Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/04/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2967/2016 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2967/2016 r.g.c.a. assegnata in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. 1, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 31 marzo 2025
TRA
(c.f. ) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Roma e ivi residente, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Mariani Giuseppe (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
Studio sito in Muro Lucano (PZ) alla Via So-pra Maddalena n. 4
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro in ca-rica, TRIBUNALE DI POTENZA -
[...]
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza (c.f. , presso i cui uffici siti P.IVA_3 in Potenza al Corso XVIII Agosto n. 46 sono domiciliati ope legis
- APPELLATI -
NONCHÈ
c.f. ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_4 rappresentante pro tempore
- APPELLATA CONTUMACE -
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo CONCLUSIONI: Come rassegnate all'udienza del 29.01.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in appello notificato il 25.08.2016, l'odierno appellante impugnava la sentenza n. 237/2016 del Giudice di Pace di Bella, resa nel giudizio recante n. R.G. 238/2015, emessa in data 28.04.2016 e pubblicata in data 05.05.2016, con la quale il Giudice di prime cure rigettava la domanda proposta dal Sig. relativa all'opposizione avverso cartella Parte_1
esattoriale, dichiarava la contumacia di in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, dichiarava inammissibile il ri-corso, compensando integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Parte appellante censurava la sentenza di primo grado, ritenendola nulla e ingiusta per aver il Giudice di Pace errato nella valutazione dei fatti, in quanto lo stesso non avrebbe tenuto debito conto della ricostruzione operata dal ricorrente nel ricorso in opposizione a cartella esattoriale laddove erano state esplicitate le motivazioni nel merito poste alla ba-se della richiesta di annullamento della ridetta cartella e della contestuale condanna del
[...]
e della ciascuna nel proprio titolo. Controparte_1 Controparte_3
Assumeva parte appellante che la cartella impugnata traeva origine dalla condanna al pa-gamento di una somma di denaro in favore della CP_4 Pt_2
e che lo stesso sarebbe stato edotto del titolo solamente in
[...] occasione della notifica della anzidetta car-tella allorquando sia l'odierno appellante che il suo difensore venivano a conoscenza dell'esistenza di un giudizio incardinato presso la Corte Suprema di Cassazione conse-guito a una riqualificazione ex officio, operata dal GIP di Potenza, di un'istanza di disse- questro. Parte appellante rilevava, quindi, che il procedimento de quo, originato da un ricorso per Cassazione, proposto non su impulso della parte o del difensore ma arbitra-riamente dal GIP, avrebbe impedito all'odierno appellante di apprestare una adeguata e pronta difesa nel contraddittorio tra le parti. Chiedeva, pertanto, la riforma della senten-za impugnata e, per l'effetto, l'annullamento della cartella esattoriale poiché riferita a una condanna di pagamento in favore della Cassa delle ammende irrogata in assenza dei presupposti richiesti dalla legge, la condanna di nonché Controparte_3 del , ciascuno nel proprio titolo e in solido tra loro, Controparte_1 al pagamento delle spe-se del doppio grado di giudizio.
Si costituiva, con comparsa di risposta del 17.11.2016 e depositata in data 22.11.2016, il Controparte_5
, il quale rilevava come il ricorrente non avesse
[...] contestato alcun vizio della procedura esecu-tiva né tantomeno l'esistenza del titolo ma censurava il procedimento definito con la sentenza della Corte
Suprema di Cassazione, emessa in data 09.07.2013, avvalendosi, in maniera inammissibile, del mezzo dell'appello quale rimedio al decisum della
. Riteneva, infatti, parte appellata che, qualora ammissibile e Parte_3 ricorrendone i presuppo-sti, il solo rimedio che l'odierno appellante avrebbe potuto esperire sarebbe stata la revi-sione e/o revocazione di quel giudicato e che il primo Giudice rettamente aveva rigettato la domanda ex adverso proposta. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello in quanto in-fondato e, in considerazione della pretestuosità dell'impugnazione, la condanna alle spe-se dell'odierno appellante.
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L'udienza di prima comparizione, sia in considerazione del programma di definizione per le cd. “cause vetuste” ossia per le cause ultradecennali adottato in analogia all'attuazione del cd. “Programma Strasburgo” di Torino che in ragione del gravoso cari-co del ruolo veniva rinviata all'udienza del 20.06.2017 all'esito della quale il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e rinviava la causa, Controparte_3 per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'11.09.2018. A seguito di ulteriori differimenti, la causa veniva rinviata all'udienza del 29.01.2025 nella quale il Giudice riservava la causa in decisione con l'assegnazione del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il motivo di appello non ha pregio concretandosi in censure infondate, perché smentite dal contenuto dell'impugnata sentenza e, in ogni caso, apodittiche poiché implicanti ri-lievi critici e valutazioni di fatto indeducibili in questa sede.
Vale osservare che il sistema di riscossione esattoriale delineato dal D.P.R. n. 602 del 1973 si snoda attraverso una serie di atti prodromici all'inizio dell'esecuzione forzata ve-ra e propria e una serie di atti esecutivi in senso stretto, caratterizzati nel loro complesso da peculiarità (come il ruolo limitato ad attività eventuali, episodiche e necessariamente sollecitate dall'interessato svolto dal Giudice dell'esecuzione esattoriale, la particolare natura del titolo esecutivo e la riserva in capo all'Agente della riscossione del compimen-to degli atti funzionali all'avvio dell'espropriazione) che trovano il proprio fondamento nella finalità di agevolare il soddisfacimento dei crediti dello
Stato e degli enti pubblici. Gli atti prodromici all'inizio dell'esecuzione forzata esattoriale sono il ruolo (che costi-tuisce il titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 602 del
1973 e la cui forma-zione è di competenza dell'Ente impositore), la cartella di pagamento in cui confluisce il ruolo - con cui l'Agente della riscossione intima al contribuente il pagamento della som-ma dovuta e che costituisce l'equivalente dell'atto di precetto -, il fermo di beni mobili registrati e l'iscrizione di ipoteca, i quali non costituiscono atti esecutivi, ma sono stru- mentali a fare pressione sul debitore affinché adempia spontaneamente, l'intimazione di pagamento o l'avviso che, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, il Concessio-nario deve notificare al contribuente una volta decorso un anno dalla notifica della car-tella di pagamento, non potendo altrimenti procedere al compimento del pignoramento e all'avvio dell'espropriazione forzata, e altri atti di diffida e messa in mora, funzionali ad ottenere l'adempimento spontaneo della pretesa creditoria consacrata nel ruolo. Alcuni di tali atti funzionali all'avvio dell'esecuzione esattoriale (fermo
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dei beni mobili registra-ti, iscrizione di ipoteca sugli immobili e atti di diffida e messa in mora) sono soltanto fa-coltativi ed eventuali, in quanto finalizzati semplicemente a favorire il sollecito soddisfa-cimento della pretesa creditoria facente capo all'Ente impositore, mentre gli altri atti prodromici (ruolo, notifica della cartella di pagamento e avviso ex art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973 decorso un anno dalla notifica della cartella senza che sia stato dato inizio all'esecuzione forzata) sono atti essenziali nella sequenza procedimentale descritta dalla legge e che conduce all'espropriazione forzata e, pur avendo rilievo autonomo, sono in-terdipendenti fra loro nel senso che il difetto o l'invalidità di uno di essi si ripercuote ne-cessariamente sulla validità degli atti successivi consequenziali, quale vizio della sequen-za procedimentale inderogabilmente prevista dalla legge.
Quanto al ruolo, che costituisce il primo atto del procedimento di riscossione esattoriale, l'art. 49, co. 1, del D.P.R. n. 602 del 1973 prevede che per la riscossione delle somme non pagate l'Agente della riscossione procede a esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo. Pertanto, nella riscossione coattiva il titolo esecutivo, che attribuisce all'Ente impositore e all'Agente della riscossione il diritto di procedere a ese-cuzione forzata nei confronti del contribuente, è costituito dal ruolo, il quale è disciplina-to dall'art. 10 lettera b) del D.P.R. n. 602 del 1973, e consiste nell'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute (per imposte, sanzioni e interessi), che viene formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del Concessionario, è sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato (con la sottoscrizione il ruolo acquisita efficacia di tito-lo esecutivo) e deve contenere il numero di codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diventa esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento o, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa: quin-di, il ruolo è un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di altre entrate, ove previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse) proprio dell'Ente impositore e tipico nella forma e nel contenuto sostanziale.
Tanto premesso, sul piano generale della struttura del procedimento di riscossione coat-tiva, occorre verificare se, nel caso che ci occupa, la cartella di pagamento impugnata sia stata o meno preceduta, nella sequenza procedimentale che ha condotto alla notifica, dalla formazione di un valido titolo esecutivo.
La cartella di pagamento attiene al ruolo n. 2015/000607 Atti giudiziari 2015, reso ese-cutivo in data 19.11.2014, avente ad oggetto le spese processuali e le somme da versare alla delle ammende dovute al CP_4 Controparte_1
in forza della sentenza n. 42157 emessa in data 09.07.2013 dalla
[...]
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Pe-nale (cfr. doc. 6 fascicolo di parte appellante). Con la ridetta sentenza, il Supremo Collegio condannava l'odierno appellante al paga-mento delle spese processuali e della somma di euro 1.021,88 in
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favore della Tale pronuncia è divenuta irrevocabile in Controparte_6 data 06.09.2013.
Il , in data 23.09.2010 ha stipulato una convenzione Controparte_1 con in forza della quale, pur rimanendo titolare dei CP_3 Controparte_7 crediti in materia di spese di giustizia, ne ha trasferito la gestione alla ridetta società: pertanto, riveste la qualità di gestore delle Controparte_8 attività esecutive funzionali al recupero dei crediti di giustizia, ovverossia alla riscossione delle spese di giustizia e delle pene pecu-niarie conseguenti a provvedimenti giudiziari passati in giudicato o diventati definitivi.
Nel caso di specie, il credito vantato dal nei Controparte_1 confronti del Sig. , trovando fondamento nella sentenza Parte_1 penale di condanna, divenuta ir-revocabile, si qualifica come credito in materia di spese di giustizia che ha, correttamente, CP_3 Controparte_7 proceduto a iscrivere a ruolo. Viepiù che l'odierno appellante si è avvalso del gravame in maniera impropria utilizzan-do lo stesso quale espediente (cosa che - invece - non è) al passaggio in giudicato della sentenza della Cassazione il cui unico rimedio possibile sarebbe stato, piuttosto, come sostenuto anche dall'appellato, la proposizione un'azione di revisione o di revocazione di quel giudicato. Per le suesposte ragioni, l'appello non è meritevole di accoglimento e, conseguentemen-te, va respinto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c., facen-do riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e vanno liquidate, secondo lo scaglio-ne di valore fino a euro 1.101,00, secondo i valori medi, esclusa la fase istruttoria, in eu-ro 462,00 per compensi, oltre Iva,
Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, definitiva-mente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di - Pt_1 Controparte_1
TRIBUNALE DI POTENZA - Controparte_9
[...]
- Dichiara la contumacia di Controparte_3
- Rigetta l'appello, confermando la cartella di pagamento n. 097-2015- 0001533467000 contenente la richiesta di pagamento della somma di euro 1.021,88 e, per l'effetto;
- Condanna il Sig. al rimborso, nei confronti del Parte_1
e Tribunale Di Potenza - Ufficio Recuperi Spese Di Controparte_1
Giustizia, al paga-mento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate
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in euro 462,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 9 aprile 2025
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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