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Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/10/2024, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 732/2022 R.G. promosso
DA
, cod. fisc. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Rita Mammino, per procura in calce al ricorso in appello
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Trovati, Maria Rosaria Battiato,
Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese, Valentina Schilirò;
Appellato
OGGETTO: ripetizione indebito assistenziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.7.2020 adiva il Tribunale di Parte_1
Catania giudice del lavoro al fine di far dichiarare illegittima la richiesta dell' di restituzione della somma indebita di €. 23.015,13, di cui alla nota CP_1
del 30.5.2018 ed alla successiva nota del 4.6.2018. Con sentenza n. 1476/2022 del 21.4.2022, il Tribunale, richiamato l'art. 52, comma 2, della legge n.88/1989 (secondo cui le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato) e l'art.13, commi 1 e 2, legge 412/1991 (secondo cui “le disposizioni di cui all'articolo 52 comma 2 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. L' procede annualmente alla verifica delle CP_1
situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”), richiamati altresì i principi giurisprudenziali formulati dalla Cassazione in ordine all'indebito previdenziale, rilevava che nel caso in esame vi era stata una modifica dei dati reddituali della Dottore e non un errore dell' nella determinazione della CP_1
pensione; aggiungeva che in ogni caso la ricorrente non aveva fornito prova della sussistenza dei presupposti per l'erogazione della prestazione;
rigettava pertanto il ricorso compensando tra le parti le spese processuali.
Avverso la citata sentenza proponeva appello la soccombente con ricorso depositato il 10.8.2022.
Si costituiva l che resisteva al gravame. CP_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 19 settembre 2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, da intendersi integralmente richiamato e riportato in sintesi, lamenta la violazione e/o falsa Parte_1
applicazione degli artt. 52, comma 2, della legge n.88/1989 e 13, commi 1 e
2, legge 412/1991. Deduce che il tribunale ha omesso di accertare la sussistenza del dolo quale fattore determinante la richiesta dell' di CP_1
ripetere le somme corrisposte;
nella specie il dolo doveva escludersi in quanto essa appellante aveva regolarmente comunicato i modelli RED senza omettere alcun dato reddituale ed aveva trasmesso le proprie dichiarazioni reddituali all'amministrazione finanziaria, tanto è vero che l'Agenzia delle
Entrate aveva incassato le relative imposte.
Assume che l' era già a conoscenza dei dati reddituali di essa CP_1
appellante, atteso che ella era stata assunta con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato - prodotto nel giudizio di primo grado -, era soggetta alle trattenute IRPEF ed al versamento dei contributi allo stesso ente previdenziale erogatore della pensione di invalidità.
Ribadisce che il decidente ha erroneamente applicato la normativa di riferimento in quanto i dati reddituali di essa appellante erano certi, sia per le citate comunicazioni RED annuali, che escludevano ogni presunto dolo, sia per le avvenute comunicazioni all'amministrazione finanziaria;
evidenzia che “ …L non ha adempiuto all'obbligo di procedere annualmente alla CP_1
verifica dei redditi incorrendo nell'errore di versare i ratei pensionistici nonostante i dati reddituali certi, non sussistendo nella fattispecie, la condizione normata in presenza della quale si deve ritenere legittima
l'azione di ripetizione da parte dell ”; evidenzia che, in conseguenza CP_2
di tale situazione, il tribunale avrebbe dovuto escludere la ripetibilità delle somme.
2. Con il secondo motivo, l'appellante si duole della violazione dell'art.112
c.p.c., non avendo il decidente posto alla base della decisione gravata i fatti così come indicati nel ricorso introduttivo del giudizio, comprovati dalla documentazione allegata.
3. Con il terzo motivo lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la non avesse provato la sussistenza dei presupposti per Pt_1
l'erogazione della prestazione;
sostiene che non vi è stata violazione dell'art. 2697 c.c. avendo ella allegato al ricorso di primo grado le comunicazioni
RED inviate all' , oltre al contratto di lavoro, al fine di provare la propria CP_1
buona fede e la condotta negligente mantenuta dall'ente previdenziale.
4. L'appello, i cui motivi vanno trattati congiuntamente, è fondato.
5. Dalla documentazione prodotta in primo grado risulta che Dottore è Pt_1
titolare di assegno di invalidità civile a far data dal 1° settembre 2005 (cfr., in atti, sentenza n.2948 del 2005 del Tribunale di Catania); con nota del
30.5.2018 l comunicava alla Dottore che “la pensione numero CP_1
07100455 categoria INVCIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2011”; con successiva nota del 4.6.2018, l'istituto comunicava che nel periodo dal 1.1.2012 al 30.6.2018 era stata liquidata in eccedenza la somma di euro 23.015,13 su quanto percepito dall'appellante a titolo di invalidità civile e, in conseguenza, chiedeva la restituzione di detta somma.
L'appellante ha documentato che l'ente previdenziale era in possesso dei di lei dati reddituali già da tempo risalente rispetto al 2018, epoca in cui l' ha chiesto la restituzione delle somme. CP_1
Ed infatti, dagli atti emerge che la Dottore ha comunicato all' , a mezzo CP_1
patronato, le dichiarazioni attestanti i redditi da lei percepiti per l'attività lavorativa svolta (cfr. documentazione allegata al ricorso introduttivo di primo grado, costituita, segnatamente, da moduli dichiarazione attività lavorativa e mod. RED, oltre che dalle dichiarazioni reddituali per gli anni cui si riferisce l'indevito).
6. Ritiene la Corte che nella specie l'indebito non sia ripetibile, vertendosi in materia di indebito assistenziale determinato dal mutamento dei requisiti reddituali, che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, è soggetto a una disciplina derogatoria rispetto alla regola della ripetibilità, propria del sistema civilistico di cui all'art. 2033 c.c., in quanto le prestazioni assistenziali sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri del beneficiario e della famiglia e, pertanto, si esclude la ripetizione se l'erogazione non sia dovuta a dolo del percettore.
7. Sul punto si richiama, tra le tante, Cassazione n.13223/2020, secondo cui:
“…il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico
e dell'art.2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (… …) nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il DL n.269 del 2003, CP_1
art.42, conv. in L.n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. … Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L.
n.78 del 2009, art.15, convertito con modificazioni dalla L.3 agosto 2009,
n.102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche CP_1
dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica…”. CP_1
Nel caso in specie, è provato che l' era già in possesso dei dati reddituali CP_1
dell'appellante, regolarmente comunicati dalla stessa.
8. Si evidenzia poi che l'indebito non è ripetibile in quanto non è stata rispettata la procedura prevista dall'art. 13 co. 6 lettera c) della legge n.122/2010, che dispone che, in caso di mancata comunicazione della situazione reddituale,
l'ente deve procedere alla sospensione della prestazione nell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa;
qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la comunicazione dei dati reddituali l'ente procede alla revoca in via definitiva della prestazione e all'eventuale recupero della prestazione erogata.
Tale disposizione è volta a contemperare la buona fede del percettore della prestazione assistenziale - tenuto conto della funzione alimentare delle prestazioni assistenziali destinate a soddisfare esigenze primarie del percettore - e le esigenze finanziarie dell'ente.
Come emerge dagli atti, solo nel 2018 l ha provveduto a comunicare CP_1
all' appellante il ricalcolo della pensione, nonostante fosse Parte_1
già in possesso dei redditi della predetta, con evidente violazione dei termini fissati dal citato art. 13 co. 6 lettera c) L. n.122/10.
9. Deve ritenersi che l'osservanza della procedura di cui all'art. 13 c. 6 L n.
122/2010 condizioni la ripetizione della prestazione indebitamente erogata: ed invero la ratio della norma è l'esigenza di tutelare l'affidamento dell'accipiens della prestazione assistenziale, che riveste natura alimentare, in quanto fondata esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario ed è destinata al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia (cfr ex multis citata Cassazione civile sez. VI - 28/07/2020, n. 16088), e tale ratio sarebbe disattesa qualora si consentisse la ripetizione della prestazione dopo anni dall'erogazione, senza alcuna tempestiva comunicazione.
10. Nel caso in esame i ratei richiesti erano stati percepiti anni prima dell'accertamento e in difetto di dolo comprovato – tenuto conto, peraltro che il dolo non può ravvisarsi nell'omesso invio delle dichiarazioni
(Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2020, n. 13223) - le prestazioni erogate all'appellante non sono ripetibili.
11. In definitiva, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la non ripetibilità delle somme di cui alle comunicazioni del 30.5.2018 e del 4.6.2018 inviate dall' a CP_1 Pt_1
.
[...]
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo per entrambi i gradi, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la non ripetibilità delle somme di cui alle comunicazioni del 30.5.2018 e del 4.6.2018 inviate dall' a;
CP_1 Parte_1
condanna l' alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi CP_1
che liquida in € 2.700,00 per il primo grado e € 3.000,00 per il presente grado, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 19 settembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi