrebbe provveduto al mantenimento della moglie mediante versamenti mensili di Euro 800,00.
Ha sostenuto che i coniugi, quindi, non avevano fatto altro che stabilire, per prevenire una causa di separazione giudiziale, l'importo che il Pt_1
avrebbe dovuto pagare alla a fronte della sua rinunzia ad ulteriori CP_1
pretese sia in ordine al mantenimento che alla casa coniugale, lasciando pag. 2/10 immutato l'oggetto della controversia che, a seguito del nuovo assetto doveva essere definita, senza che il nuovo rapporto fosse incompatibile con il precedente.
Ha dedotto che, contrariamente agli impegni assunti, la aveva poi CP_1
instaurato un giudizio per la separazione giudiziale in cui avanzava pretese diverse ed ulteriori rispetto a quanto pattuito con l'accordo transattivo, non novativo, e pertanto questo era risolto per inadempimento della stessa, restituendo il rapporto transatto nella situazione giuridica preesistente, facendo risorgere le ragioni, azioni ed eccezioni di cui le parti potevano disporre originariamente senza che potesse ritenersi mantenuta in vita alcuna delle clausole o riconoscimenti previsti in contratto al limitato fine di prevenire la controversia.
Ha dedotto altresì che essendo stato, il giudizio per separazione giudiziale intentato dalla definito con la sentenza n. 337/13 del 15.10.13, CP_1
passata in giudicato, senza che nel corso dello stesso sia stata invocata l'intervenuta transazione, questa era da ritenersi comunque vanificata e/o caducata dal sopravvenuto giudicato che, coprendo il dedotto ed il deducibile, aveva reso intangibile la situazione accertata.
Ha da ultimo affermato che nella scrittura privata posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto non poteva avvisarsi una promessa di pagamento e/o un riconoscimento di debito.
Ha chiesto:” - Annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n°
234/2017 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data 27.04.2017, stante l'insussistenza del credito azionato.- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
pag. 3/10 Si è costituita in giudizio ed ha contestato integralmente Controparte_1
l'opposizione perché priva di fondamento in fatto e in diritto, ed ha chiesto:”. In via preliminare, ai sensi dell'art.648 c.p.c., concedere con ordinanza non impugnabile l'esecuzione provvisoria del decreto
n.234/2017 r.g. Tribunale di Tempio Pausania. Nel Merito: Rigettare integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 234/2017 del Tribunale di Tempio Pausania emesso il 27.04.2017 a carico di ed Parte_1
a favore di per la somma di 54.000,00, anche per tutti i Controparte_1
motivi di cui in espositiva;
D. In subordine accertare e verificare il debito da parte di in favore di , anche per tutti Parte_1 Controparte_1
i motivi di cui in espositiva, e per l'effetto condannare al Parte_1
pagamento in favore di della somma di 54.000,00 in via Controparte_1
capitale oltre accessori rivalutazione ed interessi come per legge dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo, o quella maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio. E. In ogni caso condannare
[...]
al pagamento delle spese processuali compresi di compenso e Parte_1
spese oltre iva e Cpa al 15% e comunque come per legge vigenti tempo per tempo”
A scioglimento della riserva il giudice, rilevato che non sussistevano le condizioni di cui all'art. 648, co. 1, c.p.c. non ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ed ha onerato parte attrice a dare impulso al tentativo obbligatorio di mediazione.
Il Giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 183/6 cpc.; entrambe le parti hanno depositato relative memorie.
La causa è stata istruita con soli documenti, non essendo stato ammesso il capitolo di prova dedotto da parte opponente, e sulle conclusioni delle parti pag. 4/10 è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc e successivamente rimessa in istruttoria e poi trattenuta in decisione senza termini .
L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito indicate.
Giova innanzitutto ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine di giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria azionata originariamente, con riferimento alla situazione di fatto esistente.
Il diritto del creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere allegando fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass.
Civ 5071/09).
Posto ciò in punto di diritto la questio iuris deve essere focalizzata sulla interpretazione della scrittura privata in data 30/4/2010 e posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Si deve quindi principalmente verificare quale era la comune intenzione delle parti risultante dal complesso dell'atto.
pag. 5/10 Ebbene, da una interpretazione letterale del testo ritiene questo giudice che lo stesso possa essere qualificato come un accordo transattivo.
Come è noto, la transazione, pur modificando la fonte del rapporto obbligatorio preesistente, non ne determina necessariamente l'estinzione, potendosi configurare sia in forma novativa sia in quella non novativa, laddove soltanto la prima crea un vincolo giuridico incompatibile con il preesistente.
E, invero, quantunque l'accordo transattivo sia connotato da una certa portata innovativa, la differenza tra la transazione "novativa" e quella
"conservativa" è stata in via generale ravvisata dalla giurisprudenza della
Suprema Corte nel fatto che, nella prima, "è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale", e ciò
"perché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche", sicché di "tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l' "animus novandi", consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'"aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto" ( Cass. Sez. 1, ord. 13 marzo 2019, n.
7194), il tutto, ovviamente, sempre nella prospettiva di eliminare la "res litigiosa".
Per contro, la transazione è "conservativa" quando le parti danno vita ad un
"accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente pag. 6/10 rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un "quid medium" tra le prospettazioni iniziali" (Cass. Sez. Lav., sent. 14 giugno 2006, n. 13717).
Applicando i suddetti postulati ermeneutici al caso di specie, occorre osservare come dagli scarni elementi a disposizione non sia possibile desumere la volontà delle parti di estinguere la precedente obbligazione e costituirne una nuova.
Deve, per converso ritenersi che, nel comporre la “instauranda controversia”, le parti non abbiano inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ma si siano limitate alla concessione patrimoniale da parte del ed alla rinuncia della Pt_1
alle proprie pretese, in funzione di reciprocità rispetto alla stessa ed CP_1
in un'ottica di composizione bonaria di tutte le questioni, patrimoniali e non, connesse alla crisi coniugale.
In altri termini, deve ritenersi che le parti, attraverso un gioco di interessi e di convenienza, abbiano posto in essere un accordo "alternativo" capace, comunque, di soddisfare gli interessi di entrambe le parti;
Nella scrittura si legge testualmente nella premessa:”i coniugi sono addivenuti alla comune volontà di separarsi legalmente e non vi sarà da parte dei coniugi stessi nessuna richiesta di mantenimento o altre pretese, oltre a quanto previsto dalla presente scrittura privata”.
Nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo pag. 7/10 originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 cod. civ. sancisce, l'irrisolubilità della transazione (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
08/01/2024, n. 645).
Risulta documentalmente agli atti che la opposta in data 24.06.2011, quindi successivamente alla sottoscrizione della scrittura di transazione , abbia depositato ricorso per la separazione giudiziale nanti l'intestato Tribunale con cui, aveva chiesto tra l'altro, l'assegnazione della casa coniugale ed un assegno di mantenimento pari ad Euro 2.000,00; giudizio definito con sentenza n. 337/13 del 15.10.13, con la quale il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi respingendo le ulteriori domande spiegate dalle parti (v. All. 9 opponente).
Nella premessa della predetta scrittura che ne costituiva parte integrante e condizione essenziale, le parti davano atto della comune volontà di separarsi legalmente e che non vi sarebbe stata da parte dei medesimi alcuna richiesta di mantenimento o altre pretese oltre a quanto previsto nella scrittura stessa. Inoltre, nella clausola n. 4) il si obbligava a Pt_1
versare il saldo dell'importo pattuito all'atto di comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente per la conferma delle condizioni di separazione e si stabiliva che, fino a quando non avesse corrisposto l'intera somma di Euro 54.000,00, egli avrebbe provveduto al mantenimento della moglie mediante versamenti mensili di Euro 800,00.
Pertanto la è da considerarsi inadempiente in merito agli impegni CP_1
assunti con la scrittura, in quanto ha successivamente promosso un giudizio pag. 8/10 per la separazione giudiziale in cui ha avanzato pretese diverse ed ulteriori rispetto a quanto pattuito con l'accordo transattivo;
ciò ha restituito il rapporto transatto nella situazione giuridica preesistente, facendo risorgere le ragioni, azioni ed eccezioni di cui le parti potevano disporre originariamente senza che possa ritenersi mantenuta in vita alcuna delle clausole o riconoscimenti previste nella scrittura al limitato fine di prevenire la controversia;
non risulta altresì contestato che l'opponente abbia mensilmente versato alla opposta la somma di euro 800,00 a titolo di mantenimento.
Altresì, si evidenzia come la Suprema Corte ha stabilito che “in difetto di omologazione le pattuizioni convenute antecedentemente sono prive di efficacia giuridica, a meno che non si collochino in una posizione di autonomia in quanto non collegate al regime di separazione consensuale.
(Principio affermato dalla S.C. con riguardo ad un accordo, avente ad oggetto la rinuncia alla comproprietà immobiliare da parte di un coniuge a favore dell'altro, ritenuto parte di un progetto di separazione consensuale non andato a buon fine, essendo intervenuta tra i coniugi separazione giudiziale con addebito), Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 09/04/2008, n. 9174;
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 15/12/2020, n. 28649).
Alla luce delle suesposte considerazioni l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo n. 234/2017 deve essere revocato.
La natura interpretativa del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
pag. 9/10 Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n°
234/2017 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data 27.04.2017;
-spese compensate
16/5/2024
IL GOP
M. Francesca Scala
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione ordinaria
R.G. 1772/2017
IL GOP M. Francesca Scala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MELA ROBERTA opponente e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. CALIA ANTONIETTA opposto
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 234/2017 emesso in data
27.04.2017 dal Tribunale di Tempio Pausania e notificato in data 23.06.17 con cui gli è stato intimato il pagamento in favore di Controparte_1
dell'importo di € 54.000,00 a titolo di capitale, oltre interessi dalla notifica del ricorso e del decreto e spese di procedura, liquidate in € 1.280.00 ed accessori di legge. A fondamento dell'opposizione ha dedotto che dopo varie vicissitudini legate alla separazione dalla moglie , ed al contratto Controparte_1
preliminare di acquisto dell'appartamento n. 11, della palazzina “A” del di Cala Granu, sito in comune di Arzachena, Loc. Cala Org_1
Granu - Porto Cervo, censito al N.C.E.U. con Fg. 5, part. 1235, sub 29, stipulato con la la in data 30.10.10, i coniugi avevano Org_2
sottoscritto la scrittura privata posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Ha affermato che le clausole della predetta scrittura del 30/10/10, al di là del nomen iuris attribuito dalla parti, costituivano un accordo transattivo - non novativo per la definizione dei rapporti economici dei coniugi in vista di una separazione consensuale. Ha altresì affermato che nella premessa della predetta scrittura, ai sensi della clausola n. 1) ne costituiva parte integrante e condizione essenziale, le parti davano atto della comune volontà di separarsi legalmente e che non vi sarebbe stata da parte dei medesimi alcuna richiesta di mantenimento o altre pretese oltre a quanto previsto nella scrittura stessa;
inoltre, nella clausola n. 4) il si Pt_1
obbligava a versare il saldo dell'importo pattuito all'atto di comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente per la conferma delle condizioni di separazione e si stabiliva che, fino a quando non avesse corrisposto l'intera somma di Euro 54.000,00, egli avrebbe provveduto al mantenimento della moglie mediante versamenti mensili di Euro 800,00.
Ha sostenuto che i coniugi, quindi, non avevano fatto altro che stabilire, per prevenire una causa di separazione giudiziale, l'importo che il Pt_1
avrebbe dovuto pagare alla a fronte della sua rinunzia ad ulteriori CP_1
pretese sia in ordine al mantenimento che alla casa coniugale, lasciando pag. 2/10 immutato l'oggetto della controversia che, a seguito del nuovo assetto doveva essere definita, senza che il nuovo rapporto fosse incompatibile con il precedente.
Ha dedotto che, contrariamente agli impegni assunti, la aveva poi CP_1
instaurato un giudizio per la separazione giudiziale in cui avanzava pretese diverse ed ulteriori rispetto a quanto pattuito con l'accordo transattivo, non novativo, e pertanto questo era risolto per inadempimento della stessa, restituendo il rapporto transatto nella situazione giuridica preesistente, facendo risorgere le ragioni, azioni ed eccezioni di cui le parti potevano disporre originariamente senza che potesse ritenersi mantenuta in vita alcuna delle clausole o riconoscimenti previsti in contratto al limitato fine di prevenire la controversia.
Ha dedotto altresì che essendo stato, il giudizio per separazione giudiziale intentato dalla definito con la sentenza n. 337/13 del 15.10.13, CP_1
passata in giudicato, senza che nel corso dello stesso sia stata invocata l'intervenuta transazione, questa era da ritenersi comunque vanificata e/o caducata dal sopravvenuto giudicato che, coprendo il dedotto ed il deducibile, aveva reso intangibile la situazione accertata.
Ha da ultimo affermato che nella scrittura privata posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto non poteva avvisarsi una promessa di pagamento e/o un riconoscimento di debito.
Ha chiesto:” - Annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n°
234/2017 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data 27.04.2017, stante l'insussistenza del credito azionato.- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
pag. 3/10 Si è costituita in giudizio ed ha contestato integralmente Controparte_1
l'opposizione perché priva di fondamento in fatto e in diritto, ed ha chiesto:”. In via preliminare, ai sensi dell'art.648 c.p.c., concedere con ordinanza non impugnabile l'esecuzione provvisoria del decreto
n.234/2017 r.g. Tribunale di Tempio Pausania. Nel Merito: Rigettare integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 234/2017 del Tribunale di Tempio Pausania emesso il 27.04.2017 a carico di ed Parte_1
a favore di per la somma di 54.000,00, anche per tutti i Controparte_1
motivi di cui in espositiva;
D. In subordine accertare e verificare il debito da parte di in favore di , anche per tutti Parte_1 Controparte_1
i motivi di cui in espositiva, e per l'effetto condannare al Parte_1
pagamento in favore di della somma di 54.000,00 in via Controparte_1
capitale oltre accessori rivalutazione ed interessi come per legge dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo, o quella maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio. E. In ogni caso condannare
[...]
al pagamento delle spese processuali compresi di compenso e Parte_1
spese oltre iva e Cpa al 15% e comunque come per legge vigenti tempo per tempo”
A scioglimento della riserva il giudice, rilevato che non sussistevano le condizioni di cui all'art. 648, co. 1, c.p.c. non ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ed ha onerato parte attrice a dare impulso al tentativo obbligatorio di mediazione.
Il Giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 183/6 cpc.; entrambe le parti hanno depositato relative memorie.
La causa è stata istruita con soli documenti, non essendo stato ammesso il capitolo di prova dedotto da parte opponente, e sulle conclusioni delle parti pag. 4/10 è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc e successivamente rimessa in istruttoria e poi trattenuta in decisione senza termini .
L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito indicate.
Giova innanzitutto ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine di giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria azionata originariamente, con riferimento alla situazione di fatto esistente.
Il diritto del creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere allegando fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass.
Civ 5071/09).
Posto ciò in punto di diritto la questio iuris deve essere focalizzata sulla interpretazione della scrittura privata in data 30/4/2010 e posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Si deve quindi principalmente verificare quale era la comune intenzione delle parti risultante dal complesso dell'atto.
pag. 5/10 Ebbene, da una interpretazione letterale del testo ritiene questo giudice che lo stesso possa essere qualificato come un accordo transattivo.
Come è noto, la transazione, pur modificando la fonte del rapporto obbligatorio preesistente, non ne determina necessariamente l'estinzione, potendosi configurare sia in forma novativa sia in quella non novativa, laddove soltanto la prima crea un vincolo giuridico incompatibile con il preesistente.
E, invero, quantunque l'accordo transattivo sia connotato da una certa portata innovativa, la differenza tra la transazione "novativa" e quella
"conservativa" è stata in via generale ravvisata dalla giurisprudenza della
Suprema Corte nel fatto che, nella prima, "è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale", e ciò
"perché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche", sicché di "tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l' "animus novandi", consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'"aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto" ( Cass. Sez. 1, ord. 13 marzo 2019, n.
7194), il tutto, ovviamente, sempre nella prospettiva di eliminare la "res litigiosa".
Per contro, la transazione è "conservativa" quando le parti danno vita ad un
"accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente pag. 6/10 rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un "quid medium" tra le prospettazioni iniziali" (Cass. Sez. Lav., sent. 14 giugno 2006, n. 13717).
Applicando i suddetti postulati ermeneutici al caso di specie, occorre osservare come dagli scarni elementi a disposizione non sia possibile desumere la volontà delle parti di estinguere la precedente obbligazione e costituirne una nuova.
Deve, per converso ritenersi che, nel comporre la “instauranda controversia”, le parti non abbiano inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ma si siano limitate alla concessione patrimoniale da parte del ed alla rinuncia della Pt_1
alle proprie pretese, in funzione di reciprocità rispetto alla stessa ed CP_1
in un'ottica di composizione bonaria di tutte le questioni, patrimoniali e non, connesse alla crisi coniugale.
In altri termini, deve ritenersi che le parti, attraverso un gioco di interessi e di convenienza, abbiano posto in essere un accordo "alternativo" capace, comunque, di soddisfare gli interessi di entrambe le parti;
Nella scrittura si legge testualmente nella premessa:”i coniugi sono addivenuti alla comune volontà di separarsi legalmente e non vi sarà da parte dei coniugi stessi nessuna richiesta di mantenimento o altre pretese, oltre a quanto previsto dalla presente scrittura privata”.
Nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo pag. 7/10 originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 cod. civ. sancisce, l'irrisolubilità della transazione (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
08/01/2024, n. 645).
Risulta documentalmente agli atti che la opposta in data 24.06.2011, quindi successivamente alla sottoscrizione della scrittura di transazione , abbia depositato ricorso per la separazione giudiziale nanti l'intestato Tribunale con cui, aveva chiesto tra l'altro, l'assegnazione della casa coniugale ed un assegno di mantenimento pari ad Euro 2.000,00; giudizio definito con sentenza n. 337/13 del 15.10.13, con la quale il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi respingendo le ulteriori domande spiegate dalle parti (v. All. 9 opponente).
Nella premessa della predetta scrittura che ne costituiva parte integrante e condizione essenziale, le parti davano atto della comune volontà di separarsi legalmente e che non vi sarebbe stata da parte dei medesimi alcuna richiesta di mantenimento o altre pretese oltre a quanto previsto nella scrittura stessa. Inoltre, nella clausola n. 4) il si obbligava a Pt_1
versare il saldo dell'importo pattuito all'atto di comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente per la conferma delle condizioni di separazione e si stabiliva che, fino a quando non avesse corrisposto l'intera somma di Euro 54.000,00, egli avrebbe provveduto al mantenimento della moglie mediante versamenti mensili di Euro 800,00.
Pertanto la è da considerarsi inadempiente in merito agli impegni CP_1
assunti con la scrittura, in quanto ha successivamente promosso un giudizio pag. 8/10 per la separazione giudiziale in cui ha avanzato pretese diverse ed ulteriori rispetto a quanto pattuito con l'accordo transattivo;
ciò ha restituito il rapporto transatto nella situazione giuridica preesistente, facendo risorgere le ragioni, azioni ed eccezioni di cui le parti potevano disporre originariamente senza che possa ritenersi mantenuta in vita alcuna delle clausole o riconoscimenti previste nella scrittura al limitato fine di prevenire la controversia;
non risulta altresì contestato che l'opponente abbia mensilmente versato alla opposta la somma di euro 800,00 a titolo di mantenimento.
Altresì, si evidenzia come la Suprema Corte ha stabilito che “in difetto di omologazione le pattuizioni convenute antecedentemente sono prive di efficacia giuridica, a meno che non si collochino in una posizione di autonomia in quanto non collegate al regime di separazione consensuale.
(Principio affermato dalla S.C. con riguardo ad un accordo, avente ad oggetto la rinuncia alla comproprietà immobiliare da parte di un coniuge a favore dell'altro, ritenuto parte di un progetto di separazione consensuale non andato a buon fine, essendo intervenuta tra i coniugi separazione giudiziale con addebito), Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 09/04/2008, n. 9174;
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 15/12/2020, n. 28649).
Alla luce delle suesposte considerazioni l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo n. 234/2017 deve essere revocato.
La natura interpretativa del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
pag. 9/10 Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n°
234/2017 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data 27.04.2017;
-spese compensate
16/5/2024
IL GOP
M. Francesca Scala
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