Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00041/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00237/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 237 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ex lege in Trento, largo Porta Nuova, 9;
per l’ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di Bolano n. -OMISSIS- del -OMISSIS- relativa al pagamento delle spese legali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano;
Vista la nota congiunta del 6.2.2026, con la quale le parti “dichiarano concordemente di rinunciare agli atti del giudizio a spese compensate”;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa Edith Engl e uditi per le parti i difensori, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data -OMISSIS- e depositato in data 16.11.2025 parte ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112 c.p.a. per l’ottemperanza della sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, modificata per correzione di errore materiale con ordinanza del -OMISSIS-, passata in giudicato il -OMISSIS- e dichiarata esecutiva in data -OMISSIS-. La predetta decisione, in accoglimento dell’opposizione avverso una sanzione amministrativa per violazione dell’art. 126- bis del codice della strada, aveva condannato l’Amministrazione pubblica al pagamento delle spese legali in suo favore, quale difensore antistatario. Per l’effetto il ricorrente ha chiesto che venga ordinato all’Amministrazione di corrispondere l’importo dovuto in forza dell’atto di precetto notificato il -OMISSIS-, pari a € -OMISSIS- (di cui € -OMISSIS- per spese legali liquidate in sentenza e € -OMISSIS- per spese di precetto, oltre accessori di legge).
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno - Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, il quale con memoria del 18.12.2025 ha rappresentato che in data 24.10.2025 era stata versata al ricorrente la somma di € -OMISSIS-, eccependo, quindi, l’improcedibilità del giudizio, per sopravvenuto difetto di interesse.
Alla Camera di consiglio del 13 gennaio 2026 fissata per la decisione della causa, il Presidente ha rilevato l’eventuale irricevibilità del ricorso, atteso che l’art. 87, comma 3, c.p.a. ha sancito il termine perentorio di 15 giorno per il deposito del ricorso, rinviando, su richiesta di parte ricorrente, la causa alla Camera di consiglio del 10 febbraio 2026, al fine di consentire una presa di posizione sulla questione di rito.
In vista dell’udienza è stata depositato un atto con il quale il ricorrente e la parte resistente hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare a tutti gli atti del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese.
Alla Camera di consiglio del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Per costante giurisprudenza, il processo amministrativo è un processo di parti e quindi vige il principio della piena disponibilità dell'interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione (Consiglio di Stato, VII, n. 6044/2025 e II, n. 2868/2021).
In forza del principio dispositivo che regola il processo amministrativo, il Collegio non può che prendere atto della “rinuncia congiunta” delle parti a tutti gli atti del giudizio depositata il 6.2.2026.
Nel caso di specie, la presentazione di una dichiarazione congiunta dei difensori delle parti di rinuncia al giudizio deve essere configurata come rinuncia formale, a cui consegue, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c) c.p.a., la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Deve dunque procedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio.
Spese compensate in considerazione dell’adesione dell’Amministrazione resistente e del complessivo andamento del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP IK, Presidente
Edith Engl, Consigliere, Estensore
Alda Dellantonio, Consigliere
Andrea Sacchetti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Edith Engl | EP IK |
IL SEGRETARIO