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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.642/2023 RGN
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Spagna Musso Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli al viale
Colli Aminei n.60- appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Controparte_1
Losacco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Salerno alla via Posidonia n.145 – appellato
E
rappresentato e difeso dall'avv.Maria Stella Manna ed CP_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pomigliano d'Arco al Corso Vittorio Emanuele n.84 – appellato
E
1 rappresentato e difeso dall'avv.Elisa Barcellona ed CP_3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Battipaglia(SA) alla via A.Gramsci n.7 – appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art.702
bis cpc n.2730/2023 del BU di Salerno pubblicata e comunicata il 18/5/2023.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente di dare previamente atto della sussistenza degli illeciti penali o, in subordine, di affermare che le condotte degli appellati avevano leso il suo onore, il suo prestigio e la sua reputazione e, per l'effetto, condannare gli appellati al risarcimento in favore dell'appellante dei danni ex artt. 185 cp, 2043 e 2059 cc, 2 e 32
Cost. per una somma, allo stato, di valore indeterminato e, perciò, da quantificarsi ad opera del giudice con la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali dalla data delle dichiarazioni in oggetto fino alla data del ricorso, oltre interessi legali successivi,
fino al soddisfo, sugli importi rivalutati anno per anno, il tutto con la vittoria delle spese e dei compensi oltre accessori per entrambi i gradi di giudizio;
2 per l'appellato chiedeva il rigetto dell'appello con la CP_1
vittoria delle spese oltre accessori ed attribuzione;
per l'appellato : chiedeva il rigetto dell'appello con la CP_2
vittoria delle spese oltre accessori ed attribuzione;
per l'appellato chiedeva che l'appello fosse dichiarato CP_3
inammissibile ex art.348 bis cpc e nel merito che fosse rigettato per infondatezza, con la vittoria delle spese legali ed attribuzione.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 18 aprile 2024
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito della comparsa conclusionale, fissando l'udienza del 5 dicembre 2024 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 12 dicembre 2024 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 5 dicembre 2024 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ricorreva al BU di Salerno esponendo che: Parte_1
, Giudice tributario presso la Commissione Regionale CP_2
della Campania nella sede di Salerno, il 25/5/2019 in sede di procedimento penale n. 6632/19/21 a carico suo e di altri, dichiarava al
3 P.M. che lo interrogava che egli, quale Giudice con funzioni di
Presidente di Sezione presso la detta CTR, sia nella sede principale di
Napoli che in quella distaccata di Salerno, avrebbe percepito
30.000,00 E per accogliere l'appello della società contro Pt_2
l' di Salerno ed avrebbe anche proceduto con Controparte_4
modalità illegittime nell'assegnazione degli affari della Sezione della
CTR di Salerno;
che in tali dichiarazioni lo riferiva di aver CP_2
appreso la notizia in merito all'appello della da Pt_2 CP_3
e della percezione della predetta somma da parte di
[...] [...]
;conseguentemente costituiva in mora insieme Controparte_1 CP_2
a e al fine di ottenere il risarcimento dei danni che CP_1 CP_3
aveva patito a causa di tali dichiarazioni, previo invito a procedere a negoziazione assistita;
invero, le false dichiarazioni di CP_2
unitamente alle false confidenze a lui fatte da e CP_1 CP_3
avevano indotto il P.M. dott.ssa a compiere indagini e ad Per_1
inoltrare una richiesta di proroga per il delitto di cui all'art. 319 cp,
fattispecie, poi, ritenuta insussistente in virtù del decreto di archiviazione del Gip presso il BU di Salerno emesso il
2/3/2021; tali dichiarazioni integravano sia il delitto di calunnia che
4 quello di diffamazione e come tali andavano a ledere il suo onore, il suo decoro e la sua reputazione.
, quindi, chiedeva di accertare la sussistenza dei Parte_1
suddetti illeciti penali o in subordine di affermare che le condotte contestate fossero, comunque, lesive del suo onore, prestigio e reputazione, e, per l'effetto, di condannare le controparti al risarcimento dei danni denunciati e lamentati ex artt. 185 cp, 2043 e
2059 cc, 2 e 32 Cost.
si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso ed affermando che:
il giudizio aveva ad oggetto una domanda di risarcimento del danno da diffamazione per cui era necessario il previo esperimento quale condizione di procedibilità della negoziazione assistita ex art. 3
del D.L. n. 132/2014;
la messa in mora aveva ad oggetto una generica ed indeterminata richiesta di danni patrimoniali e non e la stessa domanda giudiziale aveva un valore indeterminato;
in ogni caso in virtù dell'esperito tentativo di negoziazione assistita, obbligatoria per le domande di
5 pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a € 50.000,00, la domanda dell'attore andava contenuta in tale limite;
nel merito, contestava le accuse a lui ascritte, disconoscendo di avere affermato quanto illegittimamente addebitatogli da , e che, CP_2
in ogni caso, l'impianto accusatorio a suo carico si basava solo ed esclusivamente su una presunta confidenza;
evidenziava che sia lo che lui stesso quali giudici tributari e, quindi, pubblici ufficiali, CP_2
qualora al corrente di una notizia di reato, avrebbero avuto il dovere di denuncia ex art. 331 cpp;
ai fini della diffamazione il P.M. non poteva essere considerata l'altra persona a cui era stato riferito quel comportamento illecito;
non vi erano i reati ipotizzati sia a livello oggettivo che a livello soggettivo.
si costituiva , contestando gli addebiti a lui CP_2
ascritti ed evidenziando che non potessero essere ritenuti configurabili i reati di calunnia e di diffamazione sia a livello oggettivo che a livello soggettivo;
concludeva per il rigetto della domanda e per la condanna dell'attore per lite temeraria.
si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso e, CP_3
deducendo che: non sussisteva alcun profilo di responsabilità a suo
6 carico, non avendo mai confermato quanto riferito dal AR in sede di interrogatorio di garanzia, ma semmai dichiarato in sede di interrogatorio di non conoscere il AR e di non aver mai avuto rapporti con lui;
non erano in alcun modo configurabili a suo carico i resti di calunnia e di diffamazione;
le dichiarazioni rese dal AR non erano state riscontrate in alcun modo nell'ambito delle indagini;
la richiesta di risarcimento sia per il danno patrimoniale che per quello non patrimoniale era rimasta del tutto sfornita di prova.
L concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso con CP_3
condanna del ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 cpc.
All'udienza dell'8/5/2023, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il BU rigettava la domanda di parte ricorrente e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Il Giudice adito perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni seguendo la regola della ragione più liquida:
non erano stati provati i pregiudizi lamentati dal ricorrente;
quanto al danno patrimoniale, consistito nel fatto di aver investito,
7 dopo essere venuto a conoscenza dell'espletamento di indagini penali a proprio carico, gli avvocati Punzi e Grimaldi per le necessarie verifiche degli atti afferenti il procedimento penale in questione anche per estrarne copie non esisteva alcun riscontro in merito alle attività
concretamente svolte dai difensori e alle somme pagate , non potendo avere alcuna valenza probatoria la fattura pro forma depositata che non costituiva dimostrazione dell'esecuzione della prestazione, né
dell'entità della stessa, né l'effettivo esborso degli importi in essa indicati da parte del ricorrente in favore dei difensori che l'avevano emessa;
quanto al danno non patrimoniale ex art. 2059 cc che secondo la prospettazione attorea si era sostanziato nella forzosa rinuncia ad attività non reddituali, realizzatrici della personalità tutelata dall'art. 2
Cost., quali le attività familiari, di svago o di riposo e quanto al danno morale, alla reputazione, al nome ed all'immagine, altrettanto non esisteva alcun riscontro probatorio, neppure a livello presuntivo, non avendo indicato l'attore su quali elementi essi si sarebbero fondati tali danni e non avendo lo stesso articolato alcuna richiesta di prova per dimostrarne la sussistenza.
8 ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
ordinanza deducendo i seguenti motivi:
1)sulla carenza di prova del danno patrimoniale - violazione dell'art. 1709 cc in comb. disp. con l'art. 2729 cc;
secondo l'appellante il professionista che richiede il pagamento al suo assistito deve dimostrare non solo che la sua opera è stata posta in essere ma anche l'entità delle prestazioni, ma che tale ragionamento vale nel caso in cui il cliente contesti la parcella;
invece, come verificatosi nel caso di specie, quando la parcella veniva esibita dal cliente, costituiva una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità;
inoltre a conferma di quanto sostenuto, aveva riscontrato il mandato conferito ai professionisti per la difesa in sede penale, che si presumeva a titolo oneroso ex art. 1709 cc e la copia dei documenti estratta dal fascicolo penale per la loro produzione nel presente giudizio;
2)in ordine al danno non patrimoniale – omessa valutazione delle allegazioni – uso distorto del regime probatorio sul punto;
l'uso del criterio della ragione più liquida non permetteva di comprendere se ed in quale misura il BU fosse orientato al riconoscimento della
9 sussistenza del danno astrattamente previsto come reato, al di là della prova del pregiudizio ricevuto;
pertanto, l'appellante in primis richiamava le doglianze già manifestate in primo grado e gli elementi configuranti i reati di calunnia e diffamazione al fine di ribadirne la sussistenza e, poi, precisava che la giurisprudenza di legittimità aveva definitivamente scollegato la risarcibilità del danno ex art. 2059 cc rispetto alla previsione dell'art. 185 cp, statuendo che la lesione dell'onore, della dignità e della reputazione, anche se non integrava un reato, violasse comunque il precetto del neminem laedere;
pertanto, in via subordinata riformulava una specifica richiesta subordinata in relazione alla violazione di tale precetto;
3)l'erronea conclusione del BU in ordine alla prova del pregiudizio;
il primo giudice aveva confuso il concetto di prova con quello di allegazione, precisando che al dovere di allegazione seguiva l'onere della prova, da commisurare al tipo di pretesa da far valere;
pertanto, premesso che in merito ai prospettati delitti di calunnia e diffamazione doveva applicarsi il principio per cui la risarcibilità del danno non patrimoniale non richiedeva una condanna penale passata in giudicato e che, in tema di diritti della personalità, anche il danno
10 all'immagine e alla reputazione andava inteso come danno-
conseguenza o danno-evento non sussistendo in re ipsa, l'appellante ribadiva come, tuttavia, per dimostrare il danno alla reputazione era consentito, e molto spesso necessario, ricorrere alla prova presuntiva;
invero, essendo la reputazione lesa una diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con cui quella stessa persona abbia ad interagire, non era propriamente nella disponibilità della parte onerata di provarla;
il BU non solo aveva negato l'adduzione di prova presuntiva, ma riteneva anche necessarie ed opportune delle richieste istruttorie, quale ad esempio una prova testimoniale che sarebbe stata del tutto inutile dato il carattere valutativo della stessa;
diversamente,
nel caso di specie, risultava sufficiente la mera allegazione della lesione della reputazione ed i relativi stati d'animo scaturenti, in quanto affermare che un giudice emetteva sentenze in cambio di denaro equivaleva ad infangarlo gravemente, sia da un punto di vista morale che professionale;
4)nullità dell'ordinanza per motivazione apparente o meramente assertiva: la motivazione era viziata ex art. 132, c 2 n. 4 cpc ed ex art. 11 111 Cost. in quanto la pronuncia era obiettivamente carente nell'indicazione del criterio logico adottato per fondare il proprio convincimento;
nel caso di specie, il BU non si era pronunciato in merito al quadro probatorio, non aveva esplicitato il ragionamento logico-giuridico del percorso argomentativo seguito, aveva omesso,
altresì, l'esame delle deduzioni attoree di cui alle note conclusive dell'11/4/23, che affrontavano in modo completo e circostanziato il tema dell'allegazione e delle presunzioni.
si costituiva e controdeduceva Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
la parcella pro-forma in atti, del tutto generica e senza alcun riferimento alle attività prestate, non essendo accompagnata da un documento attestante il pagamento, non era sufficiente da sola a provare il credito del professionista;
le eventuali spese per l'assistenza legale avevano natura di danno emergente con la conseguenza che il loro rimborso era soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova;
le eventuali spese sostenute erano in ogni caso da richiedere al dott. , quale unica persona che in sede di interrogatorio CP_2
12 affermava un coinvolgimento dell'appellante, per di più con dichiarazioni generiche ed incerte e relativamente attendibili;
ribadiva quanto già affermato in primo grado precisando che non erano in alcun modo configurabili i reati di diffamazione e di calunnia;
quanto al danno non patrimoniale che non poteva essere in re ipsa, l'appellante avrebbe dovuto fare ricorso alla prova testimoniale,
documentale e presuntiva, allegando, però, tutti gli elementi idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che avrebbero consentito di risalire alle mutate condizioni della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito, senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio;
infine il BU , anche se in forma sintetica, aveva comunque esposto la ragione essenziale del rigetto della domanda, quale la carenza di prova sia relativamente al danno patrimoniale che a quello non patrimoniale.
si costituiva e controdeduceva chiedendo il CP_2
rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
l'appello era del tutto infondato per carenza di prova dell'esistenza degli elementi costitutivi dei reati di diffamazione e
13 calunnia, in quanto il AR era stato iscritto per il reato di cui all'art.319 cpc prima delle dichiarazioni fonte dei danni ed, infatti, la richiesta di proroga delle indagini era anteriore di due giorni alle sue dichiarazioni;
da ciò conseguiva che l'appellante aveva dovuto in ogni caso dare mandato agli avvocati che avevano svolto le attività correlate al procedimento penale in cui era indagato, indipendentemente dalle suddette dichiarazioni;
quanto al danno patrimoniale il AR aveva depositato solo un semplice pro-forma di fattura, irrilevante ai fini probatori, e non la fattura effettiva, né il contestuale bonifico di pagamento;
quanto al danno non patrimoniale, l'appellato precisava che le dichiarazioni da lui rese al P.M. non potevano integrare i reati di diffamazione e di calunnia e in ogni caso, l'appellante aveva omesso di provare l'esistenza del danno subito e i relativi elementi, nonché
l'ammontare del pregiudizio sofferto;
la motivazione dell'ordinanza impugnata non era apparente o meramente assertiva, ma esisteva ed era anche articolata in modo da ricostruire e comprendere agevolmente il percorso logico adottato dal giudice di prime cure.
14 si costituiva chiedendo in primis che l'appello CP_3
fosse dichiarato inammissibile ex art.348 bis cpc e nel merito controdeduceva chiedendo il rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
non sussisteva a suo carico alcun profilo di responsabilità, poiché
in nessuna occasione aveva reso dichiarazioni diffamanti o calunniose nei confronti del AR, in quanto contrariamente, aveva dichiarato in sede di interrogatorio di non conoscere l'odierno appellante e di non aver mai avuto rapporti con lui;
in merito al danno patrimoniale patito quale conseguenza del reato, l'appellante non aveva provato alcunché avendo provveduto ad allegare in primo grado, esclusivamente un pro forma di fattura e non la fattura effettiva, non provando, quindi, l'effettivo esborso di denaro;
in merito al danno non patrimoniale l'appellante non aveva dimostrato nulla in merito alla lesione subita all'onore, alla dignità e alla reputazione oltre che alle effettive rinunce ad attività non reddituali quali le attività familiari di svago e riposo, non avendo offerto prova neppure per presunzioni;
la motivazione dell'ordinanza impugnata non era apparente o assertiva poiché dal predetto provvedimento emergeva chiaramente la
15 valutazione effettuata e l'iter logico giuridico secondo cui il giudice aveva deciso di rigettare la domanda risarcitoria, ritenuta sfornita di prova.
Va valutato in primis se l'appello sia inammissibile ex art.348
bis cpc.
In proposito va detto che la facoltà di rendere l'ordinanza di cui all'art348bis cpc deve essere esercitata all'udienza di cui all'art.350cpc
prima di procedere alla trattazione per cui in sede di decisione è
precluso alla Corte esaminare tale eccezione (cfr. Cass.
sent.n.14696/2016).
Va premesso che il BU ha deciso il procedimento applicando la regola della ragione più liquida, ossia rigettando la domanda per la mancata prova del danno.
Ne consegue che per ragioni logiche vanno valutati i motivi che attengono alla prova del danno ossia il primo e il terzo.
Il primo motivo non è accoglibile in quanto l'appellante ha cercato di dimostrare che la fattura pro forma, il mandato conferito agli avvocati e l'estrazione di copie in relazione al procedimento penale
16 nell'ambito del quale erano state rese le dichiarazioni fonte di danno fossero sufficienti a provare il danno patrimoniale subito.
Quest'ultimo danno si sostanza in una diminuzione patrimoniale e, quindi, in un esborso in alcun modo riscontrato dalla documentazione esibita.
La fattura pro forma non è seguita da un pagamento documentato, il mandato ex art.1709 cc si presume oneroso nel rapporto tra mandante e mandatario, ma non ai fini della prova di un danno emergente in un'azione di risarcimento nei confronti di terzi e l'estrazione di copie comprova un'attività a favore del AR , ma non che per essa sia stata pagato un corrispettivo.
L'appellante ha richiamato, poi, una serie di sentenze della Corte
di Cassazione che , però, attengono al pagamento di compensi professionali e non alla prova del danno emergente in un'azione di risarcimento del danno patrimoniale.
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la decisione del
BU lamentando il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale, in quanto l'autorità giudiziaria non avrebbe tenuto in debito conto le allegazioni ovvero il fatto che a causa delle
17 dichiarazioni in questione avrebbe dovuto forzosamente rinunciare ad attività non reddituali realizzatrici della sua personalità- quali attività
familiari, di svago o di riposo, avrebbe patito un danno morale costituito da sofferenze fisiche, quali stati di rabbia, vergogna,
turbamento, preoccupazione, angoscia e simili e un danno alla reputazione, al nome e all'immagine.
Sulla base di quanto prospettato dall'appellante la prova poteva essere desunta in via presuntiva.
Va detto in proposito che il danno non patrimoniale che può
essere riconosciuto non solo se consegua alla consumazione di un reato, ma anche se determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (cfr.sent.Cass. n. 8827 e n.
8828/2003; sent.Cass.n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato (cfr.sent.Cass.sez.un. n.26972/2008).
E' ormai superata, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita dalla Corte di
Cassazione e con le sentenze n.8827 e n.8828 del 2003.
18 A livello probatorio per il danno biologico è necessario l'accertamento medico-legale, salvo che sia impossibile o che sia motivatamente ritenuto superfluo nel qual caso il Giudice può fondare la sua decisione su tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo
(documenti, testimonianze) e può avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni.
Per gli altri pregiudizi non patrimoniali il Giudice può fare ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva.
Quest'ultima prova nel caso di pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale può assumere un particolare rilievo potendo costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri.
Per tale prova è necessario che chi richieda il riconoscimento del danno non patrimoniale alleghi tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
Nel caso di specie il AR ha allegato che a seguito dell'accusa di essere un giudice tributario corrotto aveva dovuto rinunciare ad
19 attività non reddituali realizzatrici della sua personalità- quali attività
familiari, di svago o di riposo, aveva patito un danno morale costituito da sofferenze psichiche, quali stati di rabbia, vergogna, turbamento,
preoccupazione, angoscia e simili e un danno alla reputazione, al nome e all'immagine.
Il BU ha motivato affermando che la parte attrice non aveva riscontrato i danni non patrimoniali neppure neanche presunzioni, in quanto non aveva indicato su quali elementi si fondavano i pregiudizi non patrimoniali e non aveva articolato richieste di prova per comprovare l'esistenza di tali elementi.
In rapporto a quando allegato dall'appellante i danni come indicati non sono stati provati.
La rinuncia ad attività realizzatrici della sua personalità poteva essere provata con una prova testimoniale avente ad oggetto il cambiamento delle sue abitudini di vita.
I disagi psichici potevano essere riscontrati mediante certificazioni mediche.
20 Il danno all'immagine, al nome e alla reputazione presupponeva che mediante l'escussione di testi fosse riscontrato che si fosse diffusa la notizia che il AR era un giudice corrotto.
Con il secondo motivo l'appellante ha riproposto ex art.346cpc
la domanda di risarcimento conseguente alla consumazione dei reati di calunnia e di diffamazione, insistendo per la loro configurabilità.
La Corte rileva che se l'appello va rigettato in relazione alla mancata prova del danno che è un posterius rispetto alla sussistenza di condotte generatrici del danno, a stretto rigore tale motivo sarebbe assorbito dal rigetto del primo e del terzo motivo di appello.
In ogni caso va detto che:
le dichiarazioni censurate sono state rese solo dallo e la CP_2
mancata allegazione di tutti gli atti del procedimento penale non consente di ritenere che le stesse dichiarazioni siano state rese anche dal e dall' CP_1 CP_3
la calunnia, che è stata esclusa dal Gip presso il BU di
Napoli con decreto depositato l'11 giugno 2024 e, quindi,
sopravvenuto alla sentenza di primo grado e come tale ammissibile ex art.345 cpc, necessita per la sua configurabilità a livello soggettivo che
21 chi accusi sia pienamente consapevole dell'innocenza dell'accusato,
mentre la diffamazione richiede la comunicazione con più persone,
ovvero che chi riceva dichiarazioni diffamanti le riferisca ad almeno un'altra persona;
non è possibile valutare la sussistenza di tali elementi sulla base della documentazione esibita dal AR che è del tutto insufficiente
(informativa della Gdf allegata solo in minima parte, richiesta di archiviazione e decreto di archiviazione motivati in modo del tutto esiguo e intercettazione estratta da un'informativa della PG non trascritta nella fase dibattimentale e afferente ad un altro procedimento).
Non può infine sostenersi che la motivazione fosse apparente perché il BU ha chiaramente rigettato la domanda, sulla base di un'eccezione sollevata da tutti convenuti, per la mancata prova in tema di danno secondo il principio della ragione più liquida che è
riconosciuto nel nostro ordinamento.
In applicazione del principio processuale della "ragione più
liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere
decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione,
22 anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare
previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia
processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che
comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo
piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca
il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare
ai sensi dell'art. 276 cpc ( cfr.sent. Cass. sez. un. n.9936/2014; sent.
Cass.n.11458/2018; sent.Cass.n.24093/2019; sent. Cass.n.26634/2022;
sent.Cass.n.30507/2023).
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: valore indeterminabile –bassa complessità - valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività).
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
23 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare le spese del presente giudizio a favore di , spese che liquida in E 4234,5 Controparte_1
oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) condanna l'appellante a pagare le spese del presente giudizio a favore di , spese che liquida in E 4234,5 oltre IVA e CP_2
CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
4) condanna l'appellante a pagare le spese del presente giudizio a favore di spese che liquida in E 4234,5 oltre IVA e CP_3
CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002
Salerno, 7 gennaio 2025
24 Il Consigliere estensore d.ssa Marcella Pizzillo
Il Presidente
dr. Vito Colucci
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.642/2023 RGN
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Spagna Musso Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli al viale
Colli Aminei n.60- appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Controparte_1
Losacco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Salerno alla via Posidonia n.145 – appellato
E
rappresentato e difeso dall'avv.Maria Stella Manna ed CP_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pomigliano d'Arco al Corso Vittorio Emanuele n.84 – appellato
E
1 rappresentato e difeso dall'avv.Elisa Barcellona ed CP_3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Battipaglia(SA) alla via A.Gramsci n.7 – appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art.702
bis cpc n.2730/2023 del BU di Salerno pubblicata e comunicata il 18/5/2023.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente di dare previamente atto della sussistenza degli illeciti penali o, in subordine, di affermare che le condotte degli appellati avevano leso il suo onore, il suo prestigio e la sua reputazione e, per l'effetto, condannare gli appellati al risarcimento in favore dell'appellante dei danni ex artt. 185 cp, 2043 e 2059 cc, 2 e 32
Cost. per una somma, allo stato, di valore indeterminato e, perciò, da quantificarsi ad opera del giudice con la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali dalla data delle dichiarazioni in oggetto fino alla data del ricorso, oltre interessi legali successivi,
fino al soddisfo, sugli importi rivalutati anno per anno, il tutto con la vittoria delle spese e dei compensi oltre accessori per entrambi i gradi di giudizio;
2 per l'appellato chiedeva il rigetto dell'appello con la CP_1
vittoria delle spese oltre accessori ed attribuzione;
per l'appellato : chiedeva il rigetto dell'appello con la CP_2
vittoria delle spese oltre accessori ed attribuzione;
per l'appellato chiedeva che l'appello fosse dichiarato CP_3
inammissibile ex art.348 bis cpc e nel merito che fosse rigettato per infondatezza, con la vittoria delle spese legali ed attribuzione.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 18 aprile 2024
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito della comparsa conclusionale, fissando l'udienza del 5 dicembre 2024 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 12 dicembre 2024 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 5 dicembre 2024 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ricorreva al BU di Salerno esponendo che: Parte_1
, Giudice tributario presso la Commissione Regionale CP_2
della Campania nella sede di Salerno, il 25/5/2019 in sede di procedimento penale n. 6632/19/21 a carico suo e di altri, dichiarava al
3 P.M. che lo interrogava che egli, quale Giudice con funzioni di
Presidente di Sezione presso la detta CTR, sia nella sede principale di
Napoli che in quella distaccata di Salerno, avrebbe percepito
30.000,00 E per accogliere l'appello della società contro Pt_2
l' di Salerno ed avrebbe anche proceduto con Controparte_4
modalità illegittime nell'assegnazione degli affari della Sezione della
CTR di Salerno;
che in tali dichiarazioni lo riferiva di aver CP_2
appreso la notizia in merito all'appello della da Pt_2 CP_3
e della percezione della predetta somma da parte di
[...] [...]
;conseguentemente costituiva in mora insieme Controparte_1 CP_2
a e al fine di ottenere il risarcimento dei danni che CP_1 CP_3
aveva patito a causa di tali dichiarazioni, previo invito a procedere a negoziazione assistita;
invero, le false dichiarazioni di CP_2
unitamente alle false confidenze a lui fatte da e CP_1 CP_3
avevano indotto il P.M. dott.ssa a compiere indagini e ad Per_1
inoltrare una richiesta di proroga per il delitto di cui all'art. 319 cp,
fattispecie, poi, ritenuta insussistente in virtù del decreto di archiviazione del Gip presso il BU di Salerno emesso il
2/3/2021; tali dichiarazioni integravano sia il delitto di calunnia che
4 quello di diffamazione e come tali andavano a ledere il suo onore, il suo decoro e la sua reputazione.
, quindi, chiedeva di accertare la sussistenza dei Parte_1
suddetti illeciti penali o in subordine di affermare che le condotte contestate fossero, comunque, lesive del suo onore, prestigio e reputazione, e, per l'effetto, di condannare le controparti al risarcimento dei danni denunciati e lamentati ex artt. 185 cp, 2043 e
2059 cc, 2 e 32 Cost.
si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso ed affermando che:
il giudizio aveva ad oggetto una domanda di risarcimento del danno da diffamazione per cui era necessario il previo esperimento quale condizione di procedibilità della negoziazione assistita ex art. 3
del D.L. n. 132/2014;
la messa in mora aveva ad oggetto una generica ed indeterminata richiesta di danni patrimoniali e non e la stessa domanda giudiziale aveva un valore indeterminato;
in ogni caso in virtù dell'esperito tentativo di negoziazione assistita, obbligatoria per le domande di
5 pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a € 50.000,00, la domanda dell'attore andava contenuta in tale limite;
nel merito, contestava le accuse a lui ascritte, disconoscendo di avere affermato quanto illegittimamente addebitatogli da , e che, CP_2
in ogni caso, l'impianto accusatorio a suo carico si basava solo ed esclusivamente su una presunta confidenza;
evidenziava che sia lo che lui stesso quali giudici tributari e, quindi, pubblici ufficiali, CP_2
qualora al corrente di una notizia di reato, avrebbero avuto il dovere di denuncia ex art. 331 cpp;
ai fini della diffamazione il P.M. non poteva essere considerata l'altra persona a cui era stato riferito quel comportamento illecito;
non vi erano i reati ipotizzati sia a livello oggettivo che a livello soggettivo.
si costituiva , contestando gli addebiti a lui CP_2
ascritti ed evidenziando che non potessero essere ritenuti configurabili i reati di calunnia e di diffamazione sia a livello oggettivo che a livello soggettivo;
concludeva per il rigetto della domanda e per la condanna dell'attore per lite temeraria.
si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso e, CP_3
deducendo che: non sussisteva alcun profilo di responsabilità a suo
6 carico, non avendo mai confermato quanto riferito dal AR in sede di interrogatorio di garanzia, ma semmai dichiarato in sede di interrogatorio di non conoscere il AR e di non aver mai avuto rapporti con lui;
non erano in alcun modo configurabili a suo carico i resti di calunnia e di diffamazione;
le dichiarazioni rese dal AR non erano state riscontrate in alcun modo nell'ambito delle indagini;
la richiesta di risarcimento sia per il danno patrimoniale che per quello non patrimoniale era rimasta del tutto sfornita di prova.
L concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso con CP_3
condanna del ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 cpc.
All'udienza dell'8/5/2023, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il BU rigettava la domanda di parte ricorrente e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Il Giudice adito perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni seguendo la regola della ragione più liquida:
non erano stati provati i pregiudizi lamentati dal ricorrente;
quanto al danno patrimoniale, consistito nel fatto di aver investito,
7 dopo essere venuto a conoscenza dell'espletamento di indagini penali a proprio carico, gli avvocati Punzi e Grimaldi per le necessarie verifiche degli atti afferenti il procedimento penale in questione anche per estrarne copie non esisteva alcun riscontro in merito alle attività
concretamente svolte dai difensori e alle somme pagate , non potendo avere alcuna valenza probatoria la fattura pro forma depositata che non costituiva dimostrazione dell'esecuzione della prestazione, né
dell'entità della stessa, né l'effettivo esborso degli importi in essa indicati da parte del ricorrente in favore dei difensori che l'avevano emessa;
quanto al danno non patrimoniale ex art. 2059 cc che secondo la prospettazione attorea si era sostanziato nella forzosa rinuncia ad attività non reddituali, realizzatrici della personalità tutelata dall'art. 2
Cost., quali le attività familiari, di svago o di riposo e quanto al danno morale, alla reputazione, al nome ed all'immagine, altrettanto non esisteva alcun riscontro probatorio, neppure a livello presuntivo, non avendo indicato l'attore su quali elementi essi si sarebbero fondati tali danni e non avendo lo stesso articolato alcuna richiesta di prova per dimostrarne la sussistenza.
8 ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
ordinanza deducendo i seguenti motivi:
1)sulla carenza di prova del danno patrimoniale - violazione dell'art. 1709 cc in comb. disp. con l'art. 2729 cc;
secondo l'appellante il professionista che richiede il pagamento al suo assistito deve dimostrare non solo che la sua opera è stata posta in essere ma anche l'entità delle prestazioni, ma che tale ragionamento vale nel caso in cui il cliente contesti la parcella;
invece, come verificatosi nel caso di specie, quando la parcella veniva esibita dal cliente, costituiva una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità;
inoltre a conferma di quanto sostenuto, aveva riscontrato il mandato conferito ai professionisti per la difesa in sede penale, che si presumeva a titolo oneroso ex art. 1709 cc e la copia dei documenti estratta dal fascicolo penale per la loro produzione nel presente giudizio;
2)in ordine al danno non patrimoniale – omessa valutazione delle allegazioni – uso distorto del regime probatorio sul punto;
l'uso del criterio della ragione più liquida non permetteva di comprendere se ed in quale misura il BU fosse orientato al riconoscimento della
9 sussistenza del danno astrattamente previsto come reato, al di là della prova del pregiudizio ricevuto;
pertanto, l'appellante in primis richiamava le doglianze già manifestate in primo grado e gli elementi configuranti i reati di calunnia e diffamazione al fine di ribadirne la sussistenza e, poi, precisava che la giurisprudenza di legittimità aveva definitivamente scollegato la risarcibilità del danno ex art. 2059 cc rispetto alla previsione dell'art. 185 cp, statuendo che la lesione dell'onore, della dignità e della reputazione, anche se non integrava un reato, violasse comunque il precetto del neminem laedere;
pertanto, in via subordinata riformulava una specifica richiesta subordinata in relazione alla violazione di tale precetto;
3)l'erronea conclusione del BU in ordine alla prova del pregiudizio;
il primo giudice aveva confuso il concetto di prova con quello di allegazione, precisando che al dovere di allegazione seguiva l'onere della prova, da commisurare al tipo di pretesa da far valere;
pertanto, premesso che in merito ai prospettati delitti di calunnia e diffamazione doveva applicarsi il principio per cui la risarcibilità del danno non patrimoniale non richiedeva una condanna penale passata in giudicato e che, in tema di diritti della personalità, anche il danno
10 all'immagine e alla reputazione andava inteso come danno-
conseguenza o danno-evento non sussistendo in re ipsa, l'appellante ribadiva come, tuttavia, per dimostrare il danno alla reputazione era consentito, e molto spesso necessario, ricorrere alla prova presuntiva;
invero, essendo la reputazione lesa una diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con cui quella stessa persona abbia ad interagire, non era propriamente nella disponibilità della parte onerata di provarla;
il BU non solo aveva negato l'adduzione di prova presuntiva, ma riteneva anche necessarie ed opportune delle richieste istruttorie, quale ad esempio una prova testimoniale che sarebbe stata del tutto inutile dato il carattere valutativo della stessa;
diversamente,
nel caso di specie, risultava sufficiente la mera allegazione della lesione della reputazione ed i relativi stati d'animo scaturenti, in quanto affermare che un giudice emetteva sentenze in cambio di denaro equivaleva ad infangarlo gravemente, sia da un punto di vista morale che professionale;
4)nullità dell'ordinanza per motivazione apparente o meramente assertiva: la motivazione era viziata ex art. 132, c 2 n. 4 cpc ed ex art. 11 111 Cost. in quanto la pronuncia era obiettivamente carente nell'indicazione del criterio logico adottato per fondare il proprio convincimento;
nel caso di specie, il BU non si era pronunciato in merito al quadro probatorio, non aveva esplicitato il ragionamento logico-giuridico del percorso argomentativo seguito, aveva omesso,
altresì, l'esame delle deduzioni attoree di cui alle note conclusive dell'11/4/23, che affrontavano in modo completo e circostanziato il tema dell'allegazione e delle presunzioni.
si costituiva e controdeduceva Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
la parcella pro-forma in atti, del tutto generica e senza alcun riferimento alle attività prestate, non essendo accompagnata da un documento attestante il pagamento, non era sufficiente da sola a provare il credito del professionista;
le eventuali spese per l'assistenza legale avevano natura di danno emergente con la conseguenza che il loro rimborso era soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova;
le eventuali spese sostenute erano in ogni caso da richiedere al dott. , quale unica persona che in sede di interrogatorio CP_2
12 affermava un coinvolgimento dell'appellante, per di più con dichiarazioni generiche ed incerte e relativamente attendibili;
ribadiva quanto già affermato in primo grado precisando che non erano in alcun modo configurabili i reati di diffamazione e di calunnia;
quanto al danno non patrimoniale che non poteva essere in re ipsa, l'appellante avrebbe dovuto fare ricorso alla prova testimoniale,
documentale e presuntiva, allegando, però, tutti gli elementi idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che avrebbero consentito di risalire alle mutate condizioni della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito, senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio;
infine il BU , anche se in forma sintetica, aveva comunque esposto la ragione essenziale del rigetto della domanda, quale la carenza di prova sia relativamente al danno patrimoniale che a quello non patrimoniale.
si costituiva e controdeduceva chiedendo il CP_2
rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
l'appello era del tutto infondato per carenza di prova dell'esistenza degli elementi costitutivi dei reati di diffamazione e
13 calunnia, in quanto il AR era stato iscritto per il reato di cui all'art.319 cpc prima delle dichiarazioni fonte dei danni ed, infatti, la richiesta di proroga delle indagini era anteriore di due giorni alle sue dichiarazioni;
da ciò conseguiva che l'appellante aveva dovuto in ogni caso dare mandato agli avvocati che avevano svolto le attività correlate al procedimento penale in cui era indagato, indipendentemente dalle suddette dichiarazioni;
quanto al danno patrimoniale il AR aveva depositato solo un semplice pro-forma di fattura, irrilevante ai fini probatori, e non la fattura effettiva, né il contestuale bonifico di pagamento;
quanto al danno non patrimoniale, l'appellato precisava che le dichiarazioni da lui rese al P.M. non potevano integrare i reati di diffamazione e di calunnia e in ogni caso, l'appellante aveva omesso di provare l'esistenza del danno subito e i relativi elementi, nonché
l'ammontare del pregiudizio sofferto;
la motivazione dell'ordinanza impugnata non era apparente o meramente assertiva, ma esisteva ed era anche articolata in modo da ricostruire e comprendere agevolmente il percorso logico adottato dal giudice di prime cure.
14 si costituiva chiedendo in primis che l'appello CP_3
fosse dichiarato inammissibile ex art.348 bis cpc e nel merito controdeduceva chiedendo il rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
non sussisteva a suo carico alcun profilo di responsabilità, poiché
in nessuna occasione aveva reso dichiarazioni diffamanti o calunniose nei confronti del AR, in quanto contrariamente, aveva dichiarato in sede di interrogatorio di non conoscere l'odierno appellante e di non aver mai avuto rapporti con lui;
in merito al danno patrimoniale patito quale conseguenza del reato, l'appellante non aveva provato alcunché avendo provveduto ad allegare in primo grado, esclusivamente un pro forma di fattura e non la fattura effettiva, non provando, quindi, l'effettivo esborso di denaro;
in merito al danno non patrimoniale l'appellante non aveva dimostrato nulla in merito alla lesione subita all'onore, alla dignità e alla reputazione oltre che alle effettive rinunce ad attività non reddituali quali le attività familiari di svago e riposo, non avendo offerto prova neppure per presunzioni;
la motivazione dell'ordinanza impugnata non era apparente o assertiva poiché dal predetto provvedimento emergeva chiaramente la
15 valutazione effettuata e l'iter logico giuridico secondo cui il giudice aveva deciso di rigettare la domanda risarcitoria, ritenuta sfornita di prova.
Va valutato in primis se l'appello sia inammissibile ex art.348
bis cpc.
In proposito va detto che la facoltà di rendere l'ordinanza di cui all'art348bis cpc deve essere esercitata all'udienza di cui all'art.350cpc
prima di procedere alla trattazione per cui in sede di decisione è
precluso alla Corte esaminare tale eccezione (cfr. Cass.
sent.n.14696/2016).
Va premesso che il BU ha deciso il procedimento applicando la regola della ragione più liquida, ossia rigettando la domanda per la mancata prova del danno.
Ne consegue che per ragioni logiche vanno valutati i motivi che attengono alla prova del danno ossia il primo e il terzo.
Il primo motivo non è accoglibile in quanto l'appellante ha cercato di dimostrare che la fattura pro forma, il mandato conferito agli avvocati e l'estrazione di copie in relazione al procedimento penale
16 nell'ambito del quale erano state rese le dichiarazioni fonte di danno fossero sufficienti a provare il danno patrimoniale subito.
Quest'ultimo danno si sostanza in una diminuzione patrimoniale e, quindi, in un esborso in alcun modo riscontrato dalla documentazione esibita.
La fattura pro forma non è seguita da un pagamento documentato, il mandato ex art.1709 cc si presume oneroso nel rapporto tra mandante e mandatario, ma non ai fini della prova di un danno emergente in un'azione di risarcimento nei confronti di terzi e l'estrazione di copie comprova un'attività a favore del AR , ma non che per essa sia stata pagato un corrispettivo.
L'appellante ha richiamato, poi, una serie di sentenze della Corte
di Cassazione che , però, attengono al pagamento di compensi professionali e non alla prova del danno emergente in un'azione di risarcimento del danno patrimoniale.
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la decisione del
BU lamentando il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale, in quanto l'autorità giudiziaria non avrebbe tenuto in debito conto le allegazioni ovvero il fatto che a causa delle
17 dichiarazioni in questione avrebbe dovuto forzosamente rinunciare ad attività non reddituali realizzatrici della sua personalità- quali attività
familiari, di svago o di riposo, avrebbe patito un danno morale costituito da sofferenze fisiche, quali stati di rabbia, vergogna,
turbamento, preoccupazione, angoscia e simili e un danno alla reputazione, al nome e all'immagine.
Sulla base di quanto prospettato dall'appellante la prova poteva essere desunta in via presuntiva.
Va detto in proposito che il danno non patrimoniale che può
essere riconosciuto non solo se consegua alla consumazione di un reato, ma anche se determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (cfr.sent.Cass. n. 8827 e n.
8828/2003; sent.Cass.n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato (cfr.sent.Cass.sez.un. n.26972/2008).
E' ormai superata, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita dalla Corte di
Cassazione e con le sentenze n.8827 e n.8828 del 2003.
18 A livello probatorio per il danno biologico è necessario l'accertamento medico-legale, salvo che sia impossibile o che sia motivatamente ritenuto superfluo nel qual caso il Giudice può fondare la sua decisione su tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo
(documenti, testimonianze) e può avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni.
Per gli altri pregiudizi non patrimoniali il Giudice può fare ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva.
Quest'ultima prova nel caso di pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale può assumere un particolare rilievo potendo costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri.
Per tale prova è necessario che chi richieda il riconoscimento del danno non patrimoniale alleghi tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
Nel caso di specie il AR ha allegato che a seguito dell'accusa di essere un giudice tributario corrotto aveva dovuto rinunciare ad
19 attività non reddituali realizzatrici della sua personalità- quali attività
familiari, di svago o di riposo, aveva patito un danno morale costituito da sofferenze psichiche, quali stati di rabbia, vergogna, turbamento,
preoccupazione, angoscia e simili e un danno alla reputazione, al nome e all'immagine.
Il BU ha motivato affermando che la parte attrice non aveva riscontrato i danni non patrimoniali neppure neanche presunzioni, in quanto non aveva indicato su quali elementi si fondavano i pregiudizi non patrimoniali e non aveva articolato richieste di prova per comprovare l'esistenza di tali elementi.
In rapporto a quando allegato dall'appellante i danni come indicati non sono stati provati.
La rinuncia ad attività realizzatrici della sua personalità poteva essere provata con una prova testimoniale avente ad oggetto il cambiamento delle sue abitudini di vita.
I disagi psichici potevano essere riscontrati mediante certificazioni mediche.
20 Il danno all'immagine, al nome e alla reputazione presupponeva che mediante l'escussione di testi fosse riscontrato che si fosse diffusa la notizia che il AR era un giudice corrotto.
Con il secondo motivo l'appellante ha riproposto ex art.346cpc
la domanda di risarcimento conseguente alla consumazione dei reati di calunnia e di diffamazione, insistendo per la loro configurabilità.
La Corte rileva che se l'appello va rigettato in relazione alla mancata prova del danno che è un posterius rispetto alla sussistenza di condotte generatrici del danno, a stretto rigore tale motivo sarebbe assorbito dal rigetto del primo e del terzo motivo di appello.
In ogni caso va detto che:
le dichiarazioni censurate sono state rese solo dallo e la CP_2
mancata allegazione di tutti gli atti del procedimento penale non consente di ritenere che le stesse dichiarazioni siano state rese anche dal e dall' CP_1 CP_3
la calunnia, che è stata esclusa dal Gip presso il BU di
Napoli con decreto depositato l'11 giugno 2024 e, quindi,
sopravvenuto alla sentenza di primo grado e come tale ammissibile ex art.345 cpc, necessita per la sua configurabilità a livello soggettivo che
21 chi accusi sia pienamente consapevole dell'innocenza dell'accusato,
mentre la diffamazione richiede la comunicazione con più persone,
ovvero che chi riceva dichiarazioni diffamanti le riferisca ad almeno un'altra persona;
non è possibile valutare la sussistenza di tali elementi sulla base della documentazione esibita dal AR che è del tutto insufficiente
(informativa della Gdf allegata solo in minima parte, richiesta di archiviazione e decreto di archiviazione motivati in modo del tutto esiguo e intercettazione estratta da un'informativa della PG non trascritta nella fase dibattimentale e afferente ad un altro procedimento).
Non può infine sostenersi che la motivazione fosse apparente perché il BU ha chiaramente rigettato la domanda, sulla base di un'eccezione sollevata da tutti convenuti, per la mancata prova in tema di danno secondo il principio della ragione più liquida che è
riconosciuto nel nostro ordinamento.
In applicazione del principio processuale della "ragione più
liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere
decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione,
22 anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare
previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia
processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che
comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo
piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca
il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare
ai sensi dell'art. 276 cpc ( cfr.sent. Cass. sez. un. n.9936/2014; sent.
Cass.n.11458/2018; sent.Cass.n.24093/2019; sent. Cass.n.26634/2022;
sent.Cass.n.30507/2023).
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: valore indeterminabile –bassa complessità - valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività).
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
23 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare le spese del presente giudizio a favore di , spese che liquida in E 4234,5 Controparte_1
oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) condanna l'appellante a pagare le spese del presente giudizio a favore di , spese che liquida in E 4234,5 oltre IVA e CP_2
CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
4) condanna l'appellante a pagare le spese del presente giudizio a favore di spese che liquida in E 4234,5 oltre IVA e CP_3
CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002
Salerno, 7 gennaio 2025
24 Il Consigliere estensore d.ssa Marcella Pizzillo
Il Presidente
dr. Vito Colucci
25