Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 29/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 722/2023
TRIBUNALE DI SCIACCA VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 29/01/2025, innanzi al Giudice dott. Valentina Stabile, viene chiamata la causa R.G. n. 722 dell'anno 2023 promossa da
(avv. FERRO GIUSEPPE ) Parte_1
CONTRO
Controparte_1
(avv. ACCARDI FRANCESCO )
[...]
Si da atto che sono presenti l'avv. FERRO GIUSEPPE per Parte_1
l'avv. ACCARDI FRANCESCO per
[...]
Controparte_2
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano al-
le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi
L'avv. Ferro chiede in caso di soccombenza la compensazione delle spese di lite stante la disponibilità della ricorrente di risolvere in via bo-
naria la controversia.
L'avv. Accardi si oppone.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.,
della quale viene data lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Stabile
Tribunale di Sciacca
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. Valentina
Stabile, all'udienza del 29/01/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 722 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. FERRO GIUSEPPE Pec:
[...]
Email_1
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del suo legale rap-
[...] P.IVA_1
presentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. ACCARDI
FRANCESCO PEC: Email_2
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobi-
liare
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludeva-
no come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
- 2 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 722/2023
Con comparsa di costituzione in opposizione depositata in data
08.02.2023 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'espropriazione immobiliare n. 48/2022 R.G. Esec. promossa in suo pre-
giudizio anche n.q. di terza datrice di ipoteca da Controparte_1
procuratrice con rappresentanza del Fondo Temporaneo del Credito
[...]
Cooperativo, in forza del contratto di mutuo fondiario di € 20.000,00 ai rogiti del Notaio rep. 68103, stipulato in data Persona_1
29.08.2011 tra la , Controparte_3
e la stessa . Parte_2 Parte_1
Con unico motivo di opposizione la ha eccepito la nullità Pt_1
dell'atto di pignoramento per carenza del titolo esecutivo, lamentando,
nello specifico, l'inidoneità del contratto di mutuo fondiario a fungere da titolo esecutivo a causa della mancata traditio delle somme che ne costi-
tuiscono l'oggetto utilizzate per la costituzione di deposito cauzionale.
Sulla scorta della predetta censura l'opponente ha chiesto, previa so-
spensione della procedura esecutiva, dichiararsi l'inesistenza del diritto di BCC Gestione Crediti – società per la Gestione dei Crediti – S.p.a., nel-
la spiegata qualità, di procedere esecutivamente nei di lei confronti per mancanza di valido titolo esecutivo e, per l'effetto, la nullità,
l'annullabilità e/o l'inefficacia della procedura esecutiva.
Costituitasi nel procedimento cautelare, l'odierna opposta ha contesta-
to il motivo posto a sostegno dell'opposizione chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione svolta dalla debitrice.
La fase sommaria è stata definita con l'ordinanza riservata del
28.06.2023, con la quale il G.E. ha rigettato la richiesta di sospensione
- 3 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 722/2023
del procedimento esecutivo, condannando l'opponente alla rifusione della spese di lite in favore dell'opposta ed assegnandole il termine di giorni 60
per l'introduzione del giudizio di merito.
Con l'atto di citazione notificato all'indirizzo di posta elettronica certifi-
cata del procuratore di parte opposta in data 27.09.2023, Parte_3
[..
ha introdotto il presente giudizio di merito sollevando, oltre alla mede-
sima ed unica censura illustrata con il ricorso ex art. 615, 2 comma,
c.p.c., anche il difetto di legittimazione attiva del Controparte_4
e della
[...] Controparte_5
[...]
Quest'ultima, costituitasi anche nel presente procedimento, ha eccepi-
to l'inammissibilità della domanda di parte opponente, tardivamente pro-
posta oltre il termine assegnato dal Giudice dell'esecuzione ex art. 616
c.p.c. per l'introduzione della fase di merito;
in subordine l'inammissibilità delle domande relativa al difetto di legittimazione attiva pure svolta dalla e, nel merito, comunque l'infondatezza delle ec- Pt_1
cezioni di nullità del titolo esecutivo.
La causa è stata istruita in via documentale e, dopo un rinvio disposto per la pendenza di trattative di bonario componimento, è stata chiamata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art 281
sexies c.p.c. all'udienza odierna, all'esito della quale, sentiti i procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione dal giudice.
Così brevemente descritti i fatti di causa deve darsi atto della fondatez-
za della preliminare eccezione di inammissibilità di tutte le domande svol-
te dalla nel corso del presente procedimento, tardivamente intro- Pt_1
- 4 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 722/2023
dotto oltre il termine perentorio di giorni sessanta stabilito dal Giudice
dell'Esecuzione con l'ordinanza che ha definito la fase cautelare del pro-
cedimento di opposizione.
A tal fine basti rilevare che gli artt. 92 R.D. n. 12 del 30/1/1941 e 3 L.
742/1969 sottraggono le opposizioni esecutive all'applicazione della di-
sciplina della sospensione feriale dei termini.
In applicazione del consolidato e condivisibile orientamento della giuri-
sprudenza della Corte di Cassazione i procedimenti di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi ex art. 615 e 617 cpc, rientrando nel novero delle opposizioni esecutiva, sono sottoposti alla legge n. 742 del
1969 e all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario e tale disciplina regola il processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, ivi compresa quel-
la di merito e fino al giudizio di cassazione (cfr Cass. 12250/2017;
Cass.17784 del 2016, Cass. n. 3425/12; Cass.7854/11).
Ciò premesso, nel caso in esame, il termine per introdurre il giudizio di merito, calcolato senza tenere conto della sospensione feriale dei termini,
scadeva in data 01/09/2023, sessanta giorni dopo la comunicazione dell'ordinanza emessa dal G.E. mentre l'atto di citazione è stato notificato a mezzo PEC all'opposta solo in data 27/09/2023, per cui le domande proposte dalla devono dichiararsi inammissibili. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi stabiliti dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- 5 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 722/2023
dichiara inammissibili le domande svolte da nei confron- Parte_3
ti di Controparte_6
con l'atto di citazione notificato a quest'ultima a mezzo pec in
[...]
data 27/9/2023
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_3
controparte, che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre rimborso spe-
se forfettarie nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso in Sciacca, all'udienza del 29/01/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Stabile
- 6 - Tribunale di Sciacca