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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/04/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 17/04/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 8613/2023, promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. CALABRO FRANCESCO RICORRENTE contro
, nato in [...] il [...]; P_ con il patrocinio degli Avv.ti INVERARDI ALICE e CORDIOLI ANNALISA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. Con citazione depositata il 4.7.23, ha convenuto in giudizio Parte_1
per la dichiarazione di paternità del figlio , nato a [...] il [...], P_ Per_1 nonché per le connesse statuizioni economiche.
Il resistente si è costituito in giudizio il 7.11.23, chiedendo il rigetto delle domande.
Con decreto del 25.11.23 il giudice ha convertito il rito da ordinario nel c.d. rito unico famiglia, assegnando i termini per le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie il 14.2.24, il 22.2.24 e il 28.2.24 e sono infine comparse all'udienza del 5.3.24. Il giudice ha disposto una c.t.u. genetica, affidata al dott. Luca Salvaderi, con ordinanza dell'8.3.24. La relazione è stata depositata il 22.7.24.
Le parti sono comparse all'udienza del 10.9.24. Con ordinanza del 20.9.24, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha assegnato i termini per gli scritti conclusivi. Tuttavia, il 12.11.24 la ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio. Con decreto del 14.11.24 è stata confermata l'udienza di rimessione al Collegio in trattazione scritta, che si è tenuta il 4.2.25.
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2. Le conclusioni della ricorrente (come da memoria del 28.2.24, prima della rinuncia) sono state:
«A) Accertarsi e dichiararsi giudizialmente che il convenuto è il padre biologico del minore P_
(C.F. ) nato a [...] il [...]; B) Porre Persona_2 C.F._1
a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere in favore del minore P_ Persona_2
, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, un assegno di mantenimento nella misura di € 1.500,00
[...]
(millecinquecento/00) mensili, con decorrenza dalla data della domanda e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie;
C) Accertarsi e dichiararsi che il convenuto ha violato, per le ragioni esposte in narrativa, gli obblighi genitoriali nei confronti del figlio conseguenti alla sua Persona_2 procreazione e condannarlo, pertanto, al riconoscimento del danno patrimoniale quantificato in € 80.000,00 Per_ (ottantamila/00), considerando l'età di e gli enormi sacrifici economici dell'attrice, o nella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia, o in subordine da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.; D) Accertarsi e dichiararsi che il convenuto ha violato, per le ragioni esposte in narrativa, gli obblighi genitoriali nei confronti del figlio
[...]
conseguenti alla sua procreazione e condannarlo, pertanto, al riconoscimento del danno non patrimoniale Persona_2 quantificato in € 80.000,00 (ottantamila/00), o in subordine da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.; E) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gavardo (BS), l'annotazione della emananda sentenza nei registri dello stato civile, al passaggio in giudicato;
F) Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, oltre accessori come per legge».
Le conclusioni del resistente (come da memoria del 28.1.25) sono state:
«Confida che il Giudice rigetti tutte le domande di parte attrice a seguito degli esiti della C.T.U. espletata e condanni la stessa al pagamento di tutte le spese del presente Giudizio ex art 91 c.p.c., nonché la condanni al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c. per aver promosso lite temeraria».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 6.7.23, non ha presentato osservazioni.
3. La rinuncia della ricorrente agli atti del giudizio non è stata accettata dal resistente, avente interesse alla prosecuzione, sicché la causa deve essere decisa nel merito.
La consulenza tecnica d'ufficio – a seguito di un doppio controllo, salivare ed ematico – ha confermato la maternità, ma escluso con certezza che la paternità del minore sia in capo al resistente: «Dalla comparazione diretta dei profili ottenuti è emerso quanto segue: – non vi è compatibilità genetica tra il profilo relativo a
e quello relativo a , poiché su 24 regioni in esame solo 6 alleli Persona_3 Persona_2 sono compatibili tra i due profili, vale a dire che gli alleli relativi al profilo di sono presenti solo 6 Persona_2 volte nel profilo di (vds tabella allegata) – vi è compatibilità genetica completa tra il Persona_3 profilo relativo a e quello relativo a , confermando pertanto la maternità Parte_1 Persona_2
(vds tabella allegata). Si precisa che, visti i risultati ottenuti, le analisi sono state eseguite in doppio. Sono state poi ripetute una terza volta mediante analisi della matrice ematica […] Dal confronto diretto dei profili dei soggetti interessati è emerso che non vi è compatibilità genetica fra il profilo di e quello relativo a Persona_3 [...]
; in altre parole è possibile affermare che non è il figlio biologico di Persona_2 Persona_2 [...]
(pp. 9-10). Persona_3
Ne deriva che non possano trovare accoglimento la domanda principale e, di conseguenza, tutte le altre. Per_ Tuttavia, il resistente «ha nel corso del tempo stabilito una relazione affettiva con il piccolo che oggi lo chiama papà» (punto 30 della comparsa di costituzione); lo ha mantenuto economicamente;
ha trascorso momenti significativi con lui. Come rappresentato all'udienza del 10.9.24, la preoccupazione del Per Tribunale è dunque che non venga improvvisamente e totalmente deprivato di un rapporto così importante nella sua vita. Il resistente, in quella sede, ha dichiarato «tengo al bambino anche se non sono il padre biologico, ma non vorrei più sapere della madre che ha cercato di rovinare la mia famiglia». Purtroppo, pare che
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nei mesi seguenti la relazione sia stata invece interrotta a causa della resistenza della madre, resasi di fatto irreperibile (cfr. note del 28.1.25). Questo trauma subìto dal bambino e la circostanza che l'unica esercente la responsabilità genitoriale sia la madre (di cui il resistente ha descritto tratti che possono rappresentare un pregiudizio per il minore) consigliano di inoltrare questa sentenza alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia, per un opportuno monitoraggio.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è della ricorrente.
A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile basso (scaglione da
€ 26.001 a € 52.000). Si possono liquidare: € 1701 per la fase di studio (medio); € 1204 per la fase introduttiva (medio); € 1806 per la fase istruttoria (medio); nulla per la fase decisionale (risoltasi nelle brevi note del 28.1.25, in mancanza di contraddittorio). Al totale (€ 4711) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
La ricorrente dovrà sostenere inoltre per intero le spese di c.t.u., come liquidate nel decreto del 20.9.24.
Non si ravvisano di contro i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., dal momento che – sebbene abbia negato la paternità – il resistente ha ammesso di essersi preso cura del minore per quasi dieci anni: l'accertamento genetico è risultato dunque indispensabile.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza: rigetta le domande della ricorrente;
a titolo di spese di lite, condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente di € 4711,00 per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate;
pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di c.t.u. per intero.
Si comunichi alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia.
Brescia, 17/04/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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