Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 3481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3481 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del
6.05.2025, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 11227/2023
tra
, in persona del legale rappr.te Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Cardillo con il quale è elett.te domiciliato in
Napoli alla via Santa Lucia n.29, giusta procura in atti;
opponente e
rapp.to e difeso dall'Avv. Arturo d'Albero con il quale è elett.te CP_1
domiciliato in Marigliano, Corso Umberto I, n. 53, giusta procura in atti;
opposto
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 14.06.2023 e ritualmente notificato, l'opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 553/23 notificato in data
08.05.2023 con il quale il Tribunale di Napoli - sez. Lavoro – le ingiungeva di pagare in
titolo di differenze retributive calcolate sul superiore parametro di inquadramento 230 del CCNL Autoferrotranvieri;
ingiungeva, altresì, alla società il pagamento delle spese del procedimento quantificate in € 2.000,00 oltre IVA, CPA. Pertanto, concludeva chiedendo l'annullamento e la revoca del decreto ingiuntivo n. 553/2023 per infondatezza del ricorso e della procedura monitoria e, comunque, per l'inesistenza del credito azionato.
Si costituiva l'opposto chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo n. CP_1
553/2023, il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante, disposta c.t.u. contabile, e poi decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente.
L' opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Come già osservato nell' ordinanza del Tribunale resa in corso di causa, il primo motivo di opposizione, incentrato su una dedotta carenza di prova documentale idonea all' emissione del decreto ingiuntivo impugnato ex art. 633 c.p.c., va respinto.
E' pacifico invero che tra i contendenti sia intervenuta sentenza di questo Tribunale n.
565/23 del 12.1.2023 ,divenuta cosa giudicata, che ha così testualmente disposto:
“Accerta che il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato nel parametro 230 con la qualifica di C.U.O.T.A. (Capo di Unità Organizzativa Tecnico/Amministrativa dal
1.6.2012 fino al riconoscimento del 1 luglio dell'anno 2019 condannando pertanto la società al pagamento nei confronti del ricorrente delle differenze retributive maturate tra il parametro 205, in possesso del ricorrente, e il parametro 230 riconosciuto, oltre interessi legali”.
Conseguentemente, il credito, all' epoca in cui venne emanato il decreto ingiuntivo n.
553/2023 oggetto di opposizione, era certo nell' an anche se non liquido. Tuttavia, come stabilito dalla Suprema Corte con orientamento consolidato
“L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso - sicché la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione. Ne consegue che l'opponente
è privo di interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare l'opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia maturata immediatamente dopo e comunque prima della definizione del giudizio di opposizione.
(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione mediante il quale l'originario opponente si limitava a contestare la sussistenza dei caratteri della liquidità ed esigibilità del credito all'epoca della proposizione della domanda monitoria).
Pertanto tale motivo di opposizione è superato dall' apertura del presente giudizio a cognizione piena azionato sulla scorta del titolo giudiziale ( sentenza n. 565/23 del
12.1.2023 in atti) divenuto irrevocabile. Certamente quindi è lecito nel giudizio di opposizione procedere alla quantificazione del credito spettante all' opposto già accertato nell' an.
A tal fine il Tribunale ha ritenuto che la ctu contabile disposta nel corso del giudizio che condusse al titolo esecutivo sulla scorta del quale venne emesso il decreto ingiuntivo non potesse essere utilizzata in questa sede ai fini della quantificazione del credito vantato dal osto che dalla lettura della sentenza si evince con chiarezza CP_1
che, in applicazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, il giudice di prime cure non fece alcun utilizzo del contributo del tecnico all' epoca nominato in corso di causa rinviando in merito alla determinazione del dovuto. Considerate poi le osservazioni ed eccezioni sollevate dalla è apparso opportuno procedere alla nomina di un nuovo ctu che , su impulso di questo giudice, ha provveduto ad approfondire le indagini rispondendo ai rilievi formulati dall' azienda in sede di opposizione tenendo conto delle direttive compendiate nel quesito elaborato dal giudicante.
A tal ultimo proposito il Tribunale ha rilevato come dall'esame degli accordi collettivi che condussero alla fusione di nella dagli accordi Controparte_2 Parte_1
sindacali aziendali e dall' analisi delle buste paga in atti si potessero trarre le seguenti conclusioni: che l' opposto in data 1.11.2013 passò alle dipendenze della in virtù di un Parte_1
fenomeno ( fusione di nell' azienda attuale datrice) inquadrabile nel Controparte_2
trasferimento di azienda di cui all' art.
2.112 c.c. assumendosi la nuova datrice tutti gli impegni normativi e retributivi già in essere presso la cedente ed al contempo dovendo garantire al nuovo dipendente il medesimo trattamento economico vigente presso essa cessionaria senza alcuna distinzione rispetto ai propri dipendenti già in forze distinzione che, a ben vedere, non emerge dagli atti processuali;
che il nne inquadrato, senza soluzione di continuità, secondo il sistema di CP_1
classificazione vigente in ANM ( parametro 205 come si ricava anche dalle buste paga prodotte); che la sentenza sulla scorta della quale venne emesso il decreto ingiuntivo, come detto, inserì invece l' opposto, in via retroattiva, nel “parametro 230 con la qualifica di
C.U.O.T.A. (Capo di Unità Organizzativa Tecnico/Amministrativa dal 1.6.2012 fino al riconoscimento amministrativo del 1 luglio dell'anno 2019”; che ,conseguentemente, il c.t.u. nominato in corso di causa ha ricevuto l' incarico di calcolare le differenze retributive lorde nel periodo temporale stabilito in sentenza ( e cioè dal 1.6.2012 fino al riconoscimento del 1 luglio dell'anno 2019”;) tra il parametro
205 assegnato al lavoratore, e quello riconosciutogli in sentenza ( 230) applicando anche il superminimo di funzione contemplato dall' accordo sindacale aziendale del 20.3.2000 ( c.f.r. doc. 6 di parte opposta) spettante ai livelli I e II ( nei quali è pacificamente inquadrato il spungendo non solo quanto già liquidato dalla CP_1
datrice nei periodi in cui, di fatto, vennero assegnate mansioni superiori regolarmente retribuite ( periodi dal 04.05.15 al 15.10.15; dal 01.02.16 al 30.09.16; dal 08.11.16 al
07.02.17; dal 23.02.17 al 30.06.17) come emerge dalle buste paga ( allegato 7 di parte opponente) ma anche sottraendo dal calcolo quanto erogato a titolo di eventuale straordinario , indennità di livello, reperibilità e ogni altro compenso legato alle mansioni professionali disimpegnate.
Su questo ultimo profilo infatti è chiara la dizione dell' accordo sindacale aziendale del
20.3.2000 che ha disegnato detto emolumento ( denominato anche “SMF”) con il carattere della onnicomprensività specificandone le voci assorbite con esclusione del solo lavoro festivo e notturno che va retribuito a parte.
Non può invece accogliersi la tesi di parte opponente secondo cui dal calcolo andrebbe anche escluso il superminimo riconosciuto in via continuativa al n dal 1°.4.2008 CP_1
( c.f.r. lettera doc. n. 8 di parte opposta) in quanto trattasi chiaramente di una indennità non assorbile in quella sindacale collettiva di cui si è detto secondo la dizione dell' accordo stesso sottoscritto dalle parti sociali. Queste ultime hanno difatti ritenuto assorbite le sole indennità retributive legate alle specifiche prestazioni professionali e non già il superminimo “ad personam” assegnato al dipendente a titolo di riconoscimento delle peculiari attitudini dello stesso e dei suoi meriti personali.
Il CTU Dr. ha provveduto a svolgere compiutamente l' incarico Persona_1
affidatogli giungendo a quantificare l' esatto importo dovuto al dipendente a titolo di differenze retributive maturate tra il parametro riconosciutogli dall' azienda fino al
30.6.2019 ( parametro 205) e quello dovuto per effetto del giudicato cristallizzato nella sentenza n. 565/2023 del 12.1.2023 ( parametro 230).
Il periodo temporale stabilito in sentenza ( e cioè dal 1.6.2012 fino al riconoscimento del 1 luglio dell'anno 2019”) è stato analizzato dal tecnico con il ricorso a calcoli minuziosi allegati alla relazione peritale. Il c.t.u. ha applicato gli accordi nazionali di settore ed ha altresì tenuto conto delle voci retributive ricavabili dagli accordi sindacali applicati dall' azienda. Nei calcoli, secondo le direttive del Tribunale, ha trovato ingresso anche il superminimo di funzione contemplato dall' accordo sindacale aziendale del 20.3.2000 ( c.f.r. doc. 6 di parte opposta) con la sottrazione dal dovuto non solo di quanto già liquidato dalla datrice nei periodi in cui, di fatto, vennero assegnate mansioni superiori regolarmente retribuite ( periodi dal 04.05.15 al
15.10.15; dal 01.02.16 al 30.09.16; dal 08.11.16 al 07.02.17; dal 23.02.17 al 30.06.17) come emerge dalle buste paga ( allegato 7 di parte opponente) ma anche di quanto erogato a titolo di eventuale straordinario , indennità di livello, reperibilità e ogni altro compenso legato alle mansioni professionali disimpegnate ( indennità di mansione).
I suddetti calcoli hanno evidenziato, in un primo momento, che il totale delle retribuzioni dovute nel periodo da giugno 2012 a giugno 2019 era pari ad euro
294.892,11 mentre la somma delle retribuzioni percepite dal ammontava ad CP_1
euro 266.068, 16. Il c.t.u. ne ha dedotto una differenza dovuta corrispondente ad euro
28.823,95.
Tuttavia, sulla base dei rilievi formulati dall' azienda opponente, e rielaborati i calcoli dal ctu, ritiene il Tribunale che la somma dovuta per differenza tra il parametro superiore spettante e quello inferiore applicato, sia pari ad euro 22.887,25.
Invero, come eccepito dalla nelle sue note critiche alla ctu, non è dovuta innanzitutto l' indennità di quadro inizialmente presa in considerazione dal tecnico nominato.
A ben vedere, dall' analisi dell' Accordo Nazionale del 27 novembre 2000 si ricava che l' art. 36 disegna la qualifica di quadro come propria esclusivamente del personale di primo e secondo livello al quale l' azienda riconosca , all' esito di valutazioni discrezionali aventi ad oggetto determinati parametri valutativi, capacità ed attitudini funzionali al perseguimento e sviluppo degli obiettivi dell' impresa di particolare rilevanza. Dunque, tale indennità, come osservato dalla difesa della non è Parte_1
automatica e, nella specie, non può essere attribuita al in mancanza del CP_1
conferimento, da parte della datrice, della relativa qualifica. Infatti dalle buste paga si evince che l' opposto ricopre la qualifica di impiegato e non già di quadro. L' emolumento in esame va pertanto espunto dal calcolo iniziale.
Va altresì eliso dal calcolo il premio di risultato ( vedasi sul punto l' accordo del 3.7.2007 allegato dalla datrice ai suoi rilievi critici) posto che il relativo importo ,che risulta già corrisposto in busta paga al lavoratore, non diverge da quello corrispondente al parametro superiore. Si tratta difatti di un emolumento erogato dall' allora n misura fissa a tutto il personale senza distinzione di sorta in base Controparte_2
alle qualifiche rivestite.
I rilievi critici elevati dall' opposto non hanno invece alcun pregio.
Quanto alle pretese differenze a titolo di straordinario, indennità di turno e di mansione che non sarebbero state prese in considerazione, correttamente il ctu ha operato i calcoli tenendo conto del quesito impostogli dal giudicante laddove chiaramente si è, come sopra esposto, evidenziato che l'accordo sindacale aziendale del 20.3.2000 ha disegnato l' emolumento denominato anche “SMF” ovvero superminimo di funzione con il carattere della onnicomprensività specificandone le voci assorbite con esclusione del solo lavoro festivo e notturno che va retribuito a parte. Dunque il rilievo è infondato. Parimenti l' ammontare dell' indennità di funzione indicato dal tecnico in euro 284,05 appare ineccepibile mentre quello suggerito dalla parte è errato perché calcolato in lire.
Conclusivamente, revocato il decreto ingiuntivo opposto, va condannata l'
[...]
a versare a , a titolo di differenze Parte_1 CP_1
retributive, per le causali di cui in parte motiva, la complessiva somma di euro
22.887,25, oltre interessi nella misura di legge. Le spese, in omaggio al principio di soccombenza sostanziale, vanno poste a carico della società opponente.
Le spese di c.t.u. , liquidate con separato decreto, vengono poste a carico dell' azienda datrice.
P.Q.M.
Revoca il decreto ingiuntivo n. 553/2023 del 4.5.2023.
Condanna l' in persona del suo legale Parte_1
rapp.te pro tempore- a versare a , a titolo di differenze retributive, per le CP_1
causali di cui in parte motiva, la complessiva somma di euro 22.887,25, oltre interessi nella misura di legge.
Condanna altresì la società opponente alle spese di lite, che liquida in complessivi euro
2.250,00, comprensivi di spese generali, oltre Iva e Cpa, con attribuzione.
Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto.
Si comunichi.
Napoli, il 6.5.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero