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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/07/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2412 del 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2412 del 2024 promossa da:
( ) con il patrocinio dell'Avv. Massimo Vitucci Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata in Cisterna di Latina (LT), Largo Filippo Salvatori, n. 10, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ) con il patrocinio dell'Avv. Mario Battisti ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Cisterna di Latina (LT), Via A. Manzoni,
n. 3, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'On Tribunale di Latina, pronunciare la separazione personale dei coniugi, e , che hanno contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario in Cisterna di Latina il 24.7.1999, trascritto nei registri dello Stato Civile del ridetto Comune, anno 1999, atto n. 44, parte II, serie A, alle seguenti condizioni: / 1.i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
/ 2.il SI. sarà tenuto a Controparte_1 versare un assegno mensile, a titolo di mantenimento in favore della SI.ra , di € Parte_1
300,00 per anni 15, a partire dal mese di gennaio 2025. La somma potrà essere rivalutata secondo gli indici ISTAT annuali, riferiti al mese di dicembre di ogni anno;
/ 3.la casa coniugale, di sua
Pagina 1 proprietà esclusiva, resta assegnata al SI. con tutto quanto rimasto degli arredi Controparte_1 già ritirati dalla SI.ra , per la parte di sua competenza. / 4.Compensazione Parte_1 integrale delle spese di lite. / Chiede, pertanto, che la causa sia trasformata in consensuale ed assunta dal Collegio, in decisione, per l'omologazione dell'accordo.”;
Conclusioni di parte resistente: “L'Avv. Battisti, pertanto in ossequio al provvedimento di trattazione scritta chiede che il Giudice Voglia disporre la trasformazione del rito in consensuale e procedere all'omologa della separazione alle seguenti condizioni: / 1- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
/ 2- Il SI. verserà alla SI.ra Controparte_1 Parte_1
un contributo al mantenimento per l'importo di € 300,00 mensili a fare data dal gennaio
[...]
2025. La somma sarà rivalutata annualmente al mese di febbraio sulla base dell'indice Istat (FOI).
Il contributo sarà erogato per la durata di anni 15 e cesserà dal gennaio 2040, data dalla quale nulla più sarà dovuto da parte del SI. alla SI.ra che non avrà più nulla a CP_1 Pt_1 pretendere dallo stesso ad alcun titolo;
/ 3- La casa coniugale di proprietà esclusiva del SI.
rimarrà allo stesso assegnata con tutti gli arredi e le suppellettili presenti avendo la CP_1 SI.ra provveduto, già da tempo, al ritiro di tutto quanto di sua proprietà; / 4- Le spese Pt_1 legali saranno interamente compensate tra le parti;
/ 5- I coniugi si impegnano a mantenere fisse ed invariate le presenti condizioni in futuri accordi. / In subordine chiede che il Giudice Voglia disporre rinvio per comparizione delle parti e formalizzazione della conversione in separazione consensuale.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
In sede di udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
***
1. SULLO STATUS.
Il matrimonio trova conferma nell'estratto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Cisterna di Latina (LT) in data 24 luglio 1999, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 44, parte II, serie A, anno 1999, e da cui risulta che le parti hanno scelto il regime di separazione dei beni.
Le allegazioni e i documenti prodotti da parte ricorrente, il fallimento del tentativo di conciliazione in sede di prima udienza, inducono il Tribunale a ritenere che sussistano con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
Pagina 2 Va, pertanto, pronunciata la separazione personale delle parti.
2. SULLE ULTERIORI DOMANDE DELLE PARTI.
Le parti con le note scritte in sostituzione dell'ultima udienza, hanno dato di aver raggiunto un accordo, e hanno chiesto al Tribunale di trasformare la causa in consensuale, omologando le condizioni concordate dalle parti.
Rileva il Collegio, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, la necessità di rimettere la causa sul ruolo, in quanto:
a) la richiesta di assegnazione della casa coniugale a appare palesemente Controparte_1 inammissibile, in quanto non sono nati figli dal matrimonio, mentre presupposto indefettibile dell'assegnazione della casa coniugale è la convivenza con prole minorenne o maggiorenne ma non economicamente indipendente (orientamento pacifico, v. tra le molte Cass., ordinanza n.
772 del 15 gennaio 2018);
b) nella parte in cui è previsto che i coniugi si impegnano a mantenere fisse e invariate le presenti condizioni in futuri accordi, clausola che peraltro è stata inserita soltanto nelle conclusioni di parte resistente e non anche in quelle di parte ricorrente che, sul punto, sono difformi, in quanto trattasi di disposizione nulla per illiceità della causa incidendo chiaramente anche sul futuro ed eventuale divorzio delle parti, alla stregua del condivisibile orientamento della Suprema Corte secondo cui “Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c. Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le eSIenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali eSIenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe influenzare il consenso al successivo divorzio.” (così Cass. Sez. 6, 28/06/2022, n. 20745);
c) nella parte in cui è previsto che l'assegno di mantenimento previsto a carico di CP_1
in favore di sarà erogato per la durata di anni 15 e cesserà dal gennaio
[...] Parte_1
2040 “data dalla quale nulla più sarà dovuto da parte del SI. alla SI.ra CP_1
che non avrà più nulla a pretendere dallo stesso ad alcun titolo”, clausola che Pt_1 peraltro è stata inserita soltanto nelle conclusioni di parte resistente e non anche in quelle di parte ricorrente, che, sul punto, sono difformi, in quanto trattasi di disposizione nulla per illiceità della causa per le ragioni sopra evidenziate, andando evidentemente ad incidere sulle condizioni inerenti alla futura cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Pagina 3
P.Q.M.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, non definitivamente pronunciando sulla causa r.g, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale di e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito religioso in Cisterna di Latina (LT) in data 24 luglio 1999, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 44, parte II, serie A, anno 1999, e da cui risulta che le parti hanno scelto il regime di separazione dei beni.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cisterna di Latina (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Rimette la causa sul ruolo come da contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo.
4. Spese al definitivo
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cisterna di Latina (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Latina nella camera di conSIlio del 9 luglio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2412 del 2024 promossa da:
( ) con il patrocinio dell'Avv. Massimo Vitucci Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata in Cisterna di Latina (LT), Largo Filippo Salvatori, n. 10, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ) con il patrocinio dell'Avv. Mario Battisti ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Cisterna di Latina (LT), Via A. Manzoni,
n. 3, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'On Tribunale di Latina, pronunciare la separazione personale dei coniugi, e , che hanno contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario in Cisterna di Latina il 24.7.1999, trascritto nei registri dello Stato Civile del ridetto Comune, anno 1999, atto n. 44, parte II, serie A, alle seguenti condizioni: / 1.i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
/ 2.il SI. sarà tenuto a Controparte_1 versare un assegno mensile, a titolo di mantenimento in favore della SI.ra , di € Parte_1
300,00 per anni 15, a partire dal mese di gennaio 2025. La somma potrà essere rivalutata secondo gli indici ISTAT annuali, riferiti al mese di dicembre di ogni anno;
/ 3.la casa coniugale, di sua
Pagina 1 proprietà esclusiva, resta assegnata al SI. con tutto quanto rimasto degli arredi Controparte_1 già ritirati dalla SI.ra , per la parte di sua competenza. / 4.Compensazione Parte_1 integrale delle spese di lite. / Chiede, pertanto, che la causa sia trasformata in consensuale ed assunta dal Collegio, in decisione, per l'omologazione dell'accordo.”;
Conclusioni di parte resistente: “L'Avv. Battisti, pertanto in ossequio al provvedimento di trattazione scritta chiede che il Giudice Voglia disporre la trasformazione del rito in consensuale e procedere all'omologa della separazione alle seguenti condizioni: / 1- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
/ 2- Il SI. verserà alla SI.ra Controparte_1 Parte_1
un contributo al mantenimento per l'importo di € 300,00 mensili a fare data dal gennaio
[...]
2025. La somma sarà rivalutata annualmente al mese di febbraio sulla base dell'indice Istat (FOI).
Il contributo sarà erogato per la durata di anni 15 e cesserà dal gennaio 2040, data dalla quale nulla più sarà dovuto da parte del SI. alla SI.ra che non avrà più nulla a CP_1 Pt_1 pretendere dallo stesso ad alcun titolo;
/ 3- La casa coniugale di proprietà esclusiva del SI.
rimarrà allo stesso assegnata con tutti gli arredi e le suppellettili presenti avendo la CP_1 SI.ra provveduto, già da tempo, al ritiro di tutto quanto di sua proprietà; / 4- Le spese Pt_1 legali saranno interamente compensate tra le parti;
/ 5- I coniugi si impegnano a mantenere fisse ed invariate le presenti condizioni in futuri accordi. / In subordine chiede che il Giudice Voglia disporre rinvio per comparizione delle parti e formalizzazione della conversione in separazione consensuale.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
In sede di udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
***
1. SULLO STATUS.
Il matrimonio trova conferma nell'estratto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Cisterna di Latina (LT) in data 24 luglio 1999, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 44, parte II, serie A, anno 1999, e da cui risulta che le parti hanno scelto il regime di separazione dei beni.
Le allegazioni e i documenti prodotti da parte ricorrente, il fallimento del tentativo di conciliazione in sede di prima udienza, inducono il Tribunale a ritenere che sussistano con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
Pagina 2 Va, pertanto, pronunciata la separazione personale delle parti.
2. SULLE ULTERIORI DOMANDE DELLE PARTI.
Le parti con le note scritte in sostituzione dell'ultima udienza, hanno dato di aver raggiunto un accordo, e hanno chiesto al Tribunale di trasformare la causa in consensuale, omologando le condizioni concordate dalle parti.
Rileva il Collegio, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, la necessità di rimettere la causa sul ruolo, in quanto:
a) la richiesta di assegnazione della casa coniugale a appare palesemente Controparte_1 inammissibile, in quanto non sono nati figli dal matrimonio, mentre presupposto indefettibile dell'assegnazione della casa coniugale è la convivenza con prole minorenne o maggiorenne ma non economicamente indipendente (orientamento pacifico, v. tra le molte Cass., ordinanza n.
772 del 15 gennaio 2018);
b) nella parte in cui è previsto che i coniugi si impegnano a mantenere fisse e invariate le presenti condizioni in futuri accordi, clausola che peraltro è stata inserita soltanto nelle conclusioni di parte resistente e non anche in quelle di parte ricorrente che, sul punto, sono difformi, in quanto trattasi di disposizione nulla per illiceità della causa incidendo chiaramente anche sul futuro ed eventuale divorzio delle parti, alla stregua del condivisibile orientamento della Suprema Corte secondo cui “Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c. Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le eSIenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali eSIenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe influenzare il consenso al successivo divorzio.” (così Cass. Sez. 6, 28/06/2022, n. 20745);
c) nella parte in cui è previsto che l'assegno di mantenimento previsto a carico di CP_1
in favore di sarà erogato per la durata di anni 15 e cesserà dal gennaio
[...] Parte_1
2040 “data dalla quale nulla più sarà dovuto da parte del SI. alla SI.ra CP_1
che non avrà più nulla a pretendere dallo stesso ad alcun titolo”, clausola che Pt_1 peraltro è stata inserita soltanto nelle conclusioni di parte resistente e non anche in quelle di parte ricorrente, che, sul punto, sono difformi, in quanto trattasi di disposizione nulla per illiceità della causa per le ragioni sopra evidenziate, andando evidentemente ad incidere sulle condizioni inerenti alla futura cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Pagina 3
P.Q.M.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, non definitivamente pronunciando sulla causa r.g, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale di e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito religioso in Cisterna di Latina (LT) in data 24 luglio 1999, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 44, parte II, serie A, anno 1999, e da cui risulta che le parti hanno scelto il regime di separazione dei beni.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cisterna di Latina (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Rimette la causa sul ruolo come da contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo.
4. Spese al definitivo
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cisterna di Latina (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Latina nella camera di conSIlio del 9 luglio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino
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