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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/08/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 103 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv. PIZZIGONI LUCA GIUSEPPE e PESENTI ANDREA
- RICORRENTE -
contro
CP_1 con l'avv. COLLERONE FLORIANA VALERIA MARIA
- RESISTENTE –
Oggetto: Prestazione: malattia
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 16/01/2025, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, rassegnando le seguenti conclusioni: “Dichiararsi l'illegittimità o nullità del provvedimento di assenza alla visita domiciliare CP_1 del 2/3/24 per i motivi sopra esposti, con ogni conseguenza di legge.” con vittoria di spese distratte in favore del procuratore antistatario.
A sostegno della propria posizione deduceva:
- di essere dipendente di di Azzano, Controparte_2
- di aver patito un lungo periodo di malattia dal 8/1/24 al 16/6/24, nel corso del quale si è
1 trasferita nel domicilio di SC OV (BS), località Grumellino n. 1, insieme al compagno Persona_1
- che il nuovo domicilio è stato indicato nei certificati di malattia,
- che la visita fiscale è stata effettuata presso il nuovo indirizzo,
- che il medico incaricato in data 2/3/24 si è recato in SC OV ma senza neppure raggiungere l'abitazione ha redatto verbale negativo specificando “indirizzo introvabile”,
- di essere stata a casa tutta la giornata del 2.3.24 con il compagno,
- che il medico ha chiesto dove si trovasse l'abitazione della ricorrente al sig.
[...]
, il quale spiegava che era a pochi minuti di strada, con ultimo tragitto a piedi, CP_3
e notava che il medico contrariato ripartiva in direzione opposta,
- che l'abitazione era perfettamente individuabile e presentava anche il numero civico e nome sul campanello,
- di essere stata equiparata a persona assente alla visita domiciliare con tutte le conseguenze negative previste dall'art 5 d.l. 638/83, oltre alle possibili conseguenze disciplinari nei confronti del datore di lavoro,
- di aver promosso apposito ricorso amministrativo rigettato in data 24/9/24.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito: CP_1
- l'inammissibilità della domanda essendo stata proposta oltre il termine annuale di decadenza (indennità decorrenza 8.1.2024-ricorso depositato 15.01.2024) previsto dall'art
4 co 1 DL 384/92 e succ mod ed integrazioni,
- la prescrizione estintiva annuale (l. 11 gennaio 1943 n.138) del preteso diritto all'indennità di malattia, non risultando validi atti idonei ad interrompere la prescrizione in corso,
- la violazione dell'obbligo di reperibilità.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
***
In via preliminare, l'eccezione di decadenza annuale ex art.
4. C.1 D.L. n. 384/1992 avanzata dall' è infondata. Infatti, la resistente pretende di indicare come dies a quo del termine la CP_4
2 data di decorrenza dell'indennità di malattia (8.1.24), ma il provvedimento impugnato dalla ricorrente non è la concessione del trattamento di malattia, ma il verbale di assenza alla visita fiscale del 2.3.24, pertanto il ricorso è stato tempestivamente depositato entro il termine annuale di decadenza in data 16.1.25.
Le medesime argomentazioni in punto di dies a quo devono essere spese per dichiarare infondata l'eccezione di prescrizione annuale.
***
Passando al merito, con il presente ricorso la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento da parte dell' dell'indennità di malattia per non essere stato reperito dal medico fiscale CP_1 presso la propria abitazione, pur in presenza di patologia certificata, ritualmente trasmessa al datore di lavoro.
Com'è noto, ai fini del diritto all'indennità di malattia, il lavoratore – in forza di espressa previsione normativa ed al fine di consentire un tempestivo ed efficace controllo dello stato d'infermità – è tenuto ad indicare il proprio indirizzo o domicilio nel certificato medico da inviare all' la mancanza di detta indicazione implica il venir meno del diritto al CP_1 trattamento economico di malattia per tutto il periodo durante il quale l'Istituto previdenziale non è stato in grado di esercitare il proprio potere-dovere di controllo e di verifica a causa della mancata indicazione dell'indirizzo o domicilio dell'assicurato (cfr. Cass. civ., sez. lav., 21 settembre 1991, n.9877): invero con tale principio, affermato dalla Suprema Corte con riguardo all'ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di domicilio all'interno del certificato medico inviato (cfr. Cassazione civile sez. lav., 06/06/1995, n. 6331), ma senza ragioni ostative, anzi a fortiori, estensibile anche all'ipotesi di non corretta indicazione di detto indirizzo - può sostenersi che tale inosservanza, in difetto di norme sanzionatorie specifiche, non ravvisabili nell'art. 5 c. 14 del D.L. n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983, attinente alla diversa ipotesi dell'assenza del lavoratore alla visita domiciliare di controllo, e non applicabile, per il carattere di norma limitativa di diritti, né analogicamente né estensivamente, impedisce, alla stregua dei principi ispiratori della disciplina della particolare materia di quelli di cooperazione fra cittadino ed amministrazione pubblica, l'insorgere del diritto del lavoratore all'indennità di malattia per l'intero periodo in cui l' - a sua volta tenuto ad esperire le CP_1 opportune indagine per integrare il documento - non sia stato in grado, usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere-dovere di controllo della denunciata malattia;
con il corollario
3 che il lavoratore medesimo, mentre non può addurre alcun giustificato motivo per l'inosservanza suddetta, è facultato - e gravato dal relativo onere - a provare che l' era CP_4 nelle condizioni, con siffatta diligenza, di desumere aliunde il dato carente o errato.
In caso di assenza per malattia, il lavoratore ha quindi l'onere di verificare se nel relativo certificato medico sia stato esattamente indicato il proprio indirizzo e, in mancanza, di indicarlo egli stesso.
Ha altresì l'onere di assicurarsi che l'indirizzo riportato per la reperibilità sia corretto e completo e - in mancanza - di farlo correggere in modo tale da evitare che il medico non lo trovi all'indirizzo indicato.
Invero, l'indicazione di un indirizzo errato sul certificato medico, anche se derivato da errore materiale o involontario, integra l'imputabilità dell'inadempimento al debitore ex art. 1218 c.c.
L'inosservanza di tale onere impedisce l'insorgenza del diritto all'indennità di malattia ove l' non sia stato in grado, usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere dovere di CP_1 controllo della denunciata malattia, a meno che il lavoratore dimostri che l'Ente avrebbe potuto ugualmente desumere aliunde il dato carente ricavandolo da eventuali atti in suo possesso.
Orbene nei certificati medici inviati dalla ricorrente la stessa ha indicato in modo preciso l'indirizzo di domicilio in SC OV, via Grumellino 1, la circostanza è pacifica.
Il medico nel verbale di accesso per il controllo domiciliare ha indicato “indirizzo non localizzabile” con “impossibilità a lasciare l'invito”.
Sostiene la ricorrente che l'indirizzo indicato è univoco e perfettamente idoneo a permettere al medico di identificare l'abitazione, inoltre allega la dichiarazione di un conoscente che ha riferito di aver indicato al medico il percorso per raggiungere l'abitazione, ma che il medico ha rinunciato.
La stessa parte convenuta nel verbale di accesso il medico ha dedotto “SONO ARRIVATO
FINO ALLA FRAZIONE DI GRUMELLO IN ALTA MONTAGNA, MA LE
INDICAZIONI DELLE VIE SONO PRATICAMENTE ASSENTI”, confermando quindi di non essere andato nella via indicata nei certificati dalla ricorrente.
La parte convenuta deduce che la località di domicilio della ricorrente è difficilmente raggiungibile e su tale argomento allega documentazione (informativa del Comune)
4 La circostanza che il domicilio della ricorrente non sia raggiungibile interamente in auto, che la strada sia “agro-silvio-pastorale” è del tutto irrilevante, non sussistendo alcun obbligo per il malato di domiciliarsi in luogo di comoda raggiungibilità, ma è sufficiente che venga indicato un indirizzo univoco al quale il medico può espletare la visita fiscale.
La circostanza che l'abitazione non sia raggiungibile in caso di significative nevicate è irrilevante ai fini del decidere, in quanto non sono state dedotte condizioni metereologiche avverse il giorno della mancata visita fiscale.
La parte ricorrente ha dedotto che il medico ha chiesto indicazioni ad un conoscente della sig.ra al fine di avere maggiori indicazioni per raggiungerne il domicilio e che il medico ha Pt_1 poi deciso di non proseguire rinunciando alla visita, sul punto ha anche allegato una dichiarazione del sig. CP_3
Tale ricostruzione fattuale non è stata contestata dalla parte convenuta, limitandosi a formule di stile.
Anche nella relazione istruttoria non è dedotto che il medico abbia effettivamente percorso la via ove era domiciliata la ricorrente, ma si deduce solo che anche se l'avesse percorsa non avendo il citofono non avrebbe saputo dove trovare la ricorrente. La ricorrente ha dedotto di aver avuto campanello e nome sulla porta, ma la circostanza è irrilevante ai fini del decidere in quanto il medico non ha tentato neanche di percorrere la via Grumellino.
Deve quindi concludersi che mancata visita di controllo è stata conseguenza del comportamento del medico che pur essendo in possesso del corretto indirizzo di domicilio della ricorrente e nelle precise condizioni di individuarne univocamente l'abitazione e dopo aver anche ricevuto ulteriori indicazioni da un abitante del luogo, ha deciso di non intraprendere un percorso certamente scomodo, ma altrettanto certamente chiaro per svolgere la visita fiscale.
Il ricorso deve essere accolto.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- dichiara l'illegittimità del provvedimento di assenza alla visita domiciliare del CP_1
2/3/24 con conseguente riconoscimento del dovuto trattamento di malattia,
- condanna parte convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in €
700,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bergamo, 6/08/2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv. PIZZIGONI LUCA GIUSEPPE e PESENTI ANDREA
- RICORRENTE -
contro
CP_1 con l'avv. COLLERONE FLORIANA VALERIA MARIA
- RESISTENTE –
Oggetto: Prestazione: malattia
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 16/01/2025, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, rassegnando le seguenti conclusioni: “Dichiararsi l'illegittimità o nullità del provvedimento di assenza alla visita domiciliare CP_1 del 2/3/24 per i motivi sopra esposti, con ogni conseguenza di legge.” con vittoria di spese distratte in favore del procuratore antistatario.
A sostegno della propria posizione deduceva:
- di essere dipendente di di Azzano, Controparte_2
- di aver patito un lungo periodo di malattia dal 8/1/24 al 16/6/24, nel corso del quale si è
1 trasferita nel domicilio di SC OV (BS), località Grumellino n. 1, insieme al compagno Persona_1
- che il nuovo domicilio è stato indicato nei certificati di malattia,
- che la visita fiscale è stata effettuata presso il nuovo indirizzo,
- che il medico incaricato in data 2/3/24 si è recato in SC OV ma senza neppure raggiungere l'abitazione ha redatto verbale negativo specificando “indirizzo introvabile”,
- di essere stata a casa tutta la giornata del 2.3.24 con il compagno,
- che il medico ha chiesto dove si trovasse l'abitazione della ricorrente al sig.
[...]
, il quale spiegava che era a pochi minuti di strada, con ultimo tragitto a piedi, CP_3
e notava che il medico contrariato ripartiva in direzione opposta,
- che l'abitazione era perfettamente individuabile e presentava anche il numero civico e nome sul campanello,
- di essere stata equiparata a persona assente alla visita domiciliare con tutte le conseguenze negative previste dall'art 5 d.l. 638/83, oltre alle possibili conseguenze disciplinari nei confronti del datore di lavoro,
- di aver promosso apposito ricorso amministrativo rigettato in data 24/9/24.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito: CP_1
- l'inammissibilità della domanda essendo stata proposta oltre il termine annuale di decadenza (indennità decorrenza 8.1.2024-ricorso depositato 15.01.2024) previsto dall'art
4 co 1 DL 384/92 e succ mod ed integrazioni,
- la prescrizione estintiva annuale (l. 11 gennaio 1943 n.138) del preteso diritto all'indennità di malattia, non risultando validi atti idonei ad interrompere la prescrizione in corso,
- la violazione dell'obbligo di reperibilità.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
***
In via preliminare, l'eccezione di decadenza annuale ex art.
4. C.1 D.L. n. 384/1992 avanzata dall' è infondata. Infatti, la resistente pretende di indicare come dies a quo del termine la CP_4
2 data di decorrenza dell'indennità di malattia (8.1.24), ma il provvedimento impugnato dalla ricorrente non è la concessione del trattamento di malattia, ma il verbale di assenza alla visita fiscale del 2.3.24, pertanto il ricorso è stato tempestivamente depositato entro il termine annuale di decadenza in data 16.1.25.
Le medesime argomentazioni in punto di dies a quo devono essere spese per dichiarare infondata l'eccezione di prescrizione annuale.
***
Passando al merito, con il presente ricorso la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento da parte dell' dell'indennità di malattia per non essere stato reperito dal medico fiscale CP_1 presso la propria abitazione, pur in presenza di patologia certificata, ritualmente trasmessa al datore di lavoro.
Com'è noto, ai fini del diritto all'indennità di malattia, il lavoratore – in forza di espressa previsione normativa ed al fine di consentire un tempestivo ed efficace controllo dello stato d'infermità – è tenuto ad indicare il proprio indirizzo o domicilio nel certificato medico da inviare all' la mancanza di detta indicazione implica il venir meno del diritto al CP_1 trattamento economico di malattia per tutto il periodo durante il quale l'Istituto previdenziale non è stato in grado di esercitare il proprio potere-dovere di controllo e di verifica a causa della mancata indicazione dell'indirizzo o domicilio dell'assicurato (cfr. Cass. civ., sez. lav., 21 settembre 1991, n.9877): invero con tale principio, affermato dalla Suprema Corte con riguardo all'ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di domicilio all'interno del certificato medico inviato (cfr. Cassazione civile sez. lav., 06/06/1995, n. 6331), ma senza ragioni ostative, anzi a fortiori, estensibile anche all'ipotesi di non corretta indicazione di detto indirizzo - può sostenersi che tale inosservanza, in difetto di norme sanzionatorie specifiche, non ravvisabili nell'art. 5 c. 14 del D.L. n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983, attinente alla diversa ipotesi dell'assenza del lavoratore alla visita domiciliare di controllo, e non applicabile, per il carattere di norma limitativa di diritti, né analogicamente né estensivamente, impedisce, alla stregua dei principi ispiratori della disciplina della particolare materia di quelli di cooperazione fra cittadino ed amministrazione pubblica, l'insorgere del diritto del lavoratore all'indennità di malattia per l'intero periodo in cui l' - a sua volta tenuto ad esperire le CP_1 opportune indagine per integrare il documento - non sia stato in grado, usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere-dovere di controllo della denunciata malattia;
con il corollario
3 che il lavoratore medesimo, mentre non può addurre alcun giustificato motivo per l'inosservanza suddetta, è facultato - e gravato dal relativo onere - a provare che l' era CP_4 nelle condizioni, con siffatta diligenza, di desumere aliunde il dato carente o errato.
In caso di assenza per malattia, il lavoratore ha quindi l'onere di verificare se nel relativo certificato medico sia stato esattamente indicato il proprio indirizzo e, in mancanza, di indicarlo egli stesso.
Ha altresì l'onere di assicurarsi che l'indirizzo riportato per la reperibilità sia corretto e completo e - in mancanza - di farlo correggere in modo tale da evitare che il medico non lo trovi all'indirizzo indicato.
Invero, l'indicazione di un indirizzo errato sul certificato medico, anche se derivato da errore materiale o involontario, integra l'imputabilità dell'inadempimento al debitore ex art. 1218 c.c.
L'inosservanza di tale onere impedisce l'insorgenza del diritto all'indennità di malattia ove l' non sia stato in grado, usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere dovere di CP_1 controllo della denunciata malattia, a meno che il lavoratore dimostri che l'Ente avrebbe potuto ugualmente desumere aliunde il dato carente ricavandolo da eventuali atti in suo possesso.
Orbene nei certificati medici inviati dalla ricorrente la stessa ha indicato in modo preciso l'indirizzo di domicilio in SC OV, via Grumellino 1, la circostanza è pacifica.
Il medico nel verbale di accesso per il controllo domiciliare ha indicato “indirizzo non localizzabile” con “impossibilità a lasciare l'invito”.
Sostiene la ricorrente che l'indirizzo indicato è univoco e perfettamente idoneo a permettere al medico di identificare l'abitazione, inoltre allega la dichiarazione di un conoscente che ha riferito di aver indicato al medico il percorso per raggiungere l'abitazione, ma che il medico ha rinunciato.
La stessa parte convenuta nel verbale di accesso il medico ha dedotto “SONO ARRIVATO
FINO ALLA FRAZIONE DI GRUMELLO IN ALTA MONTAGNA, MA LE
INDICAZIONI DELLE VIE SONO PRATICAMENTE ASSENTI”, confermando quindi di non essere andato nella via indicata nei certificati dalla ricorrente.
La parte convenuta deduce che la località di domicilio della ricorrente è difficilmente raggiungibile e su tale argomento allega documentazione (informativa del Comune)
4 La circostanza che il domicilio della ricorrente non sia raggiungibile interamente in auto, che la strada sia “agro-silvio-pastorale” è del tutto irrilevante, non sussistendo alcun obbligo per il malato di domiciliarsi in luogo di comoda raggiungibilità, ma è sufficiente che venga indicato un indirizzo univoco al quale il medico può espletare la visita fiscale.
La circostanza che l'abitazione non sia raggiungibile in caso di significative nevicate è irrilevante ai fini del decidere, in quanto non sono state dedotte condizioni metereologiche avverse il giorno della mancata visita fiscale.
La parte ricorrente ha dedotto che il medico ha chiesto indicazioni ad un conoscente della sig.ra al fine di avere maggiori indicazioni per raggiungerne il domicilio e che il medico ha Pt_1 poi deciso di non proseguire rinunciando alla visita, sul punto ha anche allegato una dichiarazione del sig. CP_3
Tale ricostruzione fattuale non è stata contestata dalla parte convenuta, limitandosi a formule di stile.
Anche nella relazione istruttoria non è dedotto che il medico abbia effettivamente percorso la via ove era domiciliata la ricorrente, ma si deduce solo che anche se l'avesse percorsa non avendo il citofono non avrebbe saputo dove trovare la ricorrente. La ricorrente ha dedotto di aver avuto campanello e nome sulla porta, ma la circostanza è irrilevante ai fini del decidere in quanto il medico non ha tentato neanche di percorrere la via Grumellino.
Deve quindi concludersi che mancata visita di controllo è stata conseguenza del comportamento del medico che pur essendo in possesso del corretto indirizzo di domicilio della ricorrente e nelle precise condizioni di individuarne univocamente l'abitazione e dopo aver anche ricevuto ulteriori indicazioni da un abitante del luogo, ha deciso di non intraprendere un percorso certamente scomodo, ma altrettanto certamente chiaro per svolgere la visita fiscale.
Il ricorso deve essere accolto.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- dichiara l'illegittimità del provvedimento di assenza alla visita domiciliare del CP_1
2/3/24 con conseguente riconoscimento del dovuto trattamento di malattia,
- condanna parte convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in €
700,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bergamo, 6/08/2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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